Ordinanza cautelare 22 dicembre 2021
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 11/06/2025, n. 4391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4391 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 04391/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04813/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4813 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Ricciardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento, previa sospensione:
del provvedimento dello Sportello Unico per l'immigrazione – UTG di Napoli –Prot. n. P- NA/L/N/2020/111079 del 8 settembre 2021, notificato in data 20/09/2021, recante diniego di emersione dal lavoro irregolare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente presentava in data 13/07/2020, mediante la procedura telematica di cui all’art. 103 del D.L. 34/2020, istanza di emersione dal lavoro irregolare per i settori di attività di cui al comma 3 lettera a (Agricoltura etc.), in favore del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, nato in [...] il [...].
Lo Sportello Unico Immigrazione di Napoli comunicava il preavviso di rigetto del 26.01.2021; seguiva il provvedimento definitivo di diniego del 8.09.2021, notificato in data 20/09/2021, con il quale l’Ufficio, ritenute non adeguate le informazioni rese dal ricorrente in riscontro al preavviso, e recepite le risultanze del parere non favorevole dell’Ispettorato del lavoro, denegava l’istanza in quanto “ da accertamenti effettuati presso l’agenzia delle entrate Il volume d’affari al netto delle spese è risultato sufficiente solo per le prime 5 richieste ”.
Il ricorrente ha impugnato il diniego ribadendo di aver inoltrato all’Ufficio tutta la documentazione necessaria a comprovare l’accoglibilità della istanza e rilevando di essere titolare di regolare ditta operante nel settore dell’agricoltura, con P.IVA e camera di commercio attive e con la disponibilità dei terreni sui quali lavorano le sue maestranze. Il provvedimento di diniego sarebbe, dunque, illegittimo perché il ricorrente avrebbe un regolare reddito di azienda, rappresentato dalla dichiarazione IVA per l’anno 2019 con un reddito imponibile (volume d’affari) di ben 279.440 euro. Tra l’altro tale documentazione era stata anche inviata via PEC al S.U.I in riscontro al preavviso di diniego.
Esisterebbero, inoltre, i presupposti per l’assunzione del lavoratore straniero, il quale possedeva tutti requisiti previsti dalla legge, essendo stato pagato il contributo forfettario di 500.00 euro ed è stato assunto regolarmente in data 10/10/2020, con disponibilità di regolari busta paga e certificazione unica per il 2021.
Sarebbe, infine, stato violato l’art 7 della legge n. 241/90 in quanto l’Amministrazione aveva asserito di non aver ricevuto alcuna comunicazione dal ricorrente allorquando, invece, in data 05/03/2021 il sig. -OMISSIS- inviava pec all’indirizzo istituzionale dello sportello unico, allegando reddito e dichiarazione IVA per il 2019. Per tali ragioni, il diniego andava annullato.
Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria formale.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 22.12.2021.
Pervenuta alla udienza pubblica di smaltimento del 14 maggio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il Collegio osserva, in primo luogo, ribadendo quanto già espresso in sede cautelare, che non corrisponde alla realtà che il provvedimento impugnato neghi che al preavviso di diniego sia stata data risposta; il provvedimento infatti afferma che a seguito del preavviso il ricorrente ha fornito “informazioni inadeguate” (affermazione non verificabile dato che il ricorrente non ha allegato al ricorso quanto da lui documentato all’amministrazione a seguito del preavviso).
Quanto al requisito reddituale, la cui mancanza ha giustificato il diniego impugnato, poi, il ricorrente non ha fornito alcun elemento utile a far ritenere che la sua impresa abbia la capacità di sostenere più di 5 rapporti di lavoro irregolari (dal preavviso risulta infatti che il ricorrente, titolare di impresa agricola con 4 dipendenti - secondo quanto si legge nella visura camerale – ha chiesto di regolarizzare ben 25 lavoratori irregolari).
Tali ragioni giustificano, pertanto, il rigetto del gravame.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della difesa meramente formale del Ministero resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Consigliere
Nicola Ciconte, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Luce |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.