Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/06/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. 87/2023 R.G. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 87/2023 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno 10.06.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_1 partita IVA: ; P.IVA_1 parte rappresentata e difesa dall'avv. STAITI Roberto del Foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via Peculio Frumentario n.
31); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
; Controparte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. FIORILLO Ernesto del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (Corso Cavour n. 143); pec: ; Email_2
APPELLATA-APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 74/2023 emeSS dal Tribunale Civile di Messina il 12-13.01.2023, in materia di risarcimento danni (c. bancari).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
2. Riformare la sentenza impugnata relativamente ai capi 2 (ritenuta illegittimità del vincolo conseguente al sequestro presso terzi), 3 (ritenuta illegittimità del “vincolo ultroneo”), 5 (condanna alle spese), 6 (distrazione spese processuali), 7 (condanna ex art. 96 1° comma C.P.C.) e 8 (condanna ex art. 96 3° comma C.P.C.) dichiarando la insussistenza di qualsivoglia illegittimità nell'operato della esponente nonché di qualsivoglia sua responsabilità e rigettando comunque tutte le domande articolate ex adverso in primo grado;
3. Condannare controparte al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio …”.
Per parte appellata e appellante in via incidentale:
“… 1) Riformare la sentenza di primo grado esclusivamente nella parte in cui statuisce il rigetto della domanda risarcitoria e, per l'effetto, condannare l'appellante al risarcimento dei danni consistenti nella impossibilità di far fronte a tutte le spese di natura tanto ordinaria quanto straordinaria, nonché i danni derivanti dalla impossibilità di sottoporsi tempestivamente all'intervento chirurgico all'estero. 2) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla per tutti i motivi ex ante rappresentati;
3) Rigettare nel merito il gravame in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto;
4) Confermare la condanna di al risarcimento del danno a Parte_1 favore della OT.SS come disposto dal Tribunale. 5) Con vittoria di spese e compensi del giudizio Controparte_1 da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscossi i secondi ...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio davanti a questa Corte CP_1
, interponendo gravame avverso la citata sentenza emeSS dal Tribunale Civile di Messina
[...] in data 12-13.1.2023, nel procedimento già iscritto al n. 5051/2017 RGAC, con il quale se ne chiedeva la riforma.
*
A miglior intellezione dell'odierna vicenda processuale, gioverà rilevare fin da subito quanto appresso.
In prime cure:
con atto di citazione, ritualmente notificato in data 3.8.17, , conveniva in Controparte_1 giudizio affinché venisse riconosciuta l'illegittimità del vincolo imposto Parte_1 dalla suddetta Banca sul conto corrente numero 537 a lei intestato. Esponeva al riguardo:
- di essere titolare da diversi anni del conto corrente n. 537, aperto presso la Filiale di Messina-
Via Longo n. 2, nel quale veniva accreditato, con cadenza mensile, lo stipendio percepito in relazione all'attività professionale (di medico) da lei svolta;
- con atto di sequestro presso terzi, notificato il 28.7.2017, tale , in forza di Controparte_2 un provvedimento giudiziario, sottoponeva a sequestro somme di pertinenza della CP_1 in quanto presenti o maturande nel predetto conto;
nel succitato atto, si precisava che il provvedimento cautelare era stato concesso nell'ambito di un giudizio di revocatoria, avente ad oggetto un credito ceduto da tal lla Persona_1
, che si riferiva a somme che l'INPS gli avrebbe versato quale quota del trattamento CP_1 di fine rapporto (TFR) già spettante al cedente;
- la tuttavia, contravvenendo a quanto stabilito nell'atto di sequestro, sottoponeva a CP_3 vincolo non solo le somme da tal causale aventi scaturigine, ma tutti gli altri importi presenti sul conto corrente, compresi quelli ivi accreditati dopo l'esecuzione del sequestro, e nonostante questi avessero causale diversa da quella indicata nel provvedimento;
- in data 2.8.2017, il prefato Istituto di credito – ancora una volta in maniera asseritamente illegittima – bloccava rinnovatamente l'accredito ricevuto dalla sul proprio conto CP_1 corrente, pari ad € 26.855,76, riveniente dal come Controparte_4 borsa di studi erogata alla nominata per la specializzazione frequentata;
- di fronte alla condotta così adottata dalla la contestava formalmente CP_3 CP_1
l'accaduto con comunicazione inviata per il tramite del proprio difensore, alla quale, però, non seguiva alcun riscontro;
- a seguito degli eventi descritti, la avviava il giudizio di prime cure, chiedendo – in CP_1 ragione della ravvisabile responsabilità contrattuale dell'istituto di credito – l'accoglimento delle seguenti domande:
“… 1. Ritenere e dichiarare che la ha illegittimamente applicato il blocco al conto Controparte_5 corrente n. 537 su cui erano presenti al data del 28.07.2017 somme provenienti dagli stipendi dell'attrice; CP_ 2. Ritenere e dichiarare che, in data 02.08.2017 la ha illegittimamente posto il blocco e negato la consegna alla OT.SS della somma di €. 26.855,76 derivante da un bonifico effettuato dal Controparte_1 [...]
avente ad oggetto il rimborso spese sostenute per la specializzazione e quindi del Controparte_6 tutto estranee alla vicenda;
4. Ordinare alla Banca Intesa San Paolo S.p.A., lo svincolo delle somme illegittimamente bloccate in favore della OT.SS ; Controparte_1CP_
5. Condannare la al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimo comportamento tenuto e consistenti nella impossibilità di far fronte a tutte le spese di natura tanto ordinaria quanto straordinaria, nonché i danni derivanti dalla impossibilità di sottoporsi tempestivamente all'intervento chirurgico all'estero, ivi compresa la invalidità che da tale omesso intervento potrà derivare all'attrice;
4. In via istruttoria ammettere tutti i mezzi di prova che si riterranno utili e conducenti nel corso di causa ai fini della decisione nei termini previsti dall'art. 183 C.P.C.
5. In caso di resistenza in giudizio condannare d'ufficio, ex art. 96 C.P.C., primo e terzo comma, la convenuta al risarcimento del danno da responsabilità aggravata, da stabilirsi in via equitativa e senza che dal rigetto della presente domanda poSS derivare alcuna compensazione delle spese legali;
6. Condannare parte convenuta al pagamento di spese, competenze e onorari di difesa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi …”.
Si costituiva che, contestando integralmente il contenuto delle Parte_1 domande ex adverso avanzate: in via preliminare, chiedeva dichiararsi la ceSSzione della materia del contendere, stante lo svincolo delle somme de quibus intervenuto medio tempore; nel merito, chiedeva rigettarsi le domande attrici in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, con condanna di parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 C.P.C. e al pagamento di spese e compensi di causa.
Esaurita la fase introduttiva e di trattazione, con il deposito delle memorie ex art. 183, co. VI
C.P.C. – nelle quali le parti avevano ribadito le proprie difese e la parte attrice aveva dichiarato di rinunciare alla domanda relativamente allo “svincolo delle somme illegittimamente bloccate in favore della OT.SS ” – il primo Giudice poneva la causa in decisione, Controparte_1 con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica e, con sentenza n. 74 del 12.01.2023, così statuiva:
“… 1) Dichiara ceSSta la materia del contendere in relazione al capo n. 4) della domanda attorea per l'intervenuto svincolo delle somme illegittimamente vincolate;
2) Dichiara l'illegittimità del vincolo generalizzato apposto dalla Banca Intesa San paolo Spa al conto corrente intestato alla attrice per le ragioni esposte in parte Controparte_1 motiva;
3) Dichiara l'illegittimità del vincolo ultroneo apposto dalla Banca Intesa San paolo Spa alla somma di € 26.855,76 CP_ derivante dal bonifico effettuato dal avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute per la specializzazione professionale dell'attrice in quanto estranee all'ambito del procedimento de quo; 4) Rigetta la domanda risarcitoria proposta poiché parte attrice non ha fornito la prova della fondatezza delle proprie istanze di refusione del danno asseritamente patito;
5) Condanna parte convenuta, alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della attrice che, in ragione della parziale soccombenza si liquidano ai sensi del D.M. 37 dell'08.03.2018 ai medi di tariffa in complessive € 2.738,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
6) Dispone la distrazione delle somme così liquidate in favore del procuratore di parte attrice che ne ha reso l'esplicita dichiarazione di legge;
7) Condanna parte convenuta, per l'illegittimità della condotta tenuta e per la ulteriore sua resistenza nell'odierno giudizio, all'ulteriore risarcimento del danno per responsabilità aggravata, ex art. 96 co. 1 C.P.C., equitativamente determinato in euro 2.500,00 in favore della parte attrice;
8) Condanna, infine, parte convenuta, ritenendone sussistere la responsabilità aggravata per l'inesistenza assoluta delle ragioni a sostegno del vincolo ultroneo apposto al conto corrente dell'attrice, ex art. 96 co. 3 C.P.C., all'ulteriore risarcimento del danno nella misura –per equivalente al vincolo medesimo- pari ad Euro 26.855,76 (euro ventiseimailaottocentocinquantacinque/76) oltre interessi a decorrere dal 03 agosto 2017 fino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri di calcolo indicati in parte motiva …”.
*
L'istituto di credito appellante, preliminarmente instando per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di cui chiedeva l'annullamento o la riforma, lamentava che:
1. erronea appariva la pronuncia nella parte in cui aveva dichiarato l'illegittimità “… del vincolo generalizzato apposto dalla Banca Intesa San Paolo Spa al conto corrente intestato alla attrice …” e “… del vincolo ultroneo apposto dalla Banca Intesa Controparte_1
San Paolo Spa alla somma di €. 26.855,76 derivante dal bonifico effettuato dal avente CP_7 ad oggetto il rimborso delle spese sostenute per la specializzazione professionale dell'attrice in quanto estranee all'ambito del procedimento a quo …”;
secondo la la sentenza sarebbe, infatti, ben censurabile poiché, contrariamente a CP_3 quanto affermato nel decisum di primo grado:
1.1. dall'atto di sequestro si evinceva chiaramente che il vincolo imposto dall'Ufficiale Giudiziario non era limitato alle somme, ai titoli e alle giacenze dovute o maturande dall'INPS, ma aveva riguardato anche quelle eventualmente provenienti da Banca UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. e BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A., e destinate al e alla;
Persona_1 Controparte_1 ed invero, nell'atto dell'Ufficiale Giudiziario è dato leggersi:
“… ho intimato all'I.N.P.S. di Messina in persona del legale rappresentante p.t., alla
[...]
- Filiale di Chiaravalle in persona del RG. 5051/17 legale rappresentante p.t. e alla Controparte_8 Banca Intesa San Paolo S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., filiale di Messina con sede in Messina Via Longo 2, di non disporre di dette somme, dei titoli e, comunque, di ogni giacenza, senza ordine del giudice …”; pertanto, il sequestro doveva neceSSriamente riguardare tutte le giacenze, senza alcuna distinzione, in quanto limitarne il vincolo solo ad una parte di esse sarebbe stato atto arbitrario – esso si, illegittimo – da parte della la quale, invece, si era CP_3 doverosamente attenuta al sequestro e alla relativa intimazione (come sopra enunciata) dell'Ufficiale Giudiziario;
1.2. avverso tale sequestro la steSS aveva proposto opposizione agli atti esecutivi CP_1
(procedura n. 1359/17 RGE Mob.) esplicitamente ammettendo la correttezza di tale interpretazione dell'oggetto del vincolo, poiché, nel contestare le richieste della sua creditrice, aveva ammesso che il vincolo non si applicava solo alle somme già detenute e/o future erogabili dall'INPS, ma anche a quelle rivenienti dagli istituti di credito “terzi pignorati”; di tal ché – ad avviso dell'appellante – risultava evidente che la in qualità di terzo CP_3 sequestrato (o pignorato), era vincolata al rispetto delle disposizioni stabilite nell'atto di sequestro, dal momento che la sua posizione non le consentiva di esaminare il merito delle richieste delle parti, dovendo neceSSriamente attenersi in modo rigoroso alle istruzioni impartite dall'Ufficiale Giudiziario, così come aveva puntualmente fatto;
e, d'altra parte, nel pieno rispetto delle norme procedurali e della sua posizione di terzo pignorato, l' aveva fornito al Giudice dell'Esecuzione una dichiarazione precisa e CP_9 dettagliata, illustrando con la massima trasparenza tutti i fatti e le circostanze legate al procedimento in questione e rimettendo al suo Ufficio ogni eventuale diversa determinazione;
1.3. ulteriormente erronea era la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva affermato:
“… ma, in ogni caso, il sequestro si riferisce alla “giacenza” e, cioè alle somme che esistevano sul conto il giorno della notifica e, cioè il 28.07.2017 senza con ciò potersi sottoporre a sequestro somme pervenute successivamente e per causale diversa…”; atteso che il sequestro non aveva avuto affatto tale limitazione d'efficacia (id est, non verteva la semplice giacenza presente sul conto al momento della notifica), ma includeva in maniera esplicita “… tutte le somme, i titoli e le giacenze, sia quelle già disponibili sia quelle dovute o maturande …”; di conseguenza – rilevava ancora – il provvedimento restrittivo non poteva che estendersi anche alle risorse destinate a maturare nel tempo, incluse quelle in fase di accreditamento o in attesa di liquidazione, atteso il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui: «… il vincolo apposto presso il terzo si estende non solo a quanto giacente al momento della notifica dell'atto di pignoramento ma anche a quanto pervenuto presso il terzo stesso fino al momento della dichiarazione di rito …»;
donde la doverosità della riforma della decisione pronunciata in primo grado, con conseguente rigetto di tutte le domande a suo tempo articolate dalla e conferma CP_1 della legittimità e intemeratezza della condotta della CP_3
2. anche a voler diversamente opinare rispetto a quanto così dedotto, la decisione emeSS si palesava meritevole di censura anche là dove (ingiustamente, per le ragioni articolate sub 1.):
2.1. aveva condannato la appellante al risarcimento del danno ex artt. 96 commi 1 CP_3
e 3 C.P.C.; e ciò:
2.1.1. quanto al profilo del comma 1: essendo la del tutto esente da responsabilità nel procedimento presso CP_3 terzi, le richieste avanzate dall'allora parte attrice in questo giudizio si erano rivelate prive di fondamento;
al contrario l'esponente aveva legittimamente esercitato il proprio diritto di difesa, tutelando le proprie posizioni;
in ogni caso, né il Giudice di primo grado, né tantomeno la , avevano CP_1 fornito alcun elemento concreto, nell'ambito di questo giudizio, da cui poter dedurre la presenza di una condotta riconducibile a mala fede o a colpa grave, condizioni indispensabili per giustificare una pronuncia in merito alla responsabilità aggravata;
in particolare, la controparte, avendo richiesto la condanna dell'esponente per lite temeraria, aveva l'onere di fornire la prova sia dell'an che del quantum debeatur, dimostrando concretamente l'effettiva esistenza di un danno subìto a causa della condotta processuale tenuta dalla in questo giudizio;
CP_3 la richiesta di liquidazione del danno in via equitativa non poteva, peraltro, in alcun modo esonerare parte attrice dall'obbligo di provare la reale sussistenza di qualsiasi pregiudizio derivante dalla condotta contestata;
inoltre, secondo principio consolidato in giurisprudenza, la condanna ai sensi dell'art. 96 C.P.C. può essere pronunciata solo in caso di soccombenza totale della parte, escludendosi quindi l'applicabilità della norma in situazioni (come nella specie) di soccombenza solo parziale;
la sentenza impugnata, risultava, dunque, anche per tal ragione errata in quanto aveva disposto la condanna della per lite temeraria nonostante la sua CP_3 soccombenza fosse solo parziale—peraltro, ingiustificatamente—e in assenza dei presupposti richiesti dalla legge, ovvero la mala fede o la colpa grave, nonché della prova di qualsivoglia danno concreto a giustificazione della condanna;
2.1.2. quanto al profilo di cui al comma 3: anche nell'ipotesi in cui l'Istituto di credito convenuto avesse adottato un comportamento illegittimo nel procedimento relativo al sequestro presso terzi, solo il Giudice di tale procedimento, o eventualmente quello investito del giudizio di opposizione, avrebbe avuto la competenza per pronunciare una condanna ai sensi dell'art. 96 C.P.C., e non già il Giudice della separata e autonoma causa promoSS dalla per ottenere il risarcimento di asseriti danni derivanti CP_1 dalla condotta tenuta dalla nel procedimento presso terzi;
CP_3 per principio consolidato in giurisprudenza, la responsabilità aggravata potrebbe essere pronunciata esclusivamente dal Giudice che ha presieduto il procedimento nel quale è stata posta in essere la condotta temeraria o imprudente, e dal cui esito discende il sorgere della responsabilità steSS;
2.1.3. non solo in punto d'an, ma anche in tema di quantum pure la liquidazione del risarcimento risultava essere del tutto errata e ingiusta, non essendo fondata su criteri adeguati né su una valutazione corretta dei presupposti neceSSri per la sua determinazione: il risarcimento del danno da lite temeraria dev'essere infatti ancorato alle spese processuali, poiché queste rappresentano il parametro più adeguato per una corretta quantificazione, pertanto, la condanna “per equivalente” (rispetto all'importo oggetto del sequestro presso terzi) risultava manifestamente errata;
ed invero:
“… Nel caso di specie, il parametro di riferimento è errato (essendo stato espreSSmente individuato nell'importo sequestrato, peraltro maggiorato di interessi nella misura precisata) e la condanna è priva di ragionevolezza in quanto pari a 10 volte la somma liquidata per spese!!! Inoltre, la condanna è davvero abnorme essendo quantificata appunto nell'importo che sarebbe stato illegittimamente vincolato peraltro maggiorato di interessi quasi come se la SI.ra non CP_1 ne avesse riottenuta la disponibilità (si ribadisce che il vincolo di cui al sequestro si è realizzato per il brevissimo periodo di tempo intercorso tra l'accredito delle somme sul conto della odierna Appellata e lo sblocco attuato dalla Banca su disposizione del GE) …”;
2.2. aveva statuito la sua condanna al pagamento delle spese processuali;
ed invero: l'assenza di fondamento delle argomentazioni e delle richieste avanzate dalla parte attrice avrebbe dovuto determinare – come auspicato dal proposto appello – il loro totale rigetto, con la conseguente condanna della controparte al pagamento delle spese processuali;
in ogni caso, il rigetto della richiesta di risarcimento, espreSSmente e motivatamente pronunciato in prime cure, avrebbe dovuto portare il Giudice a quo, in conformità all'art. 91 C.P.C., a disporre – stante la riconoscibile “parziale soccombenza” della controparte
– la condanna della al pagamento delle spese processuali, oppure, CP_1 quantomeno, a escludere l'esponente da tale onere (per loro compensazione): infatti, anche nell'eventualità, del tutto remota, in cui si potesse ipotizzare una responsabilità della per il blocco delle somme sequestrate dall'Ufficiale CP_3
Giudiziario, rimarrebbe comunque evidente che l'appellata – considerando, tra l'altro, il brevissimo periodo di efficacia del vincolo imposto dal sequestro – non aveva subìto alcun danno;
ne derivava, quindi, che la condanna alle spese (oltre accessori), interamente posta a carico della banca convenuta, non poteva in nessun caso trovare giustificazione;
il rigetto, in toto, delle domande svolte in prime cure dall'odierna parte appellata avrebbe dovuto dunque portare ad un regolamento delle spese di lite diverso rispetto a quello di cui alla gravata statuizione, potendo i compensi professionali relativi al giudizio di prime cure essere posti a carico della controparte in ragione dell'infondatezza delle domande già allora proposte;
la necessità dell'impugnazione appariva dunque evidente, scaturendo dalla palese erroneità della sentenza di primo grado, che aveva imposto una condanna ingiusta e gravosa a carico della CP_3 di conseguenza, si renderebbe neceSSria la condanna dell'appellata al pagamento anche delle spese processuali relative al secondo grado del giudizio;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento dei petita tutti di prime cure in partis quibus, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
Con separata e successiva istanza ex art. 351 C.P.C. del 1.2.2023, l'Istituto di credito appellante, sostenendo l'esistenza di gravi ed irreparabili motivi, chiedeva la sospensione della esecutorietà della sentenza, che con provvedimento del 29.3.2023 veniva disatesa.
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato (telematicamente) in data 18.5.2023 e, deducendo ex adverso:
preliminarmente, in rito, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'impugnazione ex 348 bis e ter C.P.C.;
e, nel merito:
sub 1., che: le contestazioni della si palesavano del tutto immotivate, in quanto rettamente il primo CP_3
Giudice aveva ritenuto la fondatezza delle argomentazioni svolte dalla difesa di parte attrice, rilevando – a ragione – che le uniche somme che potevano essere sottoposte a sequestro da parte della erano esclusivamente quelle provenienti dall'INPS, escludendosi qualsiasi altro CP_3 importo presente o futuro sul conto corrente intestato a quest'ultima; ed infatti, pur considerando l'intero contenuto del provvedimento di sequestro, si evinceva chiaramente che l'oggetto dello stesso riguardava il solo atto di cessione del credito con cui il aveva ceduto alla parte del trattamento di fine rapporto Persona_1 Controparte_1 di lavoro (TFR), vantato nei confronti dell'INPS di Messina:
“… Tanto è vero che, nel relativo giudizio di merito, la SI.ra chiedeva che venissero dichiarati ... inefficaci gli CP_2 eventuali versamenti disposti dall'INPS di Messina a favore della SI.ra in forza dell'atto di Controparte_1 cessione sopra richiamata …”; ad ulteriore conferma di quanto detto, evidenziava che nell'atto di sequestro è riportato testualmente:
“… il Giudice con provvedimento del 26.07.2017 ha autorizzato l'istante a procedere a sequestro conservativo sui crediti oggetto della cessione del credito di cui è causa …”; retta ed appropriata doveva ritenersi, inoltre, la decisione assunta dal primo Giudicante anche con riferimento alla questione relativa alle giacenze presenti sul conto corrente vincolato, in quanto il sequestro aveva illegittimamente incluso anche la somma accreditata sul conto corrente dal (con la causale “borsa di studio”), nonostante tale somma Controparte_10 fosse stata versata sul suddetto conto successivamente al provvedimento di sequestro e, per questo, non potesse essere considerata nè “giacenza” né essere comunque aggredibile;
ed invero: il vincolo imposto dall'Ufficiale Giudiziario era chiaramente riferito al momento in cui si sono verificati i fatti oggetto del giudizio, senza alcuna estensione ai movimenti futuri nel conto corrente;
Co peraltro, “… l'espressione “dovute o maturande”, da riferirsi esclusivamente alle somme dovute dall'INPS, da da Banca Intesa, non poteva e non doveva interpretarsi nel senso di ricomprendere altre somme che in un momento CP_ successivo sarebbero potute arrivare alla OT.SS , per causali diverse rispetto all'obbligo dell' ”; CP_1
sub 2., che:
“… emerge che la condotta tenuta dall'appellante, consistente prima nell'aver sottoposto a vincolo somme che palesemente esulavano dal contenuto dell'atto di sequestro e, poi, nell'aver resistito in giudizio con colpa grave, sia assolutamente illegittima e tale da integrare una fattispecie di danno punitivo, con conseguente diritto dell'odierna appellata ad ottenere un'ulteriore somma quale risarcimento del detto danno punitivo, patito a causa dell'illecita condotta dell'appellante. Ed ancora, costituisce un comportamento connotato da colpa gravissima l'aver disatteso tutte le richieste legittime di svincolo delle somme ultronee rispetto all'atto di sequestro …”;
nonché spiegando appello incidentale, con il rilevare che:
3. meritava censura il capo di decisione che ne aveva rigettato la proposta domanda risarcitoria: detta domanda – nonostante fosse stato riconosciuto dal primo Giudice “… che la
[...] Controparte ha illegittimamente applicato il blocco al conto corrente dell'attrice in modo ultroneo rispetto alle somme oggetto del provvedimento a quo …” – era stata, inspiegabilmente e contraddittoriamente, rigettata e ritenuta non meritevole di accoglimento, sulla base dell'asserita mancanza di prova a sostegno della fondatezza delle richieste di rifusione del danno derivatone, nonostante avesse riconosciuto e dato atto dell'esistenza della documentazione sanitaria prodotta dall'attrice in quanto non contestata dalla controparte;
ed infatti, poiché la non aveva mai contestato l'esistenza del danno patrimoniale CP_3 subito dalla , essendosi semplicemente limitata ad insistere nella legittimità del CP_1 vincolo apposto al conto corrente di quest'ultima, tale aspetto avrebbe dovuto considerarsi provato senza necessità di ulteriori allegazioni;
pertanto – in considerazione della mancata contestazione della documentazione sanitaria prodotta – il Giudice avrebbe dovuto ritenere provate le relative circostanze senza necessità di ulteriori prove e/o documentazione aggiuntiva, con il conseguente accoglimento dell'avanzata domanda risarcitoria, riconoscendo, in particolare, che tale condotta aveva di fatto impedito alla di disporre delle proprie risorse finanziarie e di sottoporsi a un CP_1 intervento chirurgico di notevole importanza, circostanza comprovata da documentazione sanitaria specifica;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione principale ed in accoglimento di quella incidentale la riforma dell'impugnata sentenza in recepimento dei petita tutti di prime cure, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
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Disposta con decreto presidenziale del 9.2.2023 la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, co. 2, C.P.C. e 35 d. lgs. n. 149/2022, la Corte, premeSS la ritualità dell'instaurazione del contraddittorio, differiva l'udienza di prima comparizione del 16.6.2023 (in esito ad ordinanza che rigettava la declaratoria d'inammissibilità ex art. 348 bis C.P.C.) a quella del 10.6.2024 per la precisazione delle conclusioni. Ivi, senza alcuna ulteriore attività in ragione delle note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti, la causa veniva introitata in decisione, con assegnazione dei termini di rito di cui all'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 30.9.2024).
Si dà atto, in proposito, che con note di trattazione depositate in modalità telematica ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. le difese delle parti costituite insistevano - in sede di precisazione delle conclusioni - nei rispettivi petita tutti ut supra in premeSS richiamati.
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In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
parte appellante (con atti depositati in modalità telematica in data 9 e 30.9.2024), oltre ad insistere nelle difese ed eccezioni già formulate, rilevava ancora:
quanto all'appello incidentale:
- “…in tema di “fatti non contestati” ex art. 115 C.P.C., appare chiaro che, a fronte di deduzioni tanto generiche, indeterminate e relative a circostanze del tutto estranee alla convenuta, non può ravvisarsi alcun onere di specifica contestazione. L'evidenza della infondatezza delle tesi avversarie è tale che non occorre dilungarsi oltre. Per completezza, si deve considerare che nella comparsa di costituzione avversaria in secondo grado si legge pure quanto appresso: “a fronte di mancata contestazione della documentazione sanitaria prodotta dall'attrice, il Giudice avrebbe dovuto ritenere provate tali circostanze, senza necessità alcuna di ulteriori prove e/o documentazione, e perciò avrebbe dovuto accogliere la domanda risarcitoria avanzata”. In realtà, Parte avversa si è limitata a depositare (solo con le note ex art. 183 n. 2 C.P.C.) un certificato medico con il quale si richiedono alcune indagini sanitarie (un pap test, una colonscopia e un'ecografia). È bene evidente, quindi, che non si tratta né di “impegni finanziari quotidiani” (riferiti “al pagamento del canone di locazione per la propria abitazione, al pagamento delle utenze, all'acquisto di generi di prima necessità)” né di un “delicato intervento all'estero”. Poiché queste sono le uniche due voci che Parte avversa aveva menzionato nell'atto introduttivo, il certificato medico in discorso non giova a dar supporto alle domande di Controparte. Peraltro, la esponente, nella propria comparsa del 29.5.19, non ha mancato di contestare quanto segue:
“In ogni caso, nel corso del presente giudizio, non è stato offerto alcun elemento di prova né sulla necessità di un intervento chirurgico né sulla mancata esecuzione di tale intervento né, tanto meno, sulle conseguenze dannose che sarebbero derivate da detta mancata esecuzione. Infatti, il certificato medico (peraltro, successivo alla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio) prodotto da Controparte riguarda soltanto la richiesta di tre esami diagnostici (di routine) e una diagnosi senza alcun cenno ad alcuna necessità chirurgica. E l'Attrice non ha poi offerto nessuna prova che riguardasse un intervento chirurgico eseguito o le conseguenze della mancata esecuzione di tale intervento. Nè Controparte ha provato danni di alcuna altra natura”. Ribadite le difese appena riportate, è chiaro ed evidente, quindi, che è totalmente mancata la prova di qualsivoglia danno. A maggior ragione, agli atti di causa, non c'è alcuna traccia del nesso di causalità che dovrebbe legare la condotta asseritamente illegittima agli asseriti danni. La domanda risarcitoria, pertanto, era (ed ovviamente è rimasta) del tutto priva dei presupposti per il suo accoglimento. Giusto per completezza, deve tornare a rilevarsi che, come già osservato, l'odierna Appellata non può aver subito alcun danno, quanto meno, perché – com'è pacifico in questo giudizio - il vincolo di cui al sequestro è stato mantenuto per il brevissimo periodo di tempo intercorso tra l'accredito delle somme sul conto della odierna Appellata e lo sblocco attuato dalla Banca su disposizione del GE. Conseguentemente, la domanda di risarcimento del danno articolata al punto 5 dell'atto di citazione in primo grado non poteva che essere rigettata e l'appello incidentale avversario è certamente infondato e dovrà essere respinto senz'altro …”;
di contro, parte appellata (ed appellante incidentale), con atti depositati in modalità telematica
(in data 5 e 30.9.2024) insisteva rinnovatamente ex adverso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello principale sia fondato e pertanto, nei sensi che appresso si specificheranno, meritevole di accoglimento (donde, per assorbimento, il rigetto dell'appello incidentale).
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte e principiando da quelle preliminari in rito e diritto, osserva il Collegio:
in punto di pretesa inammissibilità per l'asserita violazione del paradigma di cui all'art. 348 bis e ter C.P.C., che:
l'avvenuto superamento della cd. valutazione primaria di “filtro” (con invito alle parti alla precisazione delle conclusioni di merito), in una con la ricognizione delle ragioni di doglianza tutte prima illustrate, ne escludeva e ne esclude la seria prospettabilità, essendosi ormai esaurito lo spatium deliberandi che tanto avrebbe consentito, donde il rigetto anche della superiore deduzione;
ed in tema, del resto, è altresì il caso di rammentare (con Cass. Sezione VI-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021) che:
«… la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter comma 1 C.P.C., la questione d'inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo"
o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate …». Tanto, in una con ciò che si va ad illustrare nel merito, è sufficiente per escludere il fondamento delle dedotte inammissibilità del presente gravame.
*
Venendo ora al merito della vicenda in scrutinio, rileva il Collegio che il motivo di gravame sub.
1 è pienamente fondato, in fatto e in diritto.
La difesa della banca appellante critica la sentenza impugnata per avere il primo Giudice erroneamente ritenuto illegittima l'applicazione generalizzata del vincolo imposto da
[...] sul conto corrente intestato alla , sul presupposto che Parte_1 Controparte_1 tale vincolo – applicato in esecuzione di un atto di sequestro conservativo, autorizzato nella pendenza del giudizio di revocatoria dell'atto di cessione del credito in conformità con l'articolo
2905, co. 2, C.C. – avrebbe dovuto riguardare solo quanto oggetto della cessione impugnata ex art. 2901 C.C.
In proposito, preliminarmente, si rammenti che ai sensi dell'art. 2905 secondo comma C.C., il sequestro conservativo può essere chiesto “anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione”. Dunque, l'attore che agisca in revocatoria, affinché nei suoi confronti sia dichiarata l'inefficacia di un atto dispositivo compiuto dal debitore, può chiedere medio tempore il sequestro conservativo di quello specifico bene che sia stato ceduto nei confronti del suo acquirente, il rimedio cautelare rispondendo all'esigenza di impedire che l'alienazione (successiva) della res da parte del terzo ne renda sostanzialmente infruttuoso l'esperimento a fini recuperatori (così riconoscendosi la facoltà di eseguire un sequestro conservativo su un bene determinato – la cui dispersione s'intende evitare – anziché per un determinato valore rispetto al patrimonio, come nelle ordinarie ipotesi di sequestro conservativo a tutela della garanzia patrimoniale generica del creditore).
Tuttavia, nella specie, il sequestro (come rettamente rilevato dalla banca appellante) aveva ad oggetto:
- così come disposto dal Giudice della revocatoria, con la locuzione di parte motiva (poi iterata in dispositivo):
“… i beni da sottoporre a sequestro sono quelli oggetto della cessione di credito di cui è causa …”; ossia:
“… parte del trattamento di fine rapporto di lavoro vantato nei confronti dell'INPS di Messina, fino al raggiungimento dell'importo di euro 120.000 …”;
- così come eseguito:
“… tutte le somme, titoli e, comunque, giacenze dovute o maturande …”; oltre che dall'INPS, anche dalla Banca UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A. e dalla BANCA INTESA SAN PAOLO;
al e alla;
Persona_1 Controparte_1 fino alla concorrenza di € 104.181,73, senza alcuna esclusione o limitazione;
nell'atto di sequestro conservativo presso terzi, infatti, si legge testualmente quanto appresso:
“… io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni presso il Tribunale di Messina, visto il provvedimento del Tribunale di Messina del 26/7/17, ho sequestrato nei limiti di legge, in virtù del suddetto titolo tutte le somme, titoli, e, comunque, giacenze, dovute o maturande dall'I.N.P.S di Messina in persona del legale rappresentante p.t., dalla Banca UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A., Filiale di Chiaravalle in persona del legale rappresentante p.t., dalla Banca Intesa San Paolo S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., filiale di Messina con sede in Messina Via Longo 2, al sig. alla sig.ra , fino alla concorrenza Persona_1 Controparte_1 di € 104.181,73, oltre alle spese successive da determinarsi in corso di causa...”;
ed ancora:
“… ho intimato all'I.N.P.S. di Messina in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_8
- Filiale di Chiaravalle in persona del RG. 5051/17 legale rappresentante p.t. e alla Banca Intesa San
[...] Paolo S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., filiale di Messina con sede in Messina Via Longo 2, di non disporre di dette somme, dei titoli e, comunque, di ogni giacenza, senza ordine del giudice …”.
È evidente, quindi, che, nel rispetto della natura dell'atto, sono state sequestrate dall'autorità a tanto abilitata, ossia il funzionario UNEP, tutte le somme dovute o debende e/o maturande in Cont quanto rivenienti dai terzi (INPS, e INTESA SAN PAOLO) senza alcuna distinzione, fermo restando che sulla sorte delle somme così vincolate avrebbe successivamente deciso l'autorità giudiziaria (come del resto dichiarato con la nota del 3 agosto in atti).
Ne consegue che l'appellante, conformandosi alle prescrizioni ricevute, ha agito nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento di sequestro conservativo.
Ed infatti, per garantire l'efficacia del vincolo imposto, ha dichiarato l'avvenuta imposizione del vincolo anche sulle somme successivamente accreditate sul conto corrente, ritenendo tale misura l'unico mezzo idoneo a garantire la corretta esecuzione del provvedimento così come notificatole, prevenendo eventuali rischi di dispersione patrimoniale.
L'Istituto di credito, in qualità di terzo pignorato, non aveva d'altra parte potere nella gestione del provvedimento impositivo del vincolo e quindi la sua decisione di dichiarare il vincolo su ogni giacenza senza alcuna distinzione è stata diretta conseguenza dell'assenza di specifiche esclusioni o limitazioni nel provvedimento stesso: di fronte alla riferita letteralità del titolo giudiziale, la era vincolata a eseguire le disposizioni ricevute, senza possibilità di CP_3 selezionare o escludere determinate somme. D'altro canto, il debitore, qualora ritenga che il sequestro sia eccessivo o ingiustamente applicato, ha sempre e comunque la possibilità di presentare opposizione (come di fatto è avvenuto e appresso si dirà) per richiederne una modifica o la revoca. A ciò si aggiunga che l'esecuzione del sequestro conservativo presso terzi, pur avendo una funzione meramente cautelativa - volta a impedire che il debitore poSS sottrarre beni dal proprio patrimonio prima che il giudizio venga definito - segue le regole stabilite dall'articolo
678 C.P.C., conformandosi perciò alle modalità previste per il pignoramento presso terzi. Le principali fasi di attuazione di questa misura includono: la richiesta al Giudice;
la notifica ai soggetti coinvolti;
la dichiarazione del terzo sull'esistenza e l'entità del credito del debitore;
l'effettiva imposizione del vincolo sui beni del debitore detenuti da terzi. In particolare, se il sequestro riguarda (come nella specie) somme di denaro, le banche devono
“congelarle” immediatamente. Rebus sic stantibus, la non aveva poteri discrezionali, ma doveva attenersi al CP_3 provvedimento, registrare l'imposizione del vincolo imposto dall'Ufficiale Giudiziario, impedendo al debitore di disporre dei beni sequestrati e, successivamente, o rimuovere detto vincolo o consegnare le somme in esecuzione del corrispondente ordine del Giudice dell'Esecuzione.
Ritiene, pertanto, la Corte che sia evidente e incontestabile che il provvedimento di sequestro de quo avesse un ambito d'applicazione più esteso rispetto a quanto affermato nella sentenza gravata. Infatti, contrariamente alla valutazione del Giudice di primo grado, il vincolo non riguardava soltanto le somme "ricevute dall'INPS", id est quelle accreditate con specifica appostazione richiamante detta causale, ma si estendeva anche ad altre risorse patrimoniali, già avvenute o maturande, garantendo così una tutela più ampia e incisiva del credito, ancorché entro il limite del quantum fiSSto dal provvedimento autorizzativo. La portata del provvedimento era, infatti significativamente più ampia, coinvolgendo tutte le risorse e disponibilità del soggetto debitore indipendentemente dalla loro origine e/o provenienza.
Ciò, d'altra parte, è avvenuto in conformità con l'indole del sequestro conservativo, che mira a preservare il patrimonio del debitore senza restrizioni arbitrarie sulla provenienza dei beni vincolati.
Come sottolineato dall'odierna appellante, la steSS aveva espreSSmente riconosciuto CP_1
- con atto di opposizione agli atti esecutivi in seno alla procedura n. 1359/17 RGE Mob. - che l'atto di sequestro aveva ad oggetto “tutte le somme che il terzo debitore detiene o deterrà …”, avvalorando l'interpretazione data dalla circa l'ampia portata del vincolo imposto ed CP_3 escludendo l'interpretazione restrittiva adottata nel giudizio di primo grado.
Ed invero, nel procedimento di opposizione all'esecuzione, tale circostanza era stata pacificamente ammeSS, confermando che il sequestro presso terzi includeva ogni giacenza presente presso la banca Parte_1
Questo riconoscimento aveva fondato la meSS in discussione della legittimità delle pretese avanzate dalla creditrice nel procedimento all'uopo promosso ove, per come ammesso dalla steSS parte appellata, “… erroneamente (o furbescamente) viene richiesto il sequestro di tutte le somme che il terzo debitore (i terzi nel nostro caso a dire il vero) detiene o deterrà …”. Tuttavia, nell'attuale giudizio si è sostenuta una lettura diversa della vicenda, opinando che il sequestro si riferisse esclusivamente alle somme provenienti dall'INPS e che il vincolo imposto sulle altre giacenze fosse un'iniziativa arbitraria ed illegittima d'INTESA SAN PAOLO S.P.A., quale terzo pignorato.
Parimenti da censurare è la sentenza impugnata laddove ha statuito:
“… il sequestro si riferisce alla “giacenza” e, cioè alle somme che esistevano sul conto il giorno della notifica e, cioè il 28.07.2017 senza con ciò potersi sottoporre a sequestro somme pervenute successivamente e per una causale diversa
…”.
Il ragionamento del Giudice a quo non coglie nel segno per almeno due ordini di ragioni. In primo luogo, il provvedimento in questione includeva esplicitamente anche le attività
“maturande”, con ciò dimostrando che il sequestro non si limitava a congelare le risorse già disponibili, ma mirava piuttosto a prevenire possibili manovre del debitore volte a sottrarre beni dal proprio patrimonio nel periodo successivo alla notifica.
In secondo luogo, per principio ormai consolidato nella giurisprudenza sia di merito che di legittimità, il vincolo imposto presso terzi non si esaurisce con la notifica del provvedimento, ma si estende anche ai beni acquisiti successivamente, fino alla dichiarazione del terzo.
Ed invero, stando all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. 19/10/2015, n. 21081; Cass. 26/3/2015, n. 6080):
«…in caso di incremento del credito sopravvenuto al pignoramento (come nell'ipotesi di rimesse effettuate dal correntista, qualora siano pignorate somme depositate in conto corrente), non rileva l'importo del credito esistente alla data della notificazione del pignoramento bensì l'importo del credito esistente alla data della dichiarazione del terzo ovvero l'importo eventualmente incrementatosi fino all'udienza ex art. 543 C.P.C. …»; all'orientamento appena richiamato si è pienamente allineata anche la più recente giurisprudenza di merito (Tribunale di Vasto, Sent. n. 90/2019; nello stesso senso Tribunale di Livorno, Sent. n. 715/2019; Tribunale di Roma, ordinanza del 9.12.2019) secondo cui:
“… Per quanto riguarda il pignoramento presso terzi, va rimarcato che tale istituto costituisce una fattispecie compleSS che si perfeziona non con la sola notificazione dell'atto di intimazione di cui all'art. 543 C.P.C., ma anche con la dichiarazione positiva del terzo o con l'accertamento giudiziale del credito di cui all'art. 549 C.P.C.; ne consegue che il credito pignorato può essere individuato e determinato nel suo preciso ammontare in data anche successiva a quella della notificazione dell'atto, senza che lo si poSS considerare sorto dopo il pignoramento …”.
La corretta applicazione della misura impone, dunque, che il sequestro conservativo abbia un effetto ultrattivo, garantendo la disponibilità al vincolo anche di beni futuri, fino alla definitiva risoluzione della controversia. E questo principio è essenziale in quanto la finalità della misura cautelare è quella di preservare l'integrità del patrimonio del debitore (rectius, della garanzia patrimoniale dei suoi creditori), impedendo operazioni che potrebbero vanificarne le pretese e/o i diritti. Tale regolamento evidenzia come la misura cautelare in oggetto non fosse comunque circoscritta esclusivamente ai crediti o somme già acquisiti, ma dovesse applicarsi anche a quelli in fase di maturazione, accreditamento o liquidazione, assicurando così che ogni risorsa rientrasse nel vincolo fino alla definizione della controversia per una tutela più efficace del credito. Donde, l'errore del primo Giudice risiede proprio nella sua interpretazione restrittiva della fattispecie in esame, che ha escluso dal vincolo le risorse future, contraddicendo il superiore principio di diritto.
D'altro canto, la nel pieno rispetto delle norme procedurali e nel suo ruolo di terzo, aveva CP_3 fornito al Giudice dell'Esecuzione una dichiarazione estremamente chiara e dettagliata, attraverso la quale ha rappresentato con assoluta trasparenza tutti gli elementi rilevanti della vicenda, comprese le circostanze relative all'apposizione del vincolo e alla provenienza delle somme coinvolte. In particolare, l'Istituto creditizio ha evidenziato che le risorse sottoposte al vincolo sarebbero rimaste a “disposizione di giustizia” - senza possibilità di essere movimentate - fino a quando il Giudice dell'Esecuzione non avesse assunto le proprie determinazioni in merito.
Tale comportamento riflette la volontà di garantire il pieno rispetto dell'ordinamento giuridico e di agevolare una corretta applicazione delle misure cautelari, evitando qualsiasi operazione che potesse comprometterne l'efficacia.
Ne discende la legittimità e la correttezza dell'operato della appellante, che ha agito CP_3 conformemente alle disposizioni normative e alle procedure esecutive previste dall'ordinamento.
Il rispetto dei principi giuridici e l'adesione scrupolosa alle regole del procedimento testimoniano, infatti, la regolarità dell'azione intrapresa, escludendo qualsiasi ipotesi di comportamento arbitrario o scorretto.
*
L'accoglimento del primo motivo di appello determina l'assorbimento delle doglianze di cui ai motivi sub 2., con la conseguente insussistenza di qualsivoglia ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 C.P.C. Infatti, viene meno la possibilità di applicare sanzioni per lite temeraria e/o richieste di risarcimento danni connesse alla condotta processuale della parte appellante, allorché la decisione accolta elimina alla radice le premesse giuridiche su cui tali domande si fondavano.
Da rigettare è, invece, la domanda di risarcimento dei danni, ex art. 96 comma 1 C.P.C., proposta in questo grado dalla parte appellante principale nei confronti di quella appellata, non emergendo dagli atti di causa elementi idonei ad indurre la Corte a ritenere che nella condotta processuale di quest'ultima sia ravvisabile alcun dolo o colpa grave.
L'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, comma 1 C.P.C. postula, infatti, oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (Cass. Civ., Sez. I, 4/11/2005, n. 21393).
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Restano assorbite, per ovvia consequenzialità, anche le doglianze (sub 3.) di cui all'appello incidentale.
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Alla luce delle risultanze di causa e delle superiori osservazioni in fatto ed in diritto, si rende neceSSrio dunque far luogo, in riforma della sentenza di primo grado, al rigetto di tutte le domande in prime cure avanzate dalla originaria parte attrice, , e la revoca Controparte_1 della condanna al risarcimento del danno per responsabilità aggravata precedentemente imposta all' bancario, ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3 C.P.C. CP_9
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L'accoglimento dell'appello principale ut supra impone di rivedere il regime delle spese di primo e secondo grado, in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito complessivo.
Ciò posto, le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. M. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal
Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez.
6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
«… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregreSS regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 C.P.C. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza
…»;
spese liquidate nei termini seguenti:
primo grado:
Competenza: Tribunale Valore della causa: da € 26.001a € 52.001
fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
fase decisionale, valore medio: € 2.905,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.142,40 totale € 8.758,40 totale dimidiato € 4.379,20
secondo grado:
Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 26.001a € 52.001
fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.498,65 totale € 11.489,65 totale dimidiato € 5.744,82.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto
(enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato neceSSrio intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della limitata rilevanza oggettiva della qualità della lite.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la steSS impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta) con riferimento alla parte appellante incidentale. E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020
(ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto: - «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la steSS impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_2 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»; - «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo»…».
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emeSS dal
Tribunale Civile di Messina–Sezione Seconda–Ufficio del Giudice unico in persona del G.O.P. in data 12-13.1.2023, nel procedimento già iscritto al n. 5051/17 RGAC;
appello proposto da:
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_1 nei confronti di:
; Controparte_1 nonché sull'appello incidentale proposto da parte resistente con atto del 18.5.2023; così provvede:
1) accoglie l'appello principale, rigetta l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza:
1.1) rigetta le domande proposte da con citazione del 3.8.2017 nel Controparte_1 procedimento iscritto davanti al Tribunale Civile di Messina al n. 5051/2017 RGAC;
1.2) revoca la condanna di parte appellante principale al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex. art. 96 comma 1 e comma 3 C.P.C.;
2) condanna alla rifusione, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida: quanto al primo grado, in complessivi € 4.379,20 per onorario oltre esborsi come per tabulas ed ulteriormente accessori come per legge;
quanto a questo grado di giudizio, in complessivi € 5.744,82, per onorario oltre esborsi ed ulteriormente accessori come per legge;
3) dà atto che la parte appellata ed appellante incidentale, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la steSS impugnazione, con avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito…” della presente pronuncia.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile del 13.5.2025
Si dà atto che alla redazione della presente pronuncia ha partecipato, quale funzionario dell'Ufficio per il processo addetto presso questa Sezione, la dott.SS . Persona_2
Il Presidente estensore
(dott. Augusto SABATINI)