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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/05/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 815/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 261815/2023 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2703/2023 pubblicata il 15.05.2023
TRA
(avv.to Luigi Acquafredda) Parte_1
appellante
Contro
(avv.to Del Vecchio Giuseppe) Controparte_1
appellato all'udienza collegiale del 15.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Bari Parte_1 Controparte_1
esponendo che:
- suo marito, , con contratto preliminare stipulato nel 2004, aveva promesso Persona_1
in vendita a un bene immobile di cui era comproprietaria anche essa attrice CP_2
in quanto coniuge in regime di comunione dei beni;
- a seguito del rifiuto opposto dal alla stipula del definitivo, il aveva agito Per_1 CP_2
in giudizio per ottenere una pronuncia ex art. 2932 cc;
pagina 1 di 4 - costituitosi in giudizio il aveva avanzato, in via riconvenzionale, domanda di Per_1
annullamento del contratto preliminare e di responsabilità professionale nei confronti di in qualità agente immobiliare che aveva curato la trattativa;
Controparte_1
- con sentenza n. 1054 del 4.03.2015, il Tribunale di Bari accoglieva la domanda ex art. 2932 cc presentata dal e rigettava le domande riconvenzionali spiegate dal che CP_2 Per_1 condannava al pagamento delle spese sia in favore di (€13.928,63) che in CP_2 favore di (€ 12.500,00). Controparte_1
Proponeva appello eccependo la nullità della sentenza n. 1054 per violazione Persona_1 del contraddittorio atteso che l'immobile oggetto della domanda era in comproprietà con la coniuge Parte_1
La Corte di Appello con ordinanza ex artt. 283 e 351 c.p.c. del 11.12.2015 sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente ai capi che riguardavano l'azione ex art. 2932 c.c.
e con la sentenza n. 1734 del 27.08.2019, accoglieva l'appello limitatamente al capo di sentenza gravato e rimetteva gli atti al primo giudice.
La Corte di Cassazione, adita dal , dichiarava inammissibile il ricorso. Per_1
Tutto ciò esposto, chiedeva: Parte_1
- dichiarare illegittima l'iscrizione ipotecaria del 7.8.2018 effettuata dalla CP_1
sull'abitazione coniugale della ricorrente e del marito, in base alla sentenza n. 1054 del 4.3.2015 del Tribunale di Bari;
- accertare la responsabilità professionale della per l'attività di mediazione nella CP_1 vendita dell'immobile di sua proprietà, con condanna della medesima al risarcimento dei danni, quantificati in €100.000,00; con vittoria di spese.
Si costituiva contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 2703/2023 pubblicata il 15.05.2023 rigettava la domanda e condannava la al pagamento delle spese. Pt_1
Argomentava che l'ipoteca era stata iscritta contro il , sulla base della sentenza n. Per_1
1054/15 resa dal Tribunale di Bari passata in giudicato e la circostanza che l'attrice non fosse stata parte del giudizio esitato nella predetta sentenza non rendeva il titolo a lei inopponibile.
Precisava che non sussiste alcun divieto per il creditore di iscrivere ipoteca su un bene in comproprietà del debitore e di terzi posto che questi ultimi non potranno subire alcuna aggressione alla quota di loro titolarità.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente ritenuto:
pagina 2 di 4 - irrilevante l'omessa partecipazione di essa appellante al giudizio da cui era sorto il titolo esecutivo oggetto della domanda di cancellazione;
- infondata nel merito la domanda di risarcimento extracontrattuale avanzata nei confronti della per non aver informato il che l'appellante, in quanto coniuge in comunione CP_1 Per_1 legale dell'immobile promesso in venduta, doveva essere coinvolta nella compravendita e per aver iscritto ipoteca sull'abitazione coniugale.
Instava, in riforma integrale della sentenza appellata, per la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria con condanna della alla cancellazione di detta ipoteca nonché al risarcimento dei CP_1
danni subiti ex art. 2043 cc quantificati in € 100.000,00.
Si è costituita contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
L'appello non può essere accolto.
L'iscrizione ipotecaria si fonda sul capo di condanna al pagamento delle spese contenuto nella sentenza n. 1054/15 resa dal Tribunale di Bari ed afferente il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dal nei confronti di . Per_1 Controparte_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità ove ad agire esecutivamente sia il creditore particolare di uno dei coniugi in comunione legale, la natura di comunione senza quote propria di quest'ultima postula che l'espropriazione assuma, nondimeno, ad oggetto il bene comune nella sua interezza e non per la sua metà; a derivarne è lo scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita o assegnazione, con la genesi del diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione” (Cass. 14 marzo 2013, n. 6575, Cass. 29 maggio 2015, n. 11175 e Cass. 31 marzo 2016,
n. 6230).
In applicazione dei suesposti principi, deve fondatamente ritenersi che al pieno diritto da parte del creditore di uno dei coniugi in comunione legale di procedere a espropriazione forzata del bene oggetto di comunione legale corrisponda il pieno diritto del medesimo creditore di iscrivere ipoteca sul bene per la quota del coniuge debitore.
Ne consegue, altresì, che, come correttamente motivato dal Tribunale, è irrilevante che la Pt_1
non abbia partecipato al giudizio da cui è sorto il titolo esecutivo.
La domanda di accertamento della responsabilità avanzata nei confronti della è infondata. CP_1
Ed infatti, l'art. 184 c.c., per l'esigenza di tutelare la rapidità e la certezza della circolazione dei beni in regime di comunione legale, disciplina il conflitto tra il terzo ed il coniuge pretermesso in modo più favorevole (rispetto alla comunione ordinaria) al primo, con il regime degli effetti tendente alla pagina 3 di 4 conservazione del negozio;
di conseguenza il contratto, in assenza del consenso del coniuge pretermesso non è inefficace nè nei confronti dei terzi, nè nei confronti della comunione, ma è solo soggetto alla disciplina dell'art. 184 c.c., comma 1, ed è esposto all'azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente, nel breve termine prescrizionale entro cui è ristretto l'esercizio di tale azione, decorrente dalla conoscenza effettiva dell'atto, ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o dallo scioglimento della comunione (in tal senso, v. Cass. 21 dicembre 2001 n. 16177; Cass. 31 gennaio 2012 n. 1385).
In applicazione dei suesposti principi al caso di specie, non vi era alcun obbligo in capo alla CP_1
di rendere edotto il in ordine alla necessità di coinvolgere la coniuge nella compravendita Per_1 dell'immobile rientrante in comunione legale.
Né risultano provati gli elementi costitutivi della prospettata responsabilità extracontrattuale della appellata ed in particolare il nesso di causalità che legherebbe la condotta di quest'ultima a tutti i danni asseritamente subiti dall'appellante.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2703/2023 pubblicata il 15.05.2023, Parte_1
così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 Controparte_1 grado che liquida in € 12.154,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA;
- sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del 6.05.2025
Il presidente
- dr. Maria Mitola
- Il consigliere rel. est.
- dr. Alessandra Piliego
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 261815/2023 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2703/2023 pubblicata il 15.05.2023
TRA
(avv.to Luigi Acquafredda) Parte_1
appellante
Contro
(avv.to Del Vecchio Giuseppe) Controparte_1
appellato all'udienza collegiale del 15.04.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Bari Parte_1 Controparte_1
esponendo che:
- suo marito, , con contratto preliminare stipulato nel 2004, aveva promesso Persona_1
in vendita a un bene immobile di cui era comproprietaria anche essa attrice CP_2
in quanto coniuge in regime di comunione dei beni;
- a seguito del rifiuto opposto dal alla stipula del definitivo, il aveva agito Per_1 CP_2
in giudizio per ottenere una pronuncia ex art. 2932 cc;
pagina 1 di 4 - costituitosi in giudizio il aveva avanzato, in via riconvenzionale, domanda di Per_1
annullamento del contratto preliminare e di responsabilità professionale nei confronti di in qualità agente immobiliare che aveva curato la trattativa;
Controparte_1
- con sentenza n. 1054 del 4.03.2015, il Tribunale di Bari accoglieva la domanda ex art. 2932 cc presentata dal e rigettava le domande riconvenzionali spiegate dal che CP_2 Per_1 condannava al pagamento delle spese sia in favore di (€13.928,63) che in CP_2 favore di (€ 12.500,00). Controparte_1
Proponeva appello eccependo la nullità della sentenza n. 1054 per violazione Persona_1 del contraddittorio atteso che l'immobile oggetto della domanda era in comproprietà con la coniuge Parte_1
La Corte di Appello con ordinanza ex artt. 283 e 351 c.p.c. del 11.12.2015 sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata limitatamente ai capi che riguardavano l'azione ex art. 2932 c.c.
e con la sentenza n. 1734 del 27.08.2019, accoglieva l'appello limitatamente al capo di sentenza gravato e rimetteva gli atti al primo giudice.
La Corte di Cassazione, adita dal , dichiarava inammissibile il ricorso. Per_1
Tutto ciò esposto, chiedeva: Parte_1
- dichiarare illegittima l'iscrizione ipotecaria del 7.8.2018 effettuata dalla CP_1
sull'abitazione coniugale della ricorrente e del marito, in base alla sentenza n. 1054 del 4.3.2015 del Tribunale di Bari;
- accertare la responsabilità professionale della per l'attività di mediazione nella CP_1 vendita dell'immobile di sua proprietà, con condanna della medesima al risarcimento dei danni, quantificati in €100.000,00; con vittoria di spese.
Si costituiva contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 2703/2023 pubblicata il 15.05.2023 rigettava la domanda e condannava la al pagamento delle spese. Pt_1
Argomentava che l'ipoteca era stata iscritta contro il , sulla base della sentenza n. Per_1
1054/15 resa dal Tribunale di Bari passata in giudicato e la circostanza che l'attrice non fosse stata parte del giudizio esitato nella predetta sentenza non rendeva il titolo a lei inopponibile.
Precisava che non sussiste alcun divieto per il creditore di iscrivere ipoteca su un bene in comproprietà del debitore e di terzi posto che questi ultimi non potranno subire alcuna aggressione alla quota di loro titolarità.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente ritenuto:
pagina 2 di 4 - irrilevante l'omessa partecipazione di essa appellante al giudizio da cui era sorto il titolo esecutivo oggetto della domanda di cancellazione;
- infondata nel merito la domanda di risarcimento extracontrattuale avanzata nei confronti della per non aver informato il che l'appellante, in quanto coniuge in comunione CP_1 Per_1 legale dell'immobile promesso in venduta, doveva essere coinvolta nella compravendita e per aver iscritto ipoteca sull'abitazione coniugale.
Instava, in riforma integrale della sentenza appellata, per la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione ipotecaria con condanna della alla cancellazione di detta ipoteca nonché al risarcimento dei CP_1
danni subiti ex art. 2043 cc quantificati in € 100.000,00.
Si è costituita contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
L'appello non può essere accolto.
L'iscrizione ipotecaria si fonda sul capo di condanna al pagamento delle spese contenuto nella sentenza n. 1054/15 resa dal Tribunale di Bari ed afferente il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dal nei confronti di . Per_1 Controparte_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità ove ad agire esecutivamente sia il creditore particolare di uno dei coniugi in comunione legale, la natura di comunione senza quote propria di quest'ultima postula che l'espropriazione assuma, nondimeno, ad oggetto il bene comune nella sua interezza e non per la sua metà; a derivarne è lo scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita o assegnazione, con la genesi del diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione” (Cass. 14 marzo 2013, n. 6575, Cass. 29 maggio 2015, n. 11175 e Cass. 31 marzo 2016,
n. 6230).
In applicazione dei suesposti principi, deve fondatamente ritenersi che al pieno diritto da parte del creditore di uno dei coniugi in comunione legale di procedere a espropriazione forzata del bene oggetto di comunione legale corrisponda il pieno diritto del medesimo creditore di iscrivere ipoteca sul bene per la quota del coniuge debitore.
Ne consegue, altresì, che, come correttamente motivato dal Tribunale, è irrilevante che la Pt_1
non abbia partecipato al giudizio da cui è sorto il titolo esecutivo.
La domanda di accertamento della responsabilità avanzata nei confronti della è infondata. CP_1
Ed infatti, l'art. 184 c.c., per l'esigenza di tutelare la rapidità e la certezza della circolazione dei beni in regime di comunione legale, disciplina il conflitto tra il terzo ed il coniuge pretermesso in modo più favorevole (rispetto alla comunione ordinaria) al primo, con il regime degli effetti tendente alla pagina 3 di 4 conservazione del negozio;
di conseguenza il contratto, in assenza del consenso del coniuge pretermesso non è inefficace nè nei confronti dei terzi, nè nei confronti della comunione, ma è solo soggetto alla disciplina dell'art. 184 c.c., comma 1, ed è esposto all'azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente, nel breve termine prescrizionale entro cui è ristretto l'esercizio di tale azione, decorrente dalla conoscenza effettiva dell'atto, ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o dallo scioglimento della comunione (in tal senso, v. Cass. 21 dicembre 2001 n. 16177; Cass. 31 gennaio 2012 n. 1385).
In applicazione dei suesposti principi al caso di specie, non vi era alcun obbligo in capo alla CP_1
di rendere edotto il in ordine alla necessità di coinvolgere la coniuge nella compravendita Per_1 dell'immobile rientrante in comunione legale.
Né risultano provati gli elementi costitutivi della prospettata responsabilità extracontrattuale della appellata ed in particolare il nesso di causalità che legherebbe la condotta di quest'ultima a tutti i danni asseritamente subiti dall'appellante.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 2703/2023 pubblicata il 15.05.2023, Parte_1
così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Parte_1 Controparte_1 grado che liquida in € 12.154,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA;
- sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del 6.05.2025
Il presidente
- dr. Maria Mitola
- Il consigliere rel. est.
- dr. Alessandra Piliego
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