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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 29/05/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 299/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MASSA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona dei Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento n. 299/2025 R.G.V.G., promosso congiuntamente da:
, nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_2 C.F._2 residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Malatesta, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Massa, Viale Stazione, n. 14
ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento – non intervenuto
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI:
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e verbale di udienza di prima comparizione del 10.04.2025.
Il P.M., notiziato del procedimento, ha apposto il proprio visto con nota in data
24.02.2025, senza spiegare intervento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 07.02.2025, e , Controparte_1 Controparte_2 generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato Tribunale, esponendo:
di aver contratto tra loro matrimonio con rito concordatario in Massa, il giorno
25.09.2021, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2021 al n. 56, Parte II, serie A;
che dalla loro unione coniugale è nato il figlio minore in data Persona_1
29.07.2021;
che il rapporto coniugale si è da tempo deteriorato a causa di contrasti personali, tali da rendere intollerabile la convivenza, essendo venuta meno l'affectio coniugalis, con la conseguente volontà di entrambi i coniugi addivenire alla separazione personale.
I ricorrenti hanno quindi chiesto concordemente pronunciarsi la separazione personale tra di loro e, nel contesto dello stesso procedimento, a seguito del decorso del termine previsto ex lege, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo e reiterate in sede di udienza di comparizione dinanzi al G.I. designato, con espressa rinuncia ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza.
Il P.M., notiziato del procedimento, non è intervenuto.
La causa è pervenuta in decisione all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi tenutasi in data 10.04.2025.
§§§§§§§§§§§
2 Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale come formulata congiuntamente.
Le condizioni concordate e trascritte in ricorso e ribadite in sede di udienza risultano conformi alla legge, essendo, in riferimento al figlio minore la previsione Per_1 inerente all'affidamento congiunto, alla collocazione residenziale del medesimo presso l'abitazione materna ed all'ampia facoltà di visita in favore del padre, aderente al principio di genitorialità che permea l'ordinamento in materia e rispettoso dell'habitat domestico e delle abitudini di vita del medesimo minore, mentre quelle attinenti alla contribuzione al mantenimento ordinario dello stesso figlio a carico del padre, quale genitore non collocatario (per l'importo di € 200,00 al mese, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT) ed alla compartecipazione di entrambi i genitori alle spese straordinarie occorrenti per la prole, nella misura del 50% si configurano rispondenti al principio di proporzionalità tra le rispettive risorse patrimoniali delle parti (ex art. 316 bis c.p.c.), quali evincibili dalla documentazione fiscale prodotta.
La previsione dell'assegnazione della casa familiare alla Sig.ra di proprietà di CP_1 costei, si giustifica per essere ella genitore collocatario del figlio minore.
La domanda volta alla pronuncia della separazione consensuale tra i coniugi merita pertanto accoglimento, così come formulata.
Con separata ordinanza in pari data si provvede ai fini della prosecuzione del giudizio, in funzione della definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, previo decorso del termine ex lege ai fini della procedibilità della stessa e di quello occorrente per il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione personale, a norma dell'art. 473 bis 51, comma 1 c.p.c., dovendosi dare atto, al riguardo, che i ricorrenti, con dichiarazione resa in sede di udienza, hanno concordemente rinunciato ai termini per proporre impugnazione avverso la presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, visto l'art. 473 bis-51, c. 4, c.p.c.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi e , Controparte_1 Controparte_2 generalizzati come in epigrafe, in riferimento al matrimonio dagli stessi contratto in
Massa, il giorno 25.09.2021 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto
3 Comune dell'anno 2021 al n. 56, parte 2, serie A), alle condizioni trascritte in ricorso e ribadite in sede di udienza presidenziale, che di seguito si trascrivono:
1) I Sigg.ri e vivranno separati, con obbligo del Controparte_1 Persona_1 reciproco rispetto.
2) Affida il figlio in via condivisa, a entrambi i genitori, che Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (ad esempio gli interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. Resta inteso che il genitore che si assumerà la decisione avrà
l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o di informarlo successivamente e tempestivamente.
3) Il figlio minore è collocato anagraficamente e in via preferenziale Persona_1 presso l'abitazione della madre sita in Massa, Via Castagnara n. 225, ove vi abiterà unitamente alla madre , cui viene pertanto assegnata la predetta casa Controparte_1 familiare.
4) Il predetto figlio minore trascorrerà ogni settimana alternativamente sia con il padre che con la madre, secondo le modalità riportate in formato tabellare nelle conclusioni rassegnate in ricorso introduttivo e ribadite in sede di udienza, da intendersi integralmente richiamate in questa sede. I genitori trascorreranno con il figlio, a prescindere dalla normale frequentazione, in via alternata di anno in anno, il 24 e il 25 dicembre oltre che il 6 gennaio l'uno mentre l'altro il 26 e il 31 dicembre e 1 gennaio oppure – previo accordo - dal 24 al 26 dicembre con un genitore e i giorni dal 31 dicembre al 2 gennaio con l'altro. Quello dei due genitori che non ha trascorso con il figlio il 24 e 25 dicembre dell'anno precedente sarà con lo stesso il giorno di Pasqua, mentre l'altro lo avrà con sé per il giorno del lunedì in albis. Il minore trascorrerà con i genitori secondo il principio dell'alternanza tutte le altre festività religiose e laiche. I genitori potranno trascorrere con il figlio un periodo di vacanza estivo - da intendersi durante la sospensione delle lezioni scolastiche - di 15 giorni, anche non consecutivi ma divisi in periodi non inferiori a giorni cinque ciascuno, da concordare fra loro con un anticipo di almeno 60 giorni. I genitori si comunicheranno preventivamente i luoghi ove porteranno il figlio in vacanza e garantiranno contatti almeno giornalieri. I genitori parteciperanno entrambi alla festa per il compleanno del figlio. Il figlio starà con i genitori nei giorni in cui gli stessi festeggeranno i loro compleanni, a prescindere dalla normale alternanza, così
come la giornata della festa del papà e quella della festa della mamma.
4 5) E' posto a carico di l'obbligo di mantenimento del figlio mediante Controparte_2 corresponsione alla sig.ra , in via anticipata ed entro il giorno 10 di ogni Controparte_1 mese, dell'importo mensile di Euro 200,00 (duecento/00) sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio, importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, nonché mediante il rimborso alla sig.ra CP_1 per il caso di anticipazione, del 50% delle spese straordinarie di cui alle linee
[...] guida recepite da questo Tribunale, in conformità alle Linee Guida del C.N.F. in materia,
r3ecepite dal Tribunale adito, di concerto con il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di
Massa Carrara
6) E' di competenza esclusiva della sig.ra la percezione dell'assegno Controparte_1 unico per il figlio ed il Sig. , come da impegno dallo Persona_1 Controparte_2 steso assunto, è tenuto a fornire alla coniuge ogni anno la documentazione fiscale-
reddituale necessaria per la compilazione dell'ISEE, ove necessaria e propedeutica alla richiesta di liquidazione dell'assegno unico.
Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di aver già regolato tra loro i rapporti economici e di non avere alcuna presta l'una dall'altro.
Dà atto che i coniugi hanno prestato reciproco consenso, fin d'ora, all'espatrio ed al rilascio del passaporto e si sono impegnati a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio, ove effettuato.
Dà atto che i ricorrenti hanno concordemente rinunciato, con dichiarazione resa a verbale di udienza, ai termini per proporre opposizione avverso la presente sentenza.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per gli adempimenti di competenza.
Provvede come da separata ordinanza in pari data alla rimessione ella causa sul ruolo ed a regolare il prosieguo del giudizio ai fini della definizione della domanda di divorzio, a seguito del decorso del termine ex art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970 e successive modificazioni ed integrazioni.
Così deciso in Massa, il 28.05.2025.
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MASSA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona dei Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento n. 299/2025 R.G.V.G., promosso congiuntamente da:
, nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._1 residente in [...]
e
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_2 C.F._2 residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Malatesta, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Massa, Viale Stazione, n. 14
ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento – non intervenuto
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI:
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e verbale di udienza di prima comparizione del 10.04.2025.
Il P.M., notiziato del procedimento, ha apposto il proprio visto con nota in data
24.02.2025, senza spiegare intervento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 07.02.2025, e , Controparte_1 Controparte_2 generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato Tribunale, esponendo:
di aver contratto tra loro matrimonio con rito concordatario in Massa, il giorno
25.09.2021, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2021 al n. 56, Parte II, serie A;
che dalla loro unione coniugale è nato il figlio minore in data Persona_1
29.07.2021;
che il rapporto coniugale si è da tempo deteriorato a causa di contrasti personali, tali da rendere intollerabile la convivenza, essendo venuta meno l'affectio coniugalis, con la conseguente volontà di entrambi i coniugi addivenire alla separazione personale.
I ricorrenti hanno quindi chiesto concordemente pronunciarsi la separazione personale tra di loro e, nel contesto dello stesso procedimento, a seguito del decorso del termine previsto ex lege, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo e reiterate in sede di udienza di comparizione dinanzi al G.I. designato, con espressa rinuncia ai termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza.
Il P.M., notiziato del procedimento, non è intervenuto.
La causa è pervenuta in decisione all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi tenutasi in data 10.04.2025.
§§§§§§§§§§§
2 Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale come formulata congiuntamente.
Le condizioni concordate e trascritte in ricorso e ribadite in sede di udienza risultano conformi alla legge, essendo, in riferimento al figlio minore la previsione Per_1 inerente all'affidamento congiunto, alla collocazione residenziale del medesimo presso l'abitazione materna ed all'ampia facoltà di visita in favore del padre, aderente al principio di genitorialità che permea l'ordinamento in materia e rispettoso dell'habitat domestico e delle abitudini di vita del medesimo minore, mentre quelle attinenti alla contribuzione al mantenimento ordinario dello stesso figlio a carico del padre, quale genitore non collocatario (per l'importo di € 200,00 al mese, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT) ed alla compartecipazione di entrambi i genitori alle spese straordinarie occorrenti per la prole, nella misura del 50% si configurano rispondenti al principio di proporzionalità tra le rispettive risorse patrimoniali delle parti (ex art. 316 bis c.p.c.), quali evincibili dalla documentazione fiscale prodotta.
La previsione dell'assegnazione della casa familiare alla Sig.ra di proprietà di CP_1 costei, si giustifica per essere ella genitore collocatario del figlio minore.
La domanda volta alla pronuncia della separazione consensuale tra i coniugi merita pertanto accoglimento, così come formulata.
Con separata ordinanza in pari data si provvede ai fini della prosecuzione del giudizio, in funzione della definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, previo decorso del termine ex lege ai fini della procedibilità della stessa e di quello occorrente per il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione personale, a norma dell'art. 473 bis 51, comma 1 c.p.c., dovendosi dare atto, al riguardo, che i ricorrenti, con dichiarazione resa in sede di udienza, hanno concordemente rinunciato ai termini per proporre impugnazione avverso la presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, visto l'art. 473 bis-51, c. 4, c.p.c.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi e , Controparte_1 Controparte_2 generalizzati come in epigrafe, in riferimento al matrimonio dagli stessi contratto in
Massa, il giorno 25.09.2021 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto
3 Comune dell'anno 2021 al n. 56, parte 2, serie A), alle condizioni trascritte in ricorso e ribadite in sede di udienza presidenziale, che di seguito si trascrivono:
1) I Sigg.ri e vivranno separati, con obbligo del Controparte_1 Persona_1 reciproco rispetto.
2) Affida il figlio in via condivisa, a entrambi i genitori, che Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (ad esempio gli interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. Resta inteso che il genitore che si assumerà la decisione avrà
l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o di informarlo successivamente e tempestivamente.
3) Il figlio minore è collocato anagraficamente e in via preferenziale Persona_1 presso l'abitazione della madre sita in Massa, Via Castagnara n. 225, ove vi abiterà unitamente alla madre , cui viene pertanto assegnata la predetta casa Controparte_1 familiare.
4) Il predetto figlio minore trascorrerà ogni settimana alternativamente sia con il padre che con la madre, secondo le modalità riportate in formato tabellare nelle conclusioni rassegnate in ricorso introduttivo e ribadite in sede di udienza, da intendersi integralmente richiamate in questa sede. I genitori trascorreranno con il figlio, a prescindere dalla normale frequentazione, in via alternata di anno in anno, il 24 e il 25 dicembre oltre che il 6 gennaio l'uno mentre l'altro il 26 e il 31 dicembre e 1 gennaio oppure – previo accordo - dal 24 al 26 dicembre con un genitore e i giorni dal 31 dicembre al 2 gennaio con l'altro. Quello dei due genitori che non ha trascorso con il figlio il 24 e 25 dicembre dell'anno precedente sarà con lo stesso il giorno di Pasqua, mentre l'altro lo avrà con sé per il giorno del lunedì in albis. Il minore trascorrerà con i genitori secondo il principio dell'alternanza tutte le altre festività religiose e laiche. I genitori potranno trascorrere con il figlio un periodo di vacanza estivo - da intendersi durante la sospensione delle lezioni scolastiche - di 15 giorni, anche non consecutivi ma divisi in periodi non inferiori a giorni cinque ciascuno, da concordare fra loro con un anticipo di almeno 60 giorni. I genitori si comunicheranno preventivamente i luoghi ove porteranno il figlio in vacanza e garantiranno contatti almeno giornalieri. I genitori parteciperanno entrambi alla festa per il compleanno del figlio. Il figlio starà con i genitori nei giorni in cui gli stessi festeggeranno i loro compleanni, a prescindere dalla normale alternanza, così
come la giornata della festa del papà e quella della festa della mamma.
4 5) E' posto a carico di l'obbligo di mantenimento del figlio mediante Controparte_2 corresponsione alla sig.ra , in via anticipata ed entro il giorno 10 di ogni Controparte_1 mese, dell'importo mensile di Euro 200,00 (duecento/00) sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio, importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, nonché mediante il rimborso alla sig.ra CP_1 per il caso di anticipazione, del 50% delle spese straordinarie di cui alle linee
[...] guida recepite da questo Tribunale, in conformità alle Linee Guida del C.N.F. in materia,
r3ecepite dal Tribunale adito, di concerto con il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di
Massa Carrara
6) E' di competenza esclusiva della sig.ra la percezione dell'assegno Controparte_1 unico per il figlio ed il Sig. , come da impegno dallo Persona_1 Controparte_2 steso assunto, è tenuto a fornire alla coniuge ogni anno la documentazione fiscale-
reddituale necessaria per la compilazione dell'ISEE, ove necessaria e propedeutica alla richiesta di liquidazione dell'assegno unico.
Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di aver già regolato tra loro i rapporti economici e di non avere alcuna presta l'una dall'altro.
Dà atto che i coniugi hanno prestato reciproco consenso, fin d'ora, all'espatrio ed al rilascio del passaporto e si sono impegnati a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio, ove effettuato.
Dà atto che i ricorrenti hanno concordemente rinunciato, con dichiarazione resa a verbale di udienza, ai termini per proporre opposizione avverso la presente sentenza.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per gli adempimenti di competenza.
Provvede come da separata ordinanza in pari data alla rimessione ella causa sul ruolo ed a regolare il prosieguo del giudizio ai fini della definizione della domanda di divorzio, a seguito del decorso del termine ex art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970 e successive modificazioni ed integrazioni.
Così deciso in Massa, il 28.05.2025.
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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