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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/05/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Barbara Del Bono Presidente rel.
Francesca Coccoli Consigliere
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 455/2024 R.G., promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1
procura rilasciata su foglio separato unito telematicamente all'atto di appello, dall'Avv.
Adriana Di Felice,
APPELLANTE
COo in persona del suo legale rappresentante pro tempore, COoparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Cheng Chi Chang;
APPELLATA
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
per la riforma della sentenza n. 102/2024 emessa dal Tribunale di Teramo pubblicata in data 06 febbraio 2024.
All'udienza tenutasi in data 22 aprile 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha riservato la causa in decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 102/2024 pubblicata in data 06 febbraio 2024 il Tribunale di Teramo decideva in merito alla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...] diretta ad ottenere il pagamento della somma di €. 6.877,46, a titolo di CP_1
indennizzo per risarcimento del danno da furto e danneggiamento subito dal veicolo di proprietà dell'attore, BMW X1 Tg. FP031HD, al netto della liquidazione di €. 2.349,00 offerta dalla convenuta ed accettata a titolo di acconto e della franchigia contrattuale di
€.500,00, nonché dell'ulteriore somma di €. 200,01, quale rimborso delle spese di Ct di parte, e di €. 624,00, per competenze legali della fase stragiudiziale.
1.1 A sostegno della domanda parte attrice rappresentava quanto segue:
- aveva stipulato con la compagnia convenuta una polizza di assicurazione n. 40705053 contro i danni da furto e danneggiamento per il veicolo BMW X1 Tg. FP031HD;
- in data 05 agosto 2021, alle ore 21,00 circa, il predetto veicolo lasciato in sosta e chiuso a chiave lungo la SS n. 16, nel territorio del ed in prossimità COoparte_2 dello stabilimento balneare “Eucaliptus Beach”, era stato oggetto di furto con asportazione di alcuni beni posti all'interno dell'abitacolo e con danneggiamento di diverse parti del veicolo;
- a seguito del citato evento aveva provveduto a sporgere regolare denuncia contro ignoti presso la Stazione dei Carabinieri di Silvi Marina, attivando successivamente nei confronti della compagnia convenuta la garanzia assicurativa prevista dalla polizza n.
40705053;
- la compagnia assicuratrice disponeva la perizia estimativa sul mezzo oggetto del furto e sulla base della valutazione tecnica eseguita dal proprio fiduciario inviava all'odierno appellante, a tacitazione dei danni, la somma di €. 2.349,72, calcolata al netto della franchigia contrattuale, per €. 500,00, e dell'Iva.;
pag. 2/12 - l'odierno appellante, ritenendo la somma incongrua, la tratteneva a titolo di mero acconto sul maggior danno invocato e incaricava un perito di parte, , di Persona_1
eseguire una diversa e autonoma valutazione estimativa;
- il consulente di parte stimava il danno complessivo subito nella somma di €. 9.727,18, determinata sulla base del RE BMW e dei singoli danni riportati dal veicolo;
- l'attore inoltre attivava tramite legale la procedura di negoziazione assistita alla quale la compagnia assicuratrice non aderiva;
- a quel punto, il decideva di agire in via giudiziaria per ottenere la Parte_1
liquidazione integrale del danno subito dal veicolo, il pagamento delle spese sostenute per la redazione della consulenza tecnica di parte e le spese di assistenza legale stragiudiziale.
1.2 In sede di costituzione in giudizio la compagnia convenuta eccepiva l'indennizzabilità dei danni in quanto non conformi alle clausole della polizza;
in particolare, premesse le regole generali in materia di contratti di assicurazione e richiamando le clausole del contratto di assicurazione contro il furto, eccepiva che l'attore non aveva fornito ai sensi e per gli effetti dell'art. 2967 c.c. la prova rigorosa ed effettiva del danno lamentato.
Contestava inoltre le avverse pretese risarcitorie rilevando di aver predisposto nella fase stragiudiziale tutte le misure dirette all'accertamento e quantificazione del danno, attraverso la espletata perizia tecnica affidata allo studio Expert S.r.l.s. che aveva determinato il danno complessivo arrecato al mezzo assicurato nella somma di €.
3.185,16, che risultava essere adeguata ai danni subiti dal veicolo.
Contestava, inoltre, la richiesta di pagamento delle spese per l'attività stragiudiziale in quanto prive di autonomia rispetto alla fase processuale di studio e introduzione del giudizio.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
1.3 Acquisite le memorie istruttorie, istruita la causa mediante le produzioni documentali e la prova per testi, all'udienza del 06.02.2024 la causa veniva trattenuta in decisione per la contestuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
2. La sentenza di primo grado. Il Tribunale di Teramo rigettava la domanda con compensazione delle spese di lite fra le parti.
pag. 3/12 2.1 Il primo giudice, dato atto dell'assenza di eccezioni sull'an, rilevando al riguardo la mancanza di contestazioni sulla dinamica del sinistro denunciato, ha inteso rigettare la domanda sotto il profilo del quantum, ritenendo non essere stato provato il maggiore danno invocato da parte attrice.
2.2. In particolare, a fondamento della sua decisione, rilevato che all'udienza del
28/03/2024 la stessa parte attrice aveva rinunciato alla Ctu richiesta in sede di formulazione dei mezzi istruttori per la valutazione del danno arrecato all'autovettura oggetto di furto, il primo giudice osservava che, secondo la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità citata nella stessa sentenza, “la perizia o la consulenza tecnica di parte sono qualificabili alla stregua di un'allegazione e, pertanto, sono prive di qualsivoglia valore probatorio nel corso del giudizio, al pari di una comparsa conclusionale o di una memoria di replica”.
Pertanto, sulla base di tale indirizzo secondo cui la perizia tecnica di parte formata e precostituita al di fuori del giudizio, non può tecnicamente ritenersi una fonte di prova ma un mero indizio rimesso al libero e prudente apprezzamento del giudice, il primo giudice ha rigettato la domanda sul rilievo che parte attrice non aveva dato piena prova del maggior danno subito e lamentato.
Riteneva, in ogni caso, di dover disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti del giudizio.
3. Appello: avverso la sentenza proponeva appello rilevando Parte_1
l'erroneità della decisione sotto diversi profili.
3.1 Violazione ed errata applicazione degli 167 c.p.c. e 115 c.p.c.
Con il primo motivo parte appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha inteso rigettare la domanda sul rilievo dell'assenza di prova sul danno, senza tuttavia considerare la condotta processuale e la linea difensiva adottata nel corso del giudizio di primo grado dalla odierna appellata. In particolare, deduce che la appellata si sarebbe limitata a sollevare eccezioni di merito di carattere generico relative alle clausole contrattuali, mai peraltro individuate nel concreto, omettendo di prendere specifica posizione sulla quantificazione del danno operata dall'odierno appellante e di contestarne la relativa determinazione.
pag. 4/12 Il primo giudice, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., quindi avrebbe dovuto ritenere provati i fatti posti dall'odierno appellante a sostegno della domanda per il principio di non contestazione.
3.2 Errata valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio.
Con il secondo ed il terzo motivo parte appellante censura il rigetto della domanda sul quantum sul presupposto che la prova dell'entità del danno risulterebbe essere suffragata solo ed esclusivamente da una consulenza tecnica di parte, per sua natura, non un mezzo di prova ma semplice allegazione difensiva;
tralasciava il primo giudice tuttavia di valutare il restante materiale acquisito tramite l'espletata attività istruttoria.
Il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che nel corso del giudizio di primo grado la perizia di parte era stata confermata attraverso la testimonianza del suo autore, PE
AL , escusso all'udienza del 28.03.2023, in tal modo acquisendo Persona_1
valore di fonte di prova a tutti gli effetti, avendo il predetto confermato la sua relazione e le singole voci del danno stimato, specificando altresì che i danni riscontrati ed evidenziati nelle fotografie allegate alla perizia erano stati quantificati sulla base del
CO RE .
L'odierno appellante a supporto e sostegno della domanda risarcitoria aveva allegato ben 32 fotografie che raffiguravano tutti i danni riportati dall'autovettura che era stata oggetto di furto ed aveva provveduto ad eseguire la riparazione integrale del mezzo, producendo a tale scopo la fattura n. 40/2021 che era stata emessa proprio a seguito delle riparazioni eseguite sul mezzo, osservando che in sede di escussione, quale teste, lo stesso riparatore del mezzo (udienza del 07.12.2022) aveva Testimone_1
confermato sia la fattura che l'avvenuta riparazione del veicolo, con l'ulteriore specificazione che i danni riparati erano effettivamente quelli che risultavano riprodotti nelle 32 fotografie depositate.
3.3 Rimborso costo CTP e Spese stragiudiziali.
Con tale motivo contesta la sentenza nella parte in cui il primo giudice, previo rigetto della domanda principale, nulla ha inteso disporre in ordine alla ripetibilità dei costi sostenuti per la consulenza tecnica di parte e delle spese legali dovute per la fase stragiudiziale, deducendo che tali costi e spese erano connessi ad attività da ritenere pag. 5/12 assolutamente necessarie per l'instaurato procedimento giudiziale alla luce della condotta tenuta dalla controparte.
Per quanto attiene alla domanda di rimborso del costo della CT di parte l'appellante ha inoltre rimarcato che su detto aspetto la odierna appellata non aveva sollevato alcuna contestazione o eccezione, ragione per cui la domanda di rimborso era da ritenere come ammessa.
Per quanto attiene alle spese legali per l'attività stragiudiziale, l'appellante rileva che detta attività, contrariamente a quanto dedotto dalla appellata, dovrebbe essere considerarsi come assolutamente necessaria, attesa la condotta della compagnia che aveva provveduto a formulare una offerta totalmente incongrua rispetto al danno effettivo.
3.4 Omessa pronuncia in ordine al mancato pagamento dell'IVA sul danno stimato.
Con tale ultimo motivo, parte appellante si duole del fatto che il primo giudice nulla avrebbe disposto sul diritto al rimborso dell'Iva da calcolare sulla somma offerta dalla appellata nella fase stragiudiziale e stimata al netto dell'IVA, nonostante che l'odierno appellante ne avrebbe avuto diritto per il fatto di non essere titolare di partita IVA, con esclusione del diritto al suo recupero.
Di conseguenza, in subordine e in caso di rigetto dell'appello e della domanda principale, ha chiesto comunque la rimodulazione dell'importo dell'indennizzo di €.
2.349,72, attraverso l'applicazione sul detto importo dell'aliquota dell'IVA al 22%, pari ad €. 516,78, che dovrebbe essere riconosciuta all'appellante, non essendo un soggetto che può beneficiare della compensazione in sede fiscale.
3.5 Si costituiva in grado di appello resistendo alle avverse difese e CP_1
chiedendo il rigetto dell'appello, con la conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e competenze di lite.
4. Motivi della decisione.
4.1 L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Malgrado, infatti, l'infondatezza del primo motivo di gravame, dovendo ritenere che dagli atti di primo grado emerga chiaramente la contestazione dei fatti addotti a fondamento della domanda attrice, laddove l'assicurazione ha contestato la sproporzione della somma oggetto pag. 6/12 di richiesta risarcitoria in quanto non provata, deve ritenersi che i successivi motivi di appello siano pienamente fondati, così conseguentemente dovendosi accogliere l'impugnazione.
4.2 Il secondo ed il terzo motivo posso essere trattati congiuntamente, in quanto sono connessi dal punto di vista oggettivo, atteso che entrambi censurano la sentenza impugnata sotto l'aspetto della mancata valutazione delle prove offerte in primo grado e, in generale, della omessa trattazione e analisi da parte del primo giudice delle complessive risultanze istruttorie, rinvenibili sia dai documenti acquisiti in giudizio che dalla espletata prova per testi.
In particolare, parte appellante lamenta che il primo giudice a fondamento della sua decisione di rigetto della domanda si sarebbe limitato ad affermare l'assenza della relativa prova sul rilievo che la richiesta di risarcimento del danno sarebbe stata supportata solo dalla perizia di parte che, per natura, è priva di ogni valenza probatoria, tralasciando tuttavia di considerare gli altri elementi di prova emersi in sede istruttoria, primo fra tutti la testimonianza resa dall'autore della consulenza che ne avrebbe confermato il contenuto e tutte le relative voci di danno.
La doglianza è fondata e merita di essere accolta.
Sotto tale profilo, in linea con la consolidata giurisprudenza sul punto in esame, si deve ribadire che la consulenza e la perizia di parte non hanno un autonomo valore di prova, essendo assimilabili ad una mera allegazione difensiva.
Tuttavia, alla parte che ha prodotto la perizia o la consulenza, che di per sé sola non ha valore probatorio, è concessa la facoltà di richiedere la prova per testi a mezzo dell'autore della perizia stessa avente per oggetto le circostanze di fatto accertate nella perizia che, qualora confermate dal consulente di parte in tale veste, possono acquisire valore e dignità di prova sulla quale il giudice dovrà esprimere la sua valutazione ai fini della decisione (Cass. Civ. 2980/2023).
Nel caso in esame, la prova per testi a mezzo del consulente tecnico di parte appellante,
, è stata richiesta, ammessa e regolarmente espletata. Nel corso della Persona_1
testimonianza, il consulente tecnico di parte ha confermato integralmente la sua relazione, unitamente alle valutazioni tecnico-estimative espresse nelle conclusioni della medesima perizia.
pag. 7/12 Dunque, attraverso l'escussione del suo autore, quale teste, la consulenza di parte da mera allegazione difensiva ha acquisito dignità e valore di elemento di prova utilizzabile ai fini della decisione, quantomeno in relazione ai fatti dal teste affermati, quali i danni accertati ed oggetto di foto agli atti, nonché la circostanza che la valutazione dallo
CO stesso fornita era basata sul RE .
Deve al riguardo ricordarsi che, secondo l'indirizzo della Suprema Corte di Cassazione richiamato nella predetta sentenza n. 2980/2023, mediante la prova orale esperita a mezzo del consulente tecnico di parte vengono accertate solo le circostanze di fatto contenute nella consulenza e non anche le deduzioni e le valutazioni di natura tecnica che, invece, restano affidate al vaglio del Ctu.
Unitamente alla prova testimoniale del perito di parte devono essere prese in considerazione altri elementi probatori in atti, quali le 32 foto riproducenti i danni riportati dalla macchina e verificati de visu dal CT di parte, nonché le riparazioni effettuate, confermate dalla fattura prodotta in atti e dalla testimonianza del teste
[...]
, che ha eseguito i lavori di riparazione stessi e che ha indicato i danni Testimone_1
riparati come quelli riprodotti dalle foto depositate.
Deve notarsi al riguardo come l'elenco e tipologia dei danni indicati dai testi ed oggetto di fattura di riparazione appaiono del tutto compatibili e conformi con l'elenco di danni di cui alla denuncia di furto contro ignoti sporta dall'attore alle forze dell'ordine nell'immediatezza dei fatti e prodotta in atti.
Sulla base di tutti i riscontri probatori sopra elencati, si deve ritenere che i danni indicati dall'appellante e raffigurati nelle fotografie in atti sono riconducibili a quelli arrecati al mezzo a seguito dell'evento dannoso, ovvero il furto e il danneggiamento, non risultando elementi di segno contrario diretti ad escluderne la compatibilità.
Inoltre, la tipologia dei danni subiti dal veicolo oggetto di causa risulta attestata e confermata anche dagli altri testimoni escussi nel corso dell'istruttoria, la cui attendibilità, in assenza di ulteriori e specifiche contestazioni, non può essere esclusa dalla mera esistenza del legame di parentela con la odierna parte appellante.
E ancora, il costo della riparazione indicato nella fattura n. 40/2021 dal riparatore deve ritenersi dimostrazione del quantum oggetto di indennizzo risarcibile, non essendoci elementi concreti di segno opposto.
pag. 8/12 Pertanto, deve considerarsi provato sia l'evento dannoso, non discutendosi in secondo grado sull'an ma solo sul quantum, che il danno che ne è derivato, questa Corte accerta e riconosce il
Pa diritto dell'appellante ad ottenere l'indennizzo relativo ai danni subiti dal veicolo BMV Tg.
FP031HD in forza della polizza n. 40705053, nella misura e nell'ammontare richiesto nell'atto di citazione e ribadito in tale sede, calcolato e stimato nella somma di €. 6.877,46, al netto della precedente offerta pari ad €. 2,349,72 inviata dalla appellata e trattenuta a titolo di mero acconto e della franchigia contrattuale.
4.3 Parimenti fondato è da ritenere il quarto motivo relativo al mancato riconoscimento dei costi sostenuti per la redazione della perizia tecnica di parte e delle spese per l'attività legale prestata nella fase stragiudiziale.
Per quanto attiene la richiesta di rimborso delle spese sostenute per la redazione della consulenza tecnica di parte, la stessa deve essere accolta alla luce del principio per cui il risarcimento del danno deve essere integrale e deve tenere indenne il danneggiato da ogni spesa connessa e riferita all'evento dannoso. Sotto tale profilo, le spese relative alla consulenza di tecnica di parte sono da ritenere un costo collegato al danno in quanto la perizia rappresenta un passaggio preliminare e ineludibile per l'esperimento di una valida e sostenibile azione giudiziaria e, come tale, costituisce una porzione del danno patrimoniale che in caso di accoglimento della domanda deve essere rimborsato al danneggiato risultato vittorioso in giudizio.
A tale fine, parte appellante sin dal primo grado ha prodotto la relazione di parte e la documentazione emessa dal tecnico a fronte dell'attività prestata.
In ogni caso, a prescindere da tale argomento, deve essere rimarcato il fatto che la richiesta di rimborso del costo della consulenza di parte non è stata mai oggetto di specifica contestazione da parte della appellata, neppure in tale grado, ragione per cui la relativa richiesta anche sotto tale aspetto è da ritenere ammessa e accoglibile.
Per quanto attiene la somma da corrispondere a titolo di competenze per l'attività legale prestata nella fase stragiudiziale, contrariamente a quanto eccepito dalla appellata secondo cui tali spese sarebbero da ricomprendere nella fase di studio e introduzione della fase giudiziale e non calcolabili in via autonoma, occorre rilevare che le spese legali della fase stragiudiziale costituiscono una voce autonoma di danno patrimoniale,
pag. 9/12 quale danno emergente, e sono da riconoscere in favore della controparte in quanto ontologicamente diverse e autonome rispetto alle spese processuali vere e proprie.
Sotto tale profilo, secondo un principio affermato di recente dalla Suprema Corte in aderenza ad altre pronunce dello stesso tenore “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente consistente nel costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della di possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valuta ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie” (Cass. Civ. 24481/2020; Cass. Civ. 6422/2017).
E ancora, secondo la Suprema Corte le spese legali stragiudiziali sono dovute anche nel caso in cui il legale della parte abbia prestato la sua attività nel successivo giudizio, a conferma della autonomia delle voci di spesa (Cass. Civ. 21565/2020).
Nella fattispecie in esame, alla luce dei principi richiamati dai quali questa Corte non intende discostarsi, la richiesta di pagamento del compenso legale per l'attività prestata in via pre-contenziosa appare legittima e deve essere accolta, atteso che è stata esercitata nell'ottica di un futuro giudizio e anzi al fine di evitare l'insorgere di una lite che poi si
è resa necessaria a causa della condotta della odierna appellata e, quindi, si configura come una voce di danno “emergente” autonoma che essere riconosciuta in favore dell'appellante, attesa anche la sua utilità in vista del futuro giudizio intrapreso.
In concreto l'attività realizzata nella fase pre-contenziosa si è tradotta nella richiesta di risarcimento del maggior danno successiva all'invio dell'offerta e nell'invito alla negoziazione assistita che non è stata eseguita a causa della volontà della controparte, la quale non ha inteso aderire.
In relazione alla attività effettivamente svolta, la somma richiesta nell'atto di citazione in primo grado e ribadita in tale sede è da ritenere adeguata, congrua e conforme alle tariffe professionali vigenti per tale tipo di attività stragiudiziale, essendo rapportata allo scaglione di valore di riferimento.
4.4 In conclusione l'appello deve essere accolto e riconosciute all'appellante le somme meglio indicate in motivazione ed in parte dispositiva.
pag. 10/12 Alla luce dell'accoglimento dell'appello, la domanda subordinata all'ipotesi di rigetto del gravame e relativa al mancato riconoscimento dell'Iva sulla somma inviata dalla appellata a titolo di offerta nella fase stragiudiziale è da ritenere assorbita nella domanda principale.
4.5 Le spese di lite devono essere poste a totale carico della parte appellata, risultata interamente soccombente, nella misura e secondo la liquidazione indicata in dispositivo, per entrambe i gradi di giudizio e fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1
la sentenza n. 102/2024 emessa dal Tribunale di Teramo il 06 febbraio 2024 e pubblicata in pari data nei confronti di in persona del legale COoparte_1
rappresentante pro tempore, così provvede:
• Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara COoparte_1
tenuta al pagamento dell'indennizzo dei danni subiti dal veicolo, Tg.
[...] Pt_3
FP031HD, in forza della polizza n. 40705053, e per l'effetto, la condanna al pagamento
Par in favore dell'appellante, della somma pari ad €. 6.877,46, a titolo Parte_1
di risarcimento del danno residuo a fronte della offerta di €. 2.349,72 e al netto della franchigia contrattuale, oltre alla somma pari ad €. 183,00, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la relazione di consulenza tecnica di parte ed alla somma dovuta per l'attività legale stragiudiziale pari ad €. 624,00, oltre accessori come per legge;
• Condanna l'appellata, in persona del suo legale rappresentante COoparte_1 pro tempore, al pagamento in favore dell'appellante, delle spese e Parte_1
competenze del primo grado di giudizio liquidate in €. 264,00 per spese ed €. 5.077,00 per competenze, oltre spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, come per legge, da distrarsi direttamente in favore del procuratore costituito di parte appellante dichiaratosi antistatario, nonché delle spese e competenze del presente grado di giudizio liquidate in
€. 382,50 per spese ed €. 3.966,00 per competenze, oltre spese generali, Cpa e Iva, se dovuta, come per legge, da distrarsi direttamente in favore del procuratore costituito di parte appellante dichiaratosi antistatario.
pag. 11/12 Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 26 maggio 2025 su relazione della Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
pag. 12/12