Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/03/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 316/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.01.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al 316/2023 R.G., vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1 alla Via Francesco Colelli n. 42 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Cortese, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE
e
(C.F. e P. IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex art. 417-bis c.p.c. dall'Avv.
Giuseppe Muraca ed elettivamente domiciliata in alla Via V. Cortese n. 25, ex P.O. CP_1
Madonna dei Cieli, presso l'Ufficio Legale dell'ente
RESISTENTE
provvedendo, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.03.2023 , dipendente dell' , Parte_1 Parte_2 premettendo aver lavorato, dal mese di ottobre 2016, presso l'U.O. Servizio Psichiatrico di Diagnosi
e Cura del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme, con la qualifica di collaboratore professionale sanitario - infermiere, inquadrato nel livello D del CCNL Comparto Sanità Pubblica, esponeva che,
a causa della grave carenza di organico di personale di supporto, era stato costretto a svolgere mansioni ausiliarie di “attività alberghiere”, di igiene personale dei pazienti e di assistenza generica agli stessi, nonché servizi di segreteria di reparto, ascrivibili alla figura dell'operatore socio-sanitario inquadrato nella categoria B del CCNL applicato, di aver dedicato all'espletamento delle suddette attività almeno il 50% del complessivo impegno lavorativo e che il quotidiano svolgimento di mansioni diverse da quelle prettamente infermieristiche, nonché qualitativamente inferiori, aveva inciso sulla sua prestazione cagionandogli un danno alla professionalità.
2. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del Parte_2 diritto al risarcimento del danno asseritamente subito;
nel merito, eccepiva la carenza di prova in ordine all'esplicita volontà datoriale di adibire il ricorrente ad asserite mansioni inferiori, non pertinenti alla qualifica rivestita;
contestava, infine, la somma rivendicata in quanto disancorata da un conteggio analitico e da un apprezzabile criterio di calcolo, non rinvenibile in atti.
3. Ammessa la prova testimoniale richiesta dal ricorrente, con ordinanza pronunciata all'udienza del
6.06.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 23.01.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che entrambe le parti hanno proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dall' , Parte_2 vertendosi nell'ipotesi di azione di risarcimento del danno da dequalificazione professionale, alla quale si applica il termine ordinario decennale.
Quanto alla decorrenza di detto termine, può citarsi il costante orientamento della Suprema Corte (cfr. ex multis, Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 31558 del 4.11.2021), secondo cui “il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima come il demansionamento del lavoratore, non può essere intesa semplicemente come acquiescenza ad una situazione imposta dal datore di lavoro, trattandosi di una forma di illecito permanente. Ne consegue che la pretesa risarcitoria per il danno alla professionalità si rinnova in relazione al protrarsi dell'evento dannoso, impedendo il decorso della prescrizione fino al momento in cui il comportamento “contra jus” non sia cessato, né sussistono limiti alla proposizione della domanda ed al conseguente soddisfacimento del diritto ad essa sotteso per tutto il tempo durante il quale la condotta è stata perpetuata.”.
E' stato, inoltre, affermato che “in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che, in una controversia per demansionamento, aveva individuato come “dies a quo” di decorrenza della prescrizione la data di manifestazione del danno invece che quella di cessazione della condotta illecita da parte del datore di lavoro).” (cfr.
Cass. Sez. Lav. n. 9318 del 16.04.2018).
Nel caso di specie, la condotta illecita ascritta all' si riferisce agli anni 2016 e 2017, Parte_2 sicché da quella data deve farsi decorrere il termine ordinario decennale.
5. Nel merito, dalla documentazione allegata emerge che il ricorrente è inquadrato nella categoria D con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere ed ha prestato servizio nel periodo oggetto di causa presso l'U.O.C. Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del P.O. di Lamezia Terme.
Risulta, inoltre, documentalmente dimostrato che nel periodo di riferimento (da ottobre 2016 alla fine del 2017) presso la struttura in questione ha prestato servizio una sola operatrice sociosanitaria, addetta quasi esclusivamente al turno di mattina e raramente a quello pomeridiano;
in alcuni mesi l'OSS è stata assente per infortunio e, poi, è stata sostituita da . Persona_1 Controparte_2
La cronica carenza di personale infermieristico ed ausiliario specializzato (o di supporto assistenziale)
è comprovata, altresì, dagli atti deliberativi con i quali, a decorrere dall'anno 2015, l'
[...]
ha disposto l'assunzione a tempo determinato e part-time al 50%, la proroga dei contratti Parte_2
a tempo determinato e, successivamente, l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di infermieri e/o di O.S.S.
6. Dalle prove orali assunte in corso di causa è, poi, emerso quanto segue.
Il teste di parte ricorrente ha dichiarato: “Sono stato dipendente dell' Testimone_1 [...]
da gennaio 1982 fino a settembre 2021. Attualmente sono in pensione. Svolgevo le Parte_2 mansioni di assistente sociale presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del P.O. di Lamezia
Terme. Conosco il ricorrente in quanto lo stesso ha lavorato presso il reparto di Psichiatria del P.O. di Lamezia Terme con la qualifica di infermiere professionale. Non ricordo in quali anni il ricorrente ha lavorato presso il SPDC ma posso affermare che lo stesso ha lavorato per un certo periodo, poi si è trasferito ed è tornato di nuovo in reparto. Gli infermieri lavoravano per cinque giorni a settimana su tre turni, mattina, pomeriggio e notte. Io lavoravo prevalentemente di mattina, dalle ore
8.00 alle ore 14.00 o di pomeriggio, per circa due volte a settimana, dalle ore 14.00 alle ore 20.00.
I turni degli infermieri erano dalle ore 7.00 alle ore 14.00, dalle ore 14.00 alle ore 21.00 e dalle ore
21.00 alle ore 7.00. Confermo che il ricorrente svolgeva, quotidianamente durante il turno di lavoro, le attività indicate nel capitolo di prova c). Ciò posso riferire per aver potuto constatare personalmente che gli infermieri svolgevano le attività indicate nel capitolo di prova c). Non riesco a quantificare il tempo impiegato dagli infermieri nello svolgimento dei compiti di natura ausiliaria ed alberghiera;
queste attività tenevano impegnati gli infermieri soprattutto di mattina, in coincidenza con l'orario del pranzo e ogniqualvolta era necessario in base alle esigenze dei pazienti e dell'organizzazione del reparto. Ricordo che nel reparto prestava servizio solo un OSS ma non sono in grado di riferire con precisione in quali anni. L'unico OSS presente è andato in pensione e non è stato subito sostituito. I primi OSS assegnati al reparto non riuscivano a coprire tutti i turni;
inizialmente prestavano servizio soltanto durante i turni diurni (mattina o pomeriggio), successivamente, quando il numero degli OSS è aumentato, prestavano servizio anche di notte. In reparto erano presenti un massimo di otto pazienti. Se non ricordo male, quando sono andato in pensione, lavoravano in reparto circa tre/quattro OSS.”.
Il teste di parte ricorrente ha riferito: “Sono dipendente dell' Testimone_2 [...]
dal 2008/2009. Sono stato assunto a tempo indeterminato nell'anno 2012. Svolgo le Parte_2 funzioni di dirigente medico. Ho prestato servizio presso l'Ospedale di Lamezia Terme reparto di Psichiatria (S.P.D.C.) fino al mese di aprile 2023. Da quando sono stato assunto alle dipendenze dell' fino ad aprile 2023 ho lavorato presso il i Lamezia Terme. Conosco Parte_2 CP_3 il ricorrente in quanto ha lavorato presso il S.P.D.C. del Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme nel periodo 2016/2017 e, successivamente, in tempi più recenti ma non ricordo con precisione in quali anni. Il era un infermiere professionale. Confermo che il ricorrente prestava servizio sulla base Pt_1 di tre turni per cinque giorni a settimana. Confermo che il ricorrente ha svolto quotidianamente le mansioni indicate nel capitolo di prova C). Ricordo che presso il reparto di Psichiatria era presente un solo OSS, che prestava servizio per tre giorni a settimana e copriva un solo turno. Non sono in grado di collocare nel tempo la presenza dell'OSS nel reparto, ovvero non ricordo in quali anni l'OSS sia stato presente in reparto. In ogni caso, la presenza dell'OSS era insufficiente. Il ricorrente dedicava la maggior parte del turno di lavoro allo svolgimento delle mansioni tipiche dell'OSS.
Probabilmente il tempo destinato all'espletamento di tali mansioni superava quello impiegato nello svolgimento delle mansioni propriamente infermieristiche. Aggiungo che il era uno degli Pt_1 infermieri più disponibili e che si lamentava di meno e, quindi, si prestava più degli altri allo svolgimento dei compiti rientranti nella competenza degli OSS. Se non ricordo male, nel periodo
2016/2017 i turni degli infermieri erano dalle ore 7.00 alle ore 14.00, dalle ore 14.00 alle ore 21.00
e dalle ore 21.00 alle ore 7.00. Successivamente, in tempi più recenti, i turni degli infermieri sono stati equiparati a quelli del personale medico e, di conseguenza, gli infermieri lavorano dalle ore
8.00 alle ore 14.00, dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e dalle ore 20.00 alle ore 8.00. Quando sono andato via dal reparto, nel mese di aprile 2023, presso il reparto di Psichiatria lavoravano cinque Part OSS, che coprivano anche il turno notturno. L' ha incrementato il numero degli OSS poco prima o durante la pandemia da Covid-19 ma non ricordo con precisione l'anno.”.
7. Ciò posto, il ricorrente lamenta di aver subito una dequalificazione professionale consistente nell'impossibilità di esprimere, nonché di conservare ed accrescere la propria competenza professionale in conformità alle condizioni di assunzione;
deduce, infatti, di essere stato adibito, a causa della grave e cronica carenza di operatori sociosanitari, a mansioni inferiori a discapito delle mansioni infermieristiche, in maniera continua e prevalente, per la maggior parte del turno lavorativo.
Dalla disamina delle declaratorie contrattuali di riferimento è dato evincere che rientra nella categoria
B, livello economico BS, l'operatore sociosanitario, il quale “svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione
- ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.”.
Appartiene, invece, alla categoria D, profilo professionale di collaboratore professionale sanitario,
l'infermiere di cui al D.M. n. 739/1994, ovvero colui che “a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale (..) contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.”.
Giova, poi, osservare che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. Sez. Lav. ordinanza n. 19419 del 17.09.2020), “nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività. (In applicazione del suddetto principio,
è stato escluso il demansionamento ai danni del dipendente di un'azienda sanitaria, inquadrato come operatore tecnico specializzato con mansioni di autista di ambulanza, che aveva prestato collaborazione nelle attività di soccorso del servizio 118 una volta alla settimana ed aveva coadiuvato l'unico operatore sanitario nella preparazione della barella e nel trasporto dell'ammalato).”.
E' stato, inoltre, affermato che “in tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.” (cfr.
Cass. Sez. 1, ordinanza n. 24585 del 2.10.2019).
Tanto precisato, l'istruttoria espletata ha consentito di accertare che le mansioni alle quali il ricorrente
è stato adibito, quotidianamente e per la maggior parte del turno lavorativo, presso il sono CP_3 state quelle connesse all'attività alberghiera, all'igiene personale ed all'assistenza dei pazienti. Entrambi i testi escussi non sono stati in grado di quantificare l'impegno profuso dal ricorrente nello svolgimento dei compiti propri del personale ausiliario di supporto, pur confermando che gli infermieri si dedicavano nello stesso turno lavorativo sia alle attività di competenza dell'OSS sia a quelle rientranti nella qualifica di appartenenza, attribuendo, di volta in volta, priorità a quelle più urgenti.
Appare evidente che la presenza di un'unica unità di OSS in servizio consentisse la copertura di un solo turno al giorno e, generalmente, di quello mattutino, lasciando scoperti i turni pomeridiano e notturno e costringendo, quindi, il personale infermieristico ad espletare mansioni inferiori, di natura alberghiera e di supporto, oltre ai compiti propri del loro profilo professionale.
Sussiste, dunque, alla luce dei criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità (durata del demansionamento, qualità dell'attività lavorativa svolta rispetto alle mansioni di assunzione e tipo di professionalità coinvolta), il danno da dequalificazione professionale lamentato (al riguardo, si evidenzia che, ai sensi del D.M. 739/1994, per l'assunzione della qualifica di infermiere è necessario conseguire il diploma universitario abilitante ed essere in possesso dell'iscrizione al relativo albo professionale, mentre per il profilo di operatore socio-sanitario è richiesto il possesso di un attestato di qualifica conseguito al termine di una specifica formazione professionale di durata annuale).
8. L va, di conseguenza, condannata al risarcimento del danno da Parte_2 demansionamento subito dall'odierno ricorrente da ottobre 2016 a dicembre 2017.
Per la quantificazione del credito sono state prese in considerazione le retribuzioni annue riportate nel conteggio allegato (reddito da CUD/buste paga), applicando la percentuale indicata del 10%.
In conclusione, il danno risarcibile ammonta a complessivi € 3.230,15, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione del valore della causa, dell'attività istruttoria svolta e della non particolare complessità della questione trattata, in complessivi € 1.362,00 per compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito del ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
- accerta e dichiara che il ricorrente ha svolto, in maniera prevalente, le mansioni inferiori di operatore sociosanitario rientranti nella declaratoria della categoria B, livello economico BS, del CCNL
Comparto Sanità;
- condanna l' a risarcire il danno da demansionamento subito nel periodo da ottobre Parte_2
2016 a dicembre 2017, quantificato in complessivi € 3.230,15, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna, altresì, l' convenuta al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Controparte_1 complessivi € 1.362,00 per compensi professionali e per spese sostenute e documentate, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito del ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 28.03.2025
LA G.L.
Dott.ssa Valeria Salatino