Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 24/04/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1049 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice Rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 1049/2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 11.03.2025, da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Baldelli, elettivamente C.F._2 domiciliati in Porto Sant'Elpidio, via Dalmazia 3, presso lo studio del difensore, giusta procura agli atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 11.03.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno premesso di avere contratto matrimonio in Sant' Elpidio a Mare, il 25.07.1992, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune (Anno 1992, numero 27, Parte II, Serie A).
Le parti hanno, altresì, premesso che dal matrimonio sono nati due figli, , il Persona_1
22.10.1993, economicamente autosufficiente e il 17.04.2002, studente, non Persona_2 economicamente autosufficiente e di essersi separati consensualmente, con decreto di omologa n. cronologico 1663/2019, emesso dal Tribunale di Fermo, in data 25.03. 2019.
Premesso, ancora, che dalla data della separazione non vi è stata riconciliazione tra i
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“1) la casa familiare sita in Porto Sant'Elpidio, via Ungheria 48, resta definitivamente assegnata alla sig.ra ; Parte_2
2) per il mobilio di proprietà comune presente nella casa coniugale, ivi compresa la camera da letto matrimoniale
“Carpanelli”, i ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver sciolto la comunione mediante l'acquisto della sig.ra della quota parte di proprietà indivisa del sig. dietro corrispettivo Parte_2 Parte_1 dell'importo omnicomprensivo di € 2.000,00, mediante assegno circolare intestato al sig. per il Parte_1 quale lo stesso rilascia ampia quietanza liberatoria, salvo buon fine;
3) a titolo di contributo al mantenimento, verserà direttamente al figlio fino a quando egli Parte_1 Per_2 non avrà raggiunto l'indipendenza economica, la somma di € 400,00, da versarsi anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dall'emananda sentenza, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
4) le spese straordinarie relative al figlio come in via esemplificativa e non esaustiva quelle per tasse Per_2 universitarie, alloggi, master e specializzazioni, concorsi, testi, viaggi, medico-sanitarie, dentista, interventi chirurgici, attività sportive e ludiche, tassa automobilistica, carburante, polizze assicurative RCA, ecc. ecc., sono a carico esclusivo della sig.ra e null'altro dovrà versare il padre oltre all'assegno mensile di Parte_2 mantenimento;
5) le spese legali per il presente procedimento sono a carico esclusivo della sig.ra ”. Parte_2
All'udienza del 3.04.2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
* * * Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio maggiorenne, non economicamente indipendente, non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sant' Elpidio a Mare, il 25.07.1992, da e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2 3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Pone le spese di lite a carico di conformemente alla condizione n.5; Parte_2
5) Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Elpidio a Mare, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale del 10.04.2025
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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