Sentenza 19 aprile 2025
Commentario • 1
- 1. Attribuzioni AmministratoreStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 21 marzo 2026
L'articolo 1130 del Codice Civile rappresenta la norma cardine nella disciplina del condominio, delineando con precisione il perimetro delle attribuzioni e dei doveri dell'amministratore di condominio. Questa figura, centrale per la corretta gestione della vita condominiale, trova in tale articolo la propria mappa operativa, un elenco dettagliato di compiti che spaziano dalla mera esecuzione di delibere alla complessa gestione contabile e amministrativa dell'edificio. L'analisi approfondita di questa disposizione è fondamentale per comprendere la natura del mandato conferito all'amministratore e le relative responsabilità. L'articolo 1130 c.c. elenca una serie di doveri specifici che …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/04/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
RG. n. 371/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA
nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 736/2024, emessa dal Tribunale di Genova, pubblicata in data 07.03.2024, promossa da:
(C.F. e P.I. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore Ing. , rappresentato e difeso dall'Avv. Lamberto Parte_2
Ferrara, in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, Galleria
Mazzini n. 7/6
APPELLANTE
contro
(C.F. , in persona del Dirigente Controparte_1 P.IVA_2
Procuratore rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Ricciardi, in forza di Controparte_2 procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Garibaldi n. 7
APPELLATA
e contro
(C.F. , in persona del suo legale rapp.te p.t. Controparte_3 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Gioffre', in forza di procura su foglio Controparte_4 separato allegata telematicamente al fascicolo di primo grado ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, in Via Ceccardi n. 4/5
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
1
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
PER L'APPELLATA Controparte_1
“Voglia Codesto Il.mo Tribunale rigettata ogni contraria istanza:
- in via principale, rigettare l'appello del in quanto infondato nel merito, e di Parte_1 conseguenza confermare la sentenza del Tribunale di Genova n. 736/2024 del 7.3.24, pubblicata il
7.3.24 e notificata in pari data;
- in via subordinata, limitare l'eventuale domanda di garanzia formulata dallo e CP_3 nei confronti di : Controparte_3 CP_1
• alle condotte colpose, con esclusione di qualsiasi responsabilità volontariamente assunta dall'Amministratore e non derivante dalla legge, nonché con esclusione di eventuali condotte dolose;
• con esclusione di eventuali danni derivanti dalla perdita di cose in custodia all'Amministratore, inclusi valori;
• con applicazione della franchigia di Euro 1.500 ed entro il massimale di Euro 3.000.000.
• con vittoria di spese del giudizio.”
PER L'APPELLATO Controparte_3
“Piaccia alla Corte Ill.ma,
Preliminarmente dichiarare l'appello inammissibile ovvero improcedibile per carenza del potere di proporlo in capo all'Amministratore e comunque per difetto dei requisiti richiesti dall'art 342 cpc
In via principale respingere l'appello formulate da parte attrice confermando la sentenza impugnata.
In denegato subordine previa -se del caso- l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado e non ammesse respingere la domanda attorea
In ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la terza chiamata C.F. Controparte_1
in persona del suo legale rapp.te p.t., corrente in Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino P.IVA_2 nei limiti di polizza- a:
1) garantire, manlevare e tenere indenne l'esponente di quanto eventualmente condannata a pagare
a qualsiasi titolo agli attori.
2 2) rimborsare all'esponente tutti i costi sostenuti e sostenendi per l'attività di difesa.
Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di liti, da distrarsi a favore dell'avv. paolo gioffre' che se ne dichiara antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1 conveniva in proprio e nella qualità di legale rappresentante dello studio Controparte_4 [...] davanti al Tribunale di Genova, al fine di sentir dichiarare ed accertare la Controparte_5 responsabilità delle due parti convenute in ordine al danno patrimoniale subito pari all' ammanco di cassa stimato a seguito delle verifiche contabili eseguite in € 125.000,00 e, pertanto, al fine di sentirli condannare alla restituzione del predetto importo o di quello meglio visto e ritenuto, anche da determinarsi in via equitativa, il tutto oltre rivalutazione e interessi fino al soddisfo. A sostegno della domanda formulata l'attore deduceva che l'ing. , quale nuovo amministratore del Parte_2
Condominio, precedentemente gestito da , in proprio e per il tramite delle sue Controparte_4 società, quali lo “ e la “Amministrazioni Studio DUE s.r.l.”, all'esito Controparte_5 dell'esame di tutta la documentazione contabile, con particolare riferimento a quella relativa alla centrale termica, che risulta essere comune a tutti i condominii costituenti il supercondominio attore, si avvedeva di un ammanco di cassa e di inesattezze contabili relative al pagamento delle fatture della centrale termica. In particolare, era emerso che, nonostante le fatture passive ricevute dal risultassero contabilmente saldate, le stesse – nei fatti – erano ancora insolute, con Parte_1 conseguente ammanco di cassa di circa € 125.000,00, nonostante il rituale e puntuale pagamento da parte dei singoli condomìni delle rispettive quote di oneri condominiali.
Si costituiva la società eccependo, in via preliminare, la mancata Controparte_5 instaurazione del contraddittorio nei confronti di personalmente e, sempre in via Controparte_4 preliminare, chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in giudizio della Società Reale Mutua di
Assicurazioni per essere da questa manlevato per l'ipotesi di sua condanna. Nel merito chiedeva il rigetto dell'azione di responsabilità opponendo anche la indeterminatezza degli addebiti.
Alla prima udienza di trattazione il Condominio attore rinunciava a qualsiasi domanda nei confronti di personalmente e il Giudice differiva la prima udienza affinché la convenuta Controparte_4 potesse convenire in giudizio la propria Assicurazione.
Si costituiva la aderendo, in via preliminare alle difese svolte Controparte_1 dallo In via subordinata deduceva che il sinistro, per cui veniva Controparte_5 evocata la copertura assicurativa, non rientrava nel rischio assicurato. Alla prima udienza successiva alla chiamata in giudizio dell'Assicurazione quest'ultima rinunciava all'eccezione di inoperatività della polizza di cui al proprio atto introduttivo.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., rigettate tutte le istanze istruttorie formulate, con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Genova rigettava la domanda del e condannava Parte_1
3 parte attrice al pagamento delle spese di lite sia in favore dello e sia CP_3 Controparte_3 in favore della Parte_3
Affermava il Tribunale che a fronte della totale assenza agli atti di causa della documentazione contabile del e delle deliberazioni assembleari di approvazione dei preventivi e dei Parte_1 consuntivi del , non prodotti, appariva del tutto inutile il licenziamento della CTU contabile Parte_1 che non potrebbe basarsi all'evidenza su un conteggio unilateralmente predisposto da parte attrice e contestato dalla società convenuta. Affermava il Tribunale che, ricondotto l'ufficio di amministratore di condominio alla figura del mandato con rappresentanza, gravava sulla parte creditrice il fatto costitutivo del proprio diritto, potendosi detta parte limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale viceversa grava l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero l'impossibilità dello stesso per causa a sé non imputabile, nonchè l'onere di fornire la prova del danno subito.
Proseguiva il Tribunale affermando che “Il , sebbene dal verbale di consegna consti che Parte_1 disponesse di tutta la documentazione contabile riferibile al periodo di gestione della convenuta, non ha specificamente provato, mediante la produzione nel presente processo dei bilanci condominiali
e degli estratti conto, il considerevole ammanco di cassa lamentato nel quale, allega, si sarebbe sostanziato il danno cagionato dall'amministratore convenuto”. Le prove orali, vertenti solo sulla morosità accumulata dal , peraltro neppure specificamente contestata, non avrebbero Parte_1 consentito di provare la mala gestio dell'amministratore. Neppure poteva quest'ultima ricavarsi dal principio di non contestazione, avendo parte convenuta affermato che poteva dipendere dai condomini che non versavano i relativi contributi condominiali.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il Parte_1
al fine di ottenerne la riforma, con l'accoglimento dell'originaria domanda proposta e P.IVA_4 articolando i motivi di seguito indicati.
1) Con il primo motivo di appello, il lamenta l'errata applicazione delle norme in tema di Parte_1 ripartizione degli oneri probatori, sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, in base ai principi sull'onere della prova in materia contrattuale, sarebbe stato onere dell'amministratore convenuto dimostrare di avere adempiuto correttamente al mandato ricevuto dall'appellante. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente richiamato i principi concernenti l'applicazione del disposto di cui all'art. 1218 c.c. in tema di responsabilità del debitore, salvo poi contraddirsi ponendo a carico dell'odierno appellante l'onere di dimostrare l'inadempimento avversario.
2) Con il secondo motivo di appello, il censura la sentenza nella parte in cui non avrebbe Parte_1 fatto corretta applicazione del principio di non contestazione. In particolare, l'appellante rileva che la società convenuta avrebbe contestato solo genericamente, in comparsa di costituzione e risposta, le allegazioni avversarie limitandosi ad affermare che non sarebbe stata fornita alcuna prova dell'ammanco di cassa e senza eccepire in alcun modo che siano state contabilizzate delle fatture come saldate, ancorché le stesse – in realtà – fossero ancora da pagare. Di conseguenza, per
4 l'appellante, il Tribunale avrebbe violato le disposizioni di cui all'art. 115 c.p.c. non avendo tenuto in debita considerazione le conseguenze della mancata confutazione delle deduzioni e/o produzioni attoree da parte dell'appellato convenuto.
Si sono costituiti in giudizio nonché Controparte_1 Controparte_5 contestando tutto quanto dedotto in appello e chiedendo il rigetto dell'impugnazione proposta.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 18.09.2024, la Corte ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 01.04.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 352
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. All'esito la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che il ha proposto la presente impugnazione senza munirsi di adeguata Parte_1 ratifica dell'operato dell'amministrazione.
Nella comparsa di risposta del presente gravame, parte appellata ha affermato che “La presente azione di responsabilità esorbita dai poteri che l'art. 1130 c.c. attribuisce all'Amministratore; conseguentemente, anche la promozione del giudizio di appello -che rappresenta comunque l'avvio di un'azione giudiziaria- necessita, comunque, dell'autorizzazione assembleare. 10.
L'impugnazione, quindi, è inammissibile per carenza dell'autorizzazione a proporla” (pag. 4 e 5).
Il , nelle successive note di udienza del 16/9/2024, pur sostenendo che la procura Parte_1 rilasciata a seguito della delibera assembleare per l'avvio del procedimento di primo grado già autorizzasse ogni altra eventuale azione, anche di appello, ha chiesto, ove ritenuto, che venisse concesso termine per l'esecuzione di nuova delibera assembleare a ratifica dell'attività già svolta e peraltro già deliberata.
Con ordinanza 18/9/2024 il Consigliere Istruttore “ Rilevato che, allo stato, il non risulta Parte_1 aver deliberato l'autorizzazione all'impugnazione avverso la sentenza di rigetto della sua domanda”, ha invitato “il a munirsi della delibera di ratifica dell'operato dell'amministratore di Parte_1 impugnazione della sentenza, in ossequio ai dettami della sentenza della Cassazione a Sezioni
Unite n. 06/08/2010 n° 18331”.
Il ha poi prodotto delibera dell'assemblea del con la Parte_1 Controparte_6 presenza degli Amministratori per un totale di 1000M di conferma e ratifica del mandato a comparire nella causa di appello di cui è causa.
Nella comparsa conclusionale, l'appellata ha rilevato che “trattandosi Controparte_5 di supercondominio- le convocazioni e le deliberazioni sono disciplinate dagli artt. 1117bis e ssg c.c.
e dall'art. 67 disp. att. c.c. nella loro nuova formulazione.
3. Quando -come in questo caso- i condomini sono più di sessanta il comma 3 dell'art. 67 disp att.
c.c. effettivamente consente (anzi, in realtà obbliga) la nomina di un rappresentante comune, “per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore”.
5
4. La proposizione di un'azione giudiziale, o di un'impugnazione, tuttavia, NON rientra nella gestione ordinaria;
dunque, sulla questa specifica questione avrebbero dovuto essere chiamati a deliberare tutti i condomini, la quasi totalità dei quali -invece- addirittura ignora l'esistenza del contenzioso.
5. Le norme sull'assemblea supercondominiale e sulle relative deliberazioni (art. 1117 ter e ssg) sono norme imperative inderogabili, in quanto poste a tutela della collettività dei condomini.
6. Si opina, dunque, che la ratifica non sia efficace in quanto non validamente effettuata”
Parte appellante ha opposto che “la delibera assunta per il conferimento dell'incarico a impugnare la sentenza in questa sede sia assolutamente valida, sia in quanto non trattasi di atto di straordinaria amministrazione, sia in quanto l'eventuale nullità (che comunque si nega fermamente per le motivazioni già esposte), dovrebbero essere sollevate dai condomini e non certamente dall'ex amministratore”.
La Corte condivide l'assunto della parte appellata.
L'azione di responsabilità promossa dal contro il precedente amministratore per mala Parte_1 gestio, ad avviso della Corte non rientra né nella gestione ordinaria, né tanto meno integra un atto conservativo ex art. 1130 c.c. per il quale l'amministratore può autonomamente intraprendere una domanda giudiziaria senza l'autorizzazione dell'assemblea.
Sotto quest'ultimo profilo, in primo luogo, secondo la migliore dottrina, negli atti conservativi rientrano tutte le attività di carattere giuridico che l'amministratore è legittimato ad esperire di propria iniziativa in via stragiudiziale o giudiziale contro coloro, anche estranei al condominio, che attentino all'integrità delle cose comuni. Tale potere, pur interpretato estensivamente dalla giurisprudenza, viene riferito agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune dell'edificio condominiale, e che intacchino l'integrità dell'edificio condominiale. Ad esempio si è affermato che
“In tema di condominio, l'art. 1130, n. 4, c.c., che attribuisce all'amministratore il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l'amministratore ha il potere - dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato;
pertanto, rientra nel novero degli atti conservativi di cui all'art. 1130 n. 4 c.c. l'azione di cui all'art. 1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti dì costruzione, nel caso in cui questi riguardino l'intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l'amministratore del condominio e i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto” (Cass. n. 2436/2018; n. 5163/1996).
Per contro, è stato ritenuto dalla Corte Suprema che per la conclusione di un contratto di assicurazione, l'amministratore deve essere autorizzato dall'assemblea (Cass. n. 8233/2007; n.
15872/2010), sulla base dell'assunto che la disposizione dell'art. 1130 c.c., comma 1, n. 4), obbligando l'amministratore ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni
6 dell'edificio, ha inteso chiaramente riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell'integrità dell'immobile, tra i quali non può farsi rientrare il contratto di assicurazione, perché questo non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la suddetta norma avendo, viceversa, come suo unico e diverso fine, quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell'edificio danneggiato. Anche nel caso in esame, l'azione di responsabilità per mala gestio si pone come fine quello di tutelare l'eventuale pregiudizio economico arrecato ai proprietari degli edifici da asseriti comportamenti illeciti dell'amministratore. Si evince, pertanto, che detta azione, in ossequio ai dettami di cui alla sentenza della Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18331 del
06/08/2010, necessitava di una specifica delibera di autorizzazione o, di ratifica.
Come affermato nella summenzionata sentenza “La prima, fondamentale, competenza dell'amministratore consiste nell'"eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini" (art. 1130
c.c., comma 1, n. 1). Da tale disposto si evince che l'essenza delle funzioni dell'amministratore è imprescindibilmente legata al potere decisionale dell'assemblea: è l'assemblea l'organo deliberativo del condominio e l'organo cui compete l'adozione di decisioni in materia di amministrazione dello stesso, mentre l'amministratore riveste un ruolo di mero esecutore materiale delle deliberazioni adottate in seno all'assemblea. Nessun potere decisionale o gestorio compete all'amministratore di condominio in quanto tale (e ciò a differenza di quanto accade nelle società, sia di persone che di capitali, dove all'amministratore competono poteri propriamente gestionali). Anche
l'art. 1131 c.c., nell'attribuire all'amministratore di condominio un potere di rappresentanza dei condomini e di azione in giudizio, chiarisce che tale potere è conferito "Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea". Ancora una volta, quindi, si legano i poteri dell'amministratore di condominio alle deliberazioni dell'assemblea, proprio a voler sottolineare la derivazione e subordinazione degli stessi alle decisioni dell'organo assembleare.
L'art. 1131 c.c., comma 2, prevede poi che l'amministratore possa essere convenuto in giudizio per qualunque anione concernente le parti comuni dell'edificio. Mentre il comma 3 aggiunge che qualora la citazione abbia contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio comunicazione all'assemblea.
Detta normativa è stata interpretata, secondo prevalente e risalente orientamento, come affermazione di un autonomo potere dell'amministratore di essere destinatario di atti processuali, nonchè del potere di costituirsi in giudizio e di impugnare i provvedimenti in cui il risulta Parte_1 soccombente, se rientranti nelle sue attribuzioni, posto che la norma dell'art. 1131, comma 3, sembrerebbe richiedere la necessità di una comunicazione all'assemblea solo nel caso di materie non rientranti nelle attribuzioni dell'amministratore. Secondo altri, va intesa come espressione dell'esigenza di facilitazione dei rapporti tra terzi e condominio, ha citazione notificata
7 all'amministratore consente di risolvere le problematiche connesse ad una eventuale notificazione individuale ai singoli condomini, soprattutto nei condomini di notevoli dimensioni.
Tale normativa deve essere tuttavia correttamente interpretata alla luce dei principi generali e, soprattutto, del ruolo e delle competenze dell'amministratore di condominio, nonchè in base al diritto di dissenso dei condomini rispetto alle liti (art. 1132 c.c.). L'amministratore, come detto, non ha autonomi poteri, ma si limita ad eseguire le deliberazioni dell'assemblea ovvero a compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio (art. 1130 c.c.).
Ne consegue che, anche in materia di azioni processuali, il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all'assemblea che dovrà deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare
i provvedimenti in cui il risulta soccombente. Parte_1
Un tale potere decisionale non può competere all'amministratore che, per sua natura, non è un organo decisionale ma meramente esecutivo del condominio. Ove tale potere spettasse all'amministratore, questi potrebbe anche autonomamente non solo costituirsi in giudizio ma anche impugnare un provvedimento senza il consenso dell'assemblea e, in caso di ulteriore soccombenza, far sì che il sia tenuto a pagare le spese processuali, senza aver in alcun modo assunto Parte_1 decisioni al riguardo.”.
Si è poi affermato che l'amministratore può impugnare la sentenza sfavorevole, “nel quadro generale di tutela (in via d'urgenza) di quell'interesse comune che integra la ratio della figura dell'amministratore di condominio e della legittimazione passiva generale, ma il suo operato deve essere ratificato dall'assemblea, titolare del relativo potere. La ratifica, che vale a sanare con effetti ex tunc l'operato dell'amministratore che abbia agito senza autorizzazione dell'assemblea, è necessaria sia per paralizzare la dedotta eccezione di inammissibilità della costituzione in giudizio o dell'impugnazione, sia per ottemperare al rilievo ufficioso del giudice che, in tal caso, dovrà assegnare, ex art. 182 c.p.c., un termine all'amministratore per provvedere”.
Del resto – osserva la Corte – che l'azione di cui è causa esulasse dai poteri conservativi dell'amministratore si desume dal fatto che egli stesso ha ritenuto di munirsi di delibera autorizzativa prima dell'introduzione del giudizio di primo grado (salvo quanto si dirà infra sulla validità della stessa).
Venendo quindi, in secondo luogo, alla questione sollevata dalla parte appellata, si osserva che al supercondominio risultano applicabili le norme previste per la fattispecie condominiale ai sensi dell'art.1117 - bis c.c., che, in tema di ambito di applicabilità, prevede che “Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117”.
L'assemblea dei rappresentanti del supercondominio può deliberare solo in due ipotesi, ossia in caso di gestione ordinaria ovvero per la nomina dell'amministratore. L'art. 67 disp. Att. ha testualmente disposto che: “quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice,
8 il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii
e per la nomina dell'amministratore”.
La gestione ordinaria è nozione che tipicamente si riferisce alla approvazione del rendiconto consuntivo e bilancio preventivo, e, ad avviso della Corte, non può estendersi anche all'azione giudiziale di responsabilità per mala gestio nei confronti del precedente amministratore, che fuoriesce da tale nozione anche in quanto espone, per il caso di soccombenza, ogni singolo condomino che ben può essere ignaro del contenzioso azionato, con esclusione altresì del potere di esercitare il dissenso alla lite, al pregiudizio economico derivante dall'eventuale soccombenza nella causa, ed esulante dall'esercizio del potere conservativo di cui si è detto. Si ricorda che è stata ritenuta nulla, per contrarietà a norme imperative, la clausola di regolamento di condominio prevedente che l'assemblea di un c.d. supercondominio sia composta dagli amministratori dei singoli condominio o da singoli condomini delegati a partecipare in rappresentanza di ciascun condominio, anziché da tutti i componenti degli edifici che lo compongono, atteso che le norme concernenti la composizione e il funzionamento dell'assemblea non sono derogabili dal regolamento di condominio
(cfr. Cass. 6.12.2001, n°15476). Trattandosi di atto che fuoriesce dalla gestione ordinaria, sarebbe stata necessaria la previa convocazione e, quindi, la votazione di tutti i singoli condomini partecipanti e, non già, dei soli rappresentanti di essi che, ai sensi del terzo comma dell'art. 67 disp. att. cod. civ., debbono essere chiamati a deliberare esclusivamente in materia di gestione ordinaria delle parti comuni.
Si osserva, infatti, che la delibera prodotta – peraltro indicante la presenza degli “Amministratori” evidentemente dei singoli Condomini e neppure dei rappresentanti – non è idonea a costituire valida ratifica dell'impugnazione azionata dall'amministratore, posto che avrebbero dovuto essere chiamati a deliberare tutti i condomini, essendo le norme sull'assemblea supercondominiale e sulle relative deliberazioni (art. 1117 ter e ss.) imperative inderogabili, in quanto poste a tutela della collettività dei condomini. Inconferente, pertanto, è l'argomentazione dell'appellante per cui la delibera debba considerarsi valida in quanto non impugnata.
Ne consegue che manca una delibera assembleare di autorizzazione alla rappresentanza in giudizio, né è intervenuta alcuna valida ratifica da parte del quanto all'operato Parte_1 dell'amministratore del in relazione al presente giudizio. Parte_1
Il Supremo Collegio al riguardo ha precisato che “deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'amministratore del senza la preventiva autorizzazione Parte_1 assembleare, eventualmente richiesta anche in via di ratifica del suo operato, in ordine a una controversia riguardante i crediti contestati del precedente amministratore revocato, in quanto non rientrante tra quelle per le quali è autonomamente legittimato ad agire ai sensi degli artt. 1130 e
1131, comma 1, c.c.. Né può essere concesso il termine per la regolarizzazione ai sensi dell'art. 182
c.p.c. allorché il rilievo del vizio, in sede di legittimità, sia stato sollevato non d'ufficio, ma dalla controparte nel suo controricorso” (Cass. 12525/2018).
9 Risulta che l'amministratore Ing. non aveva un autonomo potere di rappresentanza in Parte_2 giudizio, a fronte dell'assenza di autorizzazione dell'assemblea alla proposizione dell'atto di appello e dell'assenza di successivi atti di ratifica.
Ne consegue che l'impugnazione va dichiarata inammissibile, con assorbimento di ogni altra doglianze e censura.
Quanto alle spese di appello, le stesse devono gravare sul soggetto che ha agito in nome e per conto del , senza averne titolo stante la assenza di una delibera assembleare Parte_1 ad hoc.
Le spese del secondo grado sono, quindi, poste integralmente poste a carico dell'Ing. , Parte_2 attesa l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione attiva.
Le spese seguono la soccombenza liquidate ai sensi del DM n. 55/2014, secondo il medesimo scaglione applicato dal Tribunale, ai valori minimi considerata la particolare semplicità della questione.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 736/2024, emessa dal
Tribunale di Genova, pubblicata in data 07.03.2024 la Corte così provvede:
-dichiara inammissibile l'impugnazione;
-condanna l'Ing. in proprio al pagamento delle spese di lite del grado sia in favore dello Parte_2 sia in favore della che Controparte_5 Controparte_1 liquida, in favore di ciascuno, in euro 4.997,00 oltre spese forfetizzate, iva e cpa, con distrazione, quanto allo a favore del Difensore antistatario;
Controparte_5
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 3/4/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
10