Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 12/05/2026, n. 8763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8763 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08763/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07870/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7870 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Migliorati, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Solferino 59;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo-Brescia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno (prot. n. K10/-OMISSIS-Area IV^/CITT) del 27 aprile 2022, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 2 febbraio 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. CO TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno emanato in data 27 aprile 2022, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente il 2 febbraio 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersi sul suo conto i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale:
- in data 27 settembre 2001, sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444, 445 c.p.p.) del G.I.P. del Tribunale di Brescia, divenuta irrevocabile il 21 ottobre 2001, per il reato di cui all’art.73, comma 5, D.P.R. 9/10/1990 n. 309 e art. 81 c.p. (detenzione illecita di sostanze stupefacenti continuato);
- in data 23 novembre 2018, ordinanza del Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, per il reato di cui all’art.73, comma 5, D.P.R. 9/10/1990 n. 309 (dispositivo: disposta la sospensione del processo per messa alla prova);
- p.p. n. 9632/19 RGNR-mod. 21 iscritto presso il Tribunale di Vicenza a seguito della notizia di reato n. 149/82-62/2016 del CP NORM Bassano del (VI) per il reato di cui all’art 73, comma 1, D.P,R. n.309/1990, tuttora pendente.
È stato inoltre accertato che in data 25 settembre 2019 il Questore di Brescia ha disposto la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a carico dell’interessato in ragione dei numerosi carichi penali esistenti.
Tali elementi hanno indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza di cittadinanza dandone comunicazione all’interessato con note ministeriali del 3 febbraio 2022 e del 28 febbraio 2022, rese ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, in riscontro delle pervenivano osservazioni non ritenute utili per una definizione favorevole del procedimento.
Eccepisce il ricorrente l’illegittimità dell’atto impugnato per “violazione di legge in relazione all’art. 9 della legge n. 91/1992 e per mancanza e/o carenza di motivazione” , in ragione della risalenza ultradecennale del primo addebito, nonché del positivo esperimento della messa in prova sul secondo addebito per spaccio e dell’assenza di condanne penali in ordine al terzo addebito sempre per spaccio di stupefacenti.
Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso è infondato e va respinto, risultando a carico del ricorrente plurimi pregiudizi per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, che rappresentano un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale.
Tali condotte non possono dunque non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore, anche perché per la maggior parte ricadenti nel c.d. “periodo di osservazione, ovvero il decennio antecedente la domanda (che nel caso in esame è stata presentata nel 2018) in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta.
Come già ripetutamente chiarito da questa Sezione, tale giudizio prognostico è frutto di una valutazione complessa, in cui l’Autorità chiamata a formularlo non si limita a considerare in modo atomistico i singoli precedenti, ma li valuta nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti, nella periodicità e reiteratività, nella loro natura: si tratta, appunto, di “indicatori”, cioè di “elementi di fatto” che sono apprezzati, sotto il profilo della loro valenza significativa dell’indole del richiedente, in modo “globale”, trattandosi di esprimere un giudizio “sintetico”, che ha natura di valutazione “d’impatto” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 3527/2022, 5113/2022, 5348/2022, 6941/22, 7206/22,8206/22, 8127/22, 8131 e 32, 8189/22, 8932/22, 9291/22).
Quanto alla dedotta risalenza del primo addebito contestato, è sufficiente rilevare che per giurisprudenza oramai costante il mero decorso del tempo, anche ove superiore al decennio, non può condurre, di per sé, ad escludere la portata offensiva del fatto criminoso nell’ambito del giudizio comparativo compiuto dall’Amministrazione che, nell’esercizio del suo potere valutativo circa l’avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale, può tener conto di un complesso di circostanze atte a dimostrare la suddetta integrazione.
Tale potere, infatti, si estende anche alla delibazione di comportamenti riprovevoli ancorché risalenti, come quelli in esame, ponendosi simile scrutinio su un piano differente ed autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini della responsabilità penale (Consiglio di Stato sez. III, 15.02.2019, n. 802).
In tale prospettiva, pertanto, è stata riconosciuta non irragionevole la valenza prognostica negativa attribuita a quelle condotte che, come la detenzione e la cessione di stupefacenti, hanno ad oggetto una fattispecie particolarmente grave, idonea a mettere a rischio l’altrui incolumità, oltre ad essere un chiaro indice di scarsa aderenza ai valori della comunità (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. Il quater, 15 aprile 2015, n. 5554).
Si tratta, infatti, di addebiti considerati particolarmente rilevanti ai fini della formulazione del giudizio prognostico relativo all’utile inserimento dell’aspirante cittadino, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza in materia, condivisa dalla Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, nn. 4236/2022, 4704/2022, 6522/17, in cui è stato ribadito che “il Ministero dell’Interno abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone, assolvendo all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi, ritenendo che l’unica condanna subita dal richiedente (…) costituisce indice di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale. Tale giudizio non è frutto di mero automatismo, come lamenta l’appellante, in quando non difetta la motivazione circa il carattere ostativo della condotta penale e la ritenuta irrilevanza della riabilitazione. Con riguardo al precedente penale per cessione illecita di sostanze stupefacenti, il Ministero ritiene, infatti, seppure sinteticamente, che “la condotta del richiedente è indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale”. Si tratta di giudizio logicamente condivisibile, come evidenziato dal primo giudice, alla luce delle emergenze sociali che assumono maggiore disvalore e allarme nella nostra comunità nazionale; basti pensare all’automatismo espulsivo che il legislatore fa scaturire per i cittadini extracomunitari dalle condanne in materia di stupefacenti, ex art. 4 D.lgs. 286 del 1998” (Consiglio di stato, sez. III, 21/10/2019 n. 7122/2019).
Come anticipato, tale orientamento è stato condiviso dalla Sezione rimarcando che “l’Amministrazione non ha valutato in maniera illogica la situazione dell’istante, se si tiene conto che il reato posto in essere rientra fra quelli che destano particolare allarme sociale in quanto colpisce beni giuridici primari riconosciuti e tutelati dalla Costituzione nei confronti di tutte le persone, quale la salute dei cittadini nonché la sicurezza pubblica (…), precisando che “il fatto è punito con la reclusione da sei a venti anni e che anche se nella sua forma più lieve, di cui al comma 5 del D.P.R. 309/1990 (integrata dalla condotta pregiudizievole tenuta dal ricorrente), è prevista la pena ridotta della reclusione da sei mesi a quattro anni, il massimo edittale stabilito è comunque superiore alla soglia individuata dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, superata la quale si entra nell’area dei reati immediatamente ostativi. Sul punto, si specifica che detta norma definisce espressamente l’ambito delle ipotesi criminose che precludono il conseguimento della cittadinanza richiesta per matrimonio con cittadino italiano, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992 - che costituisce un vero e proprio diritto soggettivo per il richiedente (al fine di tutelare l’unità familiare del cittadino italiano) - persino a chi è coniuge del cittadino italiano” (TAR Lazio, sez. V bis, n. 4236/2022, nonché n. 4704/2022; n. 6522/2022, 6554/2022, nonché, da ultimo, da Lazio, sez. V bis, n. 16216/2022).
Siffatte conclusioni sono in linea con la giurisprudenza anche di questo Tribunale, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, secondo cui la discrezionalità dell’Amministrazione procedente nella concessione dello status civitatis, di cui sono stati delineati sopra gli ampi margini di esercizio – a tutela dei rilevanti interessi dello Stato – consente che “le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongano su di un piano assolutamente differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali penali” (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, nn. 10323/2021, 3345/2020, 347/2019, 6824/2018, Sez. II, n. 1833/2015).
Alla luce di siffatta osservazione – che si fonda sul noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, ecc., a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite [poiché simile scrutinio si pone su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini dell’accertamento di una responsabilità penale (cfr. Cons. St., sez. III, 15/02/2019 n. 802)] – non potrebbe neppure valere l’osservazione di parte ricorrente in ordine al positivo superamento della messa in prova (quanto al secondo addebito) ed alla mancanza di condanne penale (quanto al terzo addebito pendente innanzi al giudice penale), rimanendo comunque i comportamenti contestati indicativi di una personalità non incline al rispetto delle regole di convivenza civile, tale da giustificare il diniego del rilascio della cittadinanza italiana (T.A.R. Lazio, Roma, n. 5615/2015), nonché la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nel caso di specie disposta dal Questore di Brescia in data 25 settembre 2019.
Del resto, nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057).
Quanto esposto vale, pertanto, a supportare il negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine al reato valutato come ostativi alla concessione della cittadinanza, a prescindere dalle ulteriori contestazioni inerenti il possesso di un reddito superiore ai parametri di legge, non avendo d’altra parte il ricorrente neppure rappresentato elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda infatti su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
Deve in conclusione affermarsi che il provvedimento gravato è stato legittimamente adottato sulla base delle risultanze istruttorie emerse al momento della sua adozione, tra le quali riveste particolare significatività i plurimi addebiti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, che presentano un oggettivo disvalore che l’Amministrazione ha correttamente considerato con la dovuta attenzione.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, complessivamente liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN TT, Presidente
CO TT, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| CO TT | AN TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.