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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 17/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 927/2022
T R A
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Giuseppe Garibaldi n.31, rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Caduto ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultima sito in Caserta alla via Cesare Battisti n. 85; Appellante
E
, in persona del Controparte_1
Commissario e legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa Controparte_2 congiuntamente e disgiuntamente dal dirigente U.O. e Contratti dell'Agenzia avv. CP_3
Cristina Uccello e dall'avv. Giovanna Caliendo, domiciliati presso la sede centrale dell' CP_1 via Vicinale S. M. del Pianto, Centro Polifunzionale, Torre 1, 80143, LI;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.4.2022 ha proposto rituale appello per la riforma Parte_1 della sentenza n. 2657/2021, pubblicata il 27/10/2021, del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale è stata rigettata la sua domanda volta al riconoscimento dell'espletamento delle mansioni superiori con diritto a percepire il trattamento economico rapportato alla superiore categoria D del c.c.n.l. Comparto Sanità 1998/2001 e del
Regolamento della Cassa con decorrenza dal 1.11.2010, oltre all'indennità Controparte_4 per maneggio valori mai corrisposta, pari a complessivi euro 17.730,65 (di cui euro 16.507,85 per differenze stipendiali, euro 1222,80 per t.f.r. ed euro 2863,48 a titolo di indennità di maneggio valori), oltre accessori di legge. Il premesso di essere dipendente della resistente presso il dipartimento PT CP_1 provinciale di Caserta con qualifica di Assistente Amministrativo ed inquadramento nella categoria C, livello economico 5, dal 1.10.2000, con mansioni di addetto al protocollo, gestendo tutti i documenti in entrata e in uscita relativi a tutti gli uffici della sede, aveva esposto di aver sempre svolto anche funzioni e mansioni di Vice Economo presso la Direzione Provinciale di Caserta dell' mansioni non rientranti nel profilo professionale C5 ma appartenenti al CP_1 maggior profilo categoria D. Aveva precisato che con Delibera del Direttore Generale di CP_1
n. 722 del 24/11/2010 era stato approvato il nuovo Regolamento per la Gestione delle Casse
Economali, che già svolgeva funzioni di vice/sostituto economo prima di detto regolamento, come risulta dalla nota prot. 4797/2016, e che con Delibera n. 726 del 14/01/2013 veniva riconfermato formalmente come vice economo.
In particolare, l'istante ha descritto le mansioni espletate deducendo di essersi occupato della gestione delle somme di denaro (pari ad euro 2.000,00) assegnate dalla sede centrale di LI al
Dipartimento di Caserta;
della gestione delle somme/valori custoditi nella cassaforte, di cui possedeva le chiavi;
della assegnazione ai dipendenti di somme di denaro relative alle modiche spese, previa richiesta e presentazione della ricevuta;
della autorizzazione dell'acquisto di beni fino a 50,00 euro;
della gestione delle somme destinate alla benzina e successivamente dei buoni carburante. Aveva evidenziato di aver svolto questi compiti con autonomia decisionale e personale responsabilità.
Il Tribunale aveva respinto la domanda in considerazione delle risultanze istruttorie inidonee a provare l'espletamento di mansioni corrispondenti alla superiore categoria D. Aveva poi osservato che l'individuazione del ricorrente quale vice/sostituto economo in virtù della citata delibera del 14/01/2013 (doc.3 fasc. di primo grado) non dimostrava la formale CP_1 PT assegnazione di mansioni superiori, non essendo tale profilo professionale (di vice/sostituto economo) individuato nella categoria superiore di cui alla contrattazione del settore;
né la deliberazione n. 128 del 20/03/2018 del di sollevare l'economo e il vice Parte_2 economo dai rispettivi incarichi poteva essere qualificata alla stregua di un riconoscimento della sussunzione del profilo nella qualifica superiore di cui alla cat. D, essendo la determinazione dell'Ente scaturita esclusivamente dalla pronuncia giudiziale favorevole, ad uno dei dipendenti, di riconoscimento della qualifica superiore e quindi con lo scopo di evitare altre sentenze analoghe in danno dell' CP_1
A sostegno del gravame, il ha lamentato l'erronea valutazione delle qualifiche e gradi PT previsti della contrattazione collettiva e della documentazione in atti, non avendo considerato la delibera del Direttore Generale n. 726/2013 che, relativamente al Dipartimento provinciale di
Caserta, gli aveva conferito l'incarico di economo periferico o vice economo, con le mansioni descritte nel n. 722/2010, diverse da quella di Assistente Amministrativo Parte_3 CP_1 categoria C5 addetto al protocollo.
L'appellante ha poi contestato l'errata interpretazione delle prove testimoniali, da cui emergeva evidente lo svolgimento delle mansioni superiori corrispondenti alla categoria superiore, nonché l'errata valutazione della Delibera n. 128 del 20/3/2018 del Commissario dell' avente ad CP_1 oggetto “Economo e Vice Economo: Revoca e Sostituzione”, con cui proprio l' aveva CP_1 riconosciuto che il ruolo di vice economo non potesse più essere affidato a dipendenti non in possesso della qualifica funzionale D. Ha concluso chiedendo, in totale riforma della gravata sentenza, di accertare che la posizione di Vice Economo conferita all'istante appartiene alla categoria D del CCNL Comparto Sanità 1998/2001; accertare che in relazione alle mansioni svolte e alla posizione lavorativa occupata il ricorrente ha diritto alla percezione del regime economico della cat. D con decorrenza dall'1.11.2010, oltre all'indennità maneggio valori, con condanna della resistente al pagamento in suo favore degli importi indicati come da conteggi allegati al ricorso di primo grado, oltre accessori e spese.
Ricostituitosi il contraddittorio, l' ha sostenuto l'infondatezza del gravame e ne ha chiesto CP_1 il rigetto.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, a seguito del deposito delle note scritte, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
Occorre prendere le mosse dalle declaratorie contrattuali afferenti il livello di inquadramento rivestito e rivendicato, comparandole con le mansioni espletate dall'odierno appellante nel periodo di riferimento, conformemente all'orientamento espresso dalla Suprema Corte circa le operazioni che deve svolgere il giudice ai fini della valutazione del diritto o meno alla qualifica superiore (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 37331/2022 secondo cui “in ambito di mansioni superiori
… il giudice è tradizionalmente chiamato ad un'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte”; v. anche Cass. n. 15677 del 5/6/2024, Cass. n. 30580 del 22/11/2019 e Cass. n. 5942 del 24/03/2004).
Rientrano nella categoria C del c.c.n.l. Comparto Sanità del 7/4/1999, di inquadramento del
“i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche PT specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”.
Il profilo di inquadramento del ricorrente è quello di assistente amministrativo che “Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse – anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario – quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca”.
Appartengono, invece, alla superiore categoria D “Lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
Il profilo professionale specifico rivendicato dal è quello di collaboratore amministrativo- PT professionale che “Svolge attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari ed istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con il personale inserito nella categoria Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione…”.
Come osservato dal Giudice di prima istanza, dal confronto tra le declaratorie in esame, si rileva che i tratti distintivi della categoria superiore risiedono nella preparazione teorica pregressa del lavoratore, acquisita attraverso il conseguimento di un titolo di studio o professionale, che non è invece richiesta per la categoria C: cognizioni quindi qualitativamente superiori a quelle dell'assistente amministrativo, il cui profilo si caratterizza per le conoscenze di base quale patrimonio teorico di competenze, non richiedenti un titolo di studio specifico o tecnico.
Inoltre, la categoria superiore si caratterizza per l'attività di coordinamento (di un ufficio o di un settore) con capacità organizzative e gestionali ed anche per l'autonomia operativa, ossia la discrezionalità nella scelta delle modalità di esecuzione della sua prestazione e la correlativa responsabilità.
Per contro, il dipendente di livello inferiore svolge la sua attività secondo metodologie predefinite sicché egli ha limitata facoltà di scelta in ordine al quomodo della prestazione, dovendo seguire protocolli operativi predeterminati;
infine, il coordinamento delle risorse costituisce un aspetto solo eventuale della cat. C, essendo invece un elemento dirimente del profilo professionale della categoria superiore.
Vertendosi in materia di pubblico impiego, va menzionato l'art. 52 del D. Lgs n.165/2001, che statuisce al comma 1 che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
Il successivo comma 2 consente, per obiettive esigenze di servizio, di adibire il pubblico dipendente a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore a condizione che: a) vi sia una vacanza in organico, per non più di sei mesi prorogabili a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;
e b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
Al comma 3 è precisato che costituisce esercizio di mansioni superiori solo l'attribuzione “in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”, mentre il comma 5 sancisce la nullità dell'assegnazione a mansioni di qualifica superiore, ma al lavoratore si riconosce la differenza di trattamento economico.
Il Collegio ritiene che l'istruttoria espletata non abbia dimostrato che le mansioni svolte dal PT con prevalenza e continuità nel periodo di causa siano connotate dagli elementi qualificanti sopra descritti tipici della categoria D.
Il teste , dipendente dell' nel periodo di causa, ha dichiarato: “Sono ispettore Testimone_1 CP_1 ambientale dipendente di … io facendo ispezioni ambientali sto più fuori che dentro CP_1
l'ufficio: tuttavia ho avuto a che fare con il ricorrente perché era lui che aveva il blocchetto per dare i buoni benzina quando si doveva uscire per fare il carburante. Quando facevamo spese, ad esempio spese di autostrada, noi davamo le ricevute a lui nel senso che è capitato di darle a lui perché stava nello stesso ufficio dell'economato. In effetti era un'unica stanza dove vi era più di una persona e lui aveva accesso alla cassaforte. Lo so perché la cassaforte stava in quella stanza e io lo vidi una volta che la apriva. Poi a me non ha mai dato soldi, ma ricordo di averlo visto aprire la cassaforte per dare i buoni benzina. Non so se il ricorrente annotasse le spese su un registro né so se andasse a LI a prendere le somme destinate a Caserta, ricordo però di averlo atteso quando tornava da LI dove era andato a prendere i buoni pasto che doveva consegnarci.
Quindi in effetti ci consegnava sia i buoni benzina che i buoni pasto. Conosco IM
… Prima anche lei stava presso lo stesso ufficio del ricorrente e anche lei ci dava i buoni pasto e i buoni benzina, insieme anche alla sig.ra . Parecchie volte ho avuto i buoni dalla P_
, altre volte dal Chiedevo al primo che incontravo di loro. Ricordo che anche la S_ PT
andava a LI a prendere i soldi, la accompagnava qualcuno con la macchina aziendale S_ perché lei non guida”.
, collega di lavoro del da oltre 20 anni, ha riferito: “Ricordo che il ricorrente ES PT lavorava presso l'ufficio economato perché io in quel periodo stavo nella stanza accanto. Si occupava anche della parte economale in collaborazione con la NO : maneggiava S_ soldi, dava i buoni benzina, andava a prendere i soldi a LI, anche perché la non S_ guidava, quindi andava sempre lui, dava i soldi per la benzina fino a quando sono stati istituiti i buoni e ricordo che aveva anche le chiavi della cassaforte. Ho visto i colleghi che si rivolgevano a lui per ritirare i soldi per le uscite con le macchine la mattina oppure per farsi rimborsare spese che avevano anticipato durante la giornata nel servizio esterno, mostrando le ricevute … Preciso che la svolgeva le sue mansioni in collaborazione con lui faceva le cose che ho S_ PT detto sopra quando lei era assente o quando era fuori stanza, comunque i soldi li maneggiava. So che erano interscambiabili. In pratica se io entravo nella stanza e avevo bisogno di dieci euro per comprare i toner per la stampante e la non c'era, allora mi rivolgevo a ”. S_ Parte_1
Va aggiunto che risulta documentalmente (e non è stato contestato) che all'epoca dei fatti titolare dell'ufficio economato era e che con Delibera n. 726/2013 l' ha IM CP_1 formalmente conferito al l'incarico di Vice Economo (cfr. documentazione allegata al PT fascicolo del di primo grado). PT
Dalla prova orale è emerso che nel periodo di causa il ha lavorato anche all'ufficio PT economale, dove si occupava, insieme alla titolare - in particolare quando questa era S_ assente o fuori stanza - di consegnare al personale i buoni benzina e i buoni pasto e di rimborsare le spese per i servizi esterni;
si recava a LI per la consegna dei soldi assegnati al Dipartimento di Caserta e aveva accesso alla cassaforte.
I compiti svolti dal così come descritti dai testimoni, appaiono prestazioni meramente PT materiali ed esecutive, che non richiedono conoscenze tecniche qualificate né sottintendono margini di autonomia e discrezionalità operativa, con facoltà gestionali e personale responsabilità, elementi tipici della superiore categoria D.
La consegna dei buoni benzina/pasto, il rimborso delle spese dietro presentazione della ricevuta, il ritiro presso l'ufficio di LI del denaro destinato a Caserta, anche l'accesso alla cassaforte e il maneggio del denaro (menzionati dai testimoni in modo generico) non implicano di per sé alcuna libertà nella scelta delle modalità di esecuzione della prestazione, né comprendono attività di coordinamento, conduzione e gestionali del servizio, con facoltà decisionali e connesse responsabilità. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, si ritiene che non sia stato dimostrato che al PT fosse affidata la gestione delle somme destinate alla cassa economale, la custodia e gestione dei valori in cassaforte, né la rendicontazione delle spese né la gestione dei buoni carburante e dei rimborsi. I testimoni nulla hanno riferito circa ambiti di libertà decisionale e autonomia operativa di cui godesse il dipendente nell'espletamento delle sue mansioni, né sulla sua personale responsabilità in relazione ai medesimi compiti.
L'affermazione secondo cui il si sarebbe occupato della gestione e conduzione del servizio PT economale presso il Dipartimento di Caserta, con la correlativa responsabilità del medesimo, è rimasta priva di riscontro probatorio. Piuttosto, la circostanza che l'istante era impegnato nelle attività anzidette quando la titolare dell'economato, , era assente o fuori stanza, IM appare indicativa della non continuità e prevalenza di dette mansioni, con conseguente carenza del requisito di cui all'art. 52 comma 3 D.Lgs. 165/2001.
Ancora va aggiunto che non rileva, ai fini della dimostrazione dell'espletamento di mansioni di categoria D, il formale conferimento dell'incarico di vice economo effettuato dall' con la CP_1
Delibera n. 726 del 14.10.2013, atteso che il predetto profilo (di vice/sostituto economo) non è espressamente ricompreso in alcuna delle categorie contrattuali del c.c.n.l. di riferimento. L'assegnazione ufficiale della qualifica di vice economo, quindi, nulla chiarisce circa il livello di inquadramento del lavoratore né circa il contenuto delle mansioni svolte, di modo che non equivale a formale e automatico conferimento di un incarico di categoria D.
Per quanto riguarda la Delibera del Commissario dell' n. 128 del 20.03.2018, che ha CP_1 revocato l'incarico di vice economo al (così come ha revocato tutti gli incarichi di PT economo e vice economo conferiti con la Delibera 726/2013 a personale non di categoria D) è stata pacificamente emessa a seguito del giudizio - richiamato nella stessa Delibera n. 128 - instaurato dal dipendente , inquadrato nella categoria C, in forza al Dipartimento Controparte_6 di LI con mansioni di economo, deciso dal Tribunale di LI (sentenza n. 6893/2017 del
13.10.2017) con il riconoscimento del trattamento economico della superiore categoria D. A seguito del suddetto procedimento, l' ha ritenuto necessario sollevare dall'incarico di CP_1 economo e/o di vice economo il personale non in possesso della qualifica funzionale D al fine di sottrarre l' dal rischio di analoghe vertenze con eventuale soccombenza. Ciò spiega la CP_1 revoca dell'incarico di vice economo al che in alcun modo avvalora l'assunto attoreo PT secondo cui il ruolo di vice economo richiede l'inquadramento nella categoria D.
Sulla indennità di maneggio valori, l'art. 5 del Nuovo Regolamento delle Casse Economali, approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell' n. 722 del 24.11.2010, prevede CP_1 che “Al personale che per funzioni istituzionali maneggia denaro e/o titoli equivalenti CP_1 spetta la corresponsione di una indennità di maneggio denaro così come previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti. L'Agenzia provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa furto-rapina-portavalori legata all'incarico”.
Detta disposizione, ad avviso del Collegio, non attribuisce direttamente il diritto all'indennità di maneggio denaro, rinviando alle leggi e regolamenti vigenti ed essendo formulata in modo generico, senza indicazione della attività che integra “maneggio di denaro e/o titoli equivalenti”, alla quale è connessa la corresponsione della indennità (il semplice ritiro/consegna di valori ovvero è richiesta la gestione/amministrazione del denaro;
in modo continuo oppure occasionale;
con o senza responsabilità in caso di ammanchi). Come sopra osservato, inoltre, i testimoni hanno riferito genericamente che il maneggiava i soldi, né è stato acclarato che se ne occupasse PT in modo abituale e prevalente.
Per i motivi descritti, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va rigettato con conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co.
1-quater dell'art. 13 T.U. approvato con
D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna al pagamento, in favore della delle spese del grado, che liquida Parte_1 CP_1 in complessivi euro 1984,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
[...]
a norma del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, se dovuto.
LI, 17/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 17/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 927/2022
T R A
, nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Giuseppe Garibaldi n.31, rappresentato e difeso dall'avv. Loredana Caduto ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultima sito in Caserta alla via Cesare Battisti n. 85; Appellante
E
, in persona del Controparte_1
Commissario e legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa Controparte_2 congiuntamente e disgiuntamente dal dirigente U.O. e Contratti dell'Agenzia avv. CP_3
Cristina Uccello e dall'avv. Giovanna Caliendo, domiciliati presso la sede centrale dell' CP_1 via Vicinale S. M. del Pianto, Centro Polifunzionale, Torre 1, 80143, LI;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.4.2022 ha proposto rituale appello per la riforma Parte_1 della sentenza n. 2657/2021, pubblicata il 27/10/2021, del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale è stata rigettata la sua domanda volta al riconoscimento dell'espletamento delle mansioni superiori con diritto a percepire il trattamento economico rapportato alla superiore categoria D del c.c.n.l. Comparto Sanità 1998/2001 e del
Regolamento della Cassa con decorrenza dal 1.11.2010, oltre all'indennità Controparte_4 per maneggio valori mai corrisposta, pari a complessivi euro 17.730,65 (di cui euro 16.507,85 per differenze stipendiali, euro 1222,80 per t.f.r. ed euro 2863,48 a titolo di indennità di maneggio valori), oltre accessori di legge. Il premesso di essere dipendente della resistente presso il dipartimento PT CP_1 provinciale di Caserta con qualifica di Assistente Amministrativo ed inquadramento nella categoria C, livello economico 5, dal 1.10.2000, con mansioni di addetto al protocollo, gestendo tutti i documenti in entrata e in uscita relativi a tutti gli uffici della sede, aveva esposto di aver sempre svolto anche funzioni e mansioni di Vice Economo presso la Direzione Provinciale di Caserta dell' mansioni non rientranti nel profilo professionale C5 ma appartenenti al CP_1 maggior profilo categoria D. Aveva precisato che con Delibera del Direttore Generale di CP_1
n. 722 del 24/11/2010 era stato approvato il nuovo Regolamento per la Gestione delle Casse
Economali, che già svolgeva funzioni di vice/sostituto economo prima di detto regolamento, come risulta dalla nota prot. 4797/2016, e che con Delibera n. 726 del 14/01/2013 veniva riconfermato formalmente come vice economo.
In particolare, l'istante ha descritto le mansioni espletate deducendo di essersi occupato della gestione delle somme di denaro (pari ad euro 2.000,00) assegnate dalla sede centrale di LI al
Dipartimento di Caserta;
della gestione delle somme/valori custoditi nella cassaforte, di cui possedeva le chiavi;
della assegnazione ai dipendenti di somme di denaro relative alle modiche spese, previa richiesta e presentazione della ricevuta;
della autorizzazione dell'acquisto di beni fino a 50,00 euro;
della gestione delle somme destinate alla benzina e successivamente dei buoni carburante. Aveva evidenziato di aver svolto questi compiti con autonomia decisionale e personale responsabilità.
Il Tribunale aveva respinto la domanda in considerazione delle risultanze istruttorie inidonee a provare l'espletamento di mansioni corrispondenti alla superiore categoria D. Aveva poi osservato che l'individuazione del ricorrente quale vice/sostituto economo in virtù della citata delibera del 14/01/2013 (doc.3 fasc. di primo grado) non dimostrava la formale CP_1 PT assegnazione di mansioni superiori, non essendo tale profilo professionale (di vice/sostituto economo) individuato nella categoria superiore di cui alla contrattazione del settore;
né la deliberazione n. 128 del 20/03/2018 del di sollevare l'economo e il vice Parte_2 economo dai rispettivi incarichi poteva essere qualificata alla stregua di un riconoscimento della sussunzione del profilo nella qualifica superiore di cui alla cat. D, essendo la determinazione dell'Ente scaturita esclusivamente dalla pronuncia giudiziale favorevole, ad uno dei dipendenti, di riconoscimento della qualifica superiore e quindi con lo scopo di evitare altre sentenze analoghe in danno dell' CP_1
A sostegno del gravame, il ha lamentato l'erronea valutazione delle qualifiche e gradi PT previsti della contrattazione collettiva e della documentazione in atti, non avendo considerato la delibera del Direttore Generale n. 726/2013 che, relativamente al Dipartimento provinciale di
Caserta, gli aveva conferito l'incarico di economo periferico o vice economo, con le mansioni descritte nel n. 722/2010, diverse da quella di Assistente Amministrativo Parte_3 CP_1 categoria C5 addetto al protocollo.
L'appellante ha poi contestato l'errata interpretazione delle prove testimoniali, da cui emergeva evidente lo svolgimento delle mansioni superiori corrispondenti alla categoria superiore, nonché l'errata valutazione della Delibera n. 128 del 20/3/2018 del Commissario dell' avente ad CP_1 oggetto “Economo e Vice Economo: Revoca e Sostituzione”, con cui proprio l' aveva CP_1 riconosciuto che il ruolo di vice economo non potesse più essere affidato a dipendenti non in possesso della qualifica funzionale D. Ha concluso chiedendo, in totale riforma della gravata sentenza, di accertare che la posizione di Vice Economo conferita all'istante appartiene alla categoria D del CCNL Comparto Sanità 1998/2001; accertare che in relazione alle mansioni svolte e alla posizione lavorativa occupata il ricorrente ha diritto alla percezione del regime economico della cat. D con decorrenza dall'1.11.2010, oltre all'indennità maneggio valori, con condanna della resistente al pagamento in suo favore degli importi indicati come da conteggi allegati al ricorso di primo grado, oltre accessori e spese.
Ricostituitosi il contraddittorio, l' ha sostenuto l'infondatezza del gravame e ne ha chiesto CP_1 il rigetto.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, a seguito del deposito delle note scritte, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
Occorre prendere le mosse dalle declaratorie contrattuali afferenti il livello di inquadramento rivestito e rivendicato, comparandole con le mansioni espletate dall'odierno appellante nel periodo di riferimento, conformemente all'orientamento espresso dalla Suprema Corte circa le operazioni che deve svolgere il giudice ai fini della valutazione del diritto o meno alla qualifica superiore (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 37331/2022 secondo cui “in ambito di mansioni superiori
… il giudice è tradizionalmente chiamato ad un'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte”; v. anche Cass. n. 15677 del 5/6/2024, Cass. n. 30580 del 22/11/2019 e Cass. n. 5942 del 24/03/2004).
Rientrano nella categoria C del c.c.n.l. Comparto Sanità del 7/4/1999, di inquadramento del
“i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche PT specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”.
Il profilo di inquadramento del ricorrente è quello di assistente amministrativo che “Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse – anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro macchinario – quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca”.
Appartengono, invece, alla superiore categoria D “Lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
Il profilo professionale specifico rivendicato dal è quello di collaboratore amministrativo- PT professionale che “Svolge attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari ed istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con il personale inserito nella categoria Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione…”.
Come osservato dal Giudice di prima istanza, dal confronto tra le declaratorie in esame, si rileva che i tratti distintivi della categoria superiore risiedono nella preparazione teorica pregressa del lavoratore, acquisita attraverso il conseguimento di un titolo di studio o professionale, che non è invece richiesta per la categoria C: cognizioni quindi qualitativamente superiori a quelle dell'assistente amministrativo, il cui profilo si caratterizza per le conoscenze di base quale patrimonio teorico di competenze, non richiedenti un titolo di studio specifico o tecnico.
Inoltre, la categoria superiore si caratterizza per l'attività di coordinamento (di un ufficio o di un settore) con capacità organizzative e gestionali ed anche per l'autonomia operativa, ossia la discrezionalità nella scelta delle modalità di esecuzione della sua prestazione e la correlativa responsabilità.
Per contro, il dipendente di livello inferiore svolge la sua attività secondo metodologie predefinite sicché egli ha limitata facoltà di scelta in ordine al quomodo della prestazione, dovendo seguire protocolli operativi predeterminati;
infine, il coordinamento delle risorse costituisce un aspetto solo eventuale della cat. C, essendo invece un elemento dirimente del profilo professionale della categoria superiore.
Vertendosi in materia di pubblico impiego, va menzionato l'art. 52 del D. Lgs n.165/2001, che statuisce al comma 1 che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
Il successivo comma 2 consente, per obiettive esigenze di servizio, di adibire il pubblico dipendente a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore a condizione che: a) vi sia una vacanza in organico, per non più di sei mesi prorogabili a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;
e b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
Al comma 3 è precisato che costituisce esercizio di mansioni superiori solo l'attribuzione “in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”, mentre il comma 5 sancisce la nullità dell'assegnazione a mansioni di qualifica superiore, ma al lavoratore si riconosce la differenza di trattamento economico.
Il Collegio ritiene che l'istruttoria espletata non abbia dimostrato che le mansioni svolte dal PT con prevalenza e continuità nel periodo di causa siano connotate dagli elementi qualificanti sopra descritti tipici della categoria D.
Il teste , dipendente dell' nel periodo di causa, ha dichiarato: “Sono ispettore Testimone_1 CP_1 ambientale dipendente di … io facendo ispezioni ambientali sto più fuori che dentro CP_1
l'ufficio: tuttavia ho avuto a che fare con il ricorrente perché era lui che aveva il blocchetto per dare i buoni benzina quando si doveva uscire per fare il carburante. Quando facevamo spese, ad esempio spese di autostrada, noi davamo le ricevute a lui nel senso che è capitato di darle a lui perché stava nello stesso ufficio dell'economato. In effetti era un'unica stanza dove vi era più di una persona e lui aveva accesso alla cassaforte. Lo so perché la cassaforte stava in quella stanza e io lo vidi una volta che la apriva. Poi a me non ha mai dato soldi, ma ricordo di averlo visto aprire la cassaforte per dare i buoni benzina. Non so se il ricorrente annotasse le spese su un registro né so se andasse a LI a prendere le somme destinate a Caserta, ricordo però di averlo atteso quando tornava da LI dove era andato a prendere i buoni pasto che doveva consegnarci.
Quindi in effetti ci consegnava sia i buoni benzina che i buoni pasto. Conosco IM
… Prima anche lei stava presso lo stesso ufficio del ricorrente e anche lei ci dava i buoni pasto e i buoni benzina, insieme anche alla sig.ra . Parecchie volte ho avuto i buoni dalla P_
, altre volte dal Chiedevo al primo che incontravo di loro. Ricordo che anche la S_ PT
andava a LI a prendere i soldi, la accompagnava qualcuno con la macchina aziendale S_ perché lei non guida”.
, collega di lavoro del da oltre 20 anni, ha riferito: “Ricordo che il ricorrente ES PT lavorava presso l'ufficio economato perché io in quel periodo stavo nella stanza accanto. Si occupava anche della parte economale in collaborazione con la NO : maneggiava S_ soldi, dava i buoni benzina, andava a prendere i soldi a LI, anche perché la non S_ guidava, quindi andava sempre lui, dava i soldi per la benzina fino a quando sono stati istituiti i buoni e ricordo che aveva anche le chiavi della cassaforte. Ho visto i colleghi che si rivolgevano a lui per ritirare i soldi per le uscite con le macchine la mattina oppure per farsi rimborsare spese che avevano anticipato durante la giornata nel servizio esterno, mostrando le ricevute … Preciso che la svolgeva le sue mansioni in collaborazione con lui faceva le cose che ho S_ PT detto sopra quando lei era assente o quando era fuori stanza, comunque i soldi li maneggiava. So che erano interscambiabili. In pratica se io entravo nella stanza e avevo bisogno di dieci euro per comprare i toner per la stampante e la non c'era, allora mi rivolgevo a ”. S_ Parte_1
Va aggiunto che risulta documentalmente (e non è stato contestato) che all'epoca dei fatti titolare dell'ufficio economato era e che con Delibera n. 726/2013 l' ha IM CP_1 formalmente conferito al l'incarico di Vice Economo (cfr. documentazione allegata al PT fascicolo del di primo grado). PT
Dalla prova orale è emerso che nel periodo di causa il ha lavorato anche all'ufficio PT economale, dove si occupava, insieme alla titolare - in particolare quando questa era S_ assente o fuori stanza - di consegnare al personale i buoni benzina e i buoni pasto e di rimborsare le spese per i servizi esterni;
si recava a LI per la consegna dei soldi assegnati al Dipartimento di Caserta e aveva accesso alla cassaforte.
I compiti svolti dal così come descritti dai testimoni, appaiono prestazioni meramente PT materiali ed esecutive, che non richiedono conoscenze tecniche qualificate né sottintendono margini di autonomia e discrezionalità operativa, con facoltà gestionali e personale responsabilità, elementi tipici della superiore categoria D.
La consegna dei buoni benzina/pasto, il rimborso delle spese dietro presentazione della ricevuta, il ritiro presso l'ufficio di LI del denaro destinato a Caserta, anche l'accesso alla cassaforte e il maneggio del denaro (menzionati dai testimoni in modo generico) non implicano di per sé alcuna libertà nella scelta delle modalità di esecuzione della prestazione, né comprendono attività di coordinamento, conduzione e gestionali del servizio, con facoltà decisionali e connesse responsabilità. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, si ritiene che non sia stato dimostrato che al PT fosse affidata la gestione delle somme destinate alla cassa economale, la custodia e gestione dei valori in cassaforte, né la rendicontazione delle spese né la gestione dei buoni carburante e dei rimborsi. I testimoni nulla hanno riferito circa ambiti di libertà decisionale e autonomia operativa di cui godesse il dipendente nell'espletamento delle sue mansioni, né sulla sua personale responsabilità in relazione ai medesimi compiti.
L'affermazione secondo cui il si sarebbe occupato della gestione e conduzione del servizio PT economale presso il Dipartimento di Caserta, con la correlativa responsabilità del medesimo, è rimasta priva di riscontro probatorio. Piuttosto, la circostanza che l'istante era impegnato nelle attività anzidette quando la titolare dell'economato, , era assente o fuori stanza, IM appare indicativa della non continuità e prevalenza di dette mansioni, con conseguente carenza del requisito di cui all'art. 52 comma 3 D.Lgs. 165/2001.
Ancora va aggiunto che non rileva, ai fini della dimostrazione dell'espletamento di mansioni di categoria D, il formale conferimento dell'incarico di vice economo effettuato dall' con la CP_1
Delibera n. 726 del 14.10.2013, atteso che il predetto profilo (di vice/sostituto economo) non è espressamente ricompreso in alcuna delle categorie contrattuali del c.c.n.l. di riferimento. L'assegnazione ufficiale della qualifica di vice economo, quindi, nulla chiarisce circa il livello di inquadramento del lavoratore né circa il contenuto delle mansioni svolte, di modo che non equivale a formale e automatico conferimento di un incarico di categoria D.
Per quanto riguarda la Delibera del Commissario dell' n. 128 del 20.03.2018, che ha CP_1 revocato l'incarico di vice economo al (così come ha revocato tutti gli incarichi di PT economo e vice economo conferiti con la Delibera 726/2013 a personale non di categoria D) è stata pacificamente emessa a seguito del giudizio - richiamato nella stessa Delibera n. 128 - instaurato dal dipendente , inquadrato nella categoria C, in forza al Dipartimento Controparte_6 di LI con mansioni di economo, deciso dal Tribunale di LI (sentenza n. 6893/2017 del
13.10.2017) con il riconoscimento del trattamento economico della superiore categoria D. A seguito del suddetto procedimento, l' ha ritenuto necessario sollevare dall'incarico di CP_1 economo e/o di vice economo il personale non in possesso della qualifica funzionale D al fine di sottrarre l' dal rischio di analoghe vertenze con eventuale soccombenza. Ciò spiega la CP_1 revoca dell'incarico di vice economo al che in alcun modo avvalora l'assunto attoreo PT secondo cui il ruolo di vice economo richiede l'inquadramento nella categoria D.
Sulla indennità di maneggio valori, l'art. 5 del Nuovo Regolamento delle Casse Economali, approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell' n. 722 del 24.11.2010, prevede CP_1 che “Al personale che per funzioni istituzionali maneggia denaro e/o titoli equivalenti CP_1 spetta la corresponsione di una indennità di maneggio denaro così come previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti. L'Agenzia provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa furto-rapina-portavalori legata all'incarico”.
Detta disposizione, ad avviso del Collegio, non attribuisce direttamente il diritto all'indennità di maneggio denaro, rinviando alle leggi e regolamenti vigenti ed essendo formulata in modo generico, senza indicazione della attività che integra “maneggio di denaro e/o titoli equivalenti”, alla quale è connessa la corresponsione della indennità (il semplice ritiro/consegna di valori ovvero è richiesta la gestione/amministrazione del denaro;
in modo continuo oppure occasionale;
con o senza responsabilità in caso di ammanchi). Come sopra osservato, inoltre, i testimoni hanno riferito genericamente che il maneggiava i soldi, né è stato acclarato che se ne occupasse PT in modo abituale e prevalente.
Per i motivi descritti, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va rigettato con conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co.
1-quater dell'art. 13 T.U. approvato con
D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna al pagamento, in favore della delle spese del grado, che liquida Parte_1 CP_1 in complessivi euro 1984,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Parte_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
[...]
a norma del comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002, se dovuto.
LI, 17/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano