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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/11/2025, n. 2895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2895 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
14/10/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. Dall'avv. DINOI FABIO
- Opponente -
contro
, in persona del legale Controparte 1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Buonamico Danilo
- Concessionaria per la riscossione, opposta -- nonché contro
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI, Francesco CERTOMA' e Rita
BATTIATO
Creditore opposto -
OGGETTO: "opposizione ad intimazione di pagamento e cartella esattoriale"
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 19/04/2023 Parte 1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 106 2023 90004694 16/000 notificatagli
1'1.4.2023, in ordine all' avviso di addebito n. 40620160002563151000 di € 5.571,21,
eccependo l'infondatezza della pretesa creditoria attesa la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, ex art. 3, co. 9 e 10, L. n° 335/95, con riferimento (anche) al periodo successivo alla notifica dell'avviso di addebito, avendo negato la sussistenza di alcun atto interruttivo fino alla notifica dell'intimazione di pagamento predetta.
Si è tempestivamente costituito l' CP_2, il quale ha dedotto l'inammissibilità del ricorso, essendo stato notificato correttamente l'avviso di addebito;
inoltre, in relazione agli aspetti inerenti alle attività esecutive di riscossione, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, essendo asseritamente responsabile solo 1
[...]
Controparte 1 Si è altresì costituita 1 Controparte_1 , la quale ha eccepito il mancato decorso della prescrizione quinquennale ed ha osservato che l'avviso di addebito in contestazione era stato notificato dall' CP_2, sicché l'unico soggetto in grado di contraddire sul punto poteva essere l' CP 2 stesso (chiedendo a sua volta che l'altro convenuto fosse eventualmente condannato a tenerla indenne in caso di soccombenza).
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc.
(cfr. CASS. Pt 2 2 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. Pt 2 1 FEBBRAIO 2011 N° 3367).
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle
SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, semprein tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. per il quale si rinvia a Cass sez uu nr 9936 del 8.5.2014)-
***
Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n.
46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del
2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del
1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass.
n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.);
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n.
22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito).
Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Fatte queste premesse occorre inquadrare l'odierna domanda;
la parte opponente ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito previdenziale sotteso all'avviso di addebito indicato in ricorso (quale atto presupposto dell'intimazione di pagamento pure impugnata), in quanto estinto per prescrizione, affermando che, non avendo mai ricevuto la notifica dell'avviso di addebito, o essendo trascorsi più di cinque anni tra l'esigibilità del credito e l'eventuale notifica dell'avviso di addebito ovvero tra quest'ultimo e l'intimazione di pagamento, tutti i contributi richiesti risulterebbero prescritti.
Dunque, l'opponente contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata per prescrizione del diritto di credito per un verso maturata anteriormente alla sua, pur tacciata di nullità, notifica e per altro verso successivamente alla eventuale notifica della stessa;
con ciò configurando una opposizione all'esecuzione sia in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. 46/99 che ex art. 615 c.p.c.
Orbene, ciò premesso, appare decisivo rilevare che non risulta adeguatamente provata la notifica per compiuta giacenza dell'avviso di addebito da parte dell CP_2, atteso che non è stata prodotta la copia dell'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito.
Sul punto, infatti, si presta adesione all'orientamento ermeneutico espresso da CASS.
SS. UU. 15 APRILE 2021 N° 10012 (stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità), secondo il quale: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante in base ad
-
un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa».
Deve di conseguenza osservarsi che appare fondata l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi.
Invero deve rilevarsi che, attesa la mancata prova delle notifica dell'avviso di addebito, il ricorrente ha tempestivamente impugnato l'intimazione di pagamento, quale primo atto utile, nei quaranta giorni dalla sua notificazione, come indicato dall'art
24 comma 5 d.lgs 46/99. Pertanto, risulta applicabile il termine di prescrizione breve, nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995.
Si segnala altresì Controparte_3 . 27 GENNAIO 2020 N° 1824 che, nel ribadire il principio della durata quinquennale della prescrizione dei crediti previdenziali iscritti a ruolo (sì come affermato da SS.UU. N. 23397/2016 e ribadito, tra le altre, da CASS. NN.
11335/2019 e 31352/2018, ovviamente in assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c.), ha pure precisato che il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonché la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina alcuna novazione soggettiva né
oggettiva e, quindi, nessun mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica: né potrebbero richiamarsi l'art. 20 comma 6 del d.lgs. n. 112 del 1999, ovvero l'art. 1 comma 197 della legge n. 145/2018 (in quanto attinenti solo ai rapporti interni tra ente creditore e agente della riscossione, mentre nella specie rileva il termine quinquennale valevole nei confronti del soggetto passivo del debito contributivo). Anche CP_4 5 CP_5
[...] N° 20261 ha ribadito che solo la sentenza passata in giudicato che rigetta l'opposizione a cartella esattoriale determina la cd. "conversione" del termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c., poiché l'azione esercitata nel giudizio non è la domanda di mero accertamento negativo proposta dal contribuente, bensì quella di condanna proposta dall'attore in senso sostanziale, sicché il diritto che consegue in favore dell'Istituto previdenziale trova titolo nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato e non più solo nella cartella.
Ne consegue la declaratoria di prescrizione dei crediti contributivi sopra individuati, avuto riguardo al periodo di tempo ultraquinquennale che risulta decorso, tra l'esigibilità del credito (anche a volerlo far risalire al 2015 come dedotto da CP_2), e la notifica della intimazione oggetto della presente opposizione (periodo di sospensione covid compreso), in mancanza di idonea prova di alcun ulteriore atto interruttivo infraquinquennale.
Pertanto l'intimazione di pagamento e il relativo avviso di addebito presupposto oggetto dell'opposizione devono essere ritenute illegittime, non essendo dovute le somme con esse richieste.
L'onere delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.), segue la soccombenza e va pertanto posto a carico di parte convenuta CP_2, per avervi dato causa (attesa la carenza di prova della notifica dell'avviso di accertamento).
Equa si ritiene invece la compensazione integrale delle spese in riferimento al rapporto processuale tra il ricorrente e la concessionaria per la riscossione, avuto riguardo al petitum del ricorso involgente anche questioni relative alla sopravvenuta prescrizione del credito contributivo successiva alla notifica dell'avviso di pagamento ex art 615 cpc e che dunque ha reso opportuna la presenza in giudizio dell CP_6 in quanto è il soggetto tenuto alla notifica degli atti successivi all'avviso di addebito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme richieste con l' intimazione di pagamento e con l'avviso di addebito oggetto dell'opposizione;
2. condanna il convenuto CP_2, alla rifusione in favore dell'opponente delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 1.100,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
3. dichiara compensate le relative spese processuali tra il ricorrente e l'agenzia per la riscossione.
Taranto, 5 novembre 2025
Il Tribunale Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
14/10/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. Dall'avv. DINOI FABIO
- Opponente -
contro
, in persona del legale Controparte 1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Buonamico Danilo
- Concessionaria per la riscossione, opposta -- nonché contro
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI, Francesco CERTOMA' e Rita
BATTIATO
Creditore opposto -
OGGETTO: "opposizione ad intimazione di pagamento e cartella esattoriale"
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 19/04/2023 Parte 1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 106 2023 90004694 16/000 notificatagli
1'1.4.2023, in ordine all' avviso di addebito n. 40620160002563151000 di € 5.571,21,
eccependo l'infondatezza della pretesa creditoria attesa la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, ex art. 3, co. 9 e 10, L. n° 335/95, con riferimento (anche) al periodo successivo alla notifica dell'avviso di addebito, avendo negato la sussistenza di alcun atto interruttivo fino alla notifica dell'intimazione di pagamento predetta.
Si è tempestivamente costituito l' CP_2, il quale ha dedotto l'inammissibilità del ricorso, essendo stato notificato correttamente l'avviso di addebito;
inoltre, in relazione agli aspetti inerenti alle attività esecutive di riscossione, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, essendo asseritamente responsabile solo 1
[...]
Controparte 1 Si è altresì costituita 1 Controparte_1 , la quale ha eccepito il mancato decorso della prescrizione quinquennale ed ha osservato che l'avviso di addebito in contestazione era stato notificato dall' CP_2, sicché l'unico soggetto in grado di contraddire sul punto poteva essere l' CP 2 stesso (chiedendo a sua volta che l'altro convenuto fosse eventualmente condannato a tenerla indenne in caso di soccombenza).
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc.
(cfr. CASS. Pt 2 2 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. Pt 2 1 FEBBRAIO 2011 N° 3367).
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle
SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16 GENNAIO 2015, semprein tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost. per il quale si rinvia a Cass sez uu nr 9936 del 8.5.2014)-
***
Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n.
46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del
2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del
1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass.
n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.);
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n.
22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito).
Pertanto, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Fatte queste premesse occorre inquadrare l'odierna domanda;
la parte opponente ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito previdenziale sotteso all'avviso di addebito indicato in ricorso (quale atto presupposto dell'intimazione di pagamento pure impugnata), in quanto estinto per prescrizione, affermando che, non avendo mai ricevuto la notifica dell'avviso di addebito, o essendo trascorsi più di cinque anni tra l'esigibilità del credito e l'eventuale notifica dell'avviso di addebito ovvero tra quest'ultimo e l'intimazione di pagamento, tutti i contributi richiesti risulterebbero prescritti.
Dunque, l'opponente contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata per prescrizione del diritto di credito per un verso maturata anteriormente alla sua, pur tacciata di nullità, notifica e per altro verso successivamente alla eventuale notifica della stessa;
con ciò configurando una opposizione all'esecuzione sia in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. 46/99 che ex art. 615 c.p.c.
Orbene, ciò premesso, appare decisivo rilevare che non risulta adeguatamente provata la notifica per compiuta giacenza dell'avviso di addebito da parte dell CP_2, atteso che non è stata prodotta la copia dell'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito.
Sul punto, infatti, si presta adesione all'orientamento ermeneutico espresso da CASS.
SS. UU. 15 APRILE 2021 N° 10012 (stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità), secondo il quale: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante in base ad
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un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa».
Deve di conseguenza osservarsi che appare fondata l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi.
Invero deve rilevarsi che, attesa la mancata prova delle notifica dell'avviso di addebito, il ricorrente ha tempestivamente impugnato l'intimazione di pagamento, quale primo atto utile, nei quaranta giorni dalla sua notificazione, come indicato dall'art
24 comma 5 d.lgs 46/99. Pertanto, risulta applicabile il termine di prescrizione breve, nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995.
Si segnala altresì Controparte_3 . 27 GENNAIO 2020 N° 1824 che, nel ribadire il principio della durata quinquennale della prescrizione dei crediti previdenziali iscritti a ruolo (sì come affermato da SS.UU. N. 23397/2016 e ribadito, tra le altre, da CASS. NN.
11335/2019 e 31352/2018, ovviamente in assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale ex art. 2953 c.c.), ha pure precisato che il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonché la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina alcuna novazione soggettiva né
oggettiva e, quindi, nessun mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, che è assoggettato per legge ad una disciplina specifica: né potrebbero richiamarsi l'art. 20 comma 6 del d.lgs. n. 112 del 1999, ovvero l'art. 1 comma 197 della legge n. 145/2018 (in quanto attinenti solo ai rapporti interni tra ente creditore e agente della riscossione, mentre nella specie rileva il termine quinquennale valevole nei confronti del soggetto passivo del debito contributivo). Anche CP_4 5 CP_5
[...] N° 20261 ha ribadito che solo la sentenza passata in giudicato che rigetta l'opposizione a cartella esattoriale determina la cd. "conversione" del termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all'art. 2953 c.c., poiché l'azione esercitata nel giudizio non è la domanda di mero accertamento negativo proposta dal contribuente, bensì quella di condanna proposta dall'attore in senso sostanziale, sicché il diritto che consegue in favore dell'Istituto previdenziale trova titolo nell'atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato e non più solo nella cartella.
Ne consegue la declaratoria di prescrizione dei crediti contributivi sopra individuati, avuto riguardo al periodo di tempo ultraquinquennale che risulta decorso, tra l'esigibilità del credito (anche a volerlo far risalire al 2015 come dedotto da CP_2), e la notifica della intimazione oggetto della presente opposizione (periodo di sospensione covid compreso), in mancanza di idonea prova di alcun ulteriore atto interruttivo infraquinquennale.
Pertanto l'intimazione di pagamento e il relativo avviso di addebito presupposto oggetto dell'opposizione devono essere ritenute illegittime, non essendo dovute le somme con esse richieste.
L'onere delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.), segue la soccombenza e va pertanto posto a carico di parte convenuta CP_2, per avervi dato causa (attesa la carenza di prova della notifica dell'avviso di accertamento).
Equa si ritiene invece la compensazione integrale delle spese in riferimento al rapporto processuale tra il ricorrente e la concessionaria per la riscossione, avuto riguardo al petitum del ricorso involgente anche questioni relative alla sopravvenuta prescrizione del credito contributivo successiva alla notifica dell'avviso di pagamento ex art 615 cpc e che dunque ha reso opportuna la presenza in giudizio dell CP_6 in quanto è il soggetto tenuto alla notifica degli atti successivi all'avviso di addebito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme richieste con l' intimazione di pagamento e con l'avviso di addebito oggetto dell'opposizione;
2. condanna il convenuto CP_2, alla rifusione in favore dell'opponente delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 1.100,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
3. dichiara compensate le relative spese processuali tra il ricorrente e l'agenzia per la riscossione.
Taranto, 5 novembre 2025
Il Tribunale Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)