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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/10/2024, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 4378/2024 r.g.,
decisa nell'udienza dell'8.10.2024, promossa da
, con l'avv. Marco Marcoleoni;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: assegno di invalidità civile.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 30.4.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., Pt_1
chiedeva accertarsi nei confronti dell la sussistenza del
[...] CP_1
requisito sanitario prescritto per l'assegno di invalidità civile ex art. 13 l.
118/1971, nonché il diritto alla relativa provvidenza economica.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai successivi chiarimenti resi dal c.t.u. nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate,
devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici –
ha infatti consentito di acclarare che le minorazioni da cui è affetto l'istante lo rendono invalido in misura del 70%.
Pertanto, non è raggiunta la soglia minima di invalidità del 74% richiesta dall'art. 9 co. 1 d.l.vo 23.11.1988 n. 509 (che ha così elevato il precedente limite di oltre due terzi previsto dall'art. 13 co. 1 l. 30.3.1971 n. 118) ai fini della concessione dell'assegno mensile per invalidità civile parziale.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 8.10.2024.
2 Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 4378/2024 r.g.,
decisa nell'udienza dell'8.10.2024, promossa da
, con l'avv. Marco Marcoleoni;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: assegno di invalidità civile.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 30.4.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., Pt_1
chiedeva accertarsi nei confronti dell la sussistenza del
[...] CP_1
requisito sanitario prescritto per l'assegno di invalidità civile ex art. 13 l.
118/1971, nonché il diritto alla relativa provvidenza economica.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai successivi chiarimenti resi dal c.t.u. nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate,
devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici –
ha infatti consentito di acclarare che le minorazioni da cui è affetto l'istante lo rendono invalido in misura del 70%.
Pertanto, non è raggiunta la soglia minima di invalidità del 74% richiesta dall'art. 9 co. 1 d.l.vo 23.11.1988 n. 509 (che ha così elevato il precedente limite di oltre due terzi previsto dall'art. 13 co. 1 l. 30.3.1971 n. 118) ai fini della concessione dell'assegno mensile per invalidità civile parziale.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 8.10.2024.
2 Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3