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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 20/05/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 302/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 302/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Costa Masnaga (LC), Via Galilei n. 5, con il patrocinio dell'avv. SCOLARI ANGELICA, ricorrente;
contro
C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 07.08.1980 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. LISTA
GAETANO DANILO,
resistente; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
1. Affido della minore condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, Persona_1 tranne 3 fine settimana al mese, che trascorrerà con il padre, salvo diversi accordi.
2. Festività e compleanni con criterio di alternanza annuale, salvo diversi accordi;
3. La minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo con il padre che s'impegna a comunicare i periodi entro il 30 maggio, salvo impegni lavorativi e diversi accordi.
4. Le parti s'impegnano ad essere presenti personalmente quando portano la figlia in vacanze, viaggi o comunque lontano dalle residenze famigliari usuali.
5. In caso di urgenze mediche e scolastiche la madre s'impegna ad avvertire immediatamente il padre e solo nel caso in cui quest'ultimo non dia riscontro nel termine utile, proporzionato all'emergenza, la madre potrà prendere decisioni autonomamente, firmando solo Lei.
6. Il padre s'impegna a versare alla madre con bonifico bancario euro 550,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il 20 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo del
Tribunale di Lecco, con diritto di detrazione spettante a chi ha effettuato la spesa.
7. La madre avrà diritto all'assegno unico famigliare.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 24.02.2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Controparte_1 deducendo di avere intrattenuto con lo stesso una relazione more uxorio, nel corso della quale è nata il [...] la figlia . La ricorrente ha dedotto che la relazione con il sig. Persona_1 CP_1 si è contraddistinta sin dall'inizio da uno squilibrio economico, dovendo la stessa sopperire alle difficoltà economiche del convenuto, quali l'acquisto degli arredi della casa, il finanziamento dell'auto ed il pagamento dei debiti pregressi del convenuto. Il ricorrente, dopo aver cambiato vari lavori, ha trovato un'occupazione come trasfertista, il quale comporta che il avori CP_1 lontano dall'abitazione familiare durante la settimana e molto spesso anche nei fine settimana. A seguito di ciò, il convenuto informava la sig.ra di non provare più sentimenti per la Parte_1 stessa, abbandonando dunque la casa familiare per farvi rientro solamente per trascorrere del tempo con la figlia. Pertanto, la ricorrente ha chiesto che venga disposto l'affidamento esclusiva della minore alla madre e che il padre eserciti il diritto di visita secondo un piano graduale statuito dal Tribunale.
Inoltre, ha chiesto disporsi a carico del convenuto l'obbligo di mantenimento per la figlia minore nella misura non inferiore ad € 1.000,00 mensili ed altresì il pagamento del 70% delle spese straordinarie per la figlia, coma da protocollo del Tribunale di Lecco.
Si è costituito in giudizio il quale ha contestato la Controparte_1 ricostruzione dei fatti fornita dalla ricorrente, sottolineando principalmente come non corrisponda al vero la circostanza secondo cui lo stesso si fosse disinteressato della famiglia e non avesse avuto un'occupazione: difatti, il ricorrente afferma di aver sempre contribuito al sostenamento della famiglia, cambiando varie occupazioni per poter così fornire uno stile di vita migliore al nucleo, accettando occupazioni che comportavano frequenti trasferte. Con riguardo alle motivazioni che hanno portato alla fine del rapporto sentimentale tra le parti, il convenuto afferma che la responsabilità di ciò si riscontra nel rapporto morboso che la ricorrente ha con la sorella gemella, nel netto rifiuto manifestato dalla ricorrente nei confronti della famiglia d'origine del convenuto e nelle varie situazioni in cui la stessa denigrava il convenuto con epiteti offensivi, anche in presenza della figlia minore. Altresì, il convenuto ha dedotto come vi siano stati vari tentativi di risoluzione consensuale della controversia, sempre con esito negativo a causa di una ferma opposizione della ricorrente in termini di mantenimento. Pertanto, il convenuto ha chiesto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione Persona_1 del diritto di visita del padre secondo modalità che tengano conto delle esigenze lavorative dello stesso e del superiore interesse della minore. Per quanto riguarda l'aspetto economico, il convenuto ha chiesto la determinazione dell'assegno in € 400,00 mensili, oltre alla compartecipazione del 50% alle spese straordinarie. Le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente relatore all'udienza del 15.05.2025, durante la quale riusciva il tentativo di conciliazione e il Presidente ha provveduto in via temporanea e urgente prevedendo l'affido condiviso della minore, con collocamento prevalente la madre, ha delineato il diritto di visita del padre ed ha previsto un concorso al mantenimento della figlia minore di € 550,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A questo punto, le parti hanno discusso oralmente, rinunciando alle rispettive domande istruttorie e chiedendo la consensualizzazione del ricorso alle condizioni concordate.
La causa è quindi stata trattenuta in decisione sulle conclusioni a verbale sopra riportate.
2. Consensualizzazione della vertenza
Gli accordi raggiunti dai genitori in punto di affidamento, collocazione, mantenimento del figlio e diritto di visita del padre si palesano adeguati a soddisfare le esigenze del minore nel contesto reddituale dei due genitori.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...]
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 20.05.2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 302/2025 promossa con ricorso da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Costa Masnaga (LC), Via Galilei n. 5, con il patrocinio dell'avv. SCOLARI ANGELICA, ricorrente;
contro
C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 07.08.1980 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. LISTA
GAETANO DANILO,
resistente; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
1. Affido della minore condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, Persona_1 tranne 3 fine settimana al mese, che trascorrerà con il padre, salvo diversi accordi.
2. Festività e compleanni con criterio di alternanza annuale, salvo diversi accordi;
3. La minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo con il padre che s'impegna a comunicare i periodi entro il 30 maggio, salvo impegni lavorativi e diversi accordi.
4. Le parti s'impegnano ad essere presenti personalmente quando portano la figlia in vacanze, viaggi o comunque lontano dalle residenze famigliari usuali.
5. In caso di urgenze mediche e scolastiche la madre s'impegna ad avvertire immediatamente il padre e solo nel caso in cui quest'ultimo non dia riscontro nel termine utile, proporzionato all'emergenza, la madre potrà prendere decisioni autonomamente, firmando solo Lei.
6. Il padre s'impegna a versare alla madre con bonifico bancario euro 550,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il 20 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo del
Tribunale di Lecco, con diritto di detrazione spettante a chi ha effettuato la spesa.
7. La madre avrà diritto all'assegno unico famigliare.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 24.02.2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Controparte_1 deducendo di avere intrattenuto con lo stesso una relazione more uxorio, nel corso della quale è nata il [...] la figlia . La ricorrente ha dedotto che la relazione con il sig. Persona_1 CP_1 si è contraddistinta sin dall'inizio da uno squilibrio economico, dovendo la stessa sopperire alle difficoltà economiche del convenuto, quali l'acquisto degli arredi della casa, il finanziamento dell'auto ed il pagamento dei debiti pregressi del convenuto. Il ricorrente, dopo aver cambiato vari lavori, ha trovato un'occupazione come trasfertista, il quale comporta che il avori CP_1 lontano dall'abitazione familiare durante la settimana e molto spesso anche nei fine settimana. A seguito di ciò, il convenuto informava la sig.ra di non provare più sentimenti per la Parte_1 stessa, abbandonando dunque la casa familiare per farvi rientro solamente per trascorrere del tempo con la figlia. Pertanto, la ricorrente ha chiesto che venga disposto l'affidamento esclusiva della minore alla madre e che il padre eserciti il diritto di visita secondo un piano graduale statuito dal Tribunale.
Inoltre, ha chiesto disporsi a carico del convenuto l'obbligo di mantenimento per la figlia minore nella misura non inferiore ad € 1.000,00 mensili ed altresì il pagamento del 70% delle spese straordinarie per la figlia, coma da protocollo del Tribunale di Lecco.
Si è costituito in giudizio il quale ha contestato la Controparte_1 ricostruzione dei fatti fornita dalla ricorrente, sottolineando principalmente come non corrisponda al vero la circostanza secondo cui lo stesso si fosse disinteressato della famiglia e non avesse avuto un'occupazione: difatti, il ricorrente afferma di aver sempre contribuito al sostenamento della famiglia, cambiando varie occupazioni per poter così fornire uno stile di vita migliore al nucleo, accettando occupazioni che comportavano frequenti trasferte. Con riguardo alle motivazioni che hanno portato alla fine del rapporto sentimentale tra le parti, il convenuto afferma che la responsabilità di ciò si riscontra nel rapporto morboso che la ricorrente ha con la sorella gemella, nel netto rifiuto manifestato dalla ricorrente nei confronti della famiglia d'origine del convenuto e nelle varie situazioni in cui la stessa denigrava il convenuto con epiteti offensivi, anche in presenza della figlia minore. Altresì, il convenuto ha dedotto come vi siano stati vari tentativi di risoluzione consensuale della controversia, sempre con esito negativo a causa di una ferma opposizione della ricorrente in termini di mantenimento. Pertanto, il convenuto ha chiesto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione Persona_1 del diritto di visita del padre secondo modalità che tengano conto delle esigenze lavorative dello stesso e del superiore interesse della minore. Per quanto riguarda l'aspetto economico, il convenuto ha chiesto la determinazione dell'assegno in € 400,00 mensili, oltre alla compartecipazione del 50% alle spese straordinarie. Le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente relatore all'udienza del 15.05.2025, durante la quale riusciva il tentativo di conciliazione e il Presidente ha provveduto in via temporanea e urgente prevedendo l'affido condiviso della minore, con collocamento prevalente la madre, ha delineato il diritto di visita del padre ed ha previsto un concorso al mantenimento della figlia minore di € 550,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A questo punto, le parti hanno discusso oralmente, rinunciando alle rispettive domande istruttorie e chiedendo la consensualizzazione del ricorso alle condizioni concordate.
La causa è quindi stata trattenuta in decisione sulle conclusioni a verbale sopra riportate.
2. Consensualizzazione della vertenza
Gli accordi raggiunti dai genitori in punto di affidamento, collocazione, mantenimento del figlio e diritto di visita del padre si palesano adeguati a soddisfare le esigenze del minore nel contesto reddituale dei due genitori.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...]
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici concordate tra le parti, come sopra riportate, e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 20.05.2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada