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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/12/2024, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Simona Monforte Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2415/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza del 02/12/2024 e promossa
D A
, c.fisc. elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. LAGANA' LUCIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. FRENI GIOVAMBATTISTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/07/2024, i coniugi e Parte_1 [...] esponevano di avere contratto matrimonio in Torregrotta il 4/12/2010, trascritto nei CP_1 registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2010 al n° 20 parte
II serie A. Aggiungevano che dall'unione sono nati i figli (15/01/2008) e Per_1 Per_2
(15/02/2010); che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati. I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2) i figli minori e vengono affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente nello stesso nell'appartamento sito a Torregrotta, Via Libertà n.1, in quella che è sempre stata la casa familiare. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le
1 aspirazioni delle stesse;
3) il Sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro Controparte_1
e con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli avrà la facoltà di tenerli con sé ogniqualvolta sia lui che i ragazzi ne manifesteranno il desiderio, previo accordo anche telefonico con la madre;
in mancanza di accordo, il padre vedrà i figli nei giorni in cui loro stessi lo chiederanno;
4) inoltre, il
Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli nei week-end a fine settimana alternati, Controparte_1 dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 19.00; 5) le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con i figli. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori;
6) il Sig. corrisponderà mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, per Controparte_1 il mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 250,00 rivalutabili secondo l'indice Istat, a mezzo bonifico bancario sulla Postepay Evolution n. 5333171079188641, con codice Iban
[...] intestata alla Sig.ra mentre concorrerà Parte_1 nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per gli stesse, da concordarsi preventivamente secondo quanto stabilito nelle linee guida del Consiglio Nazionale Forense. 9) Le parti concordano che l'assegno unico universale per entrambi i figli verrà incassato dalla Sig.ra
9) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, Parte_1 essendo economicamente autosufficienti. 10) i coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato presso n.35546538 ed il relativo saldo verrà diviso equamente fra Controparte_2 entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 14/10/2024.
Alla suddetta udienza del 02/12/2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
2 Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Inoltre il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né lede gli interessi della prole.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , Parte_1 nato a [...] il [...] e , nato a [...] il Controparte_1
18/12/1977, contenuto nel ricorso introduttivo depositato il 15/07/2024 e trascritto in parte motiva;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Torregrotta di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
03/12/2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
3
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Simona Monforte Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2415/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza del 02/12/2024 e promossa
D A
, c.fisc. elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. LAGANA' LUCIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. FRENI GIOVAMBATTISTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/07/2024, i coniugi e Parte_1 [...] esponevano di avere contratto matrimonio in Torregrotta il 4/12/2010, trascritto nei CP_1 registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2010 al n° 20 parte
II serie A. Aggiungevano che dall'unione sono nati i figli (15/01/2008) e Per_1 Per_2
(15/02/2010); che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati. I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2) i figli minori e vengono affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente nello stesso nell'appartamento sito a Torregrotta, Via Libertà n.1, in quella che è sempre stata la casa familiare. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le
1 aspirazioni delle stesse;
3) il Sig. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro Controparte_1
e con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli avrà la facoltà di tenerli con sé ogniqualvolta sia lui che i ragazzi ne manifesteranno il desiderio, previo accordo anche telefonico con la madre;
in mancanza di accordo, il padre vedrà i figli nei giorni in cui loro stessi lo chiederanno;
4) inoltre, il
Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli nei week-end a fine settimana alternati, Controparte_1 dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 19.00; 5) le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con i figli. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori;
6) il Sig. corrisponderà mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, per Controparte_1 il mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 250,00 rivalutabili secondo l'indice Istat, a mezzo bonifico bancario sulla Postepay Evolution n. 5333171079188641, con codice Iban
[...] intestata alla Sig.ra mentre concorrerà Parte_1 nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per gli stesse, da concordarsi preventivamente secondo quanto stabilito nelle linee guida del Consiglio Nazionale Forense. 9) Le parti concordano che l'assegno unico universale per entrambi i figli verrà incassato dalla Sig.ra
9) entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, Parte_1 essendo economicamente autosufficienti. 10) i coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato presso n.35546538 ed il relativo saldo verrà diviso equamente fra Controparte_2 entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 14/10/2024.
Alla suddetta udienza del 02/12/2024, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
2 Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Inoltre il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né lede gli interessi della prole.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , Parte_1 nato a [...] il [...] e , nato a [...] il Controparte_1
18/12/1977, contenuto nel ricorso introduttivo depositato il 15/07/2024 e trascritto in parte motiva;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Torregrotta di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
03/12/2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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