Versione
25 febbraio 1970
25 febbraio 1970
Art. 5.
Le somme indicate nell'articolo precedente saranno depositate in un conto corrente fruttifero presso la tesoreria regionale e costituiranno, nell'ambito del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge 18 ottobre 1955, n. 908 , una gestione separata.
Dette somme saranno gestite mediante le casse di risparmio della regione con l'osservanza delle modalita' stabilite in apposita convenzione da stipularsi tra la Regione, il presidente del Fondo di rotazione e le casse di risparmio interessate.
Le somme indicate nell'articolo precedente saranno depositate in un conto corrente fruttifero presso la tesoreria regionale e costituiranno, nell'ambito del Fondo di rotazione di cui alla predetta legge 18 ottobre 1955, n. 908 , una gestione separata.
Dette somme saranno gestite mediante le casse di risparmio della regione con l'osservanza delle modalita' stabilite in apposita convenzione da stipularsi tra la Regione, il presidente del Fondo di rotazione e le casse di risparmio interessate.
Giurisprudenza • 28
- 1. Trib. Monza, sentenza 25/09/2024, n. 721Provvedimento: […] - dare atto dell'impegno di Parte_1 di corrispondere a Parte_2 alla data di pubblicazione della sentenza, la somma di euro 6.000,00 (seimila/00) a titolo di una tantum ai sensi dell'art. 5 n. 8 Legge 898/1970 oltre ad un contributo alle spese legali di euro 800,00 oltre oneri”. […] 1. le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi per la modifica della sentenza di divorzio possono essere approvate e recepite nella presente sentenza in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. La somma corrisposta dal sig. Parte_1 ai sensi dell'art. 5 comma 8 legge 1/12/1970 n. 898 appare equa.Leggi di più...
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