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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Terza Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Alberto La Mantia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 4321/2024 e promossa da:
p.iva: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Genova, Via N. Gallino 10/4, presso e nello studio dell'Avv. Angelo Scotto, che la rappresenta e difende per mandato in atti attrice
contro sig.ra nata a [...] il [...], c.f.: Controparte_1
, quale titolare della ditta individuale Pizzeria Dal Mister C.F._1
di Simona Belmonte, p.iva: , ammessa al patrocinio a spese P.IVA_2
dello Stato, elettivamente domiciliata in Genova, Via I. Frugoni 1/3, presso e nello studio dell'Avv. Elena W. Solari, che la rappresenta e difende per mandato in atti
1 convenuta
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
come da verbale d'udienza del 16 gennaio 2025, da intendersi integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
Con atto d'intimazione di sfratto per morosità (R.G. n. 3131/2024), esponeva tra l'altro: Parte_1
- di avere concesso in locazione alla sig.ra , in qualità Controparte_2
di titolare della ditta individuale Pizzeria Dal Mister, l'immobile sito in
Genova, Via Romairone 59r – 61r- 63r, in forza di contratto, ad uso diverso dall'abitativo, del 9 agosto 2017, registrato il 6 settembre 2017;
- che la citata unità immobiliare era stata concessa ad uso di bar, ristorante e pizzeria, con espresso divieto di sublocazione, anche parziale;
- che il canone era stato pattuito nella misura specificata a pagina 1 dell'atto introduttivo;
- che la conduttrice aveva omesso di pagare la quota di imposta di registro annuale di sua competenza, nonché i canoni locatizi relativi al periodo 1/9/2022 – 29/2/2024, avendo perciò maturato una morosità ammontante (alla data dell'intimazione) ad € 82.697,00.
Con comparsa di risposta datata 28 marzo 2024, si costituiva la sig.ra
, nella sopra menzionata qualità, contestando gli assunti Controparte_1
avversari e rilavando, in particolare:
- che la morosità dedotta da parte attrice era parzialmente sovrapponibile all'importo di € 63.909,00 già richiesto da con il Parte_1
2 precedente decreto ingiuntivo n. 3143/2023, per cui era pendente il giudizio di opposizione, con proposizione di domanda riconvenzionale da parte di essa convenuta, volta ad ottenere la corresponsione di €
50.000,00, a titolo di risarcimento dei danni;
- di avere versato in contanti alla società locatrice € 17.000,00 per le mensilità di dicembre 2023, gennaio/febbraio/marzo 2024;
- di avere inoltre provveduto a ripristinare in proprio la porzione di immobile ubicata all'esterno della palazzina di proprietà dell'attrice, sostenendo un costo pari ad € 10.800,00.
Instava, quindi, affinchè fosse dichiarata l'insussistenza della morosità, con conseguente reiezione della domanda di convalida dello sfratto.
Previo mutamento del rito, con ordine di rilascio entro il termine dilatorio del
18 giugno 2024, per le ragioni di cui all'ordinanza del 24/4/2024, la causa era rinviata per gli incombenti di cui all'art. 429 c.p.c..
Tanto premesso, alla luce sia di quanto dichiarato dalle parti all'udienza del
7/11/2024 a proposito dell'avvenuto rilascio dell'immobile locato e della transazione della vertenza, sia delle conclusioni formulate all'udienza del
16/1/2025, va dichiarata nella fattispecie in esame la cessazione della materia del contendere, essendo di fatto venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti medesime.
Ne consegue che occorre procedere solo alla liquidazione delle spese di lite, secondo il criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, così come stabilito dalla
S.C. (cfr., tra le altre, Cass. 11/1/2006 n. 271).
Peraltro, sussistono le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese, tenuto conto della concorde richiesta avanzata sul punto dalle parti alle suddette udienze del 7/11/2024 e del 16/1/2025, senza pertanto che sia necessario procedere alla disamina nel merito della fondatezza o meno degli assunti prospettati negli atti difensivi.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande delle parti, per le ragioni esposte in parte motiva.
Spese di lite compensate.
Genova, 16 gennaio 2025
Il Giudice
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