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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/09/2025, n. 4668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4668 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5328/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° iscritta al n. r.g. 5328/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. TOSTO PAOLA RITA
Appellante
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SPAGNOLO SANTO
Appellato
Avente ad oggetto: risarcimento danni derivanti da sinistro stradale.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 15.05.2025, sulle conclusioni come in atti precisate.
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Acireale n. 417/2021, Parte_1
depositata in data 13.10.2021, con cui era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno dallo stesso proposta. Dopo aver specificato ai sensi dell'art. 342 c.p.c la parte del provvedimento che chiedeva essere riformato e dopo aver ripercorso le vicende del giudizio di primo grado, sosteneva l'erroneità della sentenza per violazione ed errata applicazione dell'art. 2051 c.c., in particolare nella parte in cui aveva dichiarato provata l'esistenza del caso fortuito ed aveva conseguentemente escluso la responsabilità dell'ente convenuto nella causazione del danno subito dall'attore; ancora, sosteneva che la responsabilità derivante dai danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e che, pertanto,
incombe sul danneggiato provare la riconducibilità eziologica del danno subito alla cosa oggetto di custodia e sul custode l'onere di provare l'esistenza del caso fortuito (elemento esterno imprevedibile ed inevitabile) per superare la presunzione di responsabilità gravante sullo stesso;
aggiungeva che parte convenuta non aveva assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, non avendo provato di avere adottato tutte le misure idonee a rimuovere la situazione di pericolo verificatasi ed, in particolare, la potatura degli alberi posti lungo la carreggiata e l'esistenza di una causa fortuita imprevedibile ed inevitabile. Per tale motivo, chiedeva riformarsi la sentenza appellata e dichiararsi la responsabilità ex art. 2051 c.c. di per i danni subiti a seguito del sinistro avvenuto in Controparte_1
data 3.01.2018 con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
si costituiva chiedendo il rigetto del gravame per Controparte_1
violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'esistenza del caso fortuito era stata provata per mezzo della testimonianza assunta in primo grado e per mezzo di alcuni documenti, da cui era possibile verificare che le prime segnalazioni di alberi abbattuti sulla carreggiata a causa del forte vento, erano pagina 2 di 7 state diramate alle ore 23.28 e che, poco dopo, intorno alle 00.00, era stato anche richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco e della Ditta Gisetti;
allegava pertanto che il danno subito da parte appellante era stato causato da un evento imprevedibile e che non era configurabile alcuna responsabilità ex art. 2051
cc. Aggiungeva che l'evento lesivo era stato causato anche dalla condotta negligente del guidatore che,
al momento dell'impatto, non teneva una velocità adeguata allo stato dei luoghi in violazione dell'art. 141 del C.d.S.; infine, contestava la quantificazione del danno in quanto eccessiva e non provata e, per tale motivi, chiedeva rigettarsi la domanda di appello con vittoria di spese e compensi.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione proposta nel rispetto dei termini.
L'appello è infondato per i motivi di cui si dirà.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, sollevata dalla parte appellata. In punto di diritto occorre rilevare che ai fini della specificità dei motivi richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell'appello,
possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. Al riguardo, secondo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, “la specificità dei motivi richiesta dall'art. 342 c.p.c. può sostanziarsi anche nella prospettazione delle stesse ragioni addotte nel giudizio di primo grado, a patto che la censura mossa risulti specifica ed adeguata, idonea, cioè, a consentire al giudice di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. SS.UU. n. 28057 del
25.11.2008).
pagina 3 di 7 Valga brevemente riferire che con l'originario atto di citazione, chiedeva accertarsi la Parte_1
responsabilità di per i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in Controparte_1
data 3.01.2018 a causa dello scontro avvenuto tra l'autoveicolo di proprietà dell'attore ed alcuni alberi caduti presso l'autostrada di Giarre/Acireale ed il conseguente risarcimento del danno materiale subito.
In punto di diritto, occorre premettere che la materia del risarcimento dei danni causati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ed, in particolare, la natura giuridica della responsabilità derivante dalla custodia di beni affidati al concessionario di una autostrada, è stata a lungo oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale. Alle luce dell'ultimo, ormai consolidato, orientamento della Suprema Corte di legittimità, trattasi di una ipotesi di responsabilità definita oggettiva, con tale espressione intendendosi che in ipotesi di tale specie il riparto dell'onere probatorio risulterà alleggerito in favore del danneggiato sul quale incomberà esclusivamente l'onere di dimostrare l'esistenza del danno e la riconducibilità causale dello stesso all'oggetto della custodia, così secondo la Suprema Corte,
intervenuta sulla questione a Sezioni Unite, tale responsabilità “ha carattere oggettivo, e non presunto,
essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di
causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria
del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da
imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale,
senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. civ., sez. unite 30 giugno 2022
n.20943; in senso conforme, Cass. civ., sez. III, 27 aprile 2023 n.11152).
Sulla base di quanto premesso, occorre specificare che i danni cagionati da beni in custodia per cause intrinseche alla res (es. vizi propri della carreggiata) ovvero quelli provocati da cause estrinseche idonee a divenire pericolose in relazione a fattori esterni (es. oggetti rilasciati da soggetti terzi sulla pagina 4 di 7 carreggiata idonei a concretizzare un pericolo per i soggetti circolanti sulla strada) rappresentano il presupposto giuridico fondante la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. sulla base del dato oggettivo costituito dal rapporto contrattuale di custodia derivante dalla concessione del servizio di gestione dell'autostrada affidato all'ente. Da quanto spiegato deriva che, al fine di andare esente da responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia l'ente, quale titolare del potere di custodia e quindi anche di disponibilità di fatto del res, risulta onerato della prova dell'esistenza di una causa idonea ad impedire all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi, ovvero di provare l'esistenza del caso fortuito consistente in un fatto naturale atto ad elidere il nesso causale tra cosa custodita e sinistro. In particolare, occorre aggiungere che la diligenza nella custodia della res deve essere valutata in concreto e, pertanto, alla luce delle circostanze del caso di specie ed, invero, secondo la Suprema Corte di legittimità pronunciatasi in merito alla ipotesi di pericolo derivato da una causa estrinseca , “l'esonero da responsabilità dell'ente richiede la
dimostrazione che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi,
non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione,
che abbiano esplicato la loro potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo
specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (Cass. civ., sez. III,
Ordinanza del 18/12/2024 n. 33128), di talché sull'ente custode della strada pubblica incombe l'onere di provare di aver compiuto, dopo la segnalazione della situazione di pericolo per la pubblica circolazione, tutte le attività necessarie a ripristinare le condizioni di sicurezza sul sedime stradale ovvero che, per l'eccezionalità della situazione verificatasi, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente abbia potuto provvedere a rimuovere la situazione di pericolo (cfr. Cassazione civile sez. VI,
14/05/2013, n.11517).
pagina 5 di 7 Coniugati i superiori principi, questo giudice ritiene di confermare la sentenza impugnata posto che lo scontro è stato causato dalla presenza di alcuni alberi caduti sul manto stradale a causa delle condizioni metereologiche particolarmente ed eccezionalmente avverse, risalenti a giorno 3.01.2018: l'odierno appellante ha dichiarato che l'evento è avvenuto alle ore 23.30 circa (cfr. atto di citazione fascicolo di primo grado) e che la prima segnalazione delle condizioni della strada risaliva alle ore 23.28 (cfr.
fascicolo di primo grado documento centro radio richiesta di interventi); ne discende che l'ente incaricato di custodire la strada, non avrebbe potuto impedire tempestivamente l'evento dannoso in quanto avvenuto per un evento straordinario ed imprevedibile ed in un arco temporale nel quale non era ancora stato possibile percepirne la gravità e predisporre un intervento di ripristino adeguato ovvero di segnalazione di pericolo dei luoghi colpiti, sì che non è configurabile la responsabilità dell'ente convenuto per il danno subito da . Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. I allegata al DM 55/2014, senza tenere conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13
TU spese di giustizia ( a mente del quale: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma del comma 1 – bis. Il da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, quantificate in complessivi € 1701,00 per compensi oltre IVA e Controparte_1
CPA e spese generali come per legge.
Attesta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU Spese di
Giustizia.
Così deciso in Catania, il 24 settembre 2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° iscritta al n. r.g. 5328/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1
dall'avv. TOSTO PAOLA RITA
Appellante
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pt, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. SPAGNOLO SANTO
Appellato
Avente ad oggetto: risarcimento danni derivanti da sinistro stradale.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 15.05.2025, sulle conclusioni come in atti precisate.
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Acireale n. 417/2021, Parte_1
depositata in data 13.10.2021, con cui era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno dallo stesso proposta. Dopo aver specificato ai sensi dell'art. 342 c.p.c la parte del provvedimento che chiedeva essere riformato e dopo aver ripercorso le vicende del giudizio di primo grado, sosteneva l'erroneità della sentenza per violazione ed errata applicazione dell'art. 2051 c.c., in particolare nella parte in cui aveva dichiarato provata l'esistenza del caso fortuito ed aveva conseguentemente escluso la responsabilità dell'ente convenuto nella causazione del danno subito dall'attore; ancora, sosteneva che la responsabilità derivante dai danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e che, pertanto,
incombe sul danneggiato provare la riconducibilità eziologica del danno subito alla cosa oggetto di custodia e sul custode l'onere di provare l'esistenza del caso fortuito (elemento esterno imprevedibile ed inevitabile) per superare la presunzione di responsabilità gravante sullo stesso;
aggiungeva che parte convenuta non aveva assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, non avendo provato di avere adottato tutte le misure idonee a rimuovere la situazione di pericolo verificatasi ed, in particolare, la potatura degli alberi posti lungo la carreggiata e l'esistenza di una causa fortuita imprevedibile ed inevitabile. Per tale motivo, chiedeva riformarsi la sentenza appellata e dichiararsi la responsabilità ex art. 2051 c.c. di per i danni subiti a seguito del sinistro avvenuto in Controparte_1
data 3.01.2018 con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
si costituiva chiedendo il rigetto del gravame per Controparte_1
violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'esistenza del caso fortuito era stata provata per mezzo della testimonianza assunta in primo grado e per mezzo di alcuni documenti, da cui era possibile verificare che le prime segnalazioni di alberi abbattuti sulla carreggiata a causa del forte vento, erano pagina 2 di 7 state diramate alle ore 23.28 e che, poco dopo, intorno alle 00.00, era stato anche richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco e della Ditta Gisetti;
allegava pertanto che il danno subito da parte appellante era stato causato da un evento imprevedibile e che non era configurabile alcuna responsabilità ex art. 2051
cc. Aggiungeva che l'evento lesivo era stato causato anche dalla condotta negligente del guidatore che,
al momento dell'impatto, non teneva una velocità adeguata allo stato dei luoghi in violazione dell'art. 141 del C.d.S.; infine, contestava la quantificazione del danno in quanto eccessiva e non provata e, per tale motivi, chiedeva rigettarsi la domanda di appello con vittoria di spese e compensi.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione proposta nel rispetto dei termini.
L'appello è infondato per i motivi di cui si dirà.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc, sollevata dalla parte appellata. In punto di diritto occorre rilevare che ai fini della specificità dei motivi richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell'appello,
possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. Al riguardo, secondo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, “la specificità dei motivi richiesta dall'art. 342 c.p.c. può sostanziarsi anche nella prospettazione delle stesse ragioni addotte nel giudizio di primo grado, a patto che la censura mossa risulti specifica ed adeguata, idonea, cioè, a consentire al giudice di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. SS.UU. n. 28057 del
25.11.2008).
pagina 3 di 7 Valga brevemente riferire che con l'originario atto di citazione, chiedeva accertarsi la Parte_1
responsabilità di per i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in Controparte_1
data 3.01.2018 a causa dello scontro avvenuto tra l'autoveicolo di proprietà dell'attore ed alcuni alberi caduti presso l'autostrada di Giarre/Acireale ed il conseguente risarcimento del danno materiale subito.
In punto di diritto, occorre premettere che la materia del risarcimento dei danni causati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ed, in particolare, la natura giuridica della responsabilità derivante dalla custodia di beni affidati al concessionario di una autostrada, è stata a lungo oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale. Alle luce dell'ultimo, ormai consolidato, orientamento della Suprema Corte di legittimità, trattasi di una ipotesi di responsabilità definita oggettiva, con tale espressione intendendosi che in ipotesi di tale specie il riparto dell'onere probatorio risulterà alleggerito in favore del danneggiato sul quale incomberà esclusivamente l'onere di dimostrare l'esistenza del danno e la riconducibilità causale dello stesso all'oggetto della custodia, così secondo la Suprema Corte,
intervenuta sulla questione a Sezioni Unite, tale responsabilità “ha carattere oggettivo, e non presunto,
essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di
causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria
del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da
imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale,
senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. civ., sez. unite 30 giugno 2022
n.20943; in senso conforme, Cass. civ., sez. III, 27 aprile 2023 n.11152).
Sulla base di quanto premesso, occorre specificare che i danni cagionati da beni in custodia per cause intrinseche alla res (es. vizi propri della carreggiata) ovvero quelli provocati da cause estrinseche idonee a divenire pericolose in relazione a fattori esterni (es. oggetti rilasciati da soggetti terzi sulla pagina 4 di 7 carreggiata idonei a concretizzare un pericolo per i soggetti circolanti sulla strada) rappresentano il presupposto giuridico fondante la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. sulla base del dato oggettivo costituito dal rapporto contrattuale di custodia derivante dalla concessione del servizio di gestione dell'autostrada affidato all'ente. Da quanto spiegato deriva che, al fine di andare esente da responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia l'ente, quale titolare del potere di custodia e quindi anche di disponibilità di fatto del res, risulta onerato della prova dell'esistenza di una causa idonea ad impedire all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi, ovvero di provare l'esistenza del caso fortuito consistente in un fatto naturale atto ad elidere il nesso causale tra cosa custodita e sinistro. In particolare, occorre aggiungere che la diligenza nella custodia della res deve essere valutata in concreto e, pertanto, alla luce delle circostanze del caso di specie ed, invero, secondo la Suprema Corte di legittimità pronunciatasi in merito alla ipotesi di pericolo derivato da una causa estrinseca , “l'esonero da responsabilità dell'ente richiede la
dimostrazione che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi,
non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione,
che abbiano esplicato la loro potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo
specifico caso concreto, fosse possibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (Cass. civ., sez. III,
Ordinanza del 18/12/2024 n. 33128), di talché sull'ente custode della strada pubblica incombe l'onere di provare di aver compiuto, dopo la segnalazione della situazione di pericolo per la pubblica circolazione, tutte le attività necessarie a ripristinare le condizioni di sicurezza sul sedime stradale ovvero che, per l'eccezionalità della situazione verificatasi, l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente abbia potuto provvedere a rimuovere la situazione di pericolo (cfr. Cassazione civile sez. VI,
14/05/2013, n.11517).
pagina 5 di 7 Coniugati i superiori principi, questo giudice ritiene di confermare la sentenza impugnata posto che lo scontro è stato causato dalla presenza di alcuni alberi caduti sul manto stradale a causa delle condizioni metereologiche particolarmente ed eccezionalmente avverse, risalenti a giorno 3.01.2018: l'odierno appellante ha dichiarato che l'evento è avvenuto alle ore 23.30 circa (cfr. atto di citazione fascicolo di primo grado) e che la prima segnalazione delle condizioni della strada risaliva alle ore 23.28 (cfr.
fascicolo di primo grado documento centro radio richiesta di interventi); ne discende che l'ente incaricato di custodire la strada, non avrebbe potuto impedire tempestivamente l'evento dannoso in quanto avvenuto per un evento straordinario ed imprevedibile ed in un arco temporale nel quale non era ancora stato possibile percepirne la gravità e predisporre un intervento di ripristino adeguato ovvero di segnalazione di pericolo dei luoghi colpiti, sì che non è configurabile la responsabilità dell'ente convenuto per il danno subito da . Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. I allegata al DM 55/2014, senza tenere conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13
TU spese di giustizia ( a mente del quale: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma del comma 1 – bis. Il da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, quantificate in complessivi € 1701,00 per compensi oltre IVA e Controparte_1
CPA e spese generali come per legge.
Attesta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU Spese di
Giustizia.
Così deciso in Catania, il 24 settembre 2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
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