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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/08/2025, n. 7561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7561 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - undicesima sezione civile -
La dott.ssa Maria Rosaria Scotti, in funzione di giudice unico, ha ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23640 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto:
contratto di assicurazione - indennizzo
TRA
C.F. 1 residente in [...]C.F. Parte_1 و
alla via Giacomo Piscicelli n. 27, elettivamente domiciliato in Napoli
alla via M. R. Imbriani n. 123/A, presso lo studio dell'avv. Concetta
Aprea, dalla quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv. Mario
Girardi giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE
E
P.I. P.IVA 1 in persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t., con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Medina n. 63, presso lo studio dell'avv. Marco Longobardi, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio Controparte_1 per accertare l'inadempimento contrattuale della convenuta relativo all'omessa corresponsione dell'indennizzo previsto dal contratto di assicurazione stipulato tra le parti, dovuto per il verificarsi dell'evento assicurato, ossia il furto dell'autoveicolo di sua proprietà; nonché, condannare la compagnia assicurativa al pagamento di euro 10.000,00 a titolo di indennizzo contrattuale e degli interessi moratori dal fatto sino al soddisfo, oltre al danno da svalutazione monetaria da calcolarsi sulla somma indennizzata.
premesso che: in data 25.06.2015 l'attore acquistava dalla concessionaria
Controparte_2 l'automobile marca 66
"Audi", modello A4 con targa DY860YC, immatricolata
1'08.09.2009;
Controparte_1 lain data 12.02.2016 stipulava con la polizza n. 1/58591/30/101100958 per la copertura assicurativa dell'autoveicolo suindicato sia per R.C.A., sia contro il rischio di furto totale per un valore pari ad euro 10.000,00 corrispondente al valore commerciale del veicolo al momento della stipula;
in data 13.02.2016 alle ore 8.00, parcheggiava la propria automobile in Napoli, alla via Santa Maria in Portico azionando il bloccasterzo, inserendo l'allarme e chiudendo a chiave il veicolo;
in data 16.02.2016, alle ore 10.00 circa, l'attore non rinveniva il veicolo nel luogo in cui lo aveva lasciato in sosta e, pertanto, si recava presso la stazione dei Carabinieri di Napoli – Posillipo a denunciare il furto dell'automobile di sua proprietà, nonché dei documenti che si trovavano al suo interno: la carta di circolazione, il certificato di proprietà, il certificato e il tagliando assicurativo, la tessera sanitaria e documenti bancari;
comunicava poi l'accadimento alla Compagnia assicurativa che, in data 01.03.2016 informava il proprio assicurato dell'apertura del sinistro n. 2016045400060 richiedendo l'invio di ulteriore documentazione, nonché le chiavi in dotazione;
l'attore pur avendo ottemperato a quanto richiesto dalla Compagnia convenuta, non riceveva alcun riscontro dell'indennizzo dovuto in conseguenza del furto e inviava alla CP_1 un sollecito di liquidazione del danno;
in data 10.02.2017, quest'ultima comunicava di non poter fare alcuna proposta di indennizzo, avendo rilevato in fase istruttoria "elementi contraddittori ed anomali" per cui si ritenevano “non congruenti le modalità di avvenimento del fatto”;
con pec del 04.05.2017, l'attore, a mezzo dei procuratori costituiti, diffidava la convenuta a provvedere alla liquidazione del danno subito, contestando la incomprensibilità dei motivi con cui essa aveva comunicato all'assicurato il rifiuto di corrispondere l'indennizzo chiedendo al riguardo chiarimenti senza ottenere risposta;
in data 04.06.2019, parte attrice avviava il procedimento di mediazione, dinanzi all'organismo di mediazione CP_3 che si concludeva con esito negativo all'incontro del 23.07.2019 per mancata comparizione della CP_1 (cfr. missiva inviata da UnipoSai del
16/06/2019);
conveniva, allora, in giudizio la medesima Compagnia per accertare l'inadempimento contrattuale e chiederne la condanna al pagamento dell'indennizzo per il verificarsi del sinistro, nonché degli interessi moratori e rivalutazione monetaria;
l'attore deduceva di aveva adempiuto alle formalità previste dalla legge, avendo sporto immediatamente denuncia ai Carabinieri,
comunicato prontamente il furto alla Compagnia assicurativa, denunciato in data 21.04.2016 la perdita di possesso della propria autovettura al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e, infine,
inviato tutta la documentazione richiesta da parte convenuta, insieme alle doppie chiavi in dotazione. Sottolineava di aver custodito il veicolo con cura e diligenza, in quanto lo stesso veniva lasciato in sosta solo dopo aver adottato tutte le precauzioni necessarie alla sua messa in sicurezza, mediante l'attivazione del bloccasterzo, l'inserimento dell'allarme e la chiusura a chiave della vettura, che veniva comunque rubata.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare il diritto dell'attore ad ottenere l'indennizzo contrattualmente pattuito in virtù della polizza assicurativa n. 1/58591/30/10110095, stipulata a garanzia del furto totale del veicolo modello Audi "A4", targato DY 860 YC, di proprietà del signor Parte_1 e quindi il diritto dell'attore
,
all'integrale indennizzo per la perdita patrimoniale subita;
2) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta compagnia di assicurazioni Controparte_1 in virtù della
polizza assicurativa n. 1/58591/ 30/10110095 e della sussistenza in capo alla stessa convenuta della “responsabilità contrattuale" anche ex art. 1218 c.c.; 3) per l'effetto condannare la [...]
in persona del legale rapp.te p.t., aControparte_1 corrispondere, in favore del signor Parte_1 l'indennizzo و
contrattuale dovuto in esecuzione della polizza n.
1/58591/30/10110095, pari alla somma di
€.10.000,00,
corrispondente al valore commerciale del veicolo al momento del furto ovvero della diversa somma maggiore o minore accertata e ritenuta di giustizia;
4) sempre per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1218 cc e quindi al pagamento in favore dell' attore degli interessi moratori dal fatto al soddisfo e al danno da svalutazione monetaria (anche oltre il massimale) da calcolarsi sulla somma indennizzata;
5) in via estremamente gradata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda come sopra formulata, accertare e dichiarare che il comportamento tenuto dell'attore, integri soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione del 10%,
l'incidenza causale dell'evento furto e per l'effetto condannare a
Controparte_4 al pagamento in favore dell'attore della somma come sopra quantificata di €. 10.000,00 ma ridotta della suddetta percentuale e/o di quella percentuale maggiore o minore ritenuta di giustizia;
6) condannare la convenuta Controparte_4 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e delle competenze di causa,
oltre Iva e Cpa e spese generali, come per legge, con attribuzione in favore di questi procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c."
Controparte_1 , eccependoSi costituiva ritualmente l'inoperatività della polizza in quanto al momento del presunto furto risultavano attive e in circolazione n. 3 chiavi, due chiavi principali e una di emergenza, là dove l'assicurato consegnava alla compagnia soltanto n. 2 chiavi, senza produrre una denuncia di smarrimento o fornire spiegazioni sulla mancanza della terza chiave;
le condizioni di polizza prevedevano ai fini dell'indennizzo la consegna di tutte le chiavi del veicolo e la consegna di sole due chiavi da parte dell'assicurato aveva fatto ritenere la sussistenza di anomalie circa le modalità di avvenimento del presunto sinistro.
Contestava la legittimazione attiva dell'attore, dovendone questi darne prova ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio e nel merito la pretesa creditoria e la quantificazione del danno, impugnando la documentazione prodotta e le richieste esorbitanti.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
"1) Rigettare integralmente la domanda in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile nonché infondata in fatto ed in diritto.
2) Condannare la controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio."
Alla prima udienza del 12.12.2019 il Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Alla udienza del 05.11.2020, veniva ammessa la prova per testi diretta e contraria.
All'udienza del 13.01.2022 si escuteva il teste di parte attrice al termine la causa veniva rinviata per laTestimone_1
,
precisazione delle conclusioni. Espletata l'istruttoria, con ordinanza del 06.02.2025, veniva riservata per la decisione Preliminarmente, può dirsi assolta la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010, in quanto parte attrice ha instaurato il procedimento di mediazione n. 19000461 dinanzi all'organismo di mediazione CP_3 che si è concluso con esito negativo per mancata comparizione della Controparte_1
come si evince dal relativo verbale del 23.07.2019 (cfr. all. 2 atto di citazione).
Sempre in via preliminare, si ritiene la legittimazione attiva dell'attore in quanto risulta provata la sussistenza del rapporto contrattuale con la controparte, come si evince dalla relativa polizza n.
1/58591/30/101100958 del 12.02.2016 (cfr. all. 1 atto di citazione).
Passando al merito, la domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono. nellaGiova rammentare che in tema di responsabilità contrattuale vicenda che ci occupa del mancato pagamento dell'indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni in seguito al furto, costituisce principio consolidato quello secondo il quale è onere dell'attore provare che si è verificato un evento compreso nei rischi oggetto di copertura assicurativa mentre sul debitore convenuto incombe la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero del fatto modificativo o impeditivo (Cass.n.31251/2023). Ne consegue che l'assicurato non soltanto deve fornire la prova del titolo negoziale posto a fondamento della propria pretesa creditoria ma è onerato anche della dimostrazione del verificarsi dell'evento integrante il rischio coperto dalla garanzia assicurativa che ha causato il danno di cui si reclama il ristoro.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'attore, si ritiene che lo stesso abbia assolto l'onere probatorio in ordine al denunciato furto.
Ha, infatti, documentato il titolo negoziale, depositando agli atti del giudizio copia del contratto del 12.02.2016 in cui è espressamente prevista la copertura per il furto totale per il valore di euro 10.000,00; la cd. “preesistenza” dell'automobile come veicolo funzionante e dotato di valore economico, come risulta dall'attestazione della perdita di possesso (cfr. doc. 5 memoria n.2) e dal certificato cronologico del PRA (cfr. doc 4), da cui si evince che dal 25.06.2015
l'autovettura era di proprietà dell'attore, nonché il valore economico della stessa, pari ad euro 12.000,00. L'attore ha, inoltre, prodotto copia del verbale di ricezione della denuncia di furto del 16.02.2016 sporta nell'immediatezza dell'evento presso il Comando dei
Carabinieri della Stazione Napoli-Posillipo (cfr. denuncia furto doc. 2 memoria n. 2 parte attrice) da cui risulta che l'assicurato dichiarava di aver chiuso a chiave la vettura e di aver inserito l'antifurto e il bloccasterzo;
il certificato del decreto di archiviazione del
procedimento penale instaurato a seguito della denuncia di furto,per essere rimasti ignoti gli autori del reato.
Incombeva, dunque, alla convenuta dare la prova del fatto estintivo,
costitutivo dell'avvenuto adempimento ovvero del fatto modificativo o impeditivo, ovvero dedurre elementi utili a confutare l'avverarsi del rischio assicurato. Al contrario, essa si è limitata ad una generica contestazione della domanda di controparte e ad eccepire l'inoperatività della polizza determinata dalla mancata consegna da parte dell'assicurato delle 3 chiavi di cui la vettura era dotata al momento del presunto sinistro, come previsto dalle Condizioni
Generali di Assicurazione. Circostanza, smentita sia dalla
و legale rappresentante della testimonianza di Testimone_1
Controparte_2 venditore dell'autovettura, che dalla società
documentazione prodotta: dal certificato cronologico del PRA (cfr. doc. 4 memoria n.2 parte attrice), si desume che l'automobile, dal momento della sua immatricolazione aveva avuto diversi proprietari, ossia la società CP_5 la Controparte_2
[...] ed, infine, Parte_1 odierno attore che acquistava la و
proprietà dell'autovettura in data 25.06.2015 dalla s.a.s Tes_1 CP_1Sul punto, diversamente da quanto risulta dagli atti,
deduceva che al momento del presunto sinistro l'autoveicolo assicurato fosse dotato di n. 3 chiavi, producendo una certificazione della casa produttrice dell'autovettura (Audi) del 03.08.2016 (cfr. all.
2 comparsa di costituzione e risposta). Invero, sottacendo che non si tratta di una certificazione ma di una e-mail di riposta dell'Audi ad una richiesta della convenuta di controllo chiavi, quest'ultima dichiarava che l'auto al momento della sua produzione, luglio del
2009, non al momento del sinistro, era dotata “di fabbrica” di n. 3
chiavi, due principali ed una di emergenza. L'assicurato aveva, infatti, restituito il numero di chiavi ricevuto dal proprio veditore del quale produceva la dichiarazione scritta datata 14.05.2018 (cfr. doc. 13 memoria n. 2 parte attrice) nella quale si legge che in data 25.06.2015 aveva venduto all' Pt_1 l'autovettura oggetto del sinistro e di aver consegnato "le uniche due chiavi in dotazione dell'autoveicolo stesso”. Tale circostanza veniva poi confermata dal medesimo
Testimone_1 in sede testimoniale all'udienza del 13.01.2022
che, interrogato sul capo a) di cui alla memoria n. 1 di parte attrice "il signor con scrittura privata del 25.06.2015, registrataParte_1
,
il 03.07.2015, acquistava l'auto marca “Audi”, modello A4, targata
DY 860 YC, immatricolata nel 2009, dalla concessionaria
[...]
(oggi Controparte_6 Controparte_2
con in dotazione due chiavi", rispondeva :"E' vero,
[...]
sono a conoscenza dei fatti in quanto la concessionaria CP_2
[...] nel 2015 era di mio padre ed io ero dipendente, mentre successivamente [...] la società è diventata mia[...]quindi nel mese di giugno del 2015, ho venduto al signor Parte_1 l'auto Audi A4
Avant e in quella occasione gli ho consegnato i documenti e le due chiavi in dotazione".
Pertanto, si deve ritenere l'inadempimento contrattuale della convenuta che deve essere condannata a corrispondere in favore dell'attore una somma pari ad euro 10.000,00.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1218 cc "e, quindi al pagamento in favore dell'attore degli interessi moratori dal fatto al soddisfo e al danno da svalutazione monetaria (anche oltre il massimale) da calcolarsi sulla somma indennizzata", si osserva che in tema di assicurazione contro i danni il pagamento dell'indennizzo costituisce un debito di valore e
"poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicurazione"
(Cass, Sez. III, n. 16229/2023), con possibilità di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, su specifica domanda di parte, “perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta
(Cass. n. 4938/2023 ma già Cass. Sez. Un. n. 1712/1995, secondo cui il mancato godimento della somma di danaro, dovuta a titolo di risarcimento del danno, nel periodo intercorrente tra il verificarsi dell'illecito e l'effettivo pagamento, può determinare un danno da ritardo che deve essere allegato e provato dal danneggiato).
Analogamente, la Corte suprema (sent. n. 15823/2005), nel solco della pronuncia delle Sezioni Unite in precedenza richiamata, ha ribadito che il danno da ritardo nel conseguimento delle somme dovute a titolo risarcitorio deve essere allegato e provato e che il suddetto ritardo non dà automaticamente diritto alla percezione degli interessi.
Ebbene, nel caso di specie, l'attore non ha allegato né provato,
neanche in via presuntiva, di aver subito un danno da ritardo.
Pertanto, la domanda proposta dall'attore deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione e la convenuta deve essere condannata al pagamento dell'indennizzo assicurativo per la somma di euro 10.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal deposito della sentenza.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di Controparte_1 così
provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_1
in favore di parte attrice della somma di euro 10.000,00 a titolo di indennizzo per il furto subito, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal deposito della sentenza;
و in persona del legale 2. Condanna Controparte_7
rapp.te p.t., al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente per compenso in euro 3.800, oltre s.g., Iva e
Cpa, come da legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. ai procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Napoli il 23.07.2025
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Scotti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - undicesima sezione civile -
La dott.ssa Maria Rosaria Scotti, in funzione di giudice unico, ha ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23640 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto:
contratto di assicurazione - indennizzo
TRA
C.F. 1 residente in [...]C.F. Parte_1 و
alla via Giacomo Piscicelli n. 27, elettivamente domiciliato in Napoli
alla via M. R. Imbriani n. 123/A, presso lo studio dell'avv. Concetta
Aprea, dalla quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv. Mario
Girardi giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE
E
P.I. P.IVA 1 in persona Controparte_1
del legale rapp.te p.t., con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Medina n. 63, presso lo studio dell'avv. Marco Longobardi, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio Controparte_1 per accertare l'inadempimento contrattuale della convenuta relativo all'omessa corresponsione dell'indennizzo previsto dal contratto di assicurazione stipulato tra le parti, dovuto per il verificarsi dell'evento assicurato, ossia il furto dell'autoveicolo di sua proprietà; nonché, condannare la compagnia assicurativa al pagamento di euro 10.000,00 a titolo di indennizzo contrattuale e degli interessi moratori dal fatto sino al soddisfo, oltre al danno da svalutazione monetaria da calcolarsi sulla somma indennizzata.
premesso che: in data 25.06.2015 l'attore acquistava dalla concessionaria
Controparte_2 l'automobile marca 66
"Audi", modello A4 con targa DY860YC, immatricolata
1'08.09.2009;
Controparte_1 lain data 12.02.2016 stipulava con la polizza n. 1/58591/30/101100958 per la copertura assicurativa dell'autoveicolo suindicato sia per R.C.A., sia contro il rischio di furto totale per un valore pari ad euro 10.000,00 corrispondente al valore commerciale del veicolo al momento della stipula;
in data 13.02.2016 alle ore 8.00, parcheggiava la propria automobile in Napoli, alla via Santa Maria in Portico azionando il bloccasterzo, inserendo l'allarme e chiudendo a chiave il veicolo;
in data 16.02.2016, alle ore 10.00 circa, l'attore non rinveniva il veicolo nel luogo in cui lo aveva lasciato in sosta e, pertanto, si recava presso la stazione dei Carabinieri di Napoli – Posillipo a denunciare il furto dell'automobile di sua proprietà, nonché dei documenti che si trovavano al suo interno: la carta di circolazione, il certificato di proprietà, il certificato e il tagliando assicurativo, la tessera sanitaria e documenti bancari;
comunicava poi l'accadimento alla Compagnia assicurativa che, in data 01.03.2016 informava il proprio assicurato dell'apertura del sinistro n. 2016045400060 richiedendo l'invio di ulteriore documentazione, nonché le chiavi in dotazione;
l'attore pur avendo ottemperato a quanto richiesto dalla Compagnia convenuta, non riceveva alcun riscontro dell'indennizzo dovuto in conseguenza del furto e inviava alla CP_1 un sollecito di liquidazione del danno;
in data 10.02.2017, quest'ultima comunicava di non poter fare alcuna proposta di indennizzo, avendo rilevato in fase istruttoria "elementi contraddittori ed anomali" per cui si ritenevano “non congruenti le modalità di avvenimento del fatto”;
con pec del 04.05.2017, l'attore, a mezzo dei procuratori costituiti, diffidava la convenuta a provvedere alla liquidazione del danno subito, contestando la incomprensibilità dei motivi con cui essa aveva comunicato all'assicurato il rifiuto di corrispondere l'indennizzo chiedendo al riguardo chiarimenti senza ottenere risposta;
in data 04.06.2019, parte attrice avviava il procedimento di mediazione, dinanzi all'organismo di mediazione CP_3 che si concludeva con esito negativo all'incontro del 23.07.2019 per mancata comparizione della CP_1 (cfr. missiva inviata da UnipoSai del
16/06/2019);
conveniva, allora, in giudizio la medesima Compagnia per accertare l'inadempimento contrattuale e chiederne la condanna al pagamento dell'indennizzo per il verificarsi del sinistro, nonché degli interessi moratori e rivalutazione monetaria;
l'attore deduceva di aveva adempiuto alle formalità previste dalla legge, avendo sporto immediatamente denuncia ai Carabinieri,
comunicato prontamente il furto alla Compagnia assicurativa, denunciato in data 21.04.2016 la perdita di possesso della propria autovettura al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e, infine,
inviato tutta la documentazione richiesta da parte convenuta, insieme alle doppie chiavi in dotazione. Sottolineava di aver custodito il veicolo con cura e diligenza, in quanto lo stesso veniva lasciato in sosta solo dopo aver adottato tutte le precauzioni necessarie alla sua messa in sicurezza, mediante l'attivazione del bloccasterzo, l'inserimento dell'allarme e la chiusura a chiave della vettura, che veniva comunque rubata.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare il diritto dell'attore ad ottenere l'indennizzo contrattualmente pattuito in virtù della polizza assicurativa n. 1/58591/30/10110095, stipulata a garanzia del furto totale del veicolo modello Audi "A4", targato DY 860 YC, di proprietà del signor Parte_1 e quindi il diritto dell'attore
,
all'integrale indennizzo per la perdita patrimoniale subita;
2) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della convenuta compagnia di assicurazioni Controparte_1 in virtù della
polizza assicurativa n. 1/58591/ 30/10110095 e della sussistenza in capo alla stessa convenuta della “responsabilità contrattuale" anche ex art. 1218 c.c.; 3) per l'effetto condannare la [...]
in persona del legale rapp.te p.t., aControparte_1 corrispondere, in favore del signor Parte_1 l'indennizzo و
contrattuale dovuto in esecuzione della polizza n.
1/58591/30/10110095, pari alla somma di
€.10.000,00,
corrispondente al valore commerciale del veicolo al momento del furto ovvero della diversa somma maggiore o minore accertata e ritenuta di giustizia;
4) sempre per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1218 cc e quindi al pagamento in favore dell' attore degli interessi moratori dal fatto al soddisfo e al danno da svalutazione monetaria (anche oltre il massimale) da calcolarsi sulla somma indennizzata;
5) in via estremamente gradata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda come sopra formulata, accertare e dichiarare che il comportamento tenuto dell'attore, integri soltanto un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione del 10%,
l'incidenza causale dell'evento furto e per l'effetto condannare a
Controparte_4 al pagamento in favore dell'attore della somma come sopra quantificata di €. 10.000,00 ma ridotta della suddetta percentuale e/o di quella percentuale maggiore o minore ritenuta di giustizia;
6) condannare la convenuta Controparte_4 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e delle competenze di causa,
oltre Iva e Cpa e spese generali, come per legge, con attribuzione in favore di questi procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c."
Controparte_1 , eccependoSi costituiva ritualmente l'inoperatività della polizza in quanto al momento del presunto furto risultavano attive e in circolazione n. 3 chiavi, due chiavi principali e una di emergenza, là dove l'assicurato consegnava alla compagnia soltanto n. 2 chiavi, senza produrre una denuncia di smarrimento o fornire spiegazioni sulla mancanza della terza chiave;
le condizioni di polizza prevedevano ai fini dell'indennizzo la consegna di tutte le chiavi del veicolo e la consegna di sole due chiavi da parte dell'assicurato aveva fatto ritenere la sussistenza di anomalie circa le modalità di avvenimento del presunto sinistro.
Contestava la legittimazione attiva dell'attore, dovendone questi darne prova ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio e nel merito la pretesa creditoria e la quantificazione del danno, impugnando la documentazione prodotta e le richieste esorbitanti.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
"1) Rigettare integralmente la domanda in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile nonché infondata in fatto ed in diritto.
2) Condannare la controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio."
Alla prima udienza del 12.12.2019 il Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Alla udienza del 05.11.2020, veniva ammessa la prova per testi diretta e contraria.
All'udienza del 13.01.2022 si escuteva il teste di parte attrice al termine la causa veniva rinviata per laTestimone_1
,
precisazione delle conclusioni. Espletata l'istruttoria, con ordinanza del 06.02.2025, veniva riservata per la decisione Preliminarmente, può dirsi assolta la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010, in quanto parte attrice ha instaurato il procedimento di mediazione n. 19000461 dinanzi all'organismo di mediazione CP_3 che si è concluso con esito negativo per mancata comparizione della Controparte_1
come si evince dal relativo verbale del 23.07.2019 (cfr. all. 2 atto di citazione).
Sempre in via preliminare, si ritiene la legittimazione attiva dell'attore in quanto risulta provata la sussistenza del rapporto contrattuale con la controparte, come si evince dalla relativa polizza n.
1/58591/30/101100958 del 12.02.2016 (cfr. all. 1 atto di citazione).
Passando al merito, la domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono. nellaGiova rammentare che in tema di responsabilità contrattuale vicenda che ci occupa del mancato pagamento dell'indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni in seguito al furto, costituisce principio consolidato quello secondo il quale è onere dell'attore provare che si è verificato un evento compreso nei rischi oggetto di copertura assicurativa mentre sul debitore convenuto incombe la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero del fatto modificativo o impeditivo (Cass.n.31251/2023). Ne consegue che l'assicurato non soltanto deve fornire la prova del titolo negoziale posto a fondamento della propria pretesa creditoria ma è onerato anche della dimostrazione del verificarsi dell'evento integrante il rischio coperto dalla garanzia assicurativa che ha causato il danno di cui si reclama il ristoro.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'attore, si ritiene che lo stesso abbia assolto l'onere probatorio in ordine al denunciato furto.
Ha, infatti, documentato il titolo negoziale, depositando agli atti del giudizio copia del contratto del 12.02.2016 in cui è espressamente prevista la copertura per il furto totale per il valore di euro 10.000,00; la cd. “preesistenza” dell'automobile come veicolo funzionante e dotato di valore economico, come risulta dall'attestazione della perdita di possesso (cfr. doc. 5 memoria n.2) e dal certificato cronologico del PRA (cfr. doc 4), da cui si evince che dal 25.06.2015
l'autovettura era di proprietà dell'attore, nonché il valore economico della stessa, pari ad euro 12.000,00. L'attore ha, inoltre, prodotto copia del verbale di ricezione della denuncia di furto del 16.02.2016 sporta nell'immediatezza dell'evento presso il Comando dei
Carabinieri della Stazione Napoli-Posillipo (cfr. denuncia furto doc. 2 memoria n. 2 parte attrice) da cui risulta che l'assicurato dichiarava di aver chiuso a chiave la vettura e di aver inserito l'antifurto e il bloccasterzo;
il certificato del decreto di archiviazione del
procedimento penale instaurato a seguito della denuncia di furto,per essere rimasti ignoti gli autori del reato.
Incombeva, dunque, alla convenuta dare la prova del fatto estintivo,
costitutivo dell'avvenuto adempimento ovvero del fatto modificativo o impeditivo, ovvero dedurre elementi utili a confutare l'avverarsi del rischio assicurato. Al contrario, essa si è limitata ad una generica contestazione della domanda di controparte e ad eccepire l'inoperatività della polizza determinata dalla mancata consegna da parte dell'assicurato delle 3 chiavi di cui la vettura era dotata al momento del presunto sinistro, come previsto dalle Condizioni
Generali di Assicurazione. Circostanza, smentita sia dalla
و legale rappresentante della testimonianza di Testimone_1
Controparte_2 venditore dell'autovettura, che dalla società
documentazione prodotta: dal certificato cronologico del PRA (cfr. doc. 4 memoria n.2 parte attrice), si desume che l'automobile, dal momento della sua immatricolazione aveva avuto diversi proprietari, ossia la società CP_5 la Controparte_2
[...] ed, infine, Parte_1 odierno attore che acquistava la و
proprietà dell'autovettura in data 25.06.2015 dalla s.a.s Tes_1 CP_1Sul punto, diversamente da quanto risulta dagli atti,
deduceva che al momento del presunto sinistro l'autoveicolo assicurato fosse dotato di n. 3 chiavi, producendo una certificazione della casa produttrice dell'autovettura (Audi) del 03.08.2016 (cfr. all.
2 comparsa di costituzione e risposta). Invero, sottacendo che non si tratta di una certificazione ma di una e-mail di riposta dell'Audi ad una richiesta della convenuta di controllo chiavi, quest'ultima dichiarava che l'auto al momento della sua produzione, luglio del
2009, non al momento del sinistro, era dotata “di fabbrica” di n. 3
chiavi, due principali ed una di emergenza. L'assicurato aveva, infatti, restituito il numero di chiavi ricevuto dal proprio veditore del quale produceva la dichiarazione scritta datata 14.05.2018 (cfr. doc. 13 memoria n. 2 parte attrice) nella quale si legge che in data 25.06.2015 aveva venduto all' Pt_1 l'autovettura oggetto del sinistro e di aver consegnato "le uniche due chiavi in dotazione dell'autoveicolo stesso”. Tale circostanza veniva poi confermata dal medesimo
Testimone_1 in sede testimoniale all'udienza del 13.01.2022
che, interrogato sul capo a) di cui alla memoria n. 1 di parte attrice "il signor con scrittura privata del 25.06.2015, registrataParte_1
,
il 03.07.2015, acquistava l'auto marca “Audi”, modello A4, targata
DY 860 YC, immatricolata nel 2009, dalla concessionaria
[...]
(oggi Controparte_6 Controparte_2
con in dotazione due chiavi", rispondeva :"E' vero,
[...]
sono a conoscenza dei fatti in quanto la concessionaria CP_2
[...] nel 2015 era di mio padre ed io ero dipendente, mentre successivamente [...] la società è diventata mia[...]quindi nel mese di giugno del 2015, ho venduto al signor Parte_1 l'auto Audi A4
Avant e in quella occasione gli ho consegnato i documenti e le due chiavi in dotazione".
Pertanto, si deve ritenere l'inadempimento contrattuale della convenuta che deve essere condannata a corrispondere in favore dell'attore una somma pari ad euro 10.000,00.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1218 cc "e, quindi al pagamento in favore dell'attore degli interessi moratori dal fatto al soddisfo e al danno da svalutazione monetaria (anche oltre il massimale) da calcolarsi sulla somma indennizzata", si osserva che in tema di assicurazione contro i danni il pagamento dell'indennizzo costituisce un debito di valore e
"poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicurazione"
(Cass, Sez. III, n. 16229/2023), con possibilità di cumulo degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, su specifica domanda di parte, “perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta
(Cass. n. 4938/2023 ma già Cass. Sez. Un. n. 1712/1995, secondo cui il mancato godimento della somma di danaro, dovuta a titolo di risarcimento del danno, nel periodo intercorrente tra il verificarsi dell'illecito e l'effettivo pagamento, può determinare un danno da ritardo che deve essere allegato e provato dal danneggiato).
Analogamente, la Corte suprema (sent. n. 15823/2005), nel solco della pronuncia delle Sezioni Unite in precedenza richiamata, ha ribadito che il danno da ritardo nel conseguimento delle somme dovute a titolo risarcitorio deve essere allegato e provato e che il suddetto ritardo non dà automaticamente diritto alla percezione degli interessi.
Ebbene, nel caso di specie, l'attore non ha allegato né provato,
neanche in via presuntiva, di aver subito un danno da ritardo.
Pertanto, la domanda proposta dall'attore deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione e la convenuta deve essere condannata al pagamento dell'indennizzo assicurativo per la somma di euro 10.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal deposito della sentenza.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di Controparte_1 così
provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento Controparte_1
in favore di parte attrice della somma di euro 10.000,00 a titolo di indennizzo per il furto subito, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal deposito della sentenza;
و in persona del legale 2. Condanna Controparte_7
rapp.te p.t., al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente per compenso in euro 3.800, oltre s.g., Iva e
Cpa, come da legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. ai procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Napoli il 23.07.2025
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Scotti