Ordinanza cautelare 13 giugno 2024
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01562/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00608/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 608 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
GI IO, rappresentato e difeso dall'avvocato TO Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monteiasi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato TO Eugenio Casto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza n. 14 del 04.03.2024, notificata in data 14.03.2024, con la quale il Dirigente della 3^ Area Urbanistica e LLPP del Comune di Monteiasi (TA) ha ingiunto la demolizione entro il termine di 90 giorni delle seguenti opere di ampliamento realizzate all'interno del fabbricato sito a Monteiasi, alla via Tarantelli n. 6, riportato al Catasto terreni al foglio 14, p.lla 329: a) al piano terra, “ la realizzazione di una veranda coperta con solaio latero-cementizio delle dimensioni in pianta di 4.60m circa di larghezza e 2.70m circa di profondità di cui parte risulta chiusa con infisso in alluminio per una larghezza di circa 1.65m e la realizzazione di un vano in muratura coperto con solaio latero-cementizio adibito a deposito delle dimensioni in pianta di circa 5.00m di profondità e circa 2m di larghezza. L'altezza interna di tutti i manufatti è di circa 2.30m ”; b) al primo piano “ realizzazione, sopra il vano deposito del piano terra, di un vano cucina della profondità di circa 3.00m e della larghezza di circa 2.80m con copertura con solaio latero-cementizio e di una veranda della profondità di circa 2 mt e della larghezza di circa 2m con copertura con pannello in PVC a finta tegola su telaio in scatolare di acciaio. L''estradosso del solaio della restante parte di ampliamento al piano terra è adibito a veranda scoperta ”; c) nella restante parte scoperta del fabbricato “ una scala in cemento che porta sulla copertura di tali ampliamenti ”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, ove occorra, l'ordinanza n. 6 del 29.01.2024, notificata in data 04.02.2024, di comunicazione di avvio del procedimento.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IO GI il 24 marzo 2025:
- del provvedimento prot. n. 64/2024 del 07.01.2025 con il quale il Responsabile della P.O. n. 3° del Comune di Monteiasi ha espresso diniego definitivo alla SCIA in sanatoria ex art. 37 del D.P.R. 380/2001 prot. n. 3896/2024 presentata dal sig. IO GI in data 08.05.2024;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi compresa la comunicazione prot. n. 7360/2024 di preavviso di diniego del 11.09.2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monteiasi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. LI IA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è proprietario di un immobile sito nel Comune di Monteiasi, presso il quale, a seguito di sopralluogo svolto in data 16 gennaio 2023, l’amministrazione comunale riscontrava l’intervenuta realizzazione di alcune opere edilizie non previamente assentite.
1.2. Conseguentemente, il Comune, con atto del 29 gennaio 2024, comunicava l’avvio del procedimento finalizzato alla loro demolizione, poi effettivamente disposta con successiva ordinanza n. 14 del 4 marzo 2024, notificata il 14 marzo 2024, con la quale, in particolare, veniva contestata l’abusività ed ingiunta la rimozione delle seguenti opere:
a. al piano terra: “ veranda coperta con solaio latero-cementizio delle dimensioni in pianta di 4.60m circa di larghezza e 2.70m circa di profondità di cui parte risulta chiusa con infisso in alluminio per una larghezza di circa 1.65m ” e “ vano in muratura coperto con solaio latero-cementizio adibito a deposito delle dimensioni in pianta di circa 5.00m di profondità e circa 2m di larghezza. L’altezza interna di tutti i manufatti è di circa 2.30m ”;
b. al primo piano: “ realizzazione, sopra il vano deposito del piano terra, di un vano cucina della profondità di circa 3.00m e della larghezza di circa 2.80m con copertura con solaio latero-cementizio e di una veranda della profondità di circa 2 mt e della larghezza di circa 2m con copertura con pannello in PVC a finta tegola su telaio in scatolare di acciaio. L’estradosso del solaio della restante parte di ampliamento al piano terra è adibito a veranda scoperta. – Nella restante parte scoperta del fabbricato vi è la presenza di una scala in cemento che porta sulla copertura di tali ampliamenti ”.
2. Parte ricorrente, pertanto, con atto notificato in data 13 maggio 2024 e depositato in data 16 maggio 2024, ha proposto ricorso innanzi a questo TAR avverso il suddetto provvedimento di demolizione, unitamente agli atti connessi, formulando a sostegno della domanda i seguenti motivi di censura:
- “ VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/1990 IN RELAZIONE ALL’ART. 6 D.P.R. 380/2001. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE ART. 31 D.P.R. N. 380/2001 ”.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto, secondo la prospettazione di parte ricorrente, la realizzazione delle opere in questione non richiedeva il rilascio di un titolo autorizzativo, avendo questo natura accessoria e pertinenziale. In secondo luogo, è dedotta, altresì, l’illegittimità della sanzione demolitoria, in quanto, venendo in considerazione manufatti per i quali, al più, sarebbe stata sufficiente la presentazione di una SCIA e comunque non qualificabili quali interventi di “ nuova costruzione ” ex art 3, co. 1, lett. e, d.P.R. 380/2001, il regime sanzionatorio non avrebbe potuto essere quello della demolizione, ma solo l’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 37 d.P.R. 380/2001.
- “ ECCESSO E SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 31 D.P.R. N. 380/01. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. TRAVISAMENTO DEI FATTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE ART. 3 L.N. 241/1990 ”.
Con il secondo motivo di censura è dedotta l’illegittimità dell’ordinanza impugnata, in quanto priva dell’indicazione, in violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 3 l. 241/1990, del bene, dell’area di sedime e di quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive che, in caso di inottemperanza, verrebbero acquisiti al patrimonio comunale.
2.1. Nel ricorso veniva dato conto, altresì, dell’intervenuta presentazione, in data 8 maggio 2024, di una segnalazione certificata di inizio attività ex art. 37 d.P.R. 380/2001 per la sanatoria delle opere oggetto del provvedimento demolitorio.
2.2. Il Comune di Monteiasi si è costituito in giudizio in data 10 giugno 2024 per resistere al ricorso.
2.3. Ad esito della camera di consiglio dell’11 giugno 2025, questo TAR, con ordinanza n. 372 del 13 giugno 2024, ha accolto la domanda cautelare, disponendo la sospensione degli effetti dell’ordinanza di demolizione.
2.4. In data 8 gennaio 2025 il Comune di Monteiasi ha provveduto al deposito della documentazione di causa e, in data 18 gennaio 2025, di una memoria difensiva, con la quale ha, in primo luogo, dato atto dell’emissione del provvedimento prot. n. 64/2024 del 7 gennaio 2025, a mezzo del quale è stata rigettata la SCIA in sanatoria ex art. 37 del d.P.R. 380/2001 presentata dal ricorrente in data 8 maggio 2024. Il Comune, inoltre, ha replicato ai motivi di ricorso, sostenendo che gli interventi realizzati non avrebbero le caratteristiche per essere definiti di natura pertinenziale e che il provvedimento demolitorio sarebbe adeguatamente motivato, non risultando necessaria l’indicazione dell’ulteriore area oggetto di eventuale acquisizione.
2.5. In data 18 febbraio 2025 il difensore di parte ricorrente ha formulato istanza di rinvio dell’udienza pubblica già fissata, stante la necessità di proporre motivi aggiunti avverso il provvedimento di diniego del 7 gennaio 2025.
2.6. All’udienza pubblica del febbraio 2025 è stato disposto rinvio, come da richiesta della parte ricorrente.
3. Con atto notificato in data 7 marzo 2025 e deposito in data 24 marzo 2025, il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 64/2024 del 7 gennaio 2025, formulando i seguenti motivi aggiunti:
- “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 19 e 21 nonies L. n. 241/1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 1 e 3 L. n. 241/1990 E ART. 37 DPR 380/2001. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ECCESSO DI POTERE. ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. TRAVISAMENTO. SVIAMENTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA ”.
Con il primo motivo aggiunto è dedotta l’illegittimità del provvedimento di diniego del 7 maggio 2025, in primo luogo, per violazione del principio di legalità, in quanto il Comune, a fronte della presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività, avrebbe potuto unicamente esercitare i poteri inibitori previsti dagli artt. 19 e 21 nonies l. 241/1990 e non anche disporne il diniego, non trattandosi di ipotesi prevista dall’ordinamento. Il ricorrente, inoltre, ha contestato la tardività del provvedimento impugnato e l’insussistenza delle condizioni per ricondurre l’atto all’esercizio del potere di autotutela di cui all’art. 21 nonies l. 241/1990 e, altresì, la violazione dell’art. 19, co. 3, l. 241/1990 e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non avendo l’amministrazione esposto le ragioni per le quali ha ritenuto di denegare direttamente la richiesta e non anche di adottare un invito a conformare l’attività alla normativa vigente.
- “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 L. N. 241/1990 PER INESISTENZA O INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ILLOGICITA’ MANIFESTA. SVIAMENTO ”.
Con il secondo motivo aggiunto è dedotto il difetto di motivazione del provvedimento del 7 maggio 2025, in quanto il Comune avrebbe posto a fondamento della decisione assunta il mancato rispetto della normativa sulle distanze, senza, però, specificare “ con quale parte dell’edificio si assume violata la distanza, oltre a quale sia la norma in concreto non rispettata ”. Il ricorrente ha evidenziato, inoltre, che la maggior parte dell’ampliamento sarebbe stato realizzato ad altezza inferiore al muro di recinzione con la proprietà limitrofa e che, quindi, non sarebbe visibile dall’esterno, profilo questo che non risulterebbe essere stato oggetto di valutazione.
3.1. In data 10 ottobre 2025 il Comune ha depositato una memoria difensiva, con la quale, oltre a ribadire le difese già esposta in relazione al ricorso originario, ha provveduto a replicare alle nuove censure formulate a mezzo dei motivi aggiunti, evidenziando, in particolare, la legittimità e la tempestività del provvedimento di diniego (venendo in considerazione un’istanza di SCIA in sanatoria non suscettibile di consolidamento a mezzo di silenzio significativo), oltre che la sua adeguatezza sotto il profilo motivazionale.
3.2. In data 16 ottobre 2025 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha ulteriormente ribadito le proprie difese, sostenendo, in particolare, che la SCIA presentata sarebbe soggetta al regime del silenzio-assenso, in quanto riconducibile all’ipotesi prevista alla tabella A, sezione II, richiamata dall’art. 2 d.lgs. 222/2016 e come confermato anche dalla disciplina dell’art. 36 bis d.P.R. 380/2001.
3.3. Ad esito dell’udienza pubblica del 12 novembre 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
4. Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati.
5. A mezzo del primo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità dell’ordinanza n. 14 del 4 marzo 2024, in sintesi, in quanto, secondo la prospettazione della parte ricorrente, le opere in contestazione, in ragione della loro natura meramente pertinenziale e accessoria rispetto all’immobile pre-esistente, avrebbero potuto essere realizzate in assenza di titolo o, al più a mezzo di segnalazione certificata di inizio attività e, pertanto, il Comune non avrebbe potuto disporne la demolizione.
5.1. La censura non è fondata.
5.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai fini dell’applicazione della normativa edilizia, possono qualificarsi come pertinenze solo “ opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia. Viceversa, tali non sono i manufatti che per dimensioni e funzione possiedono una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale sì da avere una potenziale attitudine ad una diversa e specifica utilizzazione ” (Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 5538 del 21 giugno 2024). Ancora, è stato evidenziato che “ Nel concetto di "vano" o "volume tecnico", infatti, sono sussumibili, per consolidata giurisprudenza, quegli spazi esclusivamente destinati ad ospitare impianti necessari per l'utilizzo dell'abitazione e che si risolvono in semplici interventi di trasformazione senza generale aumento di carico territoriale o di impatto visivo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26 aprile 2023, n. 4172), e dunque unicamente quei volumi realizzati per "esigenze tecnico-funzionali della costruzione (per la realizzazione di impianti elettrici, idraulici, termici o di ascensori), che non possono essere ubicati all'interno di questa e che sono del tutto privi di propria autonoma utilizzazione funzionale, anche potenziale" (Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2021, n. 7584) ” (TAR Lazio – Roma, Sez. II quater, sent. n. 18710 dell’11 dicembre 2023).
5.3. Nel caso di specie, le opere edilizie realizzate presentato caratteristiche tali da escludere la loro riconducibilità alla nozione di pertinenza, per come sopra definita, in quanto non hanno comportato la creazione di locali o strutture di servizio di carattere meramente accessorio rispetto all’edificio preesistente e non suscettibili di utilizzo autonomo, ma si risolvono, nella sostanza, nell’ampliamento dello stesso, essendo state realizzate, come risulta dalla descrizione contenuta nell’ordinanza demolitoria, due nuove stanze (l’una adibita a deposito e l’altra a cucina).
5.4. Tali considerazioni devono estendersi anche con riferimento alle ulteriori opere contestate nell’ordinanza di demolizione, ossia le due verande coperte e la scala di servizio, trattandosi di strutture che sono collegate ai due nuovi volumi realizzati e che, pertanto, non possono che essere valutate unitariamente a questi ultimi secondo il consolidato orientamento per cui “ In materia di abusi edilizi, infatti, gli abusi devono valutarsi unitariamente nella loro globalità, in conformità al principio secondo cui la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate: l'opera edilizia abusiva va infatti identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2023, n. 9052). E, invero, il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio o al paesaggio deriva, non da ciascun intervento in sé considerato, ma dall'insieme dei lavori nel loro contestuale impatto edilizio e paesistico e nelle reciproche interazioni (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. VII, 25 agosto 2023, n. 7939) ” (Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 2990 del 2 aprile 2024).
5.5. Le opere in questione hanno, quindi, comportato la creazione di nuovi volumi edilizi, con relativi annessi, ragione per cui costituiscono interventi di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. e), d.P.R. 380/2001 per la cui realizzazione sarebbe stato necessario il rilascio del permesso di costruire, risultando conseguentemente legittima la sanzione demolitoria comminata dall’amministrazione.
6. Con il secondo motivo di ricorso è contestata la violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 e il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto il Comune non avrebbe indicato “ il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive ” che dovrebbero essere acquisite al patrimonio comunale in caso di mancato spontaneo adempimento all’ordine demolitorio.
6.1. La censura è infondata, risultando sul punto sufficiente rilevare che “ per quanto invece riguarda l'indicazione dell'area da acquisire, il provvedimento con cui si ingiunge al responsabile della costruzione abusiva di provvedere alla sua distruzione nel termine fissato, non deve necessariamente contenere l'esatta indicazione dell'area di sedime che verrà acquisita gratuitamente al patrimonio del Comune in caso di inerzia, atteso che il provvedimento di ingiunzione di demolizione, i cui requisiti essenziali sono l'accertata esecuzione di opere abusive ed il conseguente ordine di demolizione, è distinto dal successivo ed eventuale provvedimento di acquisizione, nel quale, invece, è necessario che sia puntualmente specificata la portata delle sanzioni irrogate. ” (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 8403 del 30 ottobre 2025).
7. Da quanto detto discende, quindi, l’infondatezza dei motivi proposti a mezzo del ricorso introduttivo del giudizio, che deve, pertanto, essere rigettato.
8. A mezzo del primo motivo aggiunto, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del successivo provvedimento prot. n. 64/2024 del 7 gennaio 2025, a mezzo del quale è stata rigettata l’istanza di SCIA in sanatoria ex art. 37 del d.P.R. 380/2001. Il ricorrente, in sintesi, ha eccepito che detto provvedimento non sarebbe previsto dall’ordinamento (potendo l’amministrazione, a fronte della presentazione di una SCIA, unicamente esercitare i poteri previsti dall’art. 19 l. 241/1990) e comunque sarebbe stato emesso tardivamente (non presentando, peraltro, i requisiti per essere qualificato come esercizio dell’autotutela prevista dagli artt. 19, co. 4, e 21 nonies l. 241/1990). Nell’ambito della medesima censura il ricorrente ha, inoltre, contestato anche la violazione dell’art. 19, co. 3, l. 241/1990 per aver l’amministrazione disposto il diretto diniego dell’istanza, senza rappresentare le ragioni per le quali non ha, invece, ritenuto possibile l’adozione di un invito a conformare l’attività alla normativa vigente.
8.1. Il motivo è infondato.
8.2. In ordine alla natura dei poteri esercitabili dall’amministrazione a fronte della presentazione di una SCIA in sanatoria ex art. 37 d.P.R. n. 380/1990, il Collegio ritiene di dover dare continuità al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui “ nell'ipotesi di s.c.i.a. in sanatoria, il procedimento può ritenersi favorevolmente concluso per il privato solo allorquando vi sia un provvedimento espresso dell'Amministrazione ” (Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 6169 del 14 luglio 2025), dovendosi per tale ragione ritenersi ammessa anche la possibilità che l’amministrazione si pronunci per il diniego della richiesta. Inoltre, è stato evidenziato anche che non è “ predicabile, come sostiene l’appellante, l’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza presentata, poiché l’art. 37 d.P.R. n. 380/2001 (nel testo applicabile ratione temporis), a differenza dell’art. 36 che lo precede (relativo al silenzio rigetto sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria), non assegna al silenzio serbato dall’amministrazione alcun valore provvedimentale: di qui la necessaria qualificazione di esso quale silenzio inadempimento (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, n. 1708 del 2023, n. 8806 del 2023 e n. 4191 del 2024, quest’ultima citata anche dall’appellante in memoria di replica del 23 dicembre 2024; sull’inapplicabilità, in materia edilizia, della disciplina del silenzio assenso dettata dall’art. 20 l. n. 241/1990, essendo esso assoggettato a una disciplina speciale, che ne definisce ambito e condizioni di applicazione, cfr. le sentenze di questa sezione n. 10076 del 2024 e n. 10077 del 2024). La stessa disposizione fa salva, peraltro, al comma 6, l’applicazione dell’accertamento di conformità di cui all’art. 36 t.u. edilizia (e quindi del silenzio rigetto) “ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato”, ovvero laddove si tratti di interventi soggetti a permesso di costruire, insuscettibili di sanatoria ai sensi del comma 4 dell’art. 37 ” (Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 1394 del 19 febbraio 2025; in termini analoghi anche Cons. Stato. Sez. II, sent. n. 7666 dell’1 ottobre 2025; Cons. Stato. Sez. VII, sent. n. 6169 del 14 luglio 2025).
8.3. La segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria ex art. 37 d.P.R. 380/2001, pertanto, è soggetta ad un regime autonomo rispetto al generale istituto di cui all’art. 19 l. 241/1990, sicché, a fronte della presentazione di un’istanza siffatta, l’amministrazione, da una parte, è tenuta ad esprimersi sulla stessa in termini di accoglimento o di diniego e, dall’altra, l’eventuale mancato rispetto del termine ordinario di conclusione del procedimento non è suscettibile di determinare il consolidamento della posizione del segnalante, né comporta che l’amministrazione possa intervenire solo a mezzo dei poteri di autotutela.
8.4. A diversa conclusione, inoltre, non può condurre nemmeno il richiamo alle previsioni di cui all’art. 36 bis d.P.R. 380/2001, trattandosi di disposizione non applicabile al caso di specie, in quanto introdotta a mezzo del decreto legge n. 69 del 29 maggio 2024 e, quindi, successivamente alla presentazione della SCIA di che trattasi (sul punto cfr. Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 1394 del 19 febbraio 2025: “ 12. Deve, in primo luogo, escludersi l’applicabilità dello ius superveniens costituito dall’art. 36 bis d.P.R. 380/2001, introdotto dal d.l. n. 69/2024 (convertito con modificazioni dalla l. n. 105 del 2024), come preteso da parte ricorrente (cfr. memoria del 3 settembre 2024) … 12.2. Non si rinviene nel testo del d.l. n. 69/2024 (né la ditta ricorrente ha indicato) alcuna disposizione transitoria intesa a consentire l’applicazione in via retroattiva della nuova disciplina alle istanze presentate prima della sua entrata in vigore, sicché, in difetto di un’espressa statuizione di retroattività, non può che trovare applicazione la regola generale sancita dall’art. 11 disp. prel. c.c. ”).
8.5. Per quanto detto, peraltro, sono infondate anche le deduzioni di parte ricorrente secondo cui il provvedimento non sarebbe conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, non essendo state manifestate le ragioni per le quali il Comune avrebbe optato per il radicale diniego del titolo edilizio in sanatoria, invece che limitarsi ad un invito a conformare l’attività alla normativa vigente, come previsto dall’art. 19, co. 3, l. 241/1990.
8.6. La normativa richiamata, infatti, non solo riguarda la SCIA ordinaria ex art. 19 l. 241/1990 (il cui regime, per quanto si è detto, non può essere sic et simpliciter esteso all’ipotesi di specie), ma, altresì, ha ad oggetto una previsione del tutto eterogena rispetto alla SCIA in sanatoria, la quale non ha la funzione di consentire l’immediato avvio di un’attività da svolgersi nel tempo, ma si sostanzia semplicemente nella richiesta rivolta all’amministrazione di valutare la sanabilità di alcune opere edilizie già realizzate in assenza di titolo. In ogni caso, deve anche rilevarsi come il provvedimento impugnato abbia indicato le ragioni di non sanabilità delle opere in questione (ossia il mancato rispetto delle disposizioni in materia di distanza), a fronte delle quali, quindi, non residuano spazi per eventuali indicazioni di carattere conformativo.
8.7. Ne discende, pertanto, l’infondatezza del primo motivo aggiunto, avendo l’amministrazione legittimamente riscontrato la SCIA presentata dal ricorrente con un provvedimento di rigetto della stessa e non potendosi attribuire al ritardo alcun valore impediente all’adozione di siffatto provvedimento.
9. Con il secondo motivo aggiunto è dedotta l’illegittimità del provvedimento per non aver l’amministrazione adeguatamente chiarito le ragioni del rigetto, risultando il provvedimento motivato unicamente in ragione del mancato rispetto, da parte dei manufatti sul lato est dell’edificio, delle disposizioni delle distanze di cui allo strumento urbanistico comunale e al d.m. 1444/1968.
9.1. Il motivo è infondato.
9.2. Il provvedimento impugnato deve, infatti, ritenersi sufficientemente motivato, in quanto individua le ragioni per le quali gli interventi edilizi in questione non sono suscettibili di sanatoria, ossia il mancato rispetto della disciplina delle distanze. Sotto tale profilo, è evidente che il provvedimento si riferisce al complesso delle opere in questione, mentre il fatto che non sia stata indicata la specifica norma sulle distanze di cui è dedotta la violazione non può considerarsi circostanza dirimente.
9.3. Trattasi, infatti, di un’informazione agevolmente ricavabile e, nella sostanza, implicata dal provvedimento, essendo noti la qualificazione edilizia dell’immobile, le opere oggetto della SCIA in sanatoria, la loro collocazione rispetto al corpo principale dell’edificio, la tipologia delle distanze che l’amministrazione ha ritenuto non rispettate (ossia quelle relative – come si legge nel provvedimento – alle “ distanze dai confini e tra pareti finestrate ”), la parte dell’edifico ove dette distanze non risultano rispettate e le fonti normative che le individuano (il PUG e il d.m. 1444/1968). Allo stesso tempo, deve evidenziarsi che, come dato atto sempre nel provvedimento di diniego, l’amministrazione comunale, prima di esprimersi in via definitiva sulla SCIA, aveva provveduto anche ad incontrare il tecnico incaricato dal ricorrente, il quale “ si impegnava a riscontrate quanto riportato ” nel preavviso di rigetto (salvo poi non far pervenire osservazioni), risultando, quindi, in tal modo ulteriormente dimostrata la conoscenza da parte del ricorrente delle ragioni ostative all’accoglimento della richiesta.
9.4. Infine, del tutto irrilevanti sono i rilievi del ricorrente in ordine alla non visibilità delle opere in questione dalla proprietà confinante, trattandosi di profilo che non risulta dirimente ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di distanza tra gli edifici.
9.5. Per quanto detto, pertanto, anche le censure fatte valere a mezzo dell’atto di motivi aggiunti sono infondate, dovendo conseguentemente disporsi il rigetto della domanda.
10. Sussistono giuste ragioni per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione della peculiarità delle vicende di causa e, in particolare, delle ragioni sottese alla realizzazione delle opere in questione da parte del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO AS, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
LI IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI IA | TO AS |
IL SEGRETARIO