CA
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/05/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 144/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 144/2025 promossa da:
(C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SIRTORI UC
RECLAMANTE contro
C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. REMUS MARZIO Controparte_1 P.IVA_1
RECLAMATA
e contro
, in persona del curatore dr.ssa Controparte_2
Controparte_3
RECLAMATA CONTUMACE
OGGETTO: Reclamo ex art. 51 CCII.
CONCLUSIONI
Per il reclamante : Parte_1 pagina 1 di 5 “chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia accogliere il reclamo proposto dal sig. e per Parte_1 l'effetto revocare la sentenza n. 238/2024 dichiarativa della Procedura di Liquidazione giudiziale n. 166/2024 Tribunale di Monza - (P.I. ) con sede Parte_2 P.IVA_2 legale in Agrate Brianza (MB) Viale delle Industrie n.86, in persona della Curatrice Dott.ssa
Giudice Delegato Dott. Francesco D'Ambrosio, elettivamente domiciliata presso Controparte_3 il proprio studio in Brugherio (MB) Via Talamoni 1, per tutti i motivi dedotti in narrativa. Con vittoria di spese.”
Per la reclamata Controparte_1
“rigettare ogni avversaria istanza tanto cautelare, che istruttoria che di merito, e per l'effetto di confermare la sentenza n° 238/2024 pubblicata il 20 dicembre 2024 repertorio n° 462/2024 del 20 dicembre 2024 del Tribunale di Monza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale del reclamante, in via subordinata, ferme le non incompatibili, ex art. 346 cpc, disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata a carico dell'impresa individuale corrente e rappresentata ut supra;
in via istruttoria accogliere le istanze formulate con il ricorso di primo grado pagine 6-7 che si riportano si chiede che la cancelleria acquisisca con modalità telematica ai sensi degli artt. 42 e 367
CCII i documenti indicati dagli artt. 367 commi 1, 2, e 3 CCII e che l'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 41 comma 6 CCII acquisisca dall'Ufficio NEP presso il Tribunale di Monza e presso la Corte di Appello di Milano le richieste ex art. 492 bis cpc e di pignoramento nei confronti del sig. Parte_1
c.f. residente a [...] (v. doc. 2 in fasc I^ C.F._1 grado) depositate nell'ultimo anno o che autorizzi la creditrice istante a richiederle con onere di deposito nel presente fascicolo, disporre l'acquisizione dei numeri di ruolo e del valore dei decreti ingiuntivi non solo presso il Tribunale di Monza ma anche presso il locale G.d.P., acquisire informazioni tramite Ministero di Giustizia, anche per il tramite del DGSIA, di fornire sulla base della ricerca tramite codice fiscale e della partita iva dell'impresa individuale intimata a livello nazionale l'elenco di tutti i decreti ingiuntivi chiesti ed ottenuti;
in ogni caso con condanna ex art. 94 e 96 c.p.c. del patrocinatore della reclamente al saldo delle spese di lite ivi compreso contributo forfettario, IVA e C.P.A., ed eventualmente di CTU e di CTP, aumentate ex art. 1 bis DM n° 55/2014 per la predisposizione dei collegamenti ipertestuali, anche in forza degli infraesposti motivi di non condivisione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso depositato in data 6 novembre 2024 da che vanta nei confronti Controparte_1 dell'impresa individuale un credito di € 116.477,01 a titolo di canoni di Parte_1
locazione non versati, il Tribunale di Monza si pronunciava con sentenza n. 238/2024, pubblicata in data 20/12/2024, con la quale disponeva l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
, in qualità di titolare dell'impresa individuale ”. Pt_1 Parte_1
Il Tribunale, accertata la propria competenza, la legittimazione attiva del credito ricorrente e la regolare instaurazione del contraddittorio, ha evidenziato come dovesse ritenersi soggetto alle Parte_1
disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII, non avendo dimostrato – in pagina 2 di 5 assenza di sua costituzione- di essere impresa minore;
ha accertato inoltre lo stato di insolvenza dell'impresa individuale.
Con ricorso depositato il 20 gennaio 2025, ha proposto reclamo avverso detta sentenza, Parte_1 eccependo di essere soggetto alla contabilità semplificata e di essere un'impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII. Ha dunque chiesto la revoca della sentenza del Tribunale di Monza.
Si è costituita nella presente sede di reclamo la creditrice ricorrente evidenziando Controparte_1
che colpevolmente non si era costituito nel giudizio dinanzi al Tribunale di Monza, Parte_1 nonostante il decreto contenesse l'espresso avviso delle conseguenze derivanti dalla mancata costituzione, omettendo così di apportare ogni elemento utile a valutare il superamento o meno dei limiti dimensionali, ed ha chiesto, nel denegato caso di mancato superamento delle soglie per l'apertura della liquidazione giudiziale, l'accoglimento della domanda svolta in via subordinata di apertura della procedura di liquidazione controllata.
La liquidazione giudiziale, ritualmente citata in giudizio, non si è costituita.
All'udienza del 15 maggio 2025 questa Corte di appello interrogava liberamente il curatore e tratteneva la causa in decisione.
*
Va anzi tutto dichiarata la contumacia della , non costituitasi in giudizio Controparte_2
nonostante la rituale notifica del reclamo e del decreto di fissazione di udienza.
Nel merito il reclamo è fondato.
Dalla documentazione contabile depositata e dalle informazioni acquisite dal curatore all'udienza del
15 maggio 2025 e mediante la relazione depositata dal medesimo curatore il 9.5.2025, emerge invero che l'impresa individuale non supera le soglie previste per l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale dall'art. 2, comma 1, lett. b) CCII.
Quanto all'attivo patrimoniale, la soglia dei 300.000 euro annui non è superata. Pur dovendosi far rientrare nell'attivo patrimoniale, anche ai fini della valutazione del superamento o meno delle soglie, i cespiti personali (cfr. sentenza n. 494/2022 e sentenza n. 720/2018 di questa Corte), in base a quanto accertato dal curatore il valore del 50% dell'appartamento di Milano in comproprietà con la moglie, adibito a personale abitazione, è pari a circa € 140.000, mentre il valore del 50% dell'autoveicolo, in comproprietà con la moglie, è di circa € 2.500. Il valore dei beni rinvenuti nel negozio e nel magazzino dell'impresa è pari poi a circa € 34.000. pagina 3 di 5 Quanto ai ricavi, il curatore ha evidenziato che da quanto emerge dalla situazione economica rappresentata dal debitore e dalle fatture presenti nel cassetto fiscale, nel triennio dal 2021 al 2023
l'impresa ha registrato fatturati modesti, dell'ordine di circa 4000 euro nel 2021, circa 20.000 euro nel
2022 e circa 34.000 euro nel 2023.
Neppure la soglia relativa ai debiti è superata: le domande di insinuazione al passivo tempestive ammontano complessivamente circa € 331.646,78, mentre non risultano ad oggi domande tardive.
In definitiva, stante la natura di impresa minore di di , la sentenza impugnata Parte_1 Parte_1 dev'essere revocata.
Questa Corte non è invece competente a valutare la domanda subordinata proposta da CP_1
di apertura della liquidazione controllata.
[...]
Le spese del procedimento devono essere integralmente compensate tra le parti costituite, posto che il creditore al momento della proposizione del ricorso, non poteva conoscere quale Controparte_1 fosse la reale situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa individuale.
Quanto alle spese della procedura di liquidazione giudiziale – che saranno liquidate dal Tribunale ai sensi dell'art. 53 CCII - ritiene questa Corte, ai sensi dell'art. 147 dPR n. 115/2002, che le stesse debbano essere poste a carico della parte reclamante, dato che la mancata costituzione in giudizio del debitore nel procedimento dinanzi al Tribunale, o comunque la sua mancata comparizione all'udienza fissata, ha costituito la ragione per cui in prima istanza non è stato possibile accertare la natura di impresa minore di di . Parte_1 Parte_1
Alla revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale consegue l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 53 CCII come declinati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
- dichiara la contumacia della Liquidazione giudiziale di , in qualità di titolare Parte_1
Part dell'impresa individuale di ”; Parte_1 Pt_1
1) revoca la sentenza n. 238/2024, pubblicata il 20 dicembre 2024 del Tribunale di Monza, che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di , nella sua qualità di titolare dell'impresa Parte_1 individuale ”; Parte_1
2) visto l'art. 53 CCI, dispone:
pagina 4 di 5 a. che ogni 30 giorni, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, depositi nella Parte_1
cancelleria del Tribunale di Monza una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata dell'impresa, trasmettendone contestualmente una copia al curatore;
e rammenta:
b. che per stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni e compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria la previa autorizzazione del tribunale;
c. che il tribunale, se accerta la violazione degli obblighi previsti dall'art. 53 CCI e dal presente provvedimento, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
3) compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente procedimento;
4) pone a carico del reclamante , ai sensi dell'art. 147 dPR 115/02, le spese della procedura Parte_1
di liquidazione giudiziale;
5) manda alla cancelleria per le notificazioni e per la pubblicità previste dall'art. 51, comma 12, CCII.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 15 maggio 2025.
La Cons. rel. La Presidente
Cristina Giannelli Anna Mantovani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Mantovani Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 144/2025 promossa da:
(C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SIRTORI UC
RECLAMANTE contro
C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. REMUS MARZIO Controparte_1 P.IVA_1
RECLAMATA
e contro
, in persona del curatore dr.ssa Controparte_2
Controparte_3
RECLAMATA CONTUMACE
OGGETTO: Reclamo ex art. 51 CCII.
CONCLUSIONI
Per il reclamante : Parte_1 pagina 1 di 5 “chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia accogliere il reclamo proposto dal sig. e per Parte_1 l'effetto revocare la sentenza n. 238/2024 dichiarativa della Procedura di Liquidazione giudiziale n. 166/2024 Tribunale di Monza - (P.I. ) con sede Parte_2 P.IVA_2 legale in Agrate Brianza (MB) Viale delle Industrie n.86, in persona della Curatrice Dott.ssa
Giudice Delegato Dott. Francesco D'Ambrosio, elettivamente domiciliata presso Controparte_3 il proprio studio in Brugherio (MB) Via Talamoni 1, per tutti i motivi dedotti in narrativa. Con vittoria di spese.”
Per la reclamata Controparte_1
“rigettare ogni avversaria istanza tanto cautelare, che istruttoria che di merito, e per l'effetto di confermare la sentenza n° 238/2024 pubblicata il 20 dicembre 2024 repertorio n° 462/2024 del 20 dicembre 2024 del Tribunale di Monza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale del reclamante, in via subordinata, ferme le non incompatibili, ex art. 346 cpc, disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata a carico dell'impresa individuale corrente e rappresentata ut supra;
in via istruttoria accogliere le istanze formulate con il ricorso di primo grado pagine 6-7 che si riportano si chiede che la cancelleria acquisisca con modalità telematica ai sensi degli artt. 42 e 367
CCII i documenti indicati dagli artt. 367 commi 1, 2, e 3 CCII e che l'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 41 comma 6 CCII acquisisca dall'Ufficio NEP presso il Tribunale di Monza e presso la Corte di Appello di Milano le richieste ex art. 492 bis cpc e di pignoramento nei confronti del sig. Parte_1
c.f. residente a [...] (v. doc. 2 in fasc I^ C.F._1 grado) depositate nell'ultimo anno o che autorizzi la creditrice istante a richiederle con onere di deposito nel presente fascicolo, disporre l'acquisizione dei numeri di ruolo e del valore dei decreti ingiuntivi non solo presso il Tribunale di Monza ma anche presso il locale G.d.P., acquisire informazioni tramite Ministero di Giustizia, anche per il tramite del DGSIA, di fornire sulla base della ricerca tramite codice fiscale e della partita iva dell'impresa individuale intimata a livello nazionale l'elenco di tutti i decreti ingiuntivi chiesti ed ottenuti;
in ogni caso con condanna ex art. 94 e 96 c.p.c. del patrocinatore della reclamente al saldo delle spese di lite ivi compreso contributo forfettario, IVA e C.P.A., ed eventualmente di CTU e di CTP, aumentate ex art. 1 bis DM n° 55/2014 per la predisposizione dei collegamenti ipertestuali, anche in forza degli infraesposti motivi di non condivisione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso depositato in data 6 novembre 2024 da che vanta nei confronti Controparte_1 dell'impresa individuale un credito di € 116.477,01 a titolo di canoni di Parte_1
locazione non versati, il Tribunale di Monza si pronunciava con sentenza n. 238/2024, pubblicata in data 20/12/2024, con la quale disponeva l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
, in qualità di titolare dell'impresa individuale ”. Pt_1 Parte_1
Il Tribunale, accertata la propria competenza, la legittimazione attiva del credito ricorrente e la regolare instaurazione del contraddittorio, ha evidenziato come dovesse ritenersi soggetto alle Parte_1
disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 2 e 121 CCII, non avendo dimostrato – in pagina 2 di 5 assenza di sua costituzione- di essere impresa minore;
ha accertato inoltre lo stato di insolvenza dell'impresa individuale.
Con ricorso depositato il 20 gennaio 2025, ha proposto reclamo avverso detta sentenza, Parte_1 eccependo di essere soggetto alla contabilità semplificata e di essere un'impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII. Ha dunque chiesto la revoca della sentenza del Tribunale di Monza.
Si è costituita nella presente sede di reclamo la creditrice ricorrente evidenziando Controparte_1
che colpevolmente non si era costituito nel giudizio dinanzi al Tribunale di Monza, Parte_1 nonostante il decreto contenesse l'espresso avviso delle conseguenze derivanti dalla mancata costituzione, omettendo così di apportare ogni elemento utile a valutare il superamento o meno dei limiti dimensionali, ed ha chiesto, nel denegato caso di mancato superamento delle soglie per l'apertura della liquidazione giudiziale, l'accoglimento della domanda svolta in via subordinata di apertura della procedura di liquidazione controllata.
La liquidazione giudiziale, ritualmente citata in giudizio, non si è costituita.
All'udienza del 15 maggio 2025 questa Corte di appello interrogava liberamente il curatore e tratteneva la causa in decisione.
*
Va anzi tutto dichiarata la contumacia della , non costituitasi in giudizio Controparte_2
nonostante la rituale notifica del reclamo e del decreto di fissazione di udienza.
Nel merito il reclamo è fondato.
Dalla documentazione contabile depositata e dalle informazioni acquisite dal curatore all'udienza del
15 maggio 2025 e mediante la relazione depositata dal medesimo curatore il 9.5.2025, emerge invero che l'impresa individuale non supera le soglie previste per l'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale dall'art. 2, comma 1, lett. b) CCII.
Quanto all'attivo patrimoniale, la soglia dei 300.000 euro annui non è superata. Pur dovendosi far rientrare nell'attivo patrimoniale, anche ai fini della valutazione del superamento o meno delle soglie, i cespiti personali (cfr. sentenza n. 494/2022 e sentenza n. 720/2018 di questa Corte), in base a quanto accertato dal curatore il valore del 50% dell'appartamento di Milano in comproprietà con la moglie, adibito a personale abitazione, è pari a circa € 140.000, mentre il valore del 50% dell'autoveicolo, in comproprietà con la moglie, è di circa € 2.500. Il valore dei beni rinvenuti nel negozio e nel magazzino dell'impresa è pari poi a circa € 34.000. pagina 3 di 5 Quanto ai ricavi, il curatore ha evidenziato che da quanto emerge dalla situazione economica rappresentata dal debitore e dalle fatture presenti nel cassetto fiscale, nel triennio dal 2021 al 2023
l'impresa ha registrato fatturati modesti, dell'ordine di circa 4000 euro nel 2021, circa 20.000 euro nel
2022 e circa 34.000 euro nel 2023.
Neppure la soglia relativa ai debiti è superata: le domande di insinuazione al passivo tempestive ammontano complessivamente circa € 331.646,78, mentre non risultano ad oggi domande tardive.
In definitiva, stante la natura di impresa minore di di , la sentenza impugnata Parte_1 Parte_1 dev'essere revocata.
Questa Corte non è invece competente a valutare la domanda subordinata proposta da CP_1
di apertura della liquidazione controllata.
[...]
Le spese del procedimento devono essere integralmente compensate tra le parti costituite, posto che il creditore al momento della proposizione del ricorso, non poteva conoscere quale Controparte_1 fosse la reale situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa individuale.
Quanto alle spese della procedura di liquidazione giudiziale – che saranno liquidate dal Tribunale ai sensi dell'art. 53 CCII - ritiene questa Corte, ai sensi dell'art. 147 dPR n. 115/2002, che le stesse debbano essere poste a carico della parte reclamante, dato che la mancata costituzione in giudizio del debitore nel procedimento dinanzi al Tribunale, o comunque la sua mancata comparizione all'udienza fissata, ha costituito la ragione per cui in prima istanza non è stato possibile accertare la natura di impresa minore di di . Parte_1 Parte_1
Alla revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale consegue l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 53 CCII come declinati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
- dichiara la contumacia della Liquidazione giudiziale di , in qualità di titolare Parte_1
Part dell'impresa individuale di ”; Parte_1 Pt_1
1) revoca la sentenza n. 238/2024, pubblicata il 20 dicembre 2024 del Tribunale di Monza, che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di , nella sua qualità di titolare dell'impresa Parte_1 individuale ”; Parte_1
2) visto l'art. 53 CCI, dispone:
pagina 4 di 5 a. che ogni 30 giorni, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, depositi nella Parte_1
cancelleria del Tribunale di Monza una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata dell'impresa, trasmettendone contestualmente una copia al curatore;
e rammenta:
b. che per stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni e compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria la previa autorizzazione del tribunale;
c. che il tribunale, se accerta la violazione degli obblighi previsti dall'art. 53 CCI e dal presente provvedimento, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
3) compensa integralmente tra le parti costituite le spese del presente procedimento;
4) pone a carico del reclamante , ai sensi dell'art. 147 dPR 115/02, le spese della procedura Parte_1
di liquidazione giudiziale;
5) manda alla cancelleria per le notificazioni e per la pubblicità previste dall'art. 51, comma 12, CCII.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 15 maggio 2025.
La Cons. rel. La Presidente
Cristina Giannelli Anna Mantovani
pagina 5 di 5