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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/09/2025, n. 12323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12323 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37781/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso da AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - P.IVA_1
ADS80224030587 – domiciliata nella sua nota sede di Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
Nonché
Il (cod. fisc. ) in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma (00153 – RM), viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso da AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -
– domiciliata nella sua nota sede di Roma, Via dei Portoghesi n. 12. C.F._1
Opponenti
CONTRO
N. Controparte_2
267/2017 in persona dei curatori fallimentari pro tempore con sede in Roma, P.IVA_3
Via Rocca di Papa 21 domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall'avvocato
CACCAVALE MARCELLA ed elettivamente domiciliato come da procura in atti in
Napoli Via Nicolardi n. 188
pagina1 di 5 Opposto
oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Roma, n. 9317 del
16.05.2023.
conclusioni per le parti opponenti: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Roma: a) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Napoli;
b) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per inesistenza del credito ingiunto. Con vittoria di spese, onorari e compensi
Conclusioni per Fallimento: Voglia il Tribunale: 1) assumere preliminarmente ogni determinazione conseguente all'eccezione di irritualità sollevata nel paragrafo 1 della presente comparsa;
2. rigettare l'eccezione di incompetenza formulata dal
[...]
e dal Controparte_3 Controparte_1
in quanto inammissibile e infondata e, per l'effetto, dichiarare la competenza
[...] dell'adito Tribunale di Roma, rigettando la domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto;
3. rigettare tutte le domande svolte dal Controparte_3
e dal;
4. confermare,
[...] Controparte_1 conferendogli nelle more la provvisoria esecutorietà, il decreto ingiuntivo opposto reso dal
Tribunale di Roma n. 9317 del 16 maggio 2023, in causa r.g. 3485/2023; 5. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dal
[...]
e dal Controparte_3 Controparte_1 Cont
, accertato il credito vantato dal Fallimento
[...] Controparte_2 nei confronti del e
[...] Controparte_3 del , condanni, in solido tra loro, il Controparte_1 [...]
e il al Controparte_3 Controparte_1 pagamento in favore del Parte_2 dell'importo che risulterà dovuto in corso di giudizio, eventualmente anche all'esito di ctu, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo, nonché oltre spese, eventualmente anche per la somma che sarà ritenuta equa ex art. 1226 cod. civ.
6. con vittoria di spese di lite, anche del giudizio monitorio, oltre spese generali e oneri accessori nella misura di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Va premesso che con atto di citazione notificato il 18/07/2023, il Parte_1
e il proponevano opposizione
[...] Controparte_1 CP_1 CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 9317/2023 (RG.3485/2023) con il quale il Tribunale di Roma
pagina2 di 5 aveva ingiunto il pagamento, in favore del Controparte_2
della somma di Euro 15.645,30, oltre interessi e spese legali, dovuta a titolo di
[...] corrispettivo dei servizi di pulizie svolti presso l'istituto scolastico in virtù del contratto attuativo del 29/10/2007.
Il decreto ingiuntivo era stato originato dall'incremento dei costi sopportati dal all'epoca dell'esecuzione del contratto di appalto, in particolar modo il costo CP_2 della manodopera in ragione del fatto che il – tenuto a mantenere livelli CP_2 occupazionali e retributivi su di un parametro orario di 35 ore settimanali - ( € 1544,20 retribuzione minima) aveva subìto l'intervento di un accordo sindacale del luglio 2007 nel quale si era convenuto un aumento delle ore lavorative (precisamente da 35 a 36 settimanali) cui era conseguito un incremento del costo del lavoro da € 1544,08 ad €
1588,20 mensili.
Di quest'aggravio di costi, l'opposta riteneva doverne farne carico al beneficiario della prestazione, in ragione delle previsioni che legittimavano il diritto dell'appaltatore di rideterminare il costo del servizio di pulizia in corso di appalto anche a “cagione dei maggiori costi derivanti dall'incremento dell'orario di lavoro in corso di appalto”.
Nell'atto di opposizione veniva eccepita l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, a favore del foro di Napoli quale foro erariale;
nel merito veniva contestato il credito vantato dal ritenendosi non provato il credito ingiunto. Parte_2
Si costituiva il il quale Controparte_2 impugnava e contestava l'opposizione, rivendicando la necessità di applicare il rito c.d. ante Cartabia. Contestava inoltre quanto dedotto ed eccepito dall'opponente, sia in termini di competenza per territorio che di merito, ed insisteva per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Con provvedimento del 25.11.2023 - riscontrata l'applicabilità del rito c.d. ante
Cartabia - si disponeva in conformità il mutamento del rito.
Concessi i termini ex art 183 comma VI c.p.c. con ordinanza del 05.03.2024, ritenutosi rinviare al merito in ordine all'incompetenza per territorio concedeva, con provvedimento emesso ex art 648 c.p.c., la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In difetto di richieste istruttorie per prova costituenda, la causa – di diritto e di natura documentale - è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e sulle stesse, come in epigrafe rassegnate, è stata trattenuta a sentenza.
Ed in effetti l'opposizione non è fondata e dev'esser rigettata.
In ordine all'eccezione di incompetenza per territorio, con ordinanza n. 13908/2024
(prodotta agli atti) la Suprema Corte ha definitivamente stabilito che il Giudice competente a decidere su tutti i giudizi aventi ad oggetto crediti del Controparte_2
pagina3 di 5 Miles nei confronti del e degli Istituti Scolastici sia il Controparte_4
Tribunale di Roma e non di Napoli. Si rimette alla lettura della pronuncia regolatoria le ragioni della decisione.
In ordine al merito, non occorrerebbe rilevare che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, “… il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento della obbligazione, ma il suo inesatto inadempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (cfr. sentenza n. 13533/2001, 982/2002, 13925/2002, 5135/2003, 2387/2004, 8615/2006 15677/2009,
3373/2010, e successive omogenee).
Fermo restando quanto evidenziato occorre dire che le contestazioni sollevate dalle parti opponenti sono sommamente generiche.
La parte opposta – già nel procedimento monitorio - ha fornito prova dell'esistenza dell'obbligazione e del titolo alla pretesa creditoria, in particolar modo producendo i contratti, normativo ed attuativo, che costituivano la base regolamentare della presente convenzione nonché le fatture emesse.
Non sono state sollevate contestazioni titolate circa l'esecuzione dei lavori di pulizia, né circa il tenore ed il contenuto dell'accordo sindacale del 2007 che ha determinato l'aggravio dei costi, del resto prodotto in copia.
Si è solo fatto appello, ad opera di parte opponente, all'articolo 12 del contratto normativo il quale prevede espressamente che i prezzi di aggiudicazione sarebbero rimasti invariati per l'intera durata del contratto e dei connessi contratti attuativi. Tuttavia, questa previsione era sorta nella vigenza del vecchio codice dei contratti pubblici, il quale – a contrario – stabiliva all'art. 115 che “….tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica relativi a servizi o forniture devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo”.
Ed in effetti, secondo la giurisprudenza che ha pronunciato in merito a rapporti convenzionali sottoposti al vigore del vecchio codice dei contratti ( l'articolo 115 citato non sarà infatti riportato nel nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016) “una clausola che esclude la revisione dei prezzi o la subordina a condizioni non previste dalla legge (es. decorrenza posticipata, limiti non giustificati) è in contrasto con l'art. 115. Queste clausole son “tamquam non essent” e vengono sostituite automaticamente dalla previsione normativa, anche in assenza di espressa pattuizione tra le parti, ai sensi e per gli effetti della eterointegrazione garantita dal combinato disposto degli articoli 1339 - 1419 c.c. c.c.
Dato atto di quanto dedotto, l'opposizione va rigettata ed il decreto confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi delle previsioni di cui al DM 55/2014 e successive modifiche in proporzione allo scaglione di valore.
pagina4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella persona del G.U. dr. Claudio Patruno, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. di RG 37781/2023: A) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 9317 del
16.05.2023. B) Condanna le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura di € 2540,00, oltre rimborso forfettario spese generali ( € 381,00) nonché IVA e C.p.A.
Roma il 01/09/2025
Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno firmato digitalmente.
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso da AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - P.IVA_1
ADS80224030587 – domiciliata nella sua nota sede di Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
Nonché
Il (cod. fisc. ) in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma (00153 – RM), viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso da AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -
– domiciliata nella sua nota sede di Roma, Via dei Portoghesi n. 12. C.F._1
Opponenti
CONTRO
N. Controparte_2
267/2017 in persona dei curatori fallimentari pro tempore con sede in Roma, P.IVA_3
Via Rocca di Papa 21 domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall'avvocato
CACCAVALE MARCELLA ed elettivamente domiciliato come da procura in atti in
Napoli Via Nicolardi n. 188
pagina1 di 5 Opposto
oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Roma, n. 9317 del
16.05.2023.
conclusioni per le parti opponenti: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Roma: a) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Napoli;
b) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per inesistenza del credito ingiunto. Con vittoria di spese, onorari e compensi
Conclusioni per Fallimento: Voglia il Tribunale: 1) assumere preliminarmente ogni determinazione conseguente all'eccezione di irritualità sollevata nel paragrafo 1 della presente comparsa;
2. rigettare l'eccezione di incompetenza formulata dal
[...]
e dal Controparte_3 Controparte_1
in quanto inammissibile e infondata e, per l'effetto, dichiarare la competenza
[...] dell'adito Tribunale di Roma, rigettando la domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto;
3. rigettare tutte le domande svolte dal Controparte_3
e dal;
4. confermare,
[...] Controparte_1 conferendogli nelle more la provvisoria esecutorietà, il decreto ingiuntivo opposto reso dal
Tribunale di Roma n. 9317 del 16 maggio 2023, in causa r.g. 3485/2023; 5. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dal
[...]
e dal Controparte_3 Controparte_1 Cont
, accertato il credito vantato dal Fallimento
[...] Controparte_2 nei confronti del e
[...] Controparte_3 del , condanni, in solido tra loro, il Controparte_1 [...]
e il al Controparte_3 Controparte_1 pagamento in favore del Parte_2 dell'importo che risulterà dovuto in corso di giudizio, eventualmente anche all'esito di ctu, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo, nonché oltre spese, eventualmente anche per la somma che sarà ritenuta equa ex art. 1226 cod. civ.
6. con vittoria di spese di lite, anche del giudizio monitorio, oltre spese generali e oneri accessori nella misura di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Va premesso che con atto di citazione notificato il 18/07/2023, il Parte_1
e il proponevano opposizione
[...] Controparte_1 CP_1 CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 9317/2023 (RG.3485/2023) con il quale il Tribunale di Roma
pagina2 di 5 aveva ingiunto il pagamento, in favore del Controparte_2
della somma di Euro 15.645,30, oltre interessi e spese legali, dovuta a titolo di
[...] corrispettivo dei servizi di pulizie svolti presso l'istituto scolastico in virtù del contratto attuativo del 29/10/2007.
Il decreto ingiuntivo era stato originato dall'incremento dei costi sopportati dal all'epoca dell'esecuzione del contratto di appalto, in particolar modo il costo CP_2 della manodopera in ragione del fatto che il – tenuto a mantenere livelli CP_2 occupazionali e retributivi su di un parametro orario di 35 ore settimanali - ( € 1544,20 retribuzione minima) aveva subìto l'intervento di un accordo sindacale del luglio 2007 nel quale si era convenuto un aumento delle ore lavorative (precisamente da 35 a 36 settimanali) cui era conseguito un incremento del costo del lavoro da € 1544,08 ad €
1588,20 mensili.
Di quest'aggravio di costi, l'opposta riteneva doverne farne carico al beneficiario della prestazione, in ragione delle previsioni che legittimavano il diritto dell'appaltatore di rideterminare il costo del servizio di pulizia in corso di appalto anche a “cagione dei maggiori costi derivanti dall'incremento dell'orario di lavoro in corso di appalto”.
Nell'atto di opposizione veniva eccepita l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma, a favore del foro di Napoli quale foro erariale;
nel merito veniva contestato il credito vantato dal ritenendosi non provato il credito ingiunto. Parte_2
Si costituiva il il quale Controparte_2 impugnava e contestava l'opposizione, rivendicando la necessità di applicare il rito c.d. ante Cartabia. Contestava inoltre quanto dedotto ed eccepito dall'opponente, sia in termini di competenza per territorio che di merito, ed insisteva per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Con provvedimento del 25.11.2023 - riscontrata l'applicabilità del rito c.d. ante
Cartabia - si disponeva in conformità il mutamento del rito.
Concessi i termini ex art 183 comma VI c.p.c. con ordinanza del 05.03.2024, ritenutosi rinviare al merito in ordine all'incompetenza per territorio concedeva, con provvedimento emesso ex art 648 c.p.c., la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In difetto di richieste istruttorie per prova costituenda, la causa – di diritto e di natura documentale - è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e sulle stesse, come in epigrafe rassegnate, è stata trattenuta a sentenza.
Ed in effetti l'opposizione non è fondata e dev'esser rigettata.
In ordine all'eccezione di incompetenza per territorio, con ordinanza n. 13908/2024
(prodotta agli atti) la Suprema Corte ha definitivamente stabilito che il Giudice competente a decidere su tutti i giudizi aventi ad oggetto crediti del Controparte_2
pagina3 di 5 Miles nei confronti del e degli Istituti Scolastici sia il Controparte_4
Tribunale di Roma e non di Napoli. Si rimette alla lettura della pronuncia regolatoria le ragioni della decisione.
In ordine al merito, non occorrerebbe rilevare che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, “… il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento della obbligazione, ma il suo inesatto inadempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (cfr. sentenza n. 13533/2001, 982/2002, 13925/2002, 5135/2003, 2387/2004, 8615/2006 15677/2009,
3373/2010, e successive omogenee).
Fermo restando quanto evidenziato occorre dire che le contestazioni sollevate dalle parti opponenti sono sommamente generiche.
La parte opposta – già nel procedimento monitorio - ha fornito prova dell'esistenza dell'obbligazione e del titolo alla pretesa creditoria, in particolar modo producendo i contratti, normativo ed attuativo, che costituivano la base regolamentare della presente convenzione nonché le fatture emesse.
Non sono state sollevate contestazioni titolate circa l'esecuzione dei lavori di pulizia, né circa il tenore ed il contenuto dell'accordo sindacale del 2007 che ha determinato l'aggravio dei costi, del resto prodotto in copia.
Si è solo fatto appello, ad opera di parte opponente, all'articolo 12 del contratto normativo il quale prevede espressamente che i prezzi di aggiudicazione sarebbero rimasti invariati per l'intera durata del contratto e dei connessi contratti attuativi. Tuttavia, questa previsione era sorta nella vigenza del vecchio codice dei contratti pubblici, il quale – a contrario – stabiliva all'art. 115 che “….tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica relativi a servizi o forniture devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo”.
Ed in effetti, secondo la giurisprudenza che ha pronunciato in merito a rapporti convenzionali sottoposti al vigore del vecchio codice dei contratti ( l'articolo 115 citato non sarà infatti riportato nel nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016) “una clausola che esclude la revisione dei prezzi o la subordina a condizioni non previste dalla legge (es. decorrenza posticipata, limiti non giustificati) è in contrasto con l'art. 115. Queste clausole son “tamquam non essent” e vengono sostituite automaticamente dalla previsione normativa, anche in assenza di espressa pattuizione tra le parti, ai sensi e per gli effetti della eterointegrazione garantita dal combinato disposto degli articoli 1339 - 1419 c.c. c.c.
Dato atto di quanto dedotto, l'opposizione va rigettata ed il decreto confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi delle previsioni di cui al DM 55/2014 e successive modifiche in proporzione allo scaglione di valore.
pagina4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella persona del G.U. dr. Claudio Patruno, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. di RG 37781/2023: A) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 9317 del
16.05.2023. B) Condanna le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali che liquida nella misura di € 2540,00, oltre rimborso forfettario spese generali ( € 381,00) nonché IVA e C.p.A.
Roma il 01/09/2025
Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno firmato digitalmente.
pagina5 di 5