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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/03/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1939/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Salvatore
Battaglia, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
13.03.1973 e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mariachiara Gravagna, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
12.02.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c ivile a IC (RG) il 16.03.1996, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte I, dell'anno 1996, in regime di comunione dei beni e che dall'unione coniugale sono nati due figli: (IC, Per_1
10.08.1999) e (IC, 14.09.1996); Per_2 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 11.11.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, senza darsi reciproche molestie e con obbligo del mutuo rispetto;
2. Dichiarare la separazione dei sigg. (C.F. , nato il Parte_1 C.F._1
08.05.1968 a IC e (C.F. ), nata in [...]_1 C.F._2
(Germania) il 13.03.1973, in forza del matrimonio contratto a IC, in data 16.03.1996, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IC, Atto n. 2, Parte I;
3. Assegnare la casa familiare sita a IC in via Palermo n. 1/a alla sig.ra Controparte_1 che ci vivrà unitamente ai figli e ratificare l'accordo per cui il sig. potrà abitare Parte_1
l'immobile di proprietà della sig.ra , salvo restituirlo a questa senza eccezione alcuna entro CP_1
mesi dodici da formale richiesta;
4. Disporre che il sig. provveda al mantenimento della famiglia corrispondendo Parte_1 la somma di € 600,00 mensili, di cui € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed €
200,00 contributo al mantenimento della moglie, parte economicamente più debole.
5. Le spese straordinarie relative ai figli non economicamente autosufficienti vengono ripartite in misura eguale tra il padre e la madre.
6. La sig.ra si impegna al pagamento delle residue rate del mutuo n. 0256510201628 accesso CP_1
presso BAPR di IC, agenzia di IC Alta, mentre il sig. ne contribuirà Parte_1 corrispondendo la somma di €100,00 mensili fino a totale estinzione. La predetta somma sarà versata dal sig. unitamente all'assegno di mantenimento mentre la sig.ra si occuperà Parte_1 CP_1
del relativo ed effettivo pagamento, assumendosi ogni conseguente spesa e onere per l'esecuzione ed in caso di ritardo.
7. I coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato ed avente codice iban
[...] acceso presso Banca Intesa Sanpaolo s.p.a., Agenzia di IC, provvedendo alle spese di estinzione nonché alla ripartizione attiva/passiva del saldo conto in misura eguale. 8. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei propri documenti personali validi per
l'espatrio.
9. Ciascun coniuge provvederà al pagamento dei propri oneri di difesa.
10. Ordinare alla cancelleria competente di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IC, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”; che l'udienza di comparizione del dì 12.02.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti ai loro interessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale d ei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio civile a IC (RG) in data 16.03.1996, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di IC (RG), al n. 2, parte I, anno 1996;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di IC perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.03.2025. Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1939/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Salvatore
Battaglia, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
13.03.1973 e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mariachiara Gravagna, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
12.02.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio c ivile a IC (RG) il 16.03.1996, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 2, parte I, dell'anno 1996, in regime di comunione dei beni e che dall'unione coniugale sono nati due figli: (IC, Per_1
10.08.1999) e (IC, 14.09.1996); Per_2 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 11.11.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, senza darsi reciproche molestie e con obbligo del mutuo rispetto;
2. Dichiarare la separazione dei sigg. (C.F. , nato il Parte_1 C.F._1
08.05.1968 a IC e (C.F. ), nata in [...]_1 C.F._2
(Germania) il 13.03.1973, in forza del matrimonio contratto a IC, in data 16.03.1996, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di IC, Atto n. 2, Parte I;
3. Assegnare la casa familiare sita a IC in via Palermo n. 1/a alla sig.ra Controparte_1 che ci vivrà unitamente ai figli e ratificare l'accordo per cui il sig. potrà abitare Parte_1
l'immobile di proprietà della sig.ra , salvo restituirlo a questa senza eccezione alcuna entro CP_1
mesi dodici da formale richiesta;
4. Disporre che il sig. provveda al mantenimento della famiglia corrispondendo Parte_1 la somma di € 600,00 mensili, di cui € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed €
200,00 contributo al mantenimento della moglie, parte economicamente più debole.
5. Le spese straordinarie relative ai figli non economicamente autosufficienti vengono ripartite in misura eguale tra il padre e la madre.
6. La sig.ra si impegna al pagamento delle residue rate del mutuo n. 0256510201628 accesso CP_1
presso BAPR di IC, agenzia di IC Alta, mentre il sig. ne contribuirà Parte_1 corrispondendo la somma di €100,00 mensili fino a totale estinzione. La predetta somma sarà versata dal sig. unitamente all'assegno di mantenimento mentre la sig.ra si occuperà Parte_1 CP_1
del relativo ed effettivo pagamento, assumendosi ogni conseguente spesa e onere per l'esecuzione ed in caso di ritardo.
7. I coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato ed avente codice iban
[...] acceso presso Banca Intesa Sanpaolo s.p.a., Agenzia di IC, provvedendo alle spese di estinzione nonché alla ripartizione attiva/passiva del saldo conto in misura eguale. 8. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei propri documenti personali validi per
l'espatrio.
9. Ciascun coniuge provvederà al pagamento dei propri oneri di difesa.
10. Ordinare alla cancelleria competente di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IC, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.”; che l'udienza di comparizione del dì 12.02.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, che vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti ai loro interessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale d ei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio civile a IC (RG) in data 16.03.1996, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di IC (RG), al n. 2, parte I, anno 1996;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di IC perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.03.2025. Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti