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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/06/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 354/2024 R.G., vertente TRA
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, avvocata Alessandra Perini, con sede in
37135 Verona, Via Flavio Gioia n. 71, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Vinci (c.f.
pec del Foro di Verona, C.F._1 Email_1 con Studio in Verona, 37121, Piazza Bra n. 10, come da mandato in atti.
Appellante
CONTRO
C.F. , nato a [...] in data [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...], (nel giudizio di primo grado Via
Fonderia Montini n. 13 int. 5), rappresentato e difeso dagli Avvocati Roberto Foffani (c.f.
; pec e Mariano Foffani C.F._3 Email_2
(c.f. pec del Foro di C.F._4 Email_3
Treviso, con Studio in 31100, Treviso, Via Daniele Manin n. 32 (nel giudizio di primo grado e nel presente appello in Paese, Via Curtatone, 4).
Appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 1048/2023, pubblicata il 13 settembre 2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante Parte_2
"Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale e nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Treviso, Giudice dott.ssa Mariateresa Nugnes, n. 1048/2023, pubblicata il 13 settembre 2023, R. G. 6610/2021, Repert. n. 1346/2023 del 13 settembre
2023, n. cronol. 6586/2023 del 13 settembre 2023, non notificata, accogliere tutte le conclusioni formulate da questa difesa nel giudizio di primo grado, anche per la parte istruttoria e disattendere tutte le domande, eccezioni e istanze, sollevate dall'appellata in sede di giudizio di primo grado;
con vittoria di spese, anche di TU e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, Iva e C.p.A. come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico.". Per l'appellato CP_1
"Nel merito: rigettarsi l'appello, come infondato in fatto e in diritto, e confermarsi la sentenza di primo grado. Respingersi ogni altra istanza formulata in atto di citazione d'appello. Condannarsi parte appellante alla rifusione di tutte le spese, comprese quelle del presente giudizio. In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate in atto di citazione d'appello in quanto attinenti a circostanze e fatti oggetto di attività istruttoria già espletata in primo grado.". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Con atto di citazione notificato il 6 ottobre 2021, il Sig. conveniva in giudizio CP_1 la dinanzi al Giudice di Pace di Treviso, Controparte_2 chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro occorso il 30 aprile 2021, causato dalla presenza di materiale sulla carreggiata. si Controparte_2 costituiva, contestando le pretese attoree e invocando l'esimente del caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c., oltre a contestare la quantificazione del danno ex art. 1227 c.c..
Il Giudice di Pace di Treviso disponeva una Consulenza Tecnica d'Ufficio (TU) dinamico- ricostruttiva e quantificativa, affidando l'incarico all'Ing. All'esito Persona_1 dell'istruttoria, con sentenza n. 1048/2023, pubblicata il 13 settembre 2023, il Giudice di
Pace accertava l'esclusiva responsabilità di condannandola al Parte_2 risarcimento di €4.789,30 oltre interessi e spese di lite. Avverso tale sentenza, proponeva tempestivo appello, Parte_2 chiedendone la riforma integrale per i motivi già esposti nelle conclusioni. Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di CP_1 primo grado.
All'udienza del 20 giugno 2024, il Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.1 Successivamente, l'udienza per la precisazione delle conclusioni, inizialmente fissata per il 6 febbraio 2025, è stata differita al 20 febbraio 2025 per trattazione scritta. Le parti hanno depositato i rispettivi scritti difensivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Il presente Tribunale ritiene che l'appello proposto da sia Parte_2 infondato e debba essere integralmente respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1. Sulla configurabilità del caso fortuito (Art. 2051 c.c.): L'appellante ha insistito sulla tesi della sussistenza del caso fortuito, richiamando la tempestività della segnalazione del pericolo (tre minuti dopo la conoscenza dell'ostacolo) e il breve lasso temporale intercorso prima del sinistro (sei minuti dalla segnalazione). Sostiene che il Sig. pur avvertito, non avrebbe mantenuto la dovuta cautela alla guida. CP_1
Tuttavia, come correttamente evidenziato dall'appellato e dalla sentenza di primo grado, la questione non può esaurirsi nella mera tempistica. La diligenza richiesta al custode di una strada non si limita alla tempestività di un avviso, ma si estende alla sua efficacia e adeguatezza in relazione alla gravità del pericolo. Un evento come la dispersione di materiale rigido sulla carreggiata autostradale non può essere derubricato a mero "episodio banale", ma rappresenta un pericolo significativo per la sicurezza degli utenti. La segnalazione generica, come quella apposta sui tabelloni luminosi ("Dir. Venezia materiale sparso Vicenza Est e Grisignano"), senza specificare l'esatta localizzazione o la natura e l'entità del pericolo, non è sufficiente a richiamare l'attenzione degli utenti e a consentire loro di adottare contromisure efficaci. L'assenza di un'indicazione precisa sulla pericolosità o sulla necessità di ridurre la velocità appare una lacuna significativa.
È stato altresì allegato dall'appellato che "altri cinque veicoli sono stati coinvolti nella stessa dinamica del sinistro", circostanza che, sebbene non dettagliatamente comprovata in questo giudizio, depone presuntivamente a sfavore dell'adeguatezza della segnalazione e della gestione dell'emergenza da parte della custode. L'occorrenza di più sinistri similari in un breve arco temporale e nello stesso tratto autostradale suggerisce che le misure adottate non fossero sufficienti a scongiurare il verificarsi del danno per una pluralità di utenti, il che ridimensiona l'eccezionalità e l'imprevedibilità del fatto.
Inoltre, il "caso fortuito" presuppone un evento che sia oggettivamente imprevedibile e inevitabile, tale da spezzare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. La perdita di carico da un veicolo, sebbene non direttamente imputabile alla custode, rientra in un rischio tipico della circolazione stradale che una gestione diligente e proattiva della rete autostradale
2 dovrebbe essere in grado di mitigare o, quantomeno, di segnalare in modo estremamente efficace. La possibilità di individuare i responsabili della perdita di carico rafforza l'idea che l'evento non fosse del tutto estraneo alla sfera di prevedibilità e controllo, almeno in termini di reazione. Non è condivisibile, pertanto, la tesi di un'interruzione del nesso eziologico per condotta imprudente del danneggiato.
E' noto che la condotta del danneggiato possa interrompere il nesso causale.
Tuttavia, tale interruzione si verifica quando il comportamento del danneggiato sia un'evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Nel caso di specie, L'appellato ha sostenuto di aver agito con "straordinaria perizia di guida"-
Ora la genericità della segnalazione e la natura improvvisa dell'ostacolo sono circostanze che consentono di escludere , sia pure in via presuntiva , che la condotta del sia CP_1 una concausa efficiente del danno, ovvero che egli abbia tenuto una condotta di guida una condotta tale da interrompere il nesso con la responsabilità del custode.
2. Sull'erronea valorizzazione delle risultanze peritali (quantum debeatur):
L'appellante ha contestato la perizia del TU Ing. affermando che la stessa sia stata Per_1 eseguita su un veicolo già riparato, impedendo un accertamento diretto e oggettivo dei danni, e che non abbia provato il nesso causale tra i danni e il sinistro.
Tale censura appare pretestuosa e non meritevole di accoglimento.
Come replicato dall'appellato, l'autovettura del Sig. è rimasta a disposizione dei CP_1 periti di presso l'Officina San Nicola S.r.l. dal 30 aprile 2021 fino all'8 giugno Parte_2
2021.
Nonostante la comunicazione del proprietario, in data 5 maggio 2021, che l'autovettura era a disposizione per una perizia, la stessa , tramite , ha negato Parte_2 Controparte_3 ogni responsabilità l'11 maggio 2021, senza nemmeno prendere in considerazione l'ipotesi di far periziare il veicolo.
Questa condotta omissiva dell'appellante non può ora essere invocata come giustificazione per contestare l'accuratezza della perizia tecnica. Se avesse avuto interesse a Parte_2 verificare de visu l'entità dei danni prima della riparazione, avrebbe avuto tutto il tempo e la possibilità di farlo.
Pertanto, le conclusioni del TU, basate sulla "dettagliatissima documentazione fotografica predisposta dalla e sui riscontri forniti dalla stessa Società Parte_3
Autostrada, che ha attestato la congruità delle lavorazioni e la loro necessità per la completa riparazione del mezzo, appaiono pienamente condivisibili.
Il fatto che il TU abbia dovuto "desumere" i danni non inficia la validità della perizia, se tale desunzione è avvenuta su basi documentali solide e complete, come risulta dal richiamo alla vasta documentazione fotografica e alle fatture di riparazione. La mancanza di prova del nesso causale, lamentata dall'appellante, è confutata dalla natura stessa del sinistro (impatto con ostacolo) e dalla congruità delle riparazioni con il tipo di evento.
In considerazione di quanto sopra, l'appello deve essere respinto in ogni sua parte.
3. Sulle spese di lite:
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o
[...] CP_1 assorbita, così provvede:
3 1. RIGETTA l'appello proposto da Parte_1
[...]
2. CONFERMA integralmente la sentenza n. 1048/2023 del Giudice di Pace di
Treviso, pubblicata il 13 settembre 2023.
3. CONDANNA al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore di che si liquidano in € 1200,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Treviso, 19/06/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 354/2024 R.G., vertente TRA
C.F. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, avvocata Alessandra Perini, con sede in
37135 Verona, Via Flavio Gioia n. 71, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Vinci (c.f.
pec del Foro di Verona, C.F._1 Email_1 con Studio in Verona, 37121, Piazza Bra n. 10, come da mandato in atti.
Appellante
CONTRO
C.F. , nato a [...] in data [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...], (nel giudizio di primo grado Via
Fonderia Montini n. 13 int. 5), rappresentato e difeso dagli Avvocati Roberto Foffani (c.f.
; pec e Mariano Foffani C.F._3 Email_2
(c.f. pec del Foro di C.F._4 Email_3
Treviso, con Studio in 31100, Treviso, Via Daniele Manin n. 32 (nel giudizio di primo grado e nel presente appello in Paese, Via Curtatone, 4).
Appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 1048/2023, pubblicata il 13 settembre 2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante Parte_2
"Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale e nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Treviso, Giudice dott.ssa Mariateresa Nugnes, n. 1048/2023, pubblicata il 13 settembre 2023, R. G. 6610/2021, Repert. n. 1346/2023 del 13 settembre
2023, n. cronol. 6586/2023 del 13 settembre 2023, non notificata, accogliere tutte le conclusioni formulate da questa difesa nel giudizio di primo grado, anche per la parte istruttoria e disattendere tutte le domande, eccezioni e istanze, sollevate dall'appellata in sede di giudizio di primo grado;
con vittoria di spese, anche di TU e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, Iva e C.p.A. come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico.". Per l'appellato CP_1
"Nel merito: rigettarsi l'appello, come infondato in fatto e in diritto, e confermarsi la sentenza di primo grado. Respingersi ogni altra istanza formulata in atto di citazione d'appello. Condannarsi parte appellante alla rifusione di tutte le spese, comprese quelle del presente giudizio. In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate in atto di citazione d'appello in quanto attinenti a circostanze e fatti oggetto di attività istruttoria già espletata in primo grado.". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Con atto di citazione notificato il 6 ottobre 2021, il Sig. conveniva in giudizio CP_1 la dinanzi al Giudice di Pace di Treviso, Controparte_2 chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro occorso il 30 aprile 2021, causato dalla presenza di materiale sulla carreggiata. si Controparte_2 costituiva, contestando le pretese attoree e invocando l'esimente del caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c., oltre a contestare la quantificazione del danno ex art. 1227 c.c..
Il Giudice di Pace di Treviso disponeva una Consulenza Tecnica d'Ufficio (TU) dinamico- ricostruttiva e quantificativa, affidando l'incarico all'Ing. All'esito Persona_1 dell'istruttoria, con sentenza n. 1048/2023, pubblicata il 13 settembre 2023, il Giudice di
Pace accertava l'esclusiva responsabilità di condannandola al Parte_2 risarcimento di €4.789,30 oltre interessi e spese di lite. Avverso tale sentenza, proponeva tempestivo appello, Parte_2 chiedendone la riforma integrale per i motivi già esposti nelle conclusioni. Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di CP_1 primo grado.
All'udienza del 20 giugno 2024, il Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.1 Successivamente, l'udienza per la precisazione delle conclusioni, inizialmente fissata per il 6 febbraio 2025, è stata differita al 20 febbraio 2025 per trattazione scritta. Le parti hanno depositato i rispettivi scritti difensivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
Il presente Tribunale ritiene che l'appello proposto da sia Parte_2 infondato e debba essere integralmente respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1. Sulla configurabilità del caso fortuito (Art. 2051 c.c.): L'appellante ha insistito sulla tesi della sussistenza del caso fortuito, richiamando la tempestività della segnalazione del pericolo (tre minuti dopo la conoscenza dell'ostacolo) e il breve lasso temporale intercorso prima del sinistro (sei minuti dalla segnalazione). Sostiene che il Sig. pur avvertito, non avrebbe mantenuto la dovuta cautela alla guida. CP_1
Tuttavia, come correttamente evidenziato dall'appellato e dalla sentenza di primo grado, la questione non può esaurirsi nella mera tempistica. La diligenza richiesta al custode di una strada non si limita alla tempestività di un avviso, ma si estende alla sua efficacia e adeguatezza in relazione alla gravità del pericolo. Un evento come la dispersione di materiale rigido sulla carreggiata autostradale non può essere derubricato a mero "episodio banale", ma rappresenta un pericolo significativo per la sicurezza degli utenti. La segnalazione generica, come quella apposta sui tabelloni luminosi ("Dir. Venezia materiale sparso Vicenza Est e Grisignano"), senza specificare l'esatta localizzazione o la natura e l'entità del pericolo, non è sufficiente a richiamare l'attenzione degli utenti e a consentire loro di adottare contromisure efficaci. L'assenza di un'indicazione precisa sulla pericolosità o sulla necessità di ridurre la velocità appare una lacuna significativa.
È stato altresì allegato dall'appellato che "altri cinque veicoli sono stati coinvolti nella stessa dinamica del sinistro", circostanza che, sebbene non dettagliatamente comprovata in questo giudizio, depone presuntivamente a sfavore dell'adeguatezza della segnalazione e della gestione dell'emergenza da parte della custode. L'occorrenza di più sinistri similari in un breve arco temporale e nello stesso tratto autostradale suggerisce che le misure adottate non fossero sufficienti a scongiurare il verificarsi del danno per una pluralità di utenti, il che ridimensiona l'eccezionalità e l'imprevedibilità del fatto.
Inoltre, il "caso fortuito" presuppone un evento che sia oggettivamente imprevedibile e inevitabile, tale da spezzare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. La perdita di carico da un veicolo, sebbene non direttamente imputabile alla custode, rientra in un rischio tipico della circolazione stradale che una gestione diligente e proattiva della rete autostradale
2 dovrebbe essere in grado di mitigare o, quantomeno, di segnalare in modo estremamente efficace. La possibilità di individuare i responsabili della perdita di carico rafforza l'idea che l'evento non fosse del tutto estraneo alla sfera di prevedibilità e controllo, almeno in termini di reazione. Non è condivisibile, pertanto, la tesi di un'interruzione del nesso eziologico per condotta imprudente del danneggiato.
E' noto che la condotta del danneggiato possa interrompere il nesso causale.
Tuttavia, tale interruzione si verifica quando il comportamento del danneggiato sia un'evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Nel caso di specie, L'appellato ha sostenuto di aver agito con "straordinaria perizia di guida"-
Ora la genericità della segnalazione e la natura improvvisa dell'ostacolo sono circostanze che consentono di escludere , sia pure in via presuntiva , che la condotta del sia CP_1 una concausa efficiente del danno, ovvero che egli abbia tenuto una condotta di guida una condotta tale da interrompere il nesso con la responsabilità del custode.
2. Sull'erronea valorizzazione delle risultanze peritali (quantum debeatur):
L'appellante ha contestato la perizia del TU Ing. affermando che la stessa sia stata Per_1 eseguita su un veicolo già riparato, impedendo un accertamento diretto e oggettivo dei danni, e che non abbia provato il nesso causale tra i danni e il sinistro.
Tale censura appare pretestuosa e non meritevole di accoglimento.
Come replicato dall'appellato, l'autovettura del Sig. è rimasta a disposizione dei CP_1 periti di presso l'Officina San Nicola S.r.l. dal 30 aprile 2021 fino all'8 giugno Parte_2
2021.
Nonostante la comunicazione del proprietario, in data 5 maggio 2021, che l'autovettura era a disposizione per una perizia, la stessa , tramite , ha negato Parte_2 Controparte_3 ogni responsabilità l'11 maggio 2021, senza nemmeno prendere in considerazione l'ipotesi di far periziare il veicolo.
Questa condotta omissiva dell'appellante non può ora essere invocata come giustificazione per contestare l'accuratezza della perizia tecnica. Se avesse avuto interesse a Parte_2 verificare de visu l'entità dei danni prima della riparazione, avrebbe avuto tutto il tempo e la possibilità di farlo.
Pertanto, le conclusioni del TU, basate sulla "dettagliatissima documentazione fotografica predisposta dalla e sui riscontri forniti dalla stessa Società Parte_3
Autostrada, che ha attestato la congruità delle lavorazioni e la loro necessità per la completa riparazione del mezzo, appaiono pienamente condivisibili.
Il fatto che il TU abbia dovuto "desumere" i danni non inficia la validità della perizia, se tale desunzione è avvenuta su basi documentali solide e complete, come risulta dal richiamo alla vasta documentazione fotografica e alle fatture di riparazione. La mancanza di prova del nesso causale, lamentata dall'appellante, è confutata dalla natura stessa del sinistro (impatto con ostacolo) e dalla congruità delle riparazioni con il tipo di evento.
In considerazione di quanto sopra, l'appello deve essere respinto in ogni sua parte.
3. Sulle spese di lite:
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 contro ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o
[...] CP_1 assorbita, così provvede:
3 1. RIGETTA l'appello proposto da Parte_1
[...]
2. CONFERMA integralmente la sentenza n. 1048/2023 del Giudice di Pace di
Treviso, pubblicata il 13 settembre 2023.
3. CONDANNA al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore di che si liquidano in € 1200,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Treviso, 19/06/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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