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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/11/2025, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 4232/ 2024
TRA
nato a [...] il Parte_1
19/10/1946 rappresentato e difeso dall'avv. BALZANI VINCENZO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall' avv.to GUARINO DANIELA con il quale elettivamente domicilia in VIA CESARE BATTISTI C/O AVVOCATURA 19 VERONA Resistente
NONCHE'
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Sant'Anastasia alla Via Marra,42 presso lo studio dell' avv. Carmen Carmosino che la rappresenta e difende Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente proponeva opposizione contestando il debito indicato in ricorso. Concludeva quindi per l'annullamento del medesimo formulando istanza di sospensione. La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. Preliminarmente deve osservarsi che l'opposizione risulta tempestiva. Nel merito in via preliminare questo giudicante dichiara cessata la materia del contendere dato che l' ha provveduto allo sgravio CP_1 riconoscendo implicitamente ma univocamente la non debenza delle somme richieste. In merito va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa. Laddove, però, persiste tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n 46/90). In altri termini, la pronuncia va fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito. In base al criterio sopra esposto, in considerazione del fatto che le somme richieste risultano non dovute, le spese debbono essere poste a carico dell' resistente. Le spese devono, viceversa, essere CP_1 compensate in relazione all' che non appare Controparte_3 responsabile dell'emissione dell'atto impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) pone le spese di giudizio a carico dell , liquidando le stesse CP_1 in complessivi € 1200,00 oltre spese generali al 15% e oneri di legge, a favore del difensore del ricorrente per distrazione, compensandole fra le altre parti;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata 15/11/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)