Articolo 5 della Legge 23 gennaio 1970, n. 8
Articolo 4Articolo 6
Versione
25 febbraio 1970
Art. 5.
Le somme indicate nell'articolo precedente saranno depositate in un conto corrente fruttifero presso la tesoreria regionale e costituiranno, nell'ambito del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge 18 ottobre 1955, n. 908 , una gestione separata.
Dette somme saranno gestite mediante le casse di risparmio della regione con l'osservanza delle modalita' stabilite in apposita convenzione da stipularsi tra la Regione, il presidente del Fondo di rotazione e le casse di risparmio interessate.
Entrata in vigore il 25 febbraio 1970
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