TRIB
Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/12/2025, n. 5312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5312 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
N.3683/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3683 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di mandato agli atti, dall'Avv. C.F._2
D'AP VA, presso il cui studio indirizzo telematico elettivamente domicilia,
ATTORI
E
(c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'Avv. Stefano D'Ercole, presso il cui studio Indirizzo Telematico
elettivamente domicilia;
CONVENUTI
OGGETTO: contratti bancari,
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con formale atto di citazione i sigg. e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio innanzi all'intestato tribunale la convenuta lamentando irregolarità Controparte_1
in merito al contratto di mutuo stipulato in data 09.02.2006 per euro 100.000,00.
Gli attori lamentano che sarebbe stata violata la normativa antiusura;
che sarebbe indeterminato il piano di ammortamento;
che sarebbe nulla la clausola determinativa degli interessi di mora per abusività della stessa;
che vi sarebbe anatocismo;
che vi sarebbe violazione del TAN e del TAEG.
La si è regolarmente costituita, contestando quanto sostenuto Controparte_2
dagli attori.
La causa, dopo essere stata dapprima riservata per la decisione, è stata rimessa in istruttoria al fine di espletare una consulenza tecnico-contabile, al fine di verificare il regolare andamento del rapporto contrattuale e di determinare il corretto dare-avere.
In tal senso, è stato nominato il consulente tecnico d'ufficio nella persona del dott.
[...]
. Per_1
Si rileva che la relazione espletata appare essere immune da vizi logici o tecnico-giuridici e,
come tale, è pienamente utilizzabile, anche le lette le risposte offerte dal consulente alle eccezioni sollevate dalle parti.
Dalla consulenza espletata, alla quale si rimanda integralmente, le doglianze attoree appaiono non fondate, avendo il consulente rilevato la sostanziale regolarità del contratto di mutuo e delle clausole ivi convenute.
2 In particolare, che le eccezioni sollevate in merito alla mancata indicazione del piano di ammortamento, le quali vertono principalmente sulla violazione degli obblighi di trasparenza bancaria, sono state oggetto della recente pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione, la quale ha statuito che la mancanza di specifiche dettagliate riguardo al metodo di ammortamento e al calcolo degli interessi composti non rende il contratto nemmeno parzialmente nullo, e che ciò non costituisce una violazione delle norme sulla trasparenza contrattuale o delle relazioni tra banche e clienti (cfr. Cass. Civ., S.S.U.U. sentenza 15130 del
29.05.2024).
Ancora, tanto con riguardo alla presunta usurarietà, quanto alle doglianze in merito alla correttezza dell , il consulente ha rilevato la loro corretta applicazione da parte Pt_3
dell'istituto di credito, constatando addirittura che essi fossero stati applicati in misura inferiore a quanto pattuito.
Infine, non sfugge al giudicante come l'attore non abbia provveduto a provare adeguatamente le proprie pretese, non provvedendo al deposito delle quietanze, nonostante glie ne sia stata offerta l'opportunità.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, le pretese attoree risultano non meritevoli di accoglimento.
Spese liquidate secondo i parametri medi vigenti, come da dispositivo che segue
P.Q.M.
rigetta la domanda per quanto di ragione;
condanna gli attori al rimborso delle spese processuali in favore della banca convenuta, che liquida in complessivi euro 5.077,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap, Iva e accessori di legge;
3 pone a definitivo carico degli attori le spese relative alla consulenza tecnica espletata.
Così deciso in Salerno, 22.12.2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n.
196/03
IL GIUDICE UNICO
Dott. Corrado D'Ambrosio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3683 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di mandato agli atti, dall'Avv. C.F._2
D'AP VA, presso il cui studio indirizzo telematico elettivamente domicilia,
ATTORI
E
(c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, Controparte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti, dall'Avv. Stefano D'Ercole, presso il cui studio Indirizzo Telematico
elettivamente domicilia;
CONVENUTI
OGGETTO: contratti bancari,
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con formale atto di citazione i sigg. e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio innanzi all'intestato tribunale la convenuta lamentando irregolarità Controparte_1
in merito al contratto di mutuo stipulato in data 09.02.2006 per euro 100.000,00.
Gli attori lamentano che sarebbe stata violata la normativa antiusura;
che sarebbe indeterminato il piano di ammortamento;
che sarebbe nulla la clausola determinativa degli interessi di mora per abusività della stessa;
che vi sarebbe anatocismo;
che vi sarebbe violazione del TAN e del TAEG.
La si è regolarmente costituita, contestando quanto sostenuto Controparte_2
dagli attori.
La causa, dopo essere stata dapprima riservata per la decisione, è stata rimessa in istruttoria al fine di espletare una consulenza tecnico-contabile, al fine di verificare il regolare andamento del rapporto contrattuale e di determinare il corretto dare-avere.
In tal senso, è stato nominato il consulente tecnico d'ufficio nella persona del dott.
[...]
. Per_1
Si rileva che la relazione espletata appare essere immune da vizi logici o tecnico-giuridici e,
come tale, è pienamente utilizzabile, anche le lette le risposte offerte dal consulente alle eccezioni sollevate dalle parti.
Dalla consulenza espletata, alla quale si rimanda integralmente, le doglianze attoree appaiono non fondate, avendo il consulente rilevato la sostanziale regolarità del contratto di mutuo e delle clausole ivi convenute.
2 In particolare, che le eccezioni sollevate in merito alla mancata indicazione del piano di ammortamento, le quali vertono principalmente sulla violazione degli obblighi di trasparenza bancaria, sono state oggetto della recente pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione, la quale ha statuito che la mancanza di specifiche dettagliate riguardo al metodo di ammortamento e al calcolo degli interessi composti non rende il contratto nemmeno parzialmente nullo, e che ciò non costituisce una violazione delle norme sulla trasparenza contrattuale o delle relazioni tra banche e clienti (cfr. Cass. Civ., S.S.U.U. sentenza 15130 del
29.05.2024).
Ancora, tanto con riguardo alla presunta usurarietà, quanto alle doglianze in merito alla correttezza dell , il consulente ha rilevato la loro corretta applicazione da parte Pt_3
dell'istituto di credito, constatando addirittura che essi fossero stati applicati in misura inferiore a quanto pattuito.
Infine, non sfugge al giudicante come l'attore non abbia provveduto a provare adeguatamente le proprie pretese, non provvedendo al deposito delle quietanze, nonostante glie ne sia stata offerta l'opportunità.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, le pretese attoree risultano non meritevoli di accoglimento.
Spese liquidate secondo i parametri medi vigenti, come da dispositivo che segue
P.Q.M.
rigetta la domanda per quanto di ragione;
condanna gli attori al rimborso delle spese processuali in favore della banca convenuta, che liquida in complessivi euro 5.077,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap, Iva e accessori di legge;
3 pone a definitivo carico degli attori le spese relative alla consulenza tecnica espletata.
Così deciso in Salerno, 22.12.2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n.
196/03
IL GIUDICE UNICO
Dott. Corrado D'Ambrosio
4