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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 26/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 480 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: ripetizione di indebito, vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] ora ME ER Parte_1 C.F._1
(CZ) il 21.12.1955, residente in ME ER (CZ), Via Pietro Nenni, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Paola Tropea, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in ME ER alla Via Ettore e Ruggero de Medici;
-Ricorrente-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., , con sede legale Controparte_1 P.IVA_1
in Roma, Via G. Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in San Pietro Vernotico (BR), Via
Montepiana n. 13, presso lo studio dell'Avv. Ombretta Caforio, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
-Resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
FATTO E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t. e deduceva: che con atto di Controparte_2 pignoramento presso terzi n. 03020183220000024003, l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, sottoponeva ad esecuzione
[...]
tutte le somme a qualsiasi titolo dovute dal terzo pignorato gestione ex nei CP_3 CP_4
suoi confronti, intimandone il pagamento direttamente in suo favore, sino alla concorrenza della somma di euro 18.516,74, oltre interessi di mora e compensi della riscossione maturati sino al soddisfo.
Ciò in forza di una serie di cartelle di pagamento asseritamente notificate e mai pagate, come da specifico elenco indicato nel predetto atto di pignoramento, tutte riferite a presunti crediti , nonché ad un credito asseritamente vantato dalla Camera di Commercio di CP_3
Catanzaro, nonché ancora a diversi crediti vantati da alcuni Enti locali, relativi a violazioni al codice della strada.
Il terzo pignorato, nei termini previsti nell'atto di pignoramento, provvedeva ad effettuare il pagamento di quanto richiesto, erogando la somma indicata, trattenendola, direttamente, dalla liquidazione spettante alla ricorrente.
Deduce la ricorrente che, prima ancora della notifica del pignoramento, avverso le cartelle presupposte venivano proposti distinti e separati giudizi, innanzi alle Giurisdizioni competenti, tutti pendenti al momento di ricezione dell'atto di pignoramento indicato, finalizzati ad ottenere la declaratoria di nullità di tutte le cartelle opposte.
Deduce in via ulteriore che, all'esito dei predetti giudizi, le cartelle esattoriali, indicate nell'atto di pignoramento richiamato, venivano annullate con sentenze passate in giudicato.
Pertanto, provvedeva ad incardinare il giudizio per cui è causa per ottenere la ripetizione delle somme indebitamente incamerate dall' . CP_1 Controparte_5
Concludeva, quindi, come in atti.
Veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
A seguito della fissazione dell'udienza e della notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza, si costituiva in giudizio l' , in Controparte_1
persona del l.r.p.t., mediante il deposito della comparsa di risposta, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Rassegnava, quindi, le conclusioni di cui in atti.
Instauratosi il contraddittorio;
svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali;
precisate le conclusioni all'udienza del 26.11.2024, mediante il deposito autorizzato di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa incamerata per la decisione, con
2 provvedimento del 21.03.2025 veniva rimessa sul ruolo, previa revoca dei termini ex art. 190 c.p.c. precedentemente concessi.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con lettura in via figurata del dispositivo e delle contestuali motivazioni e deposito telematico dell'ordinanza che definisce il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è fondata in parte qua, sulla base delle motivazioni di seguito esposte.
1.1. È pacifico che l'atto di pignoramento presso terzi n. 03020183220000024003 è stato emesso dall' , ai sensi dell'art. 72-bis D.P.R. 602/73, in Controparte_6
ragione del mancato pagamento di n. 27 presupposte cartelle di pagamento, in particolare le cartelle: n. 03020010026682253000, n. 03020030002578336000, n.
03020030020777022000, n. 03020031005201935000, n. 03020060001632412000, n.
03020070013245360000, n. 03020080002593510000, n. 03020080012026942000, n.
03020090003628217000, n. 03020100029264050000, n. 03020110019984047000, n.
03020110028443209000, n. 03020130004450783000, n. 03020130008688957000, n.
03020140004699543000, n. 03020140006393557000, n. 03020140006393658000, n.
03020140007209432000, n. 03020140024751353000, n. 03020150001938537000, n.
03020150004056412000, n. 03020160000746092000, n. 03020160004673528001, n.
03020160005259327000, n. 03020160013585453000, n. 03020180000300971000 e n.
03020180002399236000.
1.2. Deduce il Concessionario alla Riscossione che “il pagamento di un debito prescritto non è ripetibile. Infatti, il principio di ripetibilità delle somme pagate, va coordinato con quello altrettanto consolidato in giurisprudenza secondo cui in tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo […] il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente. In applicazione di tale principio deve ritenersi che eventuali vizi già maturati al momento dell'esecuzione forzata deve comunque essere fatta valere in quel contesto con gli appositi strumenti ivi previsti, e cioè con l'opposizione all'esecuzione, e non può più esserlo successivamente alla conclusione della procedura esecutiva, neppure per ottenere la ripetizione di quanto assegnato” (cfr. comparsa di risposta, pag. 2-3).
Tali deduzioni, oltre ad essere totalmente destituite di fondamento giuridico, dimostrano come parte resistente non faccia buongoverno della disciplina normativa applicabile alla materia.
3 Innanzitutto, è necessario specificare come la disciplina di cui all'art. 2940 c.c., a tenore del quale “non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto”, si applichi esclusivamente (come, del resto, risulta evidente già dalla semplice lettura della norma) alle ipotesi di debito prescritto spontaneamente pagate dal debitore, e non anche alle ipotesi di esecuzione forzata, ove il ristoro delle istanze creditorie avviene coattivamente.
In via ulteriore, l'assunto di parte resistente, per il quale, una volta conclusa la procedura esecutiva, il debitore non potrebbe instaurare alcuna azione giudiziale a sua tutela, ivi compresa quella di ripetizione dell'indebito, è priva di qualsivoglia riscontro logico- giuridico.
Infatti, l'art. 2033 c.c., che disciplina l'indebito oggettivo, per consolidata giurisprudenza, contempla l'ipotesi in cui il debito non sussiste e, dunque, lo spostamento patrimoniale è privo di qualsiasi causa di giustificazione, non solo nel caso in cui detto debito non sia mai sorto, ma anche in quello in cui lo stesso sia già stato estinto con adempimento o altro mezzo, ivi compresa l'esecuzione coatta.
Inoltre, dalla disamina degli atti di causa risulta essere altrettanto evidente come il comportamento tenuto dall' non sia stato conforme al Controparte_6
generale principio di correttezza e buona fede.
Ciò in quanto la stessa ha provveduto ad effettuare detto pignoramento, secondo CP_1
la disciplina speciale, nonostante le cartelle (o alcune di esse, come in seguito meglio si dirà) fossero sub iudice, posto che il contribuente aveva già promosso le relative impugnazioni nelle opportune sedi giurisdizionali.
Da tutto ciò si determina l'infondatezza di tali lagnanze.
1.3. Sempre dalla disamina degli atti di causa, si evince in maniera altrettanto inequivocabile come, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non tutte le 27 cartelle sottese al pignoramento siano state annullate in sede giurisdizionale.
Infatti: a) con la sentenza n. 86/19 emessa dal GD di ME ER (N.R.G. 543/18) sono state annullate le cartelle di pagamento n. 03020110019984047000 e n.
03020110028443209000;
b) con la sentenza n. 564/18 emessa dal GD di ME ER (N.R.G. 540/18) sono state annullate le cartelle di pagamento n. 03020110028443209000 e n.
03020140004699543000;
c) con la sentenza n. 652/18 emessa dal GD di ME ER (N.R.G. 537/18) è stata annullata la cartella di pagamento n. 03020140006393658000 ed è stata dichiarata la
4 cessata materia del contendere con riferimento alle cartelle n. 03020140007209432000 e n. 03020150001938537000, in quanto sgravate dall'Ente Impositore;
d) con la sentenza n. 113/19 emessa dal GD di ME ER (N.R.G. 542/18) sono state annullate le cartelle di pagamento n. 03020030020777022000, n. 03020060001632412000,
n. 03020080002593510000 e n. 03020140006393658000;
e) con la sentenza n. 114/19 emessa dal GD di ME ER (N.R.G. 538/18) sono state annullate le cartelle di pagamento n. 03020110019984047000, n. 03020080012026942000
e n. 03020160004673528001;
f) con la sentenza n. 965/18 emessa dal GD di ME ER (N.R.G. 539/18) sono state annullate le cartelle di pagamento n. 03020150004056412000, n. 03020160000746092000,
n. 03020160004673528001 e n. 03020160005259327000.
Da tutto ciò si evince come, accertata l'illegittimità delle predette cartelle con sentenza passata in giudicato (cfr. allegati al ricorso introduttivo), il pignoramento fosse legittimo con esclusivo riferimento alle cartelle non annullate in sede giurisdizionale.
Ne deriva, in via ulteriore, che la domanda di ripetizione di indebito oggettivo è fondata in parte qua, con esclusivo riferimento alle cartelle annullate in sede giurisdizionale, come sopra meglio individuate.
In via conseguenziale, l' deve essere condannata alla Controparte_6
restituzione delle somme indebitamente incamerate, sempre con esclusivo riferimento alle cartelle annullate in sede giurisdizionale, come sopra meglio individuate, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
2. La reciproca soccombenza giustifica, ex art. 92, c. 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di ME ER, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 480/2023, pendente tra - ricorrente- contro Parte_1 Controparte_7
in persona del l.r.p.t., -resistente- ogni altra domanda ed eccezione
[...]
disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda di ripetizione dell'indebito in parte qua, e per l'effetto:
b) condanna l' alla restituzione delle somme Controparte_6
indebitamente incamerate, con esclusivo riferimento alle cartelle annullate in sede giurisdizionale, come in parte motiva meglio individuate;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
5 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
ME ER, lì 26.03.2025.
6
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 480 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: ripetizione di indebito, vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] ora ME ER Parte_1 C.F._1
(CZ) il 21.12.1955, residente in ME ER (CZ), Via Pietro Nenni, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Paola Tropea, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in ME ER alla Via Ettore e Ruggero de Medici;
-Ricorrente-
CONTRO
, in persona del l.r.p.t., , con sede legale Controparte_1 P.IVA_1
in Roma, Via G. Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in San Pietro Vernotico (BR), Via
Montepiana n. 13, presso lo studio dell'Avv. Ombretta Caforio, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
-Resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
FATTO E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t. e deduceva: che con atto di Controparte_2 pignoramento presso terzi n. 03020183220000024003, l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, sottoponeva ad esecuzione
[...]
tutte le somme a qualsiasi titolo dovute dal terzo pignorato gestione ex nei CP_3 CP_4
suoi confronti, intimandone il pagamento direttamente in suo favore, sino alla concorrenza della somma di euro 18.516,74, oltre interessi di mora e compensi della riscossione maturati sino al soddisfo.
Ciò in forza di una serie di cartelle di pagamento asseritamente notificate e mai pagate, come da specifico elenco indicato nel predetto atto di pignoramento, tutte riferite a presunti crediti , nonché ad un credito asseritamente vantato dalla Camera di Commercio di CP_3
Catanzaro, nonché ancora a diversi crediti vantati da alcuni Enti locali, relativi a violazioni al codice della strada.
Il terzo pignorato, nei termini previsti nell'atto di pignoramento, provvedeva ad effettuare il pagamento di quanto richiesto, erogando la somma indicata, trattenendola, direttamente, dalla liquidazione spettante alla ricorrente.
Deduce la ricorrente che, prima ancora della notifica del pignoramento, avverso le cartelle presupposte venivano proposti distinti e separati giudizi, innanzi alle Giurisdizioni competenti, tutti pendenti al momento di ricezione dell'atto di pignoramento indicato, finalizzati ad ottenere la declaratoria di nullità di tutte le cartelle opposte.
Deduce in via ulteriore che, all'esito dei predetti giudizi, le cartelle esattoriali, indicate nell'atto di pignoramento richiamato, venivano annullate con sentenze passate in giudicato.
Pertanto, provvedeva ad incardinare il giudizio per cui è causa per ottenere la ripetizione delle somme indebitamente incamerate dall' . CP_1 Controparte_5
Concludeva, quindi, come in atti.
Veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
A seguito della fissazione dell'udienza e della notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza, si costituiva in giudizio l' , in Controparte_1
persona del l.r.p.t., mediante il deposito della comparsa di risposta, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Rassegnava, quindi, le conclusioni di cui in atti.
Instauratosi il contraddittorio;
svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali;
precisate le conclusioni all'udienza del 26.11.2024, mediante il deposito autorizzato di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa incamerata per la decisione, con
2 provvedimento del 21.03.2025 veniva rimessa sul ruolo, previa revoca dei termini ex art. 190 c.p.c. precedentemente concessi.
All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con lettura in via figurata del dispositivo e delle contestuali motivazioni e deposito telematico dell'ordinanza che definisce il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è fondata in parte qua, sulla base delle motivazioni di seguito esposte.
1.1. È pacifico che l'atto di pignoramento presso terzi n. 03020183220000024003 è stato emesso dall' , ai sensi dell'art. 72-bis D.P.R. 602/73, in Controparte_6
ragione del mancato pagamento di n. 27 presupposte cartelle di pagamento, in particolare le cartelle: n. 03020010026682253000, n. 03020030002578336000, n.
03020030020777022000, n. 03020031005201935000, n. 03020060001632412000, n.
03020070013245360000, n. 03020080002593510000, n. 03020080012026942000, n.
03020090003628217000, n. 03020100029264050000, n. 03020110019984047000, n.
03020110028443209000, n. 03020130004450783000, n. 03020130008688957000, n.
03020140004699543000, n. 03020140006393557000, n. 03020140006393658000, n.
03020140007209432000, n. 03020140024751353000, n. 03020150001938537000, n.
03020150004056412000, n. 03020160000746092000, n. 03020160004673528001, n.
03020160005259327000, n. 03020160013585453000, n. 03020180000300971000 e n.
03020180002399236000.
1.2. Deduce il Concessionario alla Riscossione che “il pagamento di un debito prescritto non è ripetibile. Infatti, il principio di ripetibilità delle somme pagate, va coordinato con quello altrettanto consolidato in giurisprudenza secondo cui in tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo […] il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente. In applicazione di tale principio deve ritenersi che eventuali vizi già maturati al momento dell'esecuzione forzata deve comunque essere fatta valere in quel contesto con gli appositi strumenti ivi previsti, e cioè con l'opposizione all'esecuzione, e non può più esserlo successivamente alla conclusione della procedura esecutiva, neppure per ottenere la ripetizione di quanto assegnato” (cfr. comparsa di risposta, pag. 2-3).
Tali deduzioni, oltre ad essere totalmente destituite di fondamento giuridico, dimostrano come parte resistente non faccia buongoverno della disciplina normativa applicabile alla materia.
3 Innanzitutto, è necessario specificare come la disciplina di cui all'art. 2940 c.c., a tenore del quale “non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto”, si applichi esclusivamente (come, del resto, risulta evidente già dalla semplice lettura della norma) alle ipotesi di debito prescritto spontaneamente pagate dal debitore, e non anche alle ipotesi di esecuzione forzata, ove il ristoro delle istanze creditorie avviene coattivamente.
In via ulteriore, l'assunto di parte resistente, per il quale, una volta conclusa la procedura esecutiva, il debitore non potrebbe instaurare alcuna azione giudiziale a sua tutela, ivi compresa quella di ripetizione dell'indebito, è priva di qualsivoglia riscontro logico- giuridico.
Infatti, l'art. 2033 c.c., che disciplina l'indebito oggettivo, per consolidata giurisprudenza, contempla l'ipotesi in cui il debito non sussiste e, dunque, lo spostamento patrimoniale è privo di qualsiasi causa di giustificazione, non solo nel caso in cui detto debito non sia mai sorto, ma anche in quello in cui lo stesso sia già stato estinto con adempimento o altro mezzo, ivi compresa l'esecuzione coatta.
Inoltre, dalla disamina degli atti di causa risulta essere altrettanto evidente come il comportamento tenuto dall' non sia stato conforme al Controparte_6
generale principio di correttezza e buona fede.
Ciò in quanto la stessa ha provveduto ad effettuare detto pignoramento, secondo CP_1
la disciplina speciale, nonostante le cartelle (o alcune di esse, come in seguito meglio si dirà) fossero sub iudice, posto che il contribuente aveva già promosso le relative impugnazioni nelle opportune sedi giurisdizionali.
Da tutto ciò si determina l'infondatezza di tali lagnanze.
1.3. Sempre dalla disamina degli atti di causa, si evince in maniera altrettanto inequivocabile come, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non tutte le 27 cartelle sottese al pignoramento siano state annullate in sede giurisdizionale.
Infatti: a) con la sentenza n. 86/19 emessa dal GD di ME ER (N.R.G. 543/18) sono state annullate le cartelle di pagamento n. 03020110019984047000 e n.
03020110028443209000;
b) con la sentenza n. 564/18 emessa dal GD di ME ER (N.R.G. 540/18) sono state annullate le cartelle di pagamento n. 03020110028443209000 e n.
03020140004699543000;
c) con la sentenza n. 652/18 emessa dal GD di ME ER (N.R.G. 537/18) è stata annullata la cartella di pagamento n. 03020140006393658000 ed è stata dichiarata la
4 cessata materia del contendere con riferimento alle cartelle n. 03020140007209432000 e n. 03020150001938537000, in quanto sgravate dall'Ente Impositore;
d) con la sentenza n. 113/19 emessa dal GD di ME ER (N.R.G. 542/18) sono state annullate le cartelle di pagamento n. 03020030020777022000, n. 03020060001632412000,
n. 03020080002593510000 e n. 03020140006393658000;
e) con la sentenza n. 114/19 emessa dal GD di ME ER (N.R.G. 538/18) sono state annullate le cartelle di pagamento n. 03020110019984047000, n. 03020080012026942000
e n. 03020160004673528001;
f) con la sentenza n. 965/18 emessa dal GD di ME ER (N.R.G. 539/18) sono state annullate le cartelle di pagamento n. 03020150004056412000, n. 03020160000746092000,
n. 03020160004673528001 e n. 03020160005259327000.
Da tutto ciò si evince come, accertata l'illegittimità delle predette cartelle con sentenza passata in giudicato (cfr. allegati al ricorso introduttivo), il pignoramento fosse legittimo con esclusivo riferimento alle cartelle non annullate in sede giurisdizionale.
Ne deriva, in via ulteriore, che la domanda di ripetizione di indebito oggettivo è fondata in parte qua, con esclusivo riferimento alle cartelle annullate in sede giurisdizionale, come sopra meglio individuate.
In via conseguenziale, l' deve essere condannata alla Controparte_6
restituzione delle somme indebitamente incamerate, sempre con esclusivo riferimento alle cartelle annullate in sede giurisdizionale, come sopra meglio individuate, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
2. La reciproca soccombenza giustifica, ex art. 92, c. 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di ME ER, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 480/2023, pendente tra - ricorrente- contro Parte_1 Controparte_7
in persona del l.r.p.t., -resistente- ogni altra domanda ed eccezione
[...]
disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda di ripetizione dell'indebito in parte qua, e per l'effetto:
b) condanna l' alla restituzione delle somme Controparte_6
indebitamente incamerate, con esclusivo riferimento alle cartelle annullate in sede giurisdizionale, come in parte motiva meglio individuate;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
5 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
ME ER, lì 26.03.2025.
6
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone