Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/05/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 244/2024 R.G. promossa
Da
( ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Dario D'Amico e Riccardo Frattini
Reclamante contro
), rappresentato e difeso dagli CP_1 C.F._1
avv.ti Pietro Ferlito, Antonio Federico Petino e Salvatore Ingrassia
Reclamato
OGGETTO: reclamo ex art. 1, comma 58 della legge n. 92/2012 - licenziamento per giustificato motivo oggettivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 215 del 18 marzo 2024 il giudice del lavoro del Tribunale di
Siracusa rigettava l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 1, comma 51 e ss. della legge n. 92/2012 da avverso l'ordinanza del 22.01.2019 - Parte_1
con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da , era stata CP_1
dichiarata la nullità del licenziamento intimato in data 31.10.2016 in quanto privo della forma scritta, prescritta ad substantiam dall'art. 2 della legge n.
604/1966 - e condannava la società alla reintegra del lavoratore oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria e delle spese di lite.
Il Tribunale condivideva le conclusioni cui era pervenuto il giudice della fase sommaria, escludendo che la comunicazione dell'avvio della procedura di conciliazione avanti alla DTL ex art. 7 della legge n. 604/1966, inviata al lavoratore, potesse considerarsi equipollente alla lettera di licenziamento, avendo la prima natura preventiva, finalizzata a riscontrare le concrete possibilità di addivenire a soluzioni alternative rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Premesso che la richiesta indirizzata alla DTL non era suscettibile di autonoma impugnazione e che la stessa, pur essendo sintomatica di un'intenzione diretta alla cessazione del rapporto, risultava “inadeguata a determinarne l'interruzione”, e quindi a incidere sulla sfera giuridica del lavoratore, riteneva che detta richiesta fosse inidonea a manifestare una
“chiara, attuale e definitiva volontà di licenziare il lavoratore”. Parimenti, escludeva che tale volontà potesse desumersi dalla consegna del modello
UniLav e delle buste paga al dipendente (cfr. Cass. n. 10547/2016).
Impugnava la sentenza con atto del 12 aprile 2024. Al Parte_1
gravame resisteva . CP_1
La causa veniva posta in decisione in data 15 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche. 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dopo un excursus delle questioni e circostanze relative ai due distinti giudizi aventi a oggetto i due diversi licenziamenti intimati a - CP_1
quello del 31.10.2016, oggetto d'impugnazione nel presente procedimento, e quello successivo del 27.03.2019, oggetto del procedimento iscritto al n.
1077/2022 R.G. -, la società reclamante, con il primo motivo, lamenta l'omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato ex art. 2909 c.c., formulata con la comparsa di nuovo difensore del 20.12.2023.
Sostiene che, con sentenza n. 1324/2019, il Tribunale di Siracusa, nel dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo con il quale CP_1
aveva intimato il pagamento del TFR, avrebbe implicitamente ritenuto
[...]
esistente ed efficace il contestato licenziamento del 31.10.2016, presupposto logico e giuridico ex art. 2120 c.c. del diritto al pagamento del suddetto emolumento.
Assume che l'efficacia preclusiva di detto accertamento, passato in giudicato, si estenderebbe ai successivi giudizi proposti tra le stesse parti, sì come stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 15493/2015
(riguardante, invero, la diversa ipotesi dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto: cfr. sentenza cit.).
Assume, altresì, che il giudicato copre anche la validità e l'efficacia di un negozio se la nullità dello stesso - lamentata in un secondo momento - è rilevabile d'ufficio. Poiché il difetto di forma scritta del licenziamento costituisce vizio rilevabile d'ufficio, assume che l'omessa pronuncia del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo sul punto comporterebbe il passaggio in giudicato della questione relativa alla efficacia del recesso.
Sostiene, in altri termini, che “l'accertamento circa la validità e l'efficacia del recesso” sia stato “oggetto di giudicato implicito nella Sentenza sul TFR”, che 4
precluderebbe l'accertamento in separato giudizio dell'inefficacia del licenziamento ex art. 2, comma 3, legge n. 604/1966.
2. Con il secondo motivo di gravame la società censura la sentenza per aver escluso che la lettera del 18.11.2016 (con la quale venivano inviati al lavoratore l'assegno relativo al pagamento del TFR e la busta paga di fine rapporto) configurasse “una volontà univoca del recesso datoriale”, erroneamente ponendo a fondamento dell'assunto la sentenza n. 10547/2016 della Corte di
Cassazione (con cui invece è stato esclusivamente affermato che non può ritenersi “l'equipollenza alla forma scritta della consegna della busta paga con il TFR”).
Sostiene, di contro, che, nel caso di specie, l'intenzione di concludere il rapporto di lavoro doveva evincersi chiaramente, “anche se indirettamente”, dalla comunicazione alla quale era allegata la busta paga, in quanto, conformemente a costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“non sussiste per il datore di lavoro l'onere di adoperare formule sacramentali
e la volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara” (cfr. Cass. n. 6447/2009).
3 Con il terzo motivo parte reclamante impugna la sentenza per aver omesso di considerare che, sebbene la comunicazione di apertura della procedura ex art. 7 della legge n. 604/1966 non equivalga a un licenziamento, ai fini di valutare la volontà del datore di lavoro di licenziare, espressa anche in forma indiretta purché chiara, rileva, appunto, la lettera del 18.11.2016, giunta al termine di una procedura di conciliazione terminata senza accordo.
Rilevato che la giurisprudenza ammette “la possibilità di integrazione con riferimento ad atti e documenti già comunicati al lavoratore destinatario” (cfr.
Cass. n. 15638/2018), assume che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che nella comunicazione ex art. 7 della legge n. 604/1966, indiscussa l'intenzione di procedere alla risoluzione del rapporto, erano state chiaramente individuate le ragioni sottese al contestato licenziamento per giustificato motivo oggettivo, e 5
cioè: la perdita dell'appalto presso il quale era impiegato lo , nonché CP_1
l'impossibilità di reimpiegare lo stesso in altre mansioni afferenti al medesimo livello di inquadramento.
4. Con il quarto motivo la reclamante ribadisce la sussistenza del giustificato motivo oggettivo posto alla base licenziamento.
Precisa, anzitutto, che, nel giudizio avente ad oggetto il secondo licenziamento, intimato allo per le medesime ragioni, tanto il giudice CP_1
della fase sommaria quanto quello dell'opposizione hanno accertato l'esistenza di un effettivo riassetto organizzativo, avviato per fronteggiare una situazione economica sfavorevole.
Rileva che, in entrambi i procedimenti (primo e secondo licenziamento), la perdita dell'appalto di in relazione alla “posizione utilities”, alla quale Pt_2
lo era addetto, risulta provata per tabulas e confermata dai testi escussi. CP_1
Quanto all'obbligo di repêchage e, dunque all'impossibilità di ricollocare il lavoratore, deduce che nel 2018, due anni dopo il primo licenziamento, era stato riassunto, con contratto a tempo determinato di quattro mesi, il lavoratore licenziato contestualmente allo nel 2016, ma con maggiore Per_1 CP_1
carico familiare.
5. In subordine censura la sentenza impugnata per aver disposto la Pt_1
reintegrazione del lavoratore ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n.
300/1970.
Atteso che, nel caso di specie, ricorre tutt'al più un vizio formale della lettera del 18.11.2016 - ai sensi dell'art. 2 della legge n. 604/1966 - conseguente a una procedura di conciliazione ex art. 7 della legge n. 604/1966, assume che avrebbe dovuto trovare applicazione, piuttosto, il comma 6 dell'art. 18 dello
Statuto dei Lavoratori, a mente del quale “Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della 6
procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”.
6. In via ulteriormente subordinata, ove accertato un eventuale difetto di giustificazione del licenziamento, parte reclamante sostiene che la tutela applicabile sarebbe quella prevista dal comma 4 dell'art. 18 della legge n.
300/1970.
7. Così riassunti i motivi di gravame, l'eccezione riguardante un preteso giudicato implicito, asseritamente contenuto nella sentenza avente a oggetto il
TFR e tale da precludere l'accertamento in separato giudizio dell'inefficacia del licenziamento ex art. 2 legge n. 604/1966, è infondata.
Contrariamente a quanto in assunto, secondo consolidati principi della giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass. n. 24433/2010) condivisi dal collegio, infatti, “in tema di licenziamento illegittimo, il passaggio in giudicato dei decreti ingiuntivi ottenuti per il pagamento del trattamento di fine rapporto non comporta l'improponibilità della domanda di reintegra, posto che la mera accettazione della somma a titolo di trattamento di fine rapporto, ancorché non accompagnata da alcuna riserva, non può essere interpretata come tacita dichiarazione di rinuncia ai diritti derivanti dall'illegittimità del licenziamento, per assoluto difetto di concludenza”.
8. Passando all'esame del secondo e del terzo motivo di gravame, da esaminarsi congiuntamente, va osservato quanto segue.
8.1 Come evidenziato dai giudici di legittimità (Cass. 22212/2020), “la legge
n.92 del 2012 ha innovato profondamente la disciplina dei licenziamenti individuali sul piano dei requisiti formali e procedurali, prevedendo una sorta di “microprocedimento preventivo” - così come definito in dottrina - di 7
conciliazione obbligatoria, da esperirsi in sede amministrativa, in relazione ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Si tratta di una condizione di procedibilità ai fini della intimazione del licenziamento, nella logica di generalizzare il passaggio obbligato delle controversie attraverso i procedimenti conciliativi e mediativi, che è stata disegnata dal comma 40 dell'art.1 legge n.92 del 2012 con il quale è stato ridefinito il testo dell'art.7
1.604 del 1966. Il tenore della disposizione è fortemente innovativo rispetto al passato, giacché viene introdotta l'obbligatorietà dell'esperimento della procedura (prima facoltativa); il soggetto proponente non è più il lavoratore
(che poteva proporla entro 20 giorni dalla comunicazione del licenziamento), bensì la parte datoriale, in relazione al solo licenziamento per giustificato motivo oggettivo (mentre la formula previgente riguardava tutti i tipi di licenziamenti individuali). Il potere datoriale di licenziare viene, dunque, procedimentalizzato, posto che la nuova procedura di conciliazione rappresenta un presupposto per l'intimazione dell'atto di risoluzione ancor prima della proposizione della domanda giudiziale, nella logica di sollecitare le parti ad incontrarsi per realizzare un accordo, prospettandosi nei termini che seguono:
1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n.
300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali 8
misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
3. La
Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro
e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.
4. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando
è recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero è consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta”.
Concludono i giudici di legittimità nel richiamato arresto reputando indi l'interpretazione della disposizione da parte della corte di merito, basata sul criterio ermeneutico primario dell'interpretazione letterale, conforme “alla mens legis, che ha introdotto, per quanto innanzi detto, una procedimentalizzazione del potere della parte datoriale di recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, presupposto inderogabile per l'intimazione del licenziamento, prima ancora della proposizione della domanda giudiziale;
tale funzione verrebbe indubbiamente frustrata ove si accreditasse la tesi patrocinata da parte ricorrente giacché il licenziamento potrebbe essere intimato prima che un concreto tentativo di conciliazione abbia avuto possibilità di svolgersi, in tal modo ponendosi a carico del lavoratore incolpevole l'eventuale inerzia della D.T.L.”.
E ancora, sempre secondo la condivisa giurisprudenza della Suprema Corte,
“In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la comunicazione effettuata alla Direzione territoriale del lavoro, ai sensi dell'art. 7 della l. n.
604 del 1966, come novellato dall'art. 1, comma 40, della l. n. 92 del 2012, inviata per conoscenza al lavoratore, non costituisce atto di recesso, perché contiene solo la manifestazione dell'intenzione del datore di lavoro di procedere al licenziamento, con l'indicazione dei motivi, essendo finalizzata all'espletamento della procedura conciliativa, in esito alla quale il recesso non 9
è la soluzione obbligata” (Cass. 21676/2018); “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la procedura di conciliazione prevista dall'art. 7 della l. n. 604 del 1966, come novellato dall'art. 1, comma 40, della l. n. 92 del
2012, deve essere attivata prima dell'intimazione del licenziamento; qualora invece l'attivazione sia successiva alla formale comunicazione del recesso, il datore di lavoro incorre in una violazione procedurale rilevante ai fini dell'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 6, della l. n. 300 del
1970, senza che ciò tuttavia determini una sospensione del termine per impugnare il licenziamento stabilito dall'art. 6 della stessa l. n. 604 del 1966”
(Cass. 8660/2019).
8.2 Nella specie, la stessa parte reclamante concorda invero sul fatto che la comunicazione di apertura della procedura ex art. 7 della legge n. 604/1966 non equivalga a un licenziamento. Assume, tuttavia, che, ai fini di valutare la volontà del datore di lavoro di licenziare - volontà che può essere espressa anche in forma indiretta purché chiara -, rileva la lettera del 18.11.2016.
Il motivo appare fondato.
Invero la società aveva precedentemente inviato al lavoratore una nota in data 14 ottobre 2016 con la quale veniva consegnata “copia della documentazione ex art. 7, L. 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma
40 dell'art. 1 della L. 28/06/2012. N. 92, inviata all'Ispettorato del Lavoro -
Direzione Territoriale del Lavoro di Siracusa il 17.10.2016”; si comunicava altresì al lavoratore: “In costanza della procedura avviata con la comunicazione qui allegata, la Sua prestazione di lavoro verrà considerata – in caso di mancato accordo – come preavviso lavorato, conformemente alle norme di legge applicate, con contestuale dispensa, dopo il 31.10.2016, dal rendere la prestazione lavorativa sino allo spirare del detto termine”.
Successivamente, conclusa la procedura conciliativa in data 7.11.2016 con esito negativo, la società inviava al lavoratore una seconda missiva, datata
18.11.2016 - avente a oggetto “Pagamento competenze di fine rapporto” -, con 10
la quale (facendo altresì indirettamente riferimento alla precedente nota del 14 ottobre 2016: “Il superiore pagamento comprende … la retribuzione differita e quanto dovutoLe per stipendio relativo al mese di ottobre 2016, incluso i giorni di preavviso non lavorato, giusta imputazione di pagamento da noi come sopra espressamente richiamata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1193 e ss. c.c.”) rimetteva in allegato un assegno circolare “a saldo di quanto … maturato a seguito del rapporto di lavoro con Noi intercorso”.
Come osservato dai giudici di legittimità, “In tema di forma scritta del licenziamento prescritta a pena di inefficacia, non sussiste per il datore di lavoro l'onere di adoperare formule sacramentali e la volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara. Ne consegue che la dichiarazione di conclusione del rapporto contenuta nel libretto di lavoro consegnato al dipendente da parte del datore accompagnata da lettera di trasmissione indicante il recesso datoriale, deve essere considerato atto scritto di recesso dalla data della relativa consegna” (Cass.
17652/2007).
Ai fini del rispetto del requisito della forma scritta per la validità del licenziamento, non è invero necessario che la volontà risolutiva sia espressa attraverso formule sacramentali, purché essa sia comunque manifestata in maniera adeguatamente intellegibile, ai fini della tutela dell'affidamento della controparte sulla quale grava l'onere di una tempestiva impugnazione.
Nella specie, atteso il tenore letterale della missiva del 18 novembre 2016, in uno a quella precedente del 14 ottobre 2016, non appare invero in alcun modo dubitabile che il lavoratore fosse senz'altro venuto a conoscenza della volontà risolutiva datoriale, espressa in forma scritta anche se indiretta, tant'è che lo stesso impugnava tempestivamente (con pec del 13.12.2016) “il licenziamento intimatogli in quanto assolutamente inefficace e/o nullo e/o illegittimo e comunque privo di giusta causa e/o giustificato motivo”.
9. Sono invece infondati gli ulteriori motivi di gravame, assorbito il quinto. 11
9.1 Rileva parte reclamante che, nel procedimento avente a oggetto il secondo licenziamento, “intimato in rinnovazione di quello qui in discussione”, sia l'ordinanza resa all'esito della fase sommaria che la sentenza pronunciata a seguito della proposta opposizione hanno ritenuto che il licenziamento fosse causalmente riconducibile alla perdita dell'“appalto ”, e dunque Pt_2
conseguente alla contrazione della commessa. In altri termini - rileva la stessa parte reclamante richiamando la sentenza riguardante il secondo licenziamento
-, il riassetto organizzativo era stato “effettivo e non meramente strumentale, attuato per la più economica gestione dell'azienda mediante il contenimento dei costi del personale, al fine di fronteggiare una situazione economica sfavorevole non contingente”.
9.2 Tuttavia, quanto all'obbligo di repêchage, la società sostiene di averlo assolto per il solo fatto di non aver effettuato alcuna assunzione nel medesimo inquadramento comparabile del lavoratore licenziato, per come risulta dai
LUL, senza null'altro aggiungere e/o argomentare in ordine alle risultanze dell'attività istruttoria svolta in primo grado.
9.3 L'assunto è infondato.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, condiviso dal collegio, accertata l'effettività della ragione posta a fondamento del licenziamento e il nesso di causalità tra tale ragione e la soppressione della posizione lavorativa, il datore di lavoro deve dimostrare l'impossibilità di adibire il dipendente da licenziare ad altri posti di lavoro eventualmente anche in mansioni inferiori, con il consenso del lavoratore. Deve aversi riguardo alle mansioni compatibili con le competenze professionali del lavoratore, non essendovi un obbligo del datore di lavoro di fornire un'ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro (Cass.
31520/2019; 17036/2024).
Inoltre - affermano ancora i giudici di legittimità: Cass. 31409/2023 - “ai fini della tutela reintegratoria “l'insussistenza del fatto posto a base del 12
licenziamento concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia
l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore" (Cass. n. 29102/2019; Cass.
n. 10435/2018). Peraltro, a seguito della sentenza n. 125/2022 della Corte
Costituzionale, ai fini della reintegrazione è sufficiente l'insussistenza del fatto
(comprensivo dell'inadempimento dell'obbligo di repêchage), senza la necessità che sia altresì "manifesta"”.
9.4 Orbene, nella specie, come condivisibilmente evidenziato sulla base della documentazione in atti dal giudice della fase sommaria del procedimento concernente il secondo licenziamento (cfr. ordinanza prodotta dalla stessa parte reclamante), il licenziamento è stato intimato in conseguenza del recesso anticipato della committente dalla posizione 0030 del Controparte_2
contratto di appalto numero 4900005497, stipulato fra la Controparte_2
e la in data 18 giugno 2013 e relativa alle attività di “Controllo reti Pt_1
utilities e rack”, alle quali era adibito lo . In particolare, come evidenziato CP_1
nella richiamata ordinanza, il contratto risolto prevedeva tre sezioni di operatività: la prima (posizione 0010) riguardante il Parte_3
la seconda (posizione 0020) relativa al Presidio Tecnico e
[...] Per_2
e la terza (posizione 0030) riguardante il “Controllo reti utilities e Racks” Pt_4
che, a partire dall'1 novembre 2016, non è stata più richiesta (cfr. all. n. 5 al reclamo).
Tuttavia, come emerge dalle deposizioni testimoniali rese nel corso del procedimento di primo grado del presente giudizio, l'attività svolta dall'odierno reclamato non comprendeva soltanto il controllo quotidiano sulla rete utilities bensì anche il controllo della fascia oleodotti, che partiva dall'interno dello stabilimento per poi proseguire all'esterno per 9 km, la lettura contatori, il 13
“controllo sode interne ed esterne” e il controllo oleodotti presso lo stabilimento Isab Nord, “attività … tuttora svolte”1.
In ordine a tali emergenze la società datoriale ha omesso di allegare alcunché
e non ha in ogni caso offerto alcun elemento al fine di dimostrare l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni analoghe, tenuto conto della professionalità dallo stesso acquisita nel corso dell'attività lavorativa. 1 Cfr. deposizione teste dipendente di “… Il contratto relativo al controllo Testimone_1 Parte_5 degli oleodotti affidati alla società resistente ha una sua scadenza generale nel mese di gennaio 2019, sebbene prevede, altresì, una scadenza antecedente nel caso in cui venga esaurito il bacino di spesa del contratto;
nella fattispecie l'esaurimento del budget assegnato alla commessa Si andrà ad esaurire nel mese Parte_6 di agosto 2018 e non è previsto il rinnovo;
l'ISAB, infatti, ha già indetto un nuovo bando per l'assegnazione della commessa;
il bando non esclude la partecipazione della precedente assegnataria … CP_1 giornalmente doveva eseguire un controllo su tutto il tracciato;
sono circa 9 km del fascio di oleodotti ed il ricorrente doveva verificare tramite un report che non ci fossero anomalie neanche nelle strutture associate all'oleodotto. Oltre al ricorrente svolgevano le stesse mansioni e;
forse c'erano altri dipendenti Per_3 Per_4 che operavano saltuariamente ma non ricordo. Preciso che giornalmente viene svolto dalla ditta il Pt_1 controllo del tracciato degli oleodotti e giornalmente si alternavano , e;
queste attività CP_1 Per_4 Per_3 vengono, tuttora, svolte almeno con cadenza giornaliera. Attualmente, questi controlli vengono svolti da
, e . L'attività quotidiana viene svolta sulla base di permessi giornalieri”; deposizione Per_4 Per_3 Pt_7 teste : “il ricorrente si occupava di ispezione in manovra su reti Utilities;
noi ispezionavamo Testimone_2 i vari collettori all'interno dello stabilimento e se la committente lo richiedeva facevamo anche le manovre per mettere in servizio le condotte. Il ricorrente ha, inoltre, svolto lettura contatori, il controllo sode interne ed esterne e controllo oleodotti. Lo stabilimento era . Queste attività vengono tuttora Parte_8 svolte. Preciso che il controllo oleodotti è esterno allo stabilimento ISAB Nord, parte dall'interno e arriva all'esterno dello stabilimento. La lettura contatori viene svolta un giorno al mese e consiste nella lettura dei contatori;
mentre il controllo sode interne ed esterne e controllo oleodotti è un controllo visivo;
queste attività vengono svolte giornalmente nell'arco delle otto ore. Attualmente, queste attività vengono svolte solo da me. Per entrare basta avere il badge mentre per svolgere le attività bisogna avere i permessi di lavoro” - permessi che, secondo l'ordinanza soprarichiamata, “risultano rilasciati anche per il ricorrente (cfr. doc. 12 fascicolo di parte ricorrente) per altro contratto n. 4900005652, distinto da quello oggetto di recesso anticipato da parte della ”; deposizione teste : “Sono a conoscenza che tutt'ora sono in Controparte_2 Testimone_3 corso le seguenti commesse “controllo oleodotti” la cui committente è ISAB e “controllo sode interne ed esterne”, la cui committente è relativamente al “controllo contatori” questa non è un autonoma CP_2 commessa ma era parte di una più ampia sezione di contratto, quella relativa alle Utilities. Aggiungo che il nuovo contratto con la , stipulato nel 2017, ha mantenuto i precedenti settori relativi al biviere di Pt_1 e IN AS e previsto anche le lettura contatori mentre è stato dismesso il novantotto percento Pt_3 delle attività relative al cantiere/settore Utilities, che sono state internalizzate dalla società CP_2 ADR: Non sono a conoscenza della decorrenza della commessa controllo oleodotti;
so che attualmente è in corso una gara d'appalto per il rinnovo mentre il controllo sode interne ed esterne fa parte di un più ampio contratto, con la che è stato rinnovato nel 2017 ADR: Le attività che vengono svolte all'interno CP_2 del sito multisocietario di sono lettura contatori e controllo sode interne ed esterne;
la prima è solo un Pt_2 attività svolta una volta a mese, che impegna una giornata o massimo due giorni, mentre il controllo sode interne ed esterne concerne un'ispezione giornaliera per eventuali rilievi di perdite all'esterno dello stabilimento, che vengono eventualmente rilevati e segnalati alla che poi provvede ad eseguire CP_2 gli interventi di manutenzione”. 14
Per tali motivi, il licenziamento intimato con lettera del 18 novembre 2016 va dichiarato illegittimo per violazione dell'obbligo di repêchage, ogni altra questione assorbita.
10. Quanto alla tutela applicabile (cfr. ancora Cass. 31409/2023 cit.), la legge n. 300 del 1970, art. 18, comma 7, nel testo applicabile a seguito della sentenza n. 125/2022 della Corte Costituzionale, dispone l'applicazione della tutela di cui al comma 4 (reintegrazione e indennità risarcitoria, sia pure nel limite massimo di dodici mensilità).
11. In riforma della sentenza impugnata, il licenziamento intimato a CP_1
con lettera del 18.11.2016 va pertanto annullato e la società reclamante
[...]
va condannata alla reintegrazione del predetto nel posto di lavoro nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
12. Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta - da distrarsi ex art. 93 cpc quelle liquidate per il presente grado -, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando,
Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il licenziamento intimato a con lettera del CP_1
18.11.2016 e condanna la società reclamante alla reintegrazione del predetto nel posto di lavoro nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
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condanna parte reclamante al pagamento in favore di controparte delle spese processuali di entrambi i gradi, che liquida, quanto al primo grado, nella stessa misura indicata nella sentenza impugnata e, quanto al presente, in euro
5.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA, da distrarsi in favore dei difensori ex art. 93 cpc quelle del presente grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese