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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/05/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 1392/2018;
il Giudice, dott. Stefano Riccio;
rilevato che la causa veniva rinviata per la discussione;
lette le note depositate;
decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisone.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO Dl NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Monocratico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1392/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Mercato san Severino n. 671/2017;
TRA
, in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv.to Marco Proietti, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE APPELLANTE
, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Di Geronimo, in virtù di Parte_2
procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa o in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La società citava in giudizio la sig.ra al fine di Parte_1 Parte_2
ottenere la riforma della sentenza n. 671/17, emessa dal Giudice di Pace di Mercato San
Severino.
in primo grado, citava in giudizio la società Parte_2 Parte_1
deducendo che, quale giocatore abituale, aveva acquistato numerosi tagliandi di partecipazione presso ricevitorie autorizzate;
sosteneva l'invalidità dei titoli contrattuali per violazione di norma imperativa, ovvero l'art. 7, co. 5, d.l. 158/2012, convertito in legge n.
189/2012, che prevede l'obbligo gravante in capo alla controparte di inserire nei tagliandi le probabilità di vincita, indicazione assente nel caso di specie;
deduceva in subordine il vizio nella fase di formazione del consenso, ovvero il dolo di cui all'art. 1439 c.c.; in via ulteriormente subordinata sosteneva la responsabilità ex art. 1337 c.c., con conseguente risarcimento del danno.
Parte appellata concludeva al fine di dichiarare nulli i contratti di partecipazione alle lotterie istantanee conclusi con la controparte, con condanna della stessa alla restituzione ed al pagamento del prezzo di acquisto dei tagliandi indicati;
in via gradata, accertata la violazione da parte della società convenuta della norma di cui all'art. 1337 c.c., domandava una condanna al pagamento, a titolo di risarcimento danni, del relativo importo, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la società contestando la domanda attorea e Parte_1
chiedendone il rigetto.
In primo grado il Giudice di Pace accoglieva la domanda e la società Parte_1
proponeva atto di appello, con rigetto della domanda formulata da controparte, restituzione degli esborsi e spese sostenute e con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata, la quale chiedeva il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e con vittoria delle spese;
riproponeva le domande subordinate sollevate in primo grado e non esaminate dal Giudice.
L'appello deve essere accolto.
Come ha - in maniera condivisibile - affermato la giurisprudenza di merito, in relazione alla domanda di nullità, “il successivo comma 7 il quale, nel prevedere che "L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario", espressamente riconduce alla violazione della norma citata l'irrogazione di una sanzione di tipo amministrativo, tale da escludere stando all'orientamento espresso a più riprese dalla Suprema Corte -
l'operatività rispetto ad essa anche dell'ulteriore sanzione civilistica della nullità virtuale la quale invece "presuppone l'assenza di esplicita sanzione dell'atto o della condotta, e la possibilità di affermare la nullità come sanzione, per così dire, implicitamente prevista dalla disposizione violata" (cfr. Cass. civ. n. 25222/2010 e Cass. civ. n. 525/2020)” (Trib.
Salerno, n. 3186 del 2023).
In relazione alla domanda di annullamento per vizio del consenso, è stato affermato che “in un'ottica sostanziale e finalistica che tenga conto degli obiettivi perseguiti dalla normativa in oggetto, l'appellata abbia comunque fornito alla propria controparte gli strumenti utili ai fini della piena presa di conoscenza delle possibilità di vincita dei premi posti in palio
(non essendo mai stata contestata l'adeguatezza delle informazioni fornite sui siti istituzionali), sicché era nelle possibilità dell'acquirente, attraverso uno sforzo diligente, acquisire la conoscenza esatta dell'alea del contratto che questi si apprestava a stipulare mediante l'acquisto dei tagliandi, acquisizione che ove mancante non potrà essere posta a carico della società a titolo di dolo”; con l'ulteriore precisazione che non sussiste prova, nel caso concreto, circa una volontà artificiosa e raggirante, strumentalmente finalizzata all'altrui induzione in errore, né emerge dagli atti che l'omessa informazione abbia inficiato in qualche modo il processo di formazione della volontà negoziale di addivenire alla stipulazione dei contratti di lotteria (“l'art. 22 del D.lgs. 206/2005 (citato da parte appellante) qualifica come ingannevole solo quella condotta del professionista che si traduca in un'omissione delle informazioni rilevanti ai fini di una scelta consapevole del consumatore;
ragion per cui tale norma non può trovare asilo nel caso di specie, essendo state le informazioni dovute fornite correttamente ed integralmente dal soggetto a tanto obbligato, sebbene con modalità non pienamente corrispondenti a quelle imposte in concreto dalla normativa di settore” (Trib. Salerno, n. 3186 del 2023).
Infine, in relazione alla domanda proposta ex art. 1337 c.c., “attraverso l'indicazione sui tagliandi del sito web istituzionale, le informazioni oggetto della previsione di cui all'art.
7 co. 5 D.L. n. 158/2012 venivano poste nella piena disponibilità dell'acquirente dei tagliandi medesimi il quale ben avrebbe potuto attivare gli strumenti posti a sua disposizione per rendersi edotto delle probabilità di vincita, di modo che, non avendo egli provveduto a tanto, lo stesso non potrà addebitare le conseguenze della propria condotta al soggetto che abbia comunque assolto” (Trib. Salerno, n. 3186 del 2023; Trib. Salerno, n.
1080 del 2022; Trib. Vallo Lucania, n. 579 del 2022; Trib. Vallo Lucania, n. 178 del 2023;
Trib. Vallo Lucania, n.85 del 2023); pertanto, tutte le domande formulate dalla parte attrice in primo grado non possono trovare accoglimento.
In relazione alla domanda di restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, la stessa merita accoglimento, posto che - secondo la giurisprudenza di legittimità – “una sentenza d'appello la quale, riformando quella di primo grado, faccia perciò stesso sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce titolo esecutivo se non contenga una espressa statuizione di condanna in tal senso (cfr. Cass. 16/06/2016 n. 12387; Cass. 08/06/2012, n. 9287). E' stato altresì precisato che il solvens, al fine di munirsene, può attivare un autonomo giudizio ovvero proporre la sua domanda in sede di gravame e ciò è stato affermato sia per evidenti ragioni di economia processuale sia in analogia con quanto stabilito negli artt. 96, comma 2, e 402, comma 1,
c.p.c., rispettivamente per le esecuzioni ingiuste e per la pronuncia revocatoria (v. Cass.
03/10/2005, n. 19299) sia in ragione del principio per cui, in caso di omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su una delle domande introdotte in causa, ove non ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento nella decisione di altro capo che da essa dipenda, la parte istante ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame ovvero di azionare la pretesa in un separato processo, con la precisazione che, ove si determini in quest'ultimo senso, non le sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia, perché la rinunzia implicita alla domanda di cui all'art. 346 c.p.c. ha valore processuale e non anche sostanziale” (Cass. ord. n. 18062 del 2018; “una sentenza d'appello la quale, riformando quella di primo grado faccia perciò stesso sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce titolo esecutivo se non contenga una espressa statuizione di condanna in tal senso (cfr. Cass. civ. 8 giugno
2012, n. 9287). Ora, come testé anticipato, il solvens, al fine di munirsene, può attivare un autonomo giudizio ovvero proporre la sua domanda in sede di gravame. Depongono in tal senso sia evidenti ragioni di economia processuale;
sia l'analogia con quanto stabilito negli artt. 96, comma 2, e 402, comma l, cod. proc. civ., rispettivamente per le esecuzioni ingiuste
e per la pronuncia revocatoria (Cass. civ. 3 ottobre 2005, n. 19299); sia, infine, il principio per cui, in caso di omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su una delle domande introdotte in causa, ove non ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento nella decisione di altro capo che da essa dipenda, la parte istante ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame ovvero di azionare la pretesa in un separato processo” (Cass. sent. n. 12387 del 2016).
Stante la riforma della sentenza di primo grado, “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass
04.06.2007, n. 12963)” (si veda Cass., ord. n. 1775 del 2017).
Nel caso di specie, l'accoglimento dell'appello implica la riforma della sentenza impugnata,
e l'esito complessivo della lite evidenzia la totale soccombenza di parte appellata in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di lite, dunque, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n 671/2017 pronunciata dal Giudice di Pace di Mercato San Severino, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda formulata da parte attrice in primo grado e condanna la stessa alla restituzione di quanto effettivamente corrisposto, in suo favore e da parte appellante, in esecuzione della sentenza impugnata;
2. in riforma della sentenza di primo grado, condanna parte appellata al pagamento della spese sostenute da parte appellante nel giudizio di primo grado, che liquida in euro
633,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
1. condanna parte appellata al pagamento della spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.278,00 per compenso, oltre € 174,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 08 maggio 2025.
Il Giudice dott. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 08 maggio 2025.
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. 1392/2018;
il Giudice, dott. Stefano Riccio;
rilevato che la causa veniva rinviata per la discussione;
lette le note depositate;
decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisone.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO Dl NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Monocratico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1392/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Mercato san Severino n. 671/2017;
TRA
, in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv.to Marco Proietti, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE APPELLANTE
, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Di Geronimo, in virtù di Parte_2
procura in atti, elettivamente domiciliata come in atti;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa o in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La società citava in giudizio la sig.ra al fine di Parte_1 Parte_2
ottenere la riforma della sentenza n. 671/17, emessa dal Giudice di Pace di Mercato San
Severino.
in primo grado, citava in giudizio la società Parte_2 Parte_1
deducendo che, quale giocatore abituale, aveva acquistato numerosi tagliandi di partecipazione presso ricevitorie autorizzate;
sosteneva l'invalidità dei titoli contrattuali per violazione di norma imperativa, ovvero l'art. 7, co. 5, d.l. 158/2012, convertito in legge n.
189/2012, che prevede l'obbligo gravante in capo alla controparte di inserire nei tagliandi le probabilità di vincita, indicazione assente nel caso di specie;
deduceva in subordine il vizio nella fase di formazione del consenso, ovvero il dolo di cui all'art. 1439 c.c.; in via ulteriormente subordinata sosteneva la responsabilità ex art. 1337 c.c., con conseguente risarcimento del danno.
Parte appellata concludeva al fine di dichiarare nulli i contratti di partecipazione alle lotterie istantanee conclusi con la controparte, con condanna della stessa alla restituzione ed al pagamento del prezzo di acquisto dei tagliandi indicati;
in via gradata, accertata la violazione da parte della società convenuta della norma di cui all'art. 1337 c.c., domandava una condanna al pagamento, a titolo di risarcimento danni, del relativo importo, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la società contestando la domanda attorea e Parte_1
chiedendone il rigetto.
In primo grado il Giudice di Pace accoglieva la domanda e la società Parte_1
proponeva atto di appello, con rigetto della domanda formulata da controparte, restituzione degli esborsi e spese sostenute e con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata, la quale chiedeva il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e con vittoria delle spese;
riproponeva le domande subordinate sollevate in primo grado e non esaminate dal Giudice.
L'appello deve essere accolto.
Come ha - in maniera condivisibile - affermato la giurisprudenza di merito, in relazione alla domanda di nullità, “il successivo comma 7 il quale, nel prevedere che "L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario", espressamente riconduce alla violazione della norma citata l'irrogazione di una sanzione di tipo amministrativo, tale da escludere stando all'orientamento espresso a più riprese dalla Suprema Corte -
l'operatività rispetto ad essa anche dell'ulteriore sanzione civilistica della nullità virtuale la quale invece "presuppone l'assenza di esplicita sanzione dell'atto o della condotta, e la possibilità di affermare la nullità come sanzione, per così dire, implicitamente prevista dalla disposizione violata" (cfr. Cass. civ. n. 25222/2010 e Cass. civ. n. 525/2020)” (Trib.
Salerno, n. 3186 del 2023).
In relazione alla domanda di annullamento per vizio del consenso, è stato affermato che “in un'ottica sostanziale e finalistica che tenga conto degli obiettivi perseguiti dalla normativa in oggetto, l'appellata abbia comunque fornito alla propria controparte gli strumenti utili ai fini della piena presa di conoscenza delle possibilità di vincita dei premi posti in palio
(non essendo mai stata contestata l'adeguatezza delle informazioni fornite sui siti istituzionali), sicché era nelle possibilità dell'acquirente, attraverso uno sforzo diligente, acquisire la conoscenza esatta dell'alea del contratto che questi si apprestava a stipulare mediante l'acquisto dei tagliandi, acquisizione che ove mancante non potrà essere posta a carico della società a titolo di dolo”; con l'ulteriore precisazione che non sussiste prova, nel caso concreto, circa una volontà artificiosa e raggirante, strumentalmente finalizzata all'altrui induzione in errore, né emerge dagli atti che l'omessa informazione abbia inficiato in qualche modo il processo di formazione della volontà negoziale di addivenire alla stipulazione dei contratti di lotteria (“l'art. 22 del D.lgs. 206/2005 (citato da parte appellante) qualifica come ingannevole solo quella condotta del professionista che si traduca in un'omissione delle informazioni rilevanti ai fini di una scelta consapevole del consumatore;
ragion per cui tale norma non può trovare asilo nel caso di specie, essendo state le informazioni dovute fornite correttamente ed integralmente dal soggetto a tanto obbligato, sebbene con modalità non pienamente corrispondenti a quelle imposte in concreto dalla normativa di settore” (Trib. Salerno, n. 3186 del 2023).
Infine, in relazione alla domanda proposta ex art. 1337 c.c., “attraverso l'indicazione sui tagliandi del sito web istituzionale, le informazioni oggetto della previsione di cui all'art.
7 co. 5 D.L. n. 158/2012 venivano poste nella piena disponibilità dell'acquirente dei tagliandi medesimi il quale ben avrebbe potuto attivare gli strumenti posti a sua disposizione per rendersi edotto delle probabilità di vincita, di modo che, non avendo egli provveduto a tanto, lo stesso non potrà addebitare le conseguenze della propria condotta al soggetto che abbia comunque assolto” (Trib. Salerno, n. 3186 del 2023; Trib. Salerno, n.
1080 del 2022; Trib. Vallo Lucania, n. 579 del 2022; Trib. Vallo Lucania, n. 178 del 2023;
Trib. Vallo Lucania, n.85 del 2023); pertanto, tutte le domande formulate dalla parte attrice in primo grado non possono trovare accoglimento.
In relazione alla domanda di restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, la stessa merita accoglimento, posto che - secondo la giurisprudenza di legittimità – “una sentenza d'appello la quale, riformando quella di primo grado, faccia perciò stesso sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce titolo esecutivo se non contenga una espressa statuizione di condanna in tal senso (cfr. Cass. 16/06/2016 n. 12387; Cass. 08/06/2012, n. 9287). E' stato altresì precisato che il solvens, al fine di munirsene, può attivare un autonomo giudizio ovvero proporre la sua domanda in sede di gravame e ciò è stato affermato sia per evidenti ragioni di economia processuale sia in analogia con quanto stabilito negli artt. 96, comma 2, e 402, comma 1,
c.p.c., rispettivamente per le esecuzioni ingiuste e per la pronuncia revocatoria (v. Cass.
03/10/2005, n. 19299) sia in ragione del principio per cui, in caso di omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su una delle domande introdotte in causa, ove non ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento nella decisione di altro capo che da essa dipenda, la parte istante ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame ovvero di azionare la pretesa in un separato processo, con la precisazione che, ove si determini in quest'ultimo senso, non le sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia, perché la rinunzia implicita alla domanda di cui all'art. 346 c.p.c. ha valore processuale e non anche sostanziale” (Cass. ord. n. 18062 del 2018; “una sentenza d'appello la quale, riformando quella di primo grado faccia perciò stesso sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce titolo esecutivo se non contenga una espressa statuizione di condanna in tal senso (cfr. Cass. civ. 8 giugno
2012, n. 9287). Ora, come testé anticipato, il solvens, al fine di munirsene, può attivare un autonomo giudizio ovvero proporre la sua domanda in sede di gravame. Depongono in tal senso sia evidenti ragioni di economia processuale;
sia l'analogia con quanto stabilito negli artt. 96, comma 2, e 402, comma l, cod. proc. civ., rispettivamente per le esecuzioni ingiuste
e per la pronuncia revocatoria (Cass. civ. 3 ottobre 2005, n. 19299); sia, infine, il principio per cui, in caso di omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su una delle domande introdotte in causa, ove non ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento nella decisione di altro capo che da essa dipenda, la parte istante ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame ovvero di azionare la pretesa in un separato processo” (Cass. sent. n. 12387 del 2016).
Stante la riforma della sentenza di primo grado, “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass
04.06.2007, n. 12963)” (si veda Cass., ord. n. 1775 del 2017).
Nel caso di specie, l'accoglimento dell'appello implica la riforma della sentenza impugnata,
e l'esito complessivo della lite evidenzia la totale soccombenza di parte appellata in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di lite, dunque, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n 671/2017 pronunciata dal Giudice di Pace di Mercato San Severino, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda formulata da parte attrice in primo grado e condanna la stessa alla restituzione di quanto effettivamente corrisposto, in suo favore e da parte appellante, in esecuzione della sentenza impugnata;
2. in riforma della sentenza di primo grado, condanna parte appellata al pagamento della spese sostenute da parte appellante nel giudizio di primo grado, che liquida in euro
633,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
1. condanna parte appellata al pagamento della spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 1.278,00 per compenso, oltre € 174,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 08 maggio 2025.
Il Giudice dott. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 08 maggio 2025.