Decreto cautelare 2 novembre 2024
Ordinanza collegiale 25 novembre 2024
Ordinanza cautelare 7 febbraio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 23/05/2025, n. 3946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3946 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/05/2025
N. 03946/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05360/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5360 del 2024, proposto da -OMISSIS-, quale rappresentante legale della minore-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- s. r. l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Provinciale VI – Ambito Territoriale di Napoli ed U.S.R. Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento
- dei provvedimenti di cui non si conoscono gli estremi, con i quali l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ambito Provinciale hanno assegnato, per l’anno scolastico 2024/2025, solo 18 ore di sostegno settimanali, inferiori alle 30 come previste dal PEI 2024/2025, necessarie in relazione alla disabilità;
- d’ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, comunque lesivo degli interessi e diritti del ricorrente;
e per la declaratoria del diritto della minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per l’anno 2024/2025 per 30 ore di frequenza scolastica;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto il D.P. n. 2195 del 2 novembre 2024;
Viste le ordinanze di questo tribunale n. 6527 del 25 novembre 2024, n. 235 del 10 gennaio 2025 e n. 287 dell’8 febbraio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato e depositato il 30 ottobre 2024, il ricorrente, dedotta la situazione di handicap ex art. 3 comma 3, l. 104/1992 della figlia minore, ha chiesto l’annullamento degli atti, in epigrafe meglio specificati, con cui l’Istituto paritario resistente, per l’a.s. 2024/2025 ha attribuito un numero di ore (18) di sostegno scolastico ritenute insufficienti rispetto alla patologia sofferta ed all’intero monte ore della frequenza scolastica;
- a sostegno del ricorso il ricorrente ha articolato un’unica composita censura, sub specie di violazione degli art. 2, 3, 34, 38 Cost. nonché degli artt. 4, 12, 13, 40 di cui alla l. 104/92 in danno del disabile, del d. lgs. 66/2017, dell’art. 40 della legge 449/1997, art. 2, co. 413 e 414 della legge 244/2007, come interpretato dalla sentenza della Corte Cost. n. 80/2010 e dell’art. 3 della legge 241/1990;
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio (12 novembre 2024), mentre non si è costituita in giudizio l’-OMISSIS- s.r.l., titolare dell’omonimo Istituto paritario;
- con D.P. n. 2195 del 2 novembre 2024 era rigettata l’istanza di tutela cautelare monocratica;
- con successiva ordinanza n. 6527 del 25 novembre 2024, questo Tribunale: “Rilevato che: a) non consta in atti il provvedimento relativo all’assegnazione del sostegno scolastico per l’a.s. in corso (2024/2025), pur oggetto di contestazione; b) fatta salva ed impregiudicata ogni decisione, in ragione della natura paritaria della scuola di cui è causa, è necessario, ai fini del decidere, acquisire ulteriori elementi di valutazione, con riferimento: 1) in generale, al regime giuridico del sostegno scolastico per il caso degli Istituti Paritari per il corrente a.s.; 2) nello specifico, all’erogazione del sostegno scolastico per gli alunni dell’-OMISSIS- s.r.l., soggetto che, nel caso di specie, ha adottato il PEI di cui si chiede l’integrale applicazione”, onerava l’Amministrazione scolastica al deposito del provvedimento (a) nonché di “di documentati chiarimenti in ordine alle questioni di cui supra sub b)”, contestualmente rinviando alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2025;
- il 3 febbraio 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito depositava documenti in ottemperanza all’ordinanza e, in particolare, relazione difensiva prot. n.-OMISSIS- con la quale eccepiva, peraltro, il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo l’estromissione dal giudizio;
- con ordinanza n. 287 dell’8 febbraio 2025, questo Tribunale “Rilevato che: - la minore indicata in epigrafe è affetta da “-OMISSIS-”, come risulta dal verbale della Commissione medica in atti, patologia riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/92 e per l’anno 2024/2025 è iscritta presso l’Istituto paritario resistente; - il PEI 2024/2025, riconosce l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un monte ore settimanale pari a complessive 18 ore, pur evidenziando un fabbisogno sensibilmente maggiore, corrispondente all’intera frequenza, pari a complessive 30 ore (“assegnate 18, ma necessita di 30 ore”, cfr., all. 1 al ricorso, p.15); - parimenti, il PEI 2023/2024 richiede, per l’a.s. successivo, complessive 30 ore di sostegno scolastico (cfr., all. 2 al ricorso, p.16); Ritenuto che: - riservata ed impregiudicata ogni valutazione pregiudiziale e di rito, emerge il fumus boni iuris in relazione al difetto/contraddittorietà di motivazione, poiché, nonostante la situazione di disabilità grave della minore, l’Istituto resistente non ha tenuto conto del suo effettivo fabbisogno, pur indicandolo in complessive 30 ore ed in discordanza con le indicazioni del PEI provvisorio a.s. 2023/2024; - sussista il periculum in mora , considerato che l’a.s. è in fase di pieno svolgimento”, accoglieva l’istanza di tutela cautelare, contestualmente fissando, per la discussione, nel merito, del ricorso, l’udienza pubblica del 30 aprile 2025;
- il 21 marzo 2025 parte ricorrente depositava memoria e documenti, in particolare la nota con cui l’Istituto resistente comunicava – il 7 febbraio 2025 – il nuovo orario di “30 ore che l’alunna dovrà osservare, ciò in attesa della pronuncia definitiva sul ricorso”;
- all’udienza pubblica del 30 aprile 2025, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione;
Considerato che:
- la presente controversia rientra nella ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi, ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.;
- va accolta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di cui alla relazione difensiva prot. n.-OMISSIS- (dep. 3 febbraio 2025), non essendo in contestazione, in questa sede e per come chiarito in corso di istruttoria, atti dell’Amministrazione scolastica in senso stretto intesa, ma esclusivamente dell’-OMISSIS- s.r.l., quale titolare dell’omonimo Istituto paritario frequentato dalla figlia del ricorrente;
- per l’effetto, va estromesso dal giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito;
- nel merito, rilevato che l’assegnazione dell’ulteriore sostegno in corso di causa è avvenuto solo in attesa della definizione del giudizio, il ricorso debba accogliersi, essendo fondata (per come più volte affermato da questa sezione in contenziosi analoghi instaurati nei confronti di Istituti pubblici, vd. T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 4 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986; Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341),la censura del difetto di motivazione in ordine all’attribuzione del sostegno scolastico per sole 18 ore settimanali, non avendo l’Istituto resistente tenuto conto del bisogno effettivo della minore, nonostante le indicazioni del PEI 2023/2024 (30 ore) e nonostante la consapevolezza espressa nel PEI 2024/2025 (“assegnate 18 ma necessita di 30 ore”) che raccomanda, per l’a.s. venturo, parimenti 30 ore (cfr., all. 1 e 2 al ricorso), così complessivamente evincendosi un fabbisogno pari all’intera frequenza scolastica dettato dall’apprezzamento concreto della complessiva situazione della minore;
- all’accoglimento della domanda non possa ostare la natura paritaria dell’Istituto resistente, tenuto conto del fatto che, per come chiarito dal Ministero nella relazione da ultimo depositata il 3 febbraio 2025 (par. 3), con argomentazioni che si ritengono, in questa sede, pienamente condivisibili, dalla natura paritaria dell’Istituto, comportante l’obbligo di accogliere “chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap” (art. 1 comma 3 della legge n. 62/2000), discende anche l’obbligo di attuare, con oneri a suo esclusivo carico, le misure inclusive per gli alunni portatori di handicap, tra cui il sostegno scolastico;
Ritenuto:
- in conclusione che, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il ricorso vada accolto, con il dovere dell’Istituto paritario resistente di riesercitare il potere tenendo conto del fabbisogno effettivo dell’alunna entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
- alla luce della peculiarità della controversia, di dover compensare le spese di lite tra tutte le parti in causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito, per l’effetto estromettendolo dal giudizio;
- accoglie il ricorso e per l’effetto condanna l’Istituto paritario resistente a rideterminarsi tenendo conto del fabbisogno effettivo dell’alunna, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.