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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2024, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3644/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 3644 del ruolo generale dell'anno 2022
TRA
, nata a [...] il giorno 05.04.1946 ed ivi elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio dell'avv. Viviana Cau, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...] ed elettivamente domiciliata in Quartu Sant'Elena CP_1
(CA) presso lo studio dell'Avv. Roberta Melas che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-RESISTENTE-
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Falqui Cao e Stefania Sotgia che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito riconoscere in capo alla ricorrente Parte_1
il diritto di percepire una quota pari al 70% della pensione di reversibilità erogabile ai
[...]
pagina 1 di 4 superstiti rispetto a quello già percepita dal defunto ex coniuge o la quota maggiore o Persona_1
minore di tale pensione che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per la resistente: “l'Ill.mo Tribunale adito voglia rigettare l'avversa domanda e attribuire alla sig.ra
la quota del 75% della pensione di reversibilità per cui è controversia.” CP_1
Per l' : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adottare le decisioni che riterrà di giustizia sulla pretesa. Spese CP_3
e competenze del giudizio rifuse secondo giustizia”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.06.2022, ha chiesto l'attribuzione della quota Parte_1
pari al 70% della pensione di reversibilità, alla medesima spettante, a seguito della morte di
[...]
avvenuta in data 11.04.2022. Per_1
A sostegno della domanda ha allegato: che in data 15.07.1972 aveva contratto matrimonio in Cagliari
con che con sentenza n. 191 del 14.12.1993 era stata pronunciata la cessazione degli Persona_1
effetti civili del matrimonio e che le era stato riconosciuto il diritto di percepire un assegno, per il mantenimento proprio e dei figli, pari a lire 2.500,00 (€ 1.291,00); che con decreto del 25.11.2014, il
Tribunale di Cagliari aveva determinato in € 730,00 la somma dovuta dal a titolo di assegno Per_1
divorzile, revocando l'assegno di mantenimento per i figli;
che il 10.12.1994 il aveva contratto Per_1
matrimonio con la signora e che in data 11.04.2022 era deceduto in Capoterra. CP_1
Ha inoltre precisato di non percepire alcuna pensione e di essere priva di redditi.
costituitasi in giudizio, ha allegato: che la ricorrente era proprietaria di un immobile in CP_1
Cagliari; che la pensione da lei percepita era di € 1.500,00 mensili;
che il matrimonio da lei contratto con il era stato preceduto da una convivenza more uxorio intrapresa dal 1986. Per_1
L' , costituitosi in giudizio ha precisato che la prestazione pensionistica in corso di pagamento CP_3
verso la a partire dal mese di maggio 2022, ammontava ad € 2.007,53 lordi. CP_1
All'udienza del 30.04.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve, anzitutto, osservarsi che il coniuge divorziato e quello superstite concorrono nella ripartizione dell'unico trattamento di reversibilità che l'ordinamento riconosce, in astratto, al coniuge superstite
(Cass. n. 23862/2008).
pagina 2 di 4 La ripartizione del trattamento di reversibilità deve essere effettuato ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche e dell'entità dell'assegno divorzile (Cass., 28 aprile
2020, n. 8263).
Venendo al caso concreto, risulta anzitutto provata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge ai fini dell'attribuzione alla ricorrente della quota di pensione di reversibilità, essendo pacifico che la stessa non è passata a nuove nozze ed essendo titolare dell'assegno di cui all'art. 5 della legge
898/1970.
La ricorrente ha contratto matrimonio con il 15.07.1972 e con sentenza n. 191 del Persona_1
14.12.1993 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La resistente, come emerge dalla documentazione in atti, ha contratto matrimonio con il in data Per_1
10.12.1994.
Deve altresì tenersi conto dell'età delle parti (78 anni la ricorrente e 76 anni la resistente) e del fatto che la ricorrente è priva di redditi propri e, in ragione dell'età, impossibilitata a procurarsene, mentre la resistente percepisce una pensione di € 1.500,00 mensili.
Pertanto, tenuto conto della durata dei rispettivi matrimoni -21 anni per la ricorrente (dal 15.07.1972 al
14.12.1993) e 28 anni per la resistente (dal 10.12.1994 all'11.04.22)- della convivenza prematrimoniale della resistente a partire dall'anno 1986, come confermata dai testimoni escussi, e degli altri elementi sopra indicati, deve essere determinata nella misura del 40% la quota della pensione di reversibilità cui ha diritto la ricorrente e nella misura del 60% la quota spettante alla resistente.
Deve infine osservarsi che il diritto al trattamento di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato (Cass. n. 2092/2007; Cass. n. 6272/2004; Cass. n.
15837/2001).
Tale decorrenza nasce sia per il coniuge divorziato che per il coniuge superstite nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, per cui “a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite
che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità
corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul
pagina 3 di 4 trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo
giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà
per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.” (Cass. 22259/2013).
Pertanto, deve ritenersi accertata l'esistenza dei presupposti di legge per l'attribuzione alla ricorrente di una quota dell'assegno pensionistico corrispondente al 40 % dello stesso, con decorrenza a partire dal mese di maggio del 2022.
La natura della causa giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
accerta il diritto di e di a percepire rispettivamente una quota pari Parte_1 CP_1
al 40% ed al 60% della pensione di reversibilità di nato a [...] il [...] e Persona_1
deceduto in Capoterra il giorno 11.04.2022, a decorrere dal mese di maggio 2022;
spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 5.11.2024.
Il giudice rel.
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 3644 del ruolo generale dell'anno 2022
TRA
, nata a [...] il giorno 05.04.1946 ed ivi elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio dell'avv. Viviana Cau, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE-
E
nata a [...] il [...] ed elettivamente domiciliata in Quartu Sant'Elena CP_1
(CA) presso lo studio dell'Avv. Roberta Melas che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-RESISTENTE-
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Falqui Cao e Stefania Sotgia che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito riconoscere in capo alla ricorrente Parte_1
il diritto di percepire una quota pari al 70% della pensione di reversibilità erogabile ai
[...]
pagina 1 di 4 superstiti rispetto a quello già percepita dal defunto ex coniuge o la quota maggiore o Persona_1
minore di tale pensione che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Per la resistente: “l'Ill.mo Tribunale adito voglia rigettare l'avversa domanda e attribuire alla sig.ra
la quota del 75% della pensione di reversibilità per cui è controversia.” CP_1
Per l' : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adottare le decisioni che riterrà di giustizia sulla pretesa. Spese CP_3
e competenze del giudizio rifuse secondo giustizia”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.06.2022, ha chiesto l'attribuzione della quota Parte_1
pari al 70% della pensione di reversibilità, alla medesima spettante, a seguito della morte di
[...]
avvenuta in data 11.04.2022. Per_1
A sostegno della domanda ha allegato: che in data 15.07.1972 aveva contratto matrimonio in Cagliari
con che con sentenza n. 191 del 14.12.1993 era stata pronunciata la cessazione degli Persona_1
effetti civili del matrimonio e che le era stato riconosciuto il diritto di percepire un assegno, per il mantenimento proprio e dei figli, pari a lire 2.500,00 (€ 1.291,00); che con decreto del 25.11.2014, il
Tribunale di Cagliari aveva determinato in € 730,00 la somma dovuta dal a titolo di assegno Per_1
divorzile, revocando l'assegno di mantenimento per i figli;
che il 10.12.1994 il aveva contratto Per_1
matrimonio con la signora e che in data 11.04.2022 era deceduto in Capoterra. CP_1
Ha inoltre precisato di non percepire alcuna pensione e di essere priva di redditi.
costituitasi in giudizio, ha allegato: che la ricorrente era proprietaria di un immobile in CP_1
Cagliari; che la pensione da lei percepita era di € 1.500,00 mensili;
che il matrimonio da lei contratto con il era stato preceduto da una convivenza more uxorio intrapresa dal 1986. Per_1
L' , costituitosi in giudizio ha precisato che la prestazione pensionistica in corso di pagamento CP_3
verso la a partire dal mese di maggio 2022, ammontava ad € 2.007,53 lordi. CP_1
All'udienza del 30.04.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve, anzitutto, osservarsi che il coniuge divorziato e quello superstite concorrono nella ripartizione dell'unico trattamento di reversibilità che l'ordinamento riconosce, in astratto, al coniuge superstite
(Cass. n. 23862/2008).
pagina 2 di 4 La ripartizione del trattamento di reversibilità deve essere effettuato ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche e dell'entità dell'assegno divorzile (Cass., 28 aprile
2020, n. 8263).
Venendo al caso concreto, risulta anzitutto provata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge ai fini dell'attribuzione alla ricorrente della quota di pensione di reversibilità, essendo pacifico che la stessa non è passata a nuove nozze ed essendo titolare dell'assegno di cui all'art. 5 della legge
898/1970.
La ricorrente ha contratto matrimonio con il 15.07.1972 e con sentenza n. 191 del Persona_1
14.12.1993 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La resistente, come emerge dalla documentazione in atti, ha contratto matrimonio con il in data Per_1
10.12.1994.
Deve altresì tenersi conto dell'età delle parti (78 anni la ricorrente e 76 anni la resistente) e del fatto che la ricorrente è priva di redditi propri e, in ragione dell'età, impossibilitata a procurarsene, mentre la resistente percepisce una pensione di € 1.500,00 mensili.
Pertanto, tenuto conto della durata dei rispettivi matrimoni -21 anni per la ricorrente (dal 15.07.1972 al
14.12.1993) e 28 anni per la resistente (dal 10.12.1994 all'11.04.22)- della convivenza prematrimoniale della resistente a partire dall'anno 1986, come confermata dai testimoni escussi, e degli altri elementi sopra indicati, deve essere determinata nella misura del 40% la quota della pensione di reversibilità cui ha diritto la ricorrente e nella misura del 60% la quota spettante alla resistente.
Deve infine osservarsi che il diritto al trattamento di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato (Cass. n. 2092/2007; Cass. n. 6272/2004; Cass. n.
15837/2001).
Tale decorrenza nasce sia per il coniuge divorziato che per il coniuge superstite nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, per cui “a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite
che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità
corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul
pagina 3 di 4 trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo
giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà
per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ.” (Cass. 22259/2013).
Pertanto, deve ritenersi accertata l'esistenza dei presupposti di legge per l'attribuzione alla ricorrente di una quota dell'assegno pensionistico corrispondente al 40 % dello stesso, con decorrenza a partire dal mese di maggio del 2022.
La natura della causa giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
accerta il diritto di e di a percepire rispettivamente una quota pari Parte_1 CP_1
al 40% ed al 60% della pensione di reversibilità di nato a [...] il [...] e Persona_1
deceduto in Capoterra il giorno 11.04.2022, a decorrere dal mese di maggio 2022;
spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 5.11.2024.
Il giudice rel.
Dott.ssa Chiara Mazzaroppi
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
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