Articolo 7 della Legge 13 febbraio 1990, n. 26
Articolo 6Articolo 8
Versione
20 giugno 1990
Art. 7. Norme di garanzia 1. E' vietato porre in vendita e comunque immettere al consumo prosciutto non tutelato recante, sul prodotto, sulle confezioni, sugli imballaggi, sugli involucri, sulle etichette e simili, nonche' sui documenti comunque riferentisi al prodotto, indicazioni idonee ad ingenerare confusione con il prosciutto di Parma o rivendicare le qualita' tipiche di esso.
2. E' comunque vietato per il prosciutto non tutelato:
a) utilizzare la denominazione "prosciutto di Parma" nonche' qualsiasi altra denominazione o indicazione contenente o facente riferimento al nome "Parma" nonche' a qualsiasi altro nome di comune compreso nella zona tipica di cui al precedente articolo 2;
b) utilizzare espressioni quali "tipo Parma", "stagionato a Parma", anche se riferite ad altri comuni della zona tipica, ovvero quali "stagionato nella zona tipica", "lavorazione alla parmigiana" e simili;
c) utilizzare nell'indicazione della sede dell'impresa produttrice o dello stabilimento di produzione, i nomi dei comuni della zona tipica con caratteri di dimensioni superiori a quattro millimetri di altezza e a tre millimetri di larghezza, nonche' utilizzare, nell'indicazione della provincia, il nome "Parma", in luogo del quale dovra' essere utilizzata la sigla "PR";
d) utilizzare segni grafici, timbri, sigilli e simili che per ubicazione, colore, grandezza e tipo di caratteri possano trarre in inganno gli acquirenti ed i consumatori con riferimento al prodotto tutelato ed alle qualita' di esso.
Entrata in vigore il 20 giugno 1990
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