Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. 399/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 27/03/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. FASOLI CARLA, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti;
-appellante-
e
rappresentato e difeso da: avv. ESPOSITO RAFFAELE, elettivamente domiciliato CP_1
come in atti;
-appellato-
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi. Appello CP_1
avverso la sentenza n. 174/2024 del 08/05/2024, emessa dal Tribunale di Chieti in funzione di
Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 27/03/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 02/10/2024 ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1
oggetto, pronunciata il 08/05/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale era stata respinta la domanda -proposta con ricorso del 25/10/2023- di riconoscimento di
aggravamento, essendo rimasto invariato il grado di compromissione funzionale derivato dalla malattia.
L'appellante, nei motivi articolati, ha dedotto erroneità della motivazione e violazione dell'art. 13 c. 2 d.lgs. n. 38/2000, poiché la voce tabellare 213 di cui al d.M. 12/07/2000, relativa all'ernia discale lombare con disturbi trofico sensitivi persistenti, contempla una valutazione fino a 12%, ma non prevede alcuna subordinazione alla compromissione funzionale conseguente alla patologia riscontrata, sicché, essendosi aggravato il proprio quadro clinico, rispetto all'iniziale riconoscimento di rachipatia lombare ad iniziale impegno funzionale, per sopravvenienza di triplice ernia discale con pluriradicolopatia motoria cronica, ed essendo le tabelle di legge di obbligatoria applicazione, la percentuale invalidante, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, andava riconosciuta nella misura massima.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la CP_1 correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è manifestamente infondato, avendo l'impugnata sentenza fatto corretta applicazione dei principi generali in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, attualmente espressi dall'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 e dal d.M. 12/07/2000, in base ai quali un evento è indennizzabile solo se le menomazioni ad esso conseguenti pregiudicano, con riferimento all'entità complessiva del danno, l'apparato o il senso di riferimento, ovvero anche, per i danni superiori al 6%, l'attività lavorativa svolta o la relativa categoria di appartenenza (intesa, in base al d.M. cit., come il complesso delle attività adeguate al patrimonio bio-attitudinale-professionale del lavoratore assicurato).
Per: menomazione, in base al d.lgs. ed al d.M. stessi, deve difatti intendersi la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale, con riferimento alle conseguenze anatomiche e/o funzionali, in base alle previsioni delle singole voci di tabella.
In particolare, nel caso di danni composti, vale a dire comprensivi di più menomazioni, la valutazione non potrà essere il risultato della somma delle singole menomazioni tabellate. In tali casi, infatti, si dovrà procedere a stima complessiva del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni (cfr. il relativo criterio applicativo di cui al d.M. cit.).
Va perciò considerato che la menomazione conseguente alla rachipatia riconosciuta all'appellato quale malattia professionale, pacificamente costituita da ernie discali del tratto lombare, è indennizzabile, in base alla relativa voce di tabella n. 213, solo se ne derivano disturbi trofico-sensitivi persistenti, sicché, per quanto sopra osservato, il grado di danno biologico che ne deriva va valutato stimando, con valutazione medico-legale, l'entità del complessivo pregiudizio effettivo che ne consegue, tenuto conto che devono intendersi disturbi trofico-sensitivi i disturbi del trofismo cutaneo e quelli della sensibilità tattile e termo-dolorifica (cfr. indicazione applicativa n. 11 del d.M. cit.).
Quanto sostenuto dall'appellante, secondo cui il sopravvenuto quadro clinico con comparsa di tre ernie comporterebbe necessariamente il riconoscimento di danno nella misura massima di tabella, non potendosi indennizzare tre ernie in misura inferiore alla percentuale prevista dalla tabella per una sola ernia, è quindi del tutto erroneo, in primo luogo poiché la citata voce di tabella è relativa all'ernia del tratto lombare, e non di ogni singola vertebra, sicché più ernie interessanti lo stesso tratto costituiscono unica menomazione, e comunque poiché, anche qualora si ritenesse trattarsi di più menomazioni, non potrebbe operarsi una somma ma comunque andrebbe unitariamente considerata l'entità complessiva del danno, e, pertanto, la presenza o l'assenza di disturbi trofico sensitivi persistenti.
L'impugnata sentenza ha quindi correttamente ritenuto, recependo le conclusioni del c.t.u. nominato, che il grado del danno biologico conseguente alla menomazione fosse rimasto invariato rispetto all'iniziale riconoscimento amministrativo, con riferimento alla complessiva entità della compromissione funzionale conseguente alla patologia, non risultando compromissioni anatomiche e considerata l'assenza di aggravamento dei disturbi trofico sensitivi persistenti.
Dette conclusioni, peraltro, non sono state in alcun modo contestate, sotto il profilo della correttezza medico-legale, dall'appellante.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite del grado non sono ripetibili, risultando l'appellante titolare di redditi inferiori ai limiti di cui all'art. 152 d.a. c.p.c..
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 174/2024 in data 08/05/2024 del Tribunale di Chieti in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello; spese di lite del grado non ripetibili;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 27/03/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -