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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/12/2024, n. 19122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 19122 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8660 del 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
- nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Inglese, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- , nato in [...] il [...], , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Lina Carideo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da accordo raggiunto all'udienza del 03.12.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, parte ricorrente esponeva che: aveva contratto matrimonio con rito civile in Roccantica (RI) in data 15/05/2016 con il sig. (trascritto nei registri degli atti CP_1 di matrimonio del Comune di Roccantica (RI), atto n. 2, p. II, serie C, anno 2016), dal quale nascevano i figli (09/02/2017) e (05/10/2018); dopo i primi anni Per_1 Per_2 di vita, venuta meno la comunione materiale e spirituale, i coniugi decidevano di separarsi;
con decreto di omologazione n. cronol. 15533/2022 del 16/11/2022 RG n. 31002/2022 il Tribunale di Roma recepiva le condizioni congiunte rassegnate dalle parti nelle note scritte per l'udienza del 04.11.2022.
Tanto premesso parte ricorrente, decorsi i termini di legge, chiedeva fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, l'affido condiviso dei figli minori e e il Per_1 Per_2 loro collocamento presso di sé, con assegnazione della casa familiare sita in Roma, Via Lucca n. 1, un contributo paterno per il mantenimento dei figli di complessivi € 500 mensili (€ 250 ciascuno), oltre il 50% spese straordinarie, regolando la frequentazione padre figli nelle modalità dettagliate in ricorso.
Si costituiva parte resistente la quale aderiva alle domande rassegnate da parte ricorrente.
All'udienza del 03.12.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo;
e di voler divorziare alle condizioni rassegnate da parte ricorrente nel ricorso introduttivo:
“Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e in Roccantica in data Parte_1 Controparte_1
15/05/2016 atto 2 parte II serie C anno 2016, ordinando all'ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione alle seguenti condizioni:
1. I genitori avranno l'affido condiviso dei figli;
2. La casa famigliare di via Lucca n. 1, rimarrà assegnata alla signora he vi Pt_1 rimarrà a vivere con i figli;
3. Disporre che il padre corrisponda a titolo di concorso nel mantenimento dei figli la somma di € 500,00 mensili, da corrispondere entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat Pt_1 oltre al 50% spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Roma;
4. Il padre prenderà i figli il martedì ed il venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alle ore 22:00; se non andranno a scuola li preleverà al mattino o dividerà le spese di una baby sitter;
i minori pernotteranno con il padre a fine settimana alternati, con prelievo il venerdì all'uscita da scuola e saranno riaccompagnati dal padre la domenica sera ad ora di cena presso l'abitazione materna;
5. Per le vacanze natalizie e pasquali si seguirà la regola dell'alternanza; per le vacanze estive i minori trascorreranno 15 giorni anche non continuativi con ciascun genitore;
per il restante periodo estivo in cui non andranno a scuola, se i genitori dovranno lavorare, divideranno la spesa di un campo estivo o di una baby sitter”. A questo punto il Giudice Delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Osserva il Collegio
Tanto premesso, vista la documentazione prodotta dalle parti e l'accordo da queste raggiunto all'udienza del 03.12.2024, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, dei termini di legge dalla data del decreto di omologazione n. cronol. 15533/2022 del 16/11/2022 del Tribunale di Roma;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale si è definitivamente esaurita, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Il Collegio ritiene, inoltre, l'equità e la congruità delle condizioni concordate su cui si provvede in conformità.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni diversa domanda, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] Parte_1 il 07.06.1988, e , nato in [...] il C.F._1 Controparte_1
28/08/1985, , contratto in Roccantica (RI) in data 15/05/2016; C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roccantica (RI) di annotare la predetta sentenza negli appositi registri (atto n. 2, p. II, serie C, anno 2016);
- dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 03.12.2024, riportato ed indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 04.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8660 del 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
- nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Inglese, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- , nato in [...] il [...], , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Lina Carideo, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da accordo raggiunto all'udienza del 03.12.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, parte ricorrente esponeva che: aveva contratto matrimonio con rito civile in Roccantica (RI) in data 15/05/2016 con il sig. (trascritto nei registri degli atti CP_1 di matrimonio del Comune di Roccantica (RI), atto n. 2, p. II, serie C, anno 2016), dal quale nascevano i figli (09/02/2017) e (05/10/2018); dopo i primi anni Per_1 Per_2 di vita, venuta meno la comunione materiale e spirituale, i coniugi decidevano di separarsi;
con decreto di omologazione n. cronol. 15533/2022 del 16/11/2022 RG n. 31002/2022 il Tribunale di Roma recepiva le condizioni congiunte rassegnate dalle parti nelle note scritte per l'udienza del 04.11.2022.
Tanto premesso parte ricorrente, decorsi i termini di legge, chiedeva fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio, l'affido condiviso dei figli minori e e il Per_1 Per_2 loro collocamento presso di sé, con assegnazione della casa familiare sita in Roma, Via Lucca n. 1, un contributo paterno per il mantenimento dei figli di complessivi € 500 mensili (€ 250 ciascuno), oltre il 50% spese straordinarie, regolando la frequentazione padre figli nelle modalità dettagliate in ricorso.
Si costituiva parte resistente la quale aderiva alle domande rassegnate da parte ricorrente.
All'udienza del 03.12.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo;
e di voler divorziare alle condizioni rassegnate da parte ricorrente nel ricorso introduttivo:
“Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e in Roccantica in data Parte_1 Controparte_1
15/05/2016 atto 2 parte II serie C anno 2016, ordinando all'ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione alle seguenti condizioni:
1. I genitori avranno l'affido condiviso dei figli;
2. La casa famigliare di via Lucca n. 1, rimarrà assegnata alla signora he vi Pt_1 rimarrà a vivere con i figli;
3. Disporre che il padre corrisponda a titolo di concorso nel mantenimento dei figli la somma di € 500,00 mensili, da corrispondere entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat Pt_1 oltre al 50% spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Roma;
4. Il padre prenderà i figli il martedì ed il venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alle ore 22:00; se non andranno a scuola li preleverà al mattino o dividerà le spese di una baby sitter;
i minori pernotteranno con il padre a fine settimana alternati, con prelievo il venerdì all'uscita da scuola e saranno riaccompagnati dal padre la domenica sera ad ora di cena presso l'abitazione materna;
5. Per le vacanze natalizie e pasquali si seguirà la regola dell'alternanza; per le vacanze estive i minori trascorreranno 15 giorni anche non continuativi con ciascun genitore;
per il restante periodo estivo in cui non andranno a scuola, se i genitori dovranno lavorare, divideranno la spesa di un campo estivo o di una baby sitter”. A questo punto il Giudice Delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Osserva il Collegio
Tanto premesso, vista la documentazione prodotta dalle parti e l'accordo da queste raggiunto all'udienza del 03.12.2024, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, dei termini di legge dalla data del decreto di omologazione n. cronol. 15533/2022 del 16/11/2022 del Tribunale di Roma;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale si è definitivamente esaurita, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Il Collegio ritiene, inoltre, l'equità e la congruità delle condizioni concordate su cui si provvede in conformità.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni diversa domanda, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] Parte_1 il 07.06.1988, e , nato in [...] il C.F._1 Controparte_1
28/08/1985, , contratto in Roccantica (RI) in data 15/05/2016; C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roccantica (RI) di annotare la predetta sentenza negli appositi registri (atto n. 2, p. II, serie C, anno 2016);
- dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 03.12.2024, riportato ed indicato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 04.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi