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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2892/2023 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 23.1.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 2892/2023 R.G., verten- te tra:
De PO IO
Il ” – Napoli Controparte_1 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Antonio Esposito che dichiara di essere presente per delega orale degli Avvocati Vincenzo Orefice e Anna Gabriele e si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per parte appellata, l'Avvocato Marcello Stanislao che riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Esposito si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Stanislao si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti ma- gistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2892/2023 R.G. - avente ad oggetto appello pro- mosso avverso la sentenza n. 11489/2022 del 27.12.2022, emessa nel procedimen- to R.G. n. 26426/2017 dal Tribunale di Napoli - vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Vincenzo Orefice e Anna Gabriele, elettivamente domiciliato presso lo stu- dio dei propri difensori, in Frattamaggiore (NA), Via Padre Mario Vergara, n. 58; appellante
e
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 in persona dell'amministratore, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Marcello Stanislao e Ciro Foglia, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore in S. Maria C.V. (CE), Via Roberto D'Angiò,
n. 50/52; appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 25.9.2017, esponeva che: a) con de- Parte_1 creto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 5579/2017, notificato a mezzo posta in data 28/07/2017, richiesto dal , sito CP_1 Parte_2 in il Tribunale di Napoli ingiungeva al sig. il paga- CP_2 Parte_1 mento di € 12.562,90 per oneri condominiali ordinari e straordinari, oltre oneri di fornitura di acqua corrente in relazione ai periodi meglio specificati in ricorso;
b) a
2
sostegno della pretesa, l'Ente invocava la delibera dell'assemblea dei condomini del 06-07/06/2016, con cui erano stati approvati a maggioranza il rendiconto con- dominiale dal 18/11/2014 al 31/12/2015, il bilancio previsionale dell'anno 2016, il riparto individuale degli oneri ordinari, spese straordinarie per esecuzione di non meglio precisati lavori e relativo riparto individuale;
c) l'istante non aveva parteci- pato a tale adunanza assembleare, né era stato in precedenza raggiunto da rituale avviso di convocazione ad opera dell'amministratore; d) neppure il verbale di as- semblea gli era stato mai stato comunicato;
e) l'opponente, dunque, aveva potuto prendere visione del deliberato assembleare solo in data 11/09/2017, allorquando la cancelleria del Tribunale di Napoli aveva accolto l'istanza di visibilità dei do- cumenti depositati dal difensore del a sostegno del ricorso monitorio. CP_1
L'attore sosteneva: 1) l'omessa comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea; 2) l'assoluta incertezza sulla data della deliberazione;
3) la viola- zione dell'art. 1136, comma sesto, c.c.); 4) la violazione dell'art. 1136, comma primo, c.c.);5) l'invalidità dell'approvazione dei lavori;
6) l'erronea ripartizione degli oneri ordinari.
Si costituiva il CO, contestando l'avverso dedotto ed eccependo la deca- denza dal promuovere l'azione.
Nel corso del giudizio le parti manifestavano l'intervenuta cessazione della mate- ria del contendere.
Il Tribunale, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere, e nel regola- re la soccombenza virtuale, così ha scritto: “nel caso di specie, deve rilevarsi che
l'attore è venuto a conoscenza del deliberato assembleare in data 07/09/2016 (cfr. notifica verbale assemblea del 07/06/2016 –allegato J) produzione convenuto) mentre l'atto di citazione contenente l'impugnativa è stato notificato il
25/09/2017, dunque ben oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art 1137, co. 3
c.c.
Ebbene, stante l'intempestiva impugnazione della delibera, la domanda attorea è improcedibile.
Orbene, dalle considerazioni finora sviluppate deriva, pertanto, l'improcedibilità della domanda attorea che pertanto sarebbe stata rigettata”.
Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 13.6.2023, il Sig. ha pro- Parte_1 mosso appello, costituendosi in data 20.6.2023.
L'istante, in primo luogo, ha contestato che il verbale assembleare fosse stato co- nosciuto in data 7.9.2016, evidenziando che l'allegato j) richiamato dal Giudice di primo grado non dimostrasse affatto l'avvenuta comunicazione.
Secondo il Sig. , questi, “sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo Parte_1 grado (v. premessa, punto c), ha dedotto la mancata comunicazione del verbale dell'adunanza assembleare del 06-07/06/2016.
3
A fronte di tale deduzione, la controparte ha prodotto:
- Copia di un verbale con indicazione della data del 07/06/2017,
- Copia una ricevuta di recapito di una raccomandata consegnata alla sig.ra Pt_3 di presso l'unità immobiliare afferente allo stesso CO,
- Copia di una busta di cui si era tentato il recapito a mezzo posta a “ Per_1
presso l'indirizzo di Bologna, Via Pellegrino Matteucci, 2, ma restituita
[...] al mittente per “indirizzo inesistente…”.
Con il secondo motivo, il Sig. ha contestato l'omessa valutazione del Parte_1 merito dell'opposizione ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, dedu- cendo la mancata comunicazione dell'avviso di convocazione e riproponendo gli altri motivi di opposizione.
I primi due motivi colgono nel segno, stante la mancanza di prova tranquillizzante non solo della delibera, ma anche della convocazione.
Ed infatti, come sostenuto dall'appellante, dalla produzione offerta non è possibile ritenere provato compiuto procedimento di notifica del verbale assembleare, posto che è stata prodotta copia di una ricevuta di una raccomandata postale recapitata alla sig.ra (indicata dall'appellante come ex moglie del predetto: è Persona_2 stato prodotto stralcio di ordinanza presidenziale del 27.12.2011), in data
07/09/2016, che risiede nel fabbricato condominiale, a fronte dell'indicazione, contenuta nell'anagrafe condominiale, di un indirizzo diverso del sig. . Parte_1
Vi è altro procedimento di comunicazione, con indirizzo in Bologna, Via Matteuc- ci, n. 2, datato 6.9.2016 e conclusosi con dicitura “indirizzo inesistente”.
Ebbene, trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti, la deca- denza non solo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere ogget- to di eccezione in senso stretto della parte interessata e di prova, in applicazione del principio contenuto nel secondo comma dell'art. 2697 cc.
Già tali considerazioni appaiono dirimenti.
Solo per doverosa completezza, si rileva che parte attrice in primo grado ha pro- dotto due procedimenti di notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, con timbro di spedizione del 24.7.2016 e del 25.7.2016, anche se, con l'atto di citazione, ha dichiarato che il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 28/07/2017, e questa circostanza non è stata tempestivamente e debitamente contestata.
Pertanto, considerando la data di spedizione della citazione e cioè il 25.9.2017, il termine di trenta giorni non è decorso, appunto, neppure calcolando la notifica del decreto ingiuntivo.
Ciò chiarito, va esaminato il primo motivo di opposizione e cioè la mancata con- vocazione all'assemblea.
Il motivo è fondato.
Secondo il CO, “se l'opponente non si è visto recapitare l'avviso di con-
4
vocazione della citata assemblea lo deve solo a se stesso…Ed infatti vi è stato re- golare invio della raccomandata n. 15145302992-0 spedita alla Via Pellegrino
Matteucci n. 2 in Bologna, ovvero all'indirizzo risultante anche dall'anagrafe condominiale;
indirizzo dal quale l'opponente è risultato essersi trasferito solo a seguito dell'invio della successiva raccomandata del 4.4.2017 n. 15145303201-3 ove il portalettere annota l'avvenuto trasferimento per di più mai comunicato co- me, invece, era preciso dovere fare in ragione di quanto disposto dal vigente rego- lamento di condominio ove all'art. 18) testualmente si legge che ciascun condomi- no è obbligato a notificare per iscritto all'amministratore la propria residenza ed il luogo del proprio domicilio, nell'ipotesi in cui questa differisca dalla prima”
(sempre per doverosa completezza si è aggiunge vi è altro procedimento di notifica del 20.5.2016, conclusosi anch'esso con indicazione di indirizzo inesistente).
La deduzione non può condurre al risultato sperato dal . CP_1
Ed infatti, l'assemblea, così come sancito dal comma 6 dell'art. 1136 c.c., “non può deliberare se non costa che tutti gli aventi diritto sono regolarmente convoca- ti”.
Ancora, in maniera ancor più perentoria, l'art. 66, comma terzo, disp. att. c.c., all'epoca vigente, stabiliva che “l'avviso di convocazione, contenente specifica in- dicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tar- diva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare
è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o as- senti perché non ritualmente convocati”.
Si è per altro verso sostenuto che “l'amministratore di condominio, al fine di assi- curare una regolare convocazione dell'assemblea, è tenuto a svolgere le indagini suggerite dalla diligenza dovuta per la natura dell'attività esercitata, onde poter comunicare a tutti l'avviso della riunione, prevalendo su ogni apparenza di titola- rità il principio della pubblicità immobiliare e quello dell'effettività…” (Cass. civ.,
II, 24/04/2023, n. 10824; cfr. anche Corte d'Appello Napoli, II, Sentenza,
27/03/2024, n. 1782).
D'altra parte, come anche sostenuto dall'appellante, la dimostrazione che l'indirizzo effettivo del condomino era agevolmente individuabile, si desume dalla corretta notifica eseguita sia del ricorso e del decreto ingiuntivo, sia dell'atto di pi- gnoramento presso terzi (in Bologna, Via Francesco Zanardi, n. 130/4).
Quanto poi al rilievo contenuto nelle note di trattazione scritta del CP_1
[…si evidenzia come controparte, nel rassegnare le conclusioni, ha testualmente chiesto di accertare “l'ammissibilità” e la “fondatezza” dell'opposizione propo-
5
sta dall'appellante in primo grado condannando la parte appellata, in applicazio- ne del principio di soccombenza virtuale, alla rifusione delle spese (anche genera- li), dei diritti e degli onorari del primo grado di giudizio. Nel fare ciò, però, non ha reiterato, come avrebbe dovuto fare, la richiesta, formulata in primo grado di
“... accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità o comunque l'inefficacia, per le ragioni sopra esposte, della deliberazione dell'assemblea dei condomini del
06-07/06/2016 ...”. Ciò, a parere di chi scrive, comporta l'implicito abbandono della relativa domanda perché, di fatto, non devoluta all'esame dell'adita Corte di
Appello con tutto quanto ne consegue ai fini del decidere], basta rilevare che il comportamento complessivo dell'appellante è chiaramente volto ad ottenere la va- lutazione positiva dei motivi ai fini del favorevole riconoscimento della soccom- benza virtuale.
L'appello va dunque accolto.
Le spese seguono quindi la soccombenza del doppio grado di giudizio, in applica- zione del DM 55/14 e successive modifiche, con applicazione di riduzione massi- ma, stante la minima complessità della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente decidendo sull'appello promosso avverso la sentenza n. 11489/2022 del 27.12.2022, emessa nel procedimento R.G.
n. 26426/2017 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
• accoglie l'appello e - in parziale riforma dell'impugnata sentenza - con ri- guardo al secondo capo del dispositivo, condanna il appellato al CP_1 pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in euro
2.538,5, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e cpa come per legge;
• condanna il CO appellato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.904,5, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e cpa come per legge.
Così deciso, in Napoli, in data 23.1.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 23.1.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 2892/2023 R.G., verten- te tra:
De PO IO
Il ” – Napoli Controparte_1 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Antonio Esposito che dichiara di essere presente per delega orale degli Avvocati Vincenzo Orefice e Anna Gabriele e si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per parte appellata, l'Avvocato Marcello Stanislao che riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Esposito si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Stanislao si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti ma- gistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2892/2023 R.G. - avente ad oggetto appello pro- mosso avverso la sentenza n. 11489/2022 del 27.12.2022, emessa nel procedimen- to R.G. n. 26426/2017 dal Tribunale di Napoli - vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Vincenzo Orefice e Anna Gabriele, elettivamente domiciliato presso lo stu- dio dei propri difensori, in Frattamaggiore (NA), Via Padre Mario Vergara, n. 58; appellante
e
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 in persona dell'amministratore, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Marcello Stanislao e Ciro Foglia, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore in S. Maria C.V. (CE), Via Roberto D'Angiò,
n. 50/52; appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 25.9.2017, esponeva che: a) con de- Parte_1 creto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 5579/2017, notificato a mezzo posta in data 28/07/2017, richiesto dal , sito CP_1 Parte_2 in il Tribunale di Napoli ingiungeva al sig. il paga- CP_2 Parte_1 mento di € 12.562,90 per oneri condominiali ordinari e straordinari, oltre oneri di fornitura di acqua corrente in relazione ai periodi meglio specificati in ricorso;
b) a
2
sostegno della pretesa, l'Ente invocava la delibera dell'assemblea dei condomini del 06-07/06/2016, con cui erano stati approvati a maggioranza il rendiconto con- dominiale dal 18/11/2014 al 31/12/2015, il bilancio previsionale dell'anno 2016, il riparto individuale degli oneri ordinari, spese straordinarie per esecuzione di non meglio precisati lavori e relativo riparto individuale;
c) l'istante non aveva parteci- pato a tale adunanza assembleare, né era stato in precedenza raggiunto da rituale avviso di convocazione ad opera dell'amministratore; d) neppure il verbale di as- semblea gli era stato mai stato comunicato;
e) l'opponente, dunque, aveva potuto prendere visione del deliberato assembleare solo in data 11/09/2017, allorquando la cancelleria del Tribunale di Napoli aveva accolto l'istanza di visibilità dei do- cumenti depositati dal difensore del a sostegno del ricorso monitorio. CP_1
L'attore sosteneva: 1) l'omessa comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea; 2) l'assoluta incertezza sulla data della deliberazione;
3) la viola- zione dell'art. 1136, comma sesto, c.c.); 4) la violazione dell'art. 1136, comma primo, c.c.);5) l'invalidità dell'approvazione dei lavori;
6) l'erronea ripartizione degli oneri ordinari.
Si costituiva il CO, contestando l'avverso dedotto ed eccependo la deca- denza dal promuovere l'azione.
Nel corso del giudizio le parti manifestavano l'intervenuta cessazione della mate- ria del contendere.
Il Tribunale, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere, e nel regola- re la soccombenza virtuale, così ha scritto: “nel caso di specie, deve rilevarsi che
l'attore è venuto a conoscenza del deliberato assembleare in data 07/09/2016 (cfr. notifica verbale assemblea del 07/06/2016 –allegato J) produzione convenuto) mentre l'atto di citazione contenente l'impugnativa è stato notificato il
25/09/2017, dunque ben oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art 1137, co. 3
c.c.
Ebbene, stante l'intempestiva impugnazione della delibera, la domanda attorea è improcedibile.
Orbene, dalle considerazioni finora sviluppate deriva, pertanto, l'improcedibilità della domanda attorea che pertanto sarebbe stata rigettata”.
Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 13.6.2023, il Sig. ha pro- Parte_1 mosso appello, costituendosi in data 20.6.2023.
L'istante, in primo luogo, ha contestato che il verbale assembleare fosse stato co- nosciuto in data 7.9.2016, evidenziando che l'allegato j) richiamato dal Giudice di primo grado non dimostrasse affatto l'avvenuta comunicazione.
Secondo il Sig. , questi, “sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo Parte_1 grado (v. premessa, punto c), ha dedotto la mancata comunicazione del verbale dell'adunanza assembleare del 06-07/06/2016.
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A fronte di tale deduzione, la controparte ha prodotto:
- Copia di un verbale con indicazione della data del 07/06/2017,
- Copia una ricevuta di recapito di una raccomandata consegnata alla sig.ra Pt_3 di presso l'unità immobiliare afferente allo stesso CO,
- Copia di una busta di cui si era tentato il recapito a mezzo posta a “ Per_1
presso l'indirizzo di Bologna, Via Pellegrino Matteucci, 2, ma restituita
[...] al mittente per “indirizzo inesistente…”.
Con il secondo motivo, il Sig. ha contestato l'omessa valutazione del Parte_1 merito dell'opposizione ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, dedu- cendo la mancata comunicazione dell'avviso di convocazione e riproponendo gli altri motivi di opposizione.
I primi due motivi colgono nel segno, stante la mancanza di prova tranquillizzante non solo della delibera, ma anche della convocazione.
Ed infatti, come sostenuto dall'appellante, dalla produzione offerta non è possibile ritenere provato compiuto procedimento di notifica del verbale assembleare, posto che è stata prodotta copia di una ricevuta di una raccomandata postale recapitata alla sig.ra (indicata dall'appellante come ex moglie del predetto: è Persona_2 stato prodotto stralcio di ordinanza presidenziale del 27.12.2011), in data
07/09/2016, che risiede nel fabbricato condominiale, a fronte dell'indicazione, contenuta nell'anagrafe condominiale, di un indirizzo diverso del sig. . Parte_1
Vi è altro procedimento di comunicazione, con indirizzo in Bologna, Via Matteuc- ci, n. 2, datato 6.9.2016 e conclusosi con dicitura “indirizzo inesistente”.
Ebbene, trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti, la deca- denza non solo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere ogget- to di eccezione in senso stretto della parte interessata e di prova, in applicazione del principio contenuto nel secondo comma dell'art. 2697 cc.
Già tali considerazioni appaiono dirimenti.
Solo per doverosa completezza, si rileva che parte attrice in primo grado ha pro- dotto due procedimenti di notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, con timbro di spedizione del 24.7.2016 e del 25.7.2016, anche se, con l'atto di citazione, ha dichiarato che il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 28/07/2017, e questa circostanza non è stata tempestivamente e debitamente contestata.
Pertanto, considerando la data di spedizione della citazione e cioè il 25.9.2017, il termine di trenta giorni non è decorso, appunto, neppure calcolando la notifica del decreto ingiuntivo.
Ciò chiarito, va esaminato il primo motivo di opposizione e cioè la mancata con- vocazione all'assemblea.
Il motivo è fondato.
Secondo il CO, “se l'opponente non si è visto recapitare l'avviso di con-
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vocazione della citata assemblea lo deve solo a se stesso…Ed infatti vi è stato re- golare invio della raccomandata n. 15145302992-0 spedita alla Via Pellegrino
Matteucci n. 2 in Bologna, ovvero all'indirizzo risultante anche dall'anagrafe condominiale;
indirizzo dal quale l'opponente è risultato essersi trasferito solo a seguito dell'invio della successiva raccomandata del 4.4.2017 n. 15145303201-3 ove il portalettere annota l'avvenuto trasferimento per di più mai comunicato co- me, invece, era preciso dovere fare in ragione di quanto disposto dal vigente rego- lamento di condominio ove all'art. 18) testualmente si legge che ciascun condomi- no è obbligato a notificare per iscritto all'amministratore la propria residenza ed il luogo del proprio domicilio, nell'ipotesi in cui questa differisca dalla prima”
(sempre per doverosa completezza si è aggiunge vi è altro procedimento di notifica del 20.5.2016, conclusosi anch'esso con indicazione di indirizzo inesistente).
La deduzione non può condurre al risultato sperato dal . CP_1
Ed infatti, l'assemblea, così come sancito dal comma 6 dell'art. 1136 c.c., “non può deliberare se non costa che tutti gli aventi diritto sono regolarmente convoca- ti”.
Ancora, in maniera ancor più perentoria, l'art. 66, comma terzo, disp. att. c.c., all'epoca vigente, stabiliva che “l'avviso di convocazione, contenente specifica in- dicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tar- diva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare
è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o as- senti perché non ritualmente convocati”.
Si è per altro verso sostenuto che “l'amministratore di condominio, al fine di assi- curare una regolare convocazione dell'assemblea, è tenuto a svolgere le indagini suggerite dalla diligenza dovuta per la natura dell'attività esercitata, onde poter comunicare a tutti l'avviso della riunione, prevalendo su ogni apparenza di titola- rità il principio della pubblicità immobiliare e quello dell'effettività…” (Cass. civ.,
II, 24/04/2023, n. 10824; cfr. anche Corte d'Appello Napoli, II, Sentenza,
27/03/2024, n. 1782).
D'altra parte, come anche sostenuto dall'appellante, la dimostrazione che l'indirizzo effettivo del condomino era agevolmente individuabile, si desume dalla corretta notifica eseguita sia del ricorso e del decreto ingiuntivo, sia dell'atto di pi- gnoramento presso terzi (in Bologna, Via Francesco Zanardi, n. 130/4).
Quanto poi al rilievo contenuto nelle note di trattazione scritta del CP_1
[…si evidenzia come controparte, nel rassegnare le conclusioni, ha testualmente chiesto di accertare “l'ammissibilità” e la “fondatezza” dell'opposizione propo-
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sta dall'appellante in primo grado condannando la parte appellata, in applicazio- ne del principio di soccombenza virtuale, alla rifusione delle spese (anche genera- li), dei diritti e degli onorari del primo grado di giudizio. Nel fare ciò, però, non ha reiterato, come avrebbe dovuto fare, la richiesta, formulata in primo grado di
“... accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità o comunque l'inefficacia, per le ragioni sopra esposte, della deliberazione dell'assemblea dei condomini del
06-07/06/2016 ...”. Ciò, a parere di chi scrive, comporta l'implicito abbandono della relativa domanda perché, di fatto, non devoluta all'esame dell'adita Corte di
Appello con tutto quanto ne consegue ai fini del decidere], basta rilevare che il comportamento complessivo dell'appellante è chiaramente volto ad ottenere la va- lutazione positiva dei motivi ai fini del favorevole riconoscimento della soccom- benza virtuale.
L'appello va dunque accolto.
Le spese seguono quindi la soccombenza del doppio grado di giudizio, in applica- zione del DM 55/14 e successive modifiche, con applicazione di riduzione massi- ma, stante la minima complessità della causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente decidendo sull'appello promosso avverso la sentenza n. 11489/2022 del 27.12.2022, emessa nel procedimento R.G.
n. 26426/2017 dal Tribunale di Napoli, così provvede:
• accoglie l'appello e - in parziale riforma dell'impugnata sentenza - con ri- guardo al secondo capo del dispositivo, condanna il appellato al CP_1 pagamento delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in euro
2.538,5, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e cpa come per legge;
• condanna il CO appellato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.904,5, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e cpa come per legge.
Così deciso, in Napoli, in data 23.1.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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