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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/02/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1116/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati
Dott. Alberto Vigorelli Presidente
Dott. Francesco Distefano Consigliere rel.
Dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1116/2024 R.G. promossa
DA
(P.IVA con sede legale in Bologna, via Stalingrado n. Parte_1 P.IVA_1
45, in persona del Funzionario Procuratore , in virtù dei poteri conferitigli con procura Parte_2
notarile Notaio in Bologna, Rep. n. 95378, Racc. n. 11364 del 28 luglio 2021, registrato in Per_1
Bologna il 29 luglio 2021 allegata al fascicolo di primo grado, rappresentata e difesa, giusta procura allegata nel giudizio di primo grado e riallegata al presente atto sub. All. A, dagli Avv.ti Marco Turci
(C.F. fax n. 010/5705414) e Fabio Aradori (C.F. ), ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata nello studio dei predetti difensori in Milano, Via V. Pisani 12/A.
- appellante
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a[...] C.F._3
pagina 1 di 13 Sempione 20, rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Casucci (C.F. ), C.F._4
elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Milano, via Toti 2, giusta procura ad litem in atti.
- appellato
All'esito dell'udienza del 16.01.2025 la causa è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni precisate come segue:
- Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, previe le pronunce e le dichiarazioni tutte del caso, in integrale riforma della sentenza impugnata, respingere ogni domanda comunque proposta dal Sig. nei confronti dell'esponente perché infondata e/o CP_1
non provata.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e condanna dell'attore ai sensi dell'art.
96 c.p.c.”
- Per parte appellata:
“Voglia l'On.le Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni diversa istanza, così giudicare in parziale riforma della sentenza n. 7681/2023, emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano il 5 ottobre 2023: nel merito, in via principale
- condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2
liquidare a favore del signor giusta polizza numero 1/47542/128/168145088, l'indennizzo CP_1
per i danni subiti dall'imbarcazione MAREMI, targata 9HB4316, di proprietà dell'appellato e, di conseguenza, a versare a favore del signor la somma di € 76.355,62, quale residuo importo CP_1
ancora dovutogli a fronte degli esborsi resi necessari per le riparazioni ed ammontanti ad €
113.695,00, o quella diversa o maggiore somma che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo effettivo;
- rigettare, per tutti i motivi, in fatto ed in diritto, articolati nel presente atto, così come già nelle memorie di primo grado del signor tutte le domande svolte dalla convenuta nei confronti del CP_1
signor CP_1
- laddove nelle conclusioni dell'appellata così scritte “condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” per “attore” la IA appellante abbia voluto riferirsi al signor rigettare la richiesta CP_1
di condanna in parola per i motivi indicati nella narrativa della presente comparsa”
pagina 2 di 13 ***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di CP_1
Milano, la chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo per i Controparte_2
danni subiti dalla sua imbarcazione MAREMI (targata 9HB4316) a causa nel sinistro verificatosi nella notte tra il 13 ed il 14 dicembre 2019 nel porto di Napoli, ove era ormeggiata, allorché si verificò, a causa di un forte temporale, una mareggiata e la caduta di fulmini, che causarono all'imbarcazione, ingenti danni sia allo scafo che alla parte elettrica;
in specie chiedeva liquidarsi la somma di €
76.355,62, quale residuo importo ancora dovutogli a fronte degli esborsi resisi necessari per le riparazioni, alla parte elettrica pari a complessivi € 113.695,00 (o comunque a versare quella diversa o maggiore somma che sarebbe risultata in corso di causa).
Si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Controparte_2
in specie, la mancata prova della ricorrenza di un rischio assicurato ai sensi delle condizioni di polizza;
la violazione da parte dell'assicurato degli obblighi contrattuali e di legge a fronte della tardività della denuncia di sinistro;
l'omessa denuncia di avvenimento straordinario, prescritta dall'art. 60 del Codice della nautica da diporto;
la mancata adozione delle tutele astrattamente idonee a evitare o minimizzare il danno e, comunque, per aver tenuto una condotta connotata da colpa grave e dunque la ricorrenza di un rischio escluso tale da escludere il diritto all'indennizzo; la mancata prova del quantum.
Ammessa la prova testimoniale su alcune delle circostanze capitolate dalle parti, con sentenza n.
7681/2023 resa in data 5 ottobre 2023 il Tribunale di Milano, così decideva: “
1. Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto acclara il diritto di a vedersi risarcito, dalla IA di CP_1
ZI convenuta, di tutti i danni riportati dal proprio Natante, nel sinistro CP_3
verificatosi nella notte tra il 13 ed il 14 dicembre 2019, nel porto di Napoli.
2. Per effetto di quanto al punto 1 che precede, condanna la , in persona del legale Controparte_4
rapp. p.t., al pagamento, in favore del sig. a titolo di risarcimento del danno subito dalla CP_1
propria imbarcazione, della somma di € 53.617,00, come determinata in premessa, oltre CP_3
interessi e rivalutazione come per legge.
3.Condanna altresì la parte convenuta, IA di
ZI , in persona del legale rapp. p.t., al pagamento, in favore del sig. CP_2 CP_1
[...
delle spese e competenze di causa, che si liquidano in € 5.000,00 per onorario, € 759,00 per spese, oltre IVA, se dovuta, CPA ed Rf come per legge”.
pagina 3 di 13 Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma per i Controparte_2
motivi in seguito esposti.
Si è costituito l'appellato insistendo per il rigetto del gravame e proponendo a sua volta CP_1
appello incidentale.
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza del 16.1.2024, a seguito di discussione orale, è stata posta in decisione ex art.350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Co Il Tribunale, nell'accogliere le pretese di parte attrice, ha premesso che il dopo il sinistro, causato da un picco di tensione durante il temporale, aveva affidato ai tecnici della , ove Parte_3 era ormeggiata la l'incarico di analizzare l'imbarcazione per verificarne le condizioni, e questi CP_5
avevano escluso che vi fossero controindicazioni a spostare il natante presso il cantiere di riferimento, situato a Savona, per riparlo (come poi avvenne); che ancor prima di condurre la barca a Savona, egli la aveva condotta, per una verifica, al porto di Riva di Traiano di Civitavecchia, dal suo costruttore, il perito navale (che ha poi trasfuso in una sua relazione, confermata in sede Persona_2
testimoniale, quanto constato, ivi compresa la possibilità di navigazione); che le controindicazioni alla navigazione erano oggettivamente insussistenti, sulla base delle relazioni in atti, avendo il mezzo
“riportato danni alla parte elettrica, relativi ai soli servizi di bordo (batterie) e non anche al motore”; e comunque che “la IA era stata tempestivamente informata dello spostamento (cfr. all. 6, 38, 40
e 41)”
In ordine alla asserita tardività della denunzia, ha rilevato che la IA “ha ricevuto ed accettato la denuncia, ha dato, all'assicurato, le disposizioni per la gestione immediata del natante, ha conferito
l'incarico ad un proprio perito al fine di periziare i danni, ha formulato una proposta di indennizzo e, successivamente, ha liquidato, a favore dell'assicurato, una somma di denaro, trattenuta, da quest'ultimo, a mero titolo di acconto”.
Sul quantum ha precisato che “l'attore ha perfettamente documentato sia il danno che il suo esatto ammontare” e che “non sono invece da tenere in debita considerazione le plurime relazioni della
IA “ primo perché trattasi di produzione di parte ed inoltre sono in evidente contrasto l'uno con l'altro, sia con riguardo all'elencazione dei danni che con riguardo al valore attribuito”.
Ha quindi che “ritenuta provata l'esistenza di tutti i danni, riportati dall'imbarcazione MAREMI, Co lamentati dall'attore, in quanto rilevati e peritati dai tecnici incaricati dal sig. e dal perito della
IA di ZI, che aveva provveduto anche a liquidarli nell'importo complessivo di €
pagina 4 di 13 64.044,87 (cfr. all. 30. 2 e 3 att.); ritenuta pacifica l'esistenza in Polizza, e la conseguente applicazione, della Garanzia A Platinum, ove nella Sezione 1 – Danni all'unità da diporto, a pagina 11 delle Condizioni di ZI (cfr. doc. 2), l'art.
1.1. si legge che: “La garanzia copre in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono dell'Unità da diporto”, è fuor di dubbio che tutti i documentati danni devono essere risarciti in favore del sig. . CP_1
Ha disatteso le ulteriori eccezioni avanzate dalla compagnia assicurativa, riconoscendo esclusivamente quale unica limitazione applicabile al caso de quo la franchigia indicata nella scheda di polizza (cfr. doc. 1 att.) ed affermando che “ai fini della quantificazione dell'effettivo danno risarcibile, va tenuta in debita considerazione la somma chiesta e documentata dall'attore, pari ad € 113,695,00, da detto importo va detratto quello della franchigia, nella misura del 20% (pari quindi a complessivi €
22.739,00) e l'importo già versato dalla IA di ZI, pari ad € 37.339,38, trattenuto
Co dal sig. a mero titolo di acconto, si giunge quindi alla complessiva somma di € 53.617,00”.
Ha quindi riconosciuto il complessivo importo risarcibile, in favore dell'attore, nella misura di indicata di € 53.617,00, condannando la convenuta al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
^^^^
L'appellante critica tale decisione sostenendo che ha errato il Controparte_2
Tribunale a non considerare quanto segue:
1) il sinistro non è indennizzabile, in quanto causato da colpa grave dell'assicurato che, nonostante le avverse condizioni meteo, non ha posto in essere quelle cautele minime consistenti nello scollegare il natante dalla presa in banchina durante eventi atmosferici come quello di cui è causa;
condotta gravemente negligente e colposa del Re che, comunque, non ha assolto l'onere probatorio a suo carico circa l'adozione delle misure necessarie ad evitare o diminuire il danno;
deve in ogni caso negarsi l'operatività della polizza, sussistendo la violazione delle disposizioni di cui agli artt.
1900 e 1914 c.c. e degli artt.
1.5 lett. b) e B.
1.1 lett. a) delle Condizioni di Polizza;
2) la denuncia risulta tardiva, con conseguente perdita del diritto all'indennizzo da parte del Con
poiché presentata 8 giorni dopo l'evento e 7 giorni dopo averne avuto conoscenza, in aperta violazione degli artt. 1913 c.c. e B.
1.1 lett. b) delle condizioni di polizza (che invece prevedevano il termine, più stringente, di 3 giorni);
3) dopo il sinistro la barca ha navigato in condizioni di innavigabilità, comportando anche tale circostanza la perdita del diritto all'indennizzo ex art. 1.5, lett. m) delle condizioni di polizza. Ciò in quanto non sono state osservate - sia con riguardo all'imbarcazione che all'equipaggio – le pagina 5 di 13 disposizioni vigenti in materia di nautica da diporto. In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare “-la violazione dell'assicurato dell'obbligo di presentare denuncia di evento straordinario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 60 del Codice della nautica da diporto;
- conseguentemente l'inoperatività della polizza assicurativa;
- la ricorrenza di un rischio escluso stante lo stato di innavigabilità del natante attesa la perdita di validità e/o comunque la sospensione della validità del certificato di sicurezza;
- la colpa grave dell'assicurato nell'aver comunque messo in navigazione il natante e, comunque, la mancata adozione delle tutele necessarie a evitare danni ovvero ad aggravarli;
- conseguentemente l'esclusione del diritto all'indennizzo assicurativo (con riferimento ai guasti occorsi all'impianto elettrico)”. Co 4) Il rischio assicurato non è stato provato da parte del che anzi ha aggravato i danni a seguito del successivo tragitto verso Savona;
in particolare, sostiene che “l'iter logico argomentativo seguito dal
Giudice per ritenere che un ipotetico e mai avvenuto avviso circa il trasferimento del natante possa comunque giustificare la condotta dell'assicurato e, vieppiù, esonerarlo da responsabilità per i danni cagionati durante il tragitto
è… del tutto errato”.
5) Rimangono indimostrate sia la congruità delle somme richieste, sia l'esborso preventivo effettuato da parte dell'assicurato; nello specifico, l'assicurato non ha né documentato lo stato di fatto e comunque le condizioni del natante prima dell'evento (indispensabili per valutare se i danni siano effettivamente riconducibili all'evento stesso), né tantomeno provato di aver effettivamente sostenuto gli esborsi fatturati, laddove la polizza assicurativa rimborsa solo le spese effettivamente sostenute. Per contro, risulta pacificamente acquisito e non contestato che “l'assicurato nella quantificazione dell'ammontare dei danni asseritamente patiti, non abbia considerato e comunque fornito la prova contraria in ordine alle valutazioni del perito assicurativo in ordine agli importi esclusi in quanto eccedenti i costi generalmente applicati per i medesimi interventi ovvero relativi a interventi inconferenti alla riparazione dei danni riscontrati ovvero per oneri ancora maturati per il ritardo, non imputabile all'esponente certamente non rientranti nella copertura assicurativa di cui è causa e la cui valutazione è stata completamente omessa dal Tribunale.
Altrettanto pacificamente l'ammontare della pretesa dell'assicurato non tiene conto della percentuale di degrado d'uso sulle parti sostituite ai sensi dell'art. 535 Cod. Nav. e art. B.
1.6 della polizza [cfr. fascicolo di primo grado appellato - pag. 39 di 54 doc. 2] e comunque del maggior valore acquisito dal natante alla luce degli interventi effettuati rispetto a quello che aveva prima del sinistro;
aggiunge che il Tribunale ha erroneamente applicato
“unicamente lo scoperto del 20% omettendo di applicare altresì la franchigia riportata nella scheda di polizza di €
3.200,00”
Chiede quindi che venga integralmente riformata la sentenza impugnata col rigetto della domanda.
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pagina 6 di 13 L'appellato ha proposto a sua volta appello incidentale, sostenendo che ha errato il Tribunale, CP_1
ad applicare il 20% di franchigia, posto che l'art.
1.8 delle condizioni di polizza prevede anche che a carico dell'assicurato residui uno scoperto in determinati casi, che vengono elencati: e tuttavia la fattispecie non rientra tra i casi di scoperto, sicché la franchigia applicabile al caso di specie è fissa ed ammonta quindi solo ad € 3.200,00.
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OSSERVAZIONI DELLA CORTE
L'appello è parzialmente fondato nei limiti di seguito esposti.
Premesso che l'appellante non ha contestato in toto il sinistro (tanto è vero che ha liquidato quanto ritenuto rientrare nei rischi inclusi, ovvero i danni allo scafo dovuti alla collisione dello stesso con la banchina a causa della mareggiata), bensì soltanto l'indennizzabilità integrale del danno cagionato alla parte elettrica (asseritamente cagionato dal fulmine denunciato dall'attore), va preliminarmente osservato, sotto il profilo processuale, con riferimento alla eccepita “colpa grave” dell'assicurato - consistita in tesi nel non avere scollegato il natante dalla presa in banchina durante gli eventi atmosferici- che non risulta conforme al vero l'affermazione dell'appellato secondo cui si tratterebbe di eccezione nuova formulata per la prima volta dalla IA in questa fase di gravame, risultando in realtà ritualmente proposta già nella comparsa di costituzione di primo grado.
Nel merito, tuttavia, il motivo (come correttamente evidenziato dal Tribunale), è infondato, non potendosi rinvenire nella condotta posta in essere dal Re i connotati della colpa grave.
Difatti, non è ragionevole sostenere che, ad ogni temporale, essendo in linea teorica possibili picchi di tensione, tutte le imbarcazioni ormeggiate in porto debbano provvedere al distacco di corrente: semmai questo potrebbe, al più esser, considerato un comportamento di estrema prudenza, la cui omissione, dunque, non integra certo gli estremi della colpa grave.
Quanto al motivo inerente alla tempestività della denuncia si osserva quanto segue.
L'art. 1913, comma 1, c.c. dispone che “l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore... entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza”; il successivo art. 1915 c.c., comma 1, c.c. prevede che “l'assicurato che dolosamente non adempie
l'obbligo dell'avviso... perde il diritto all'indennità” e, al comma 2, che “se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto”.
pagina 7 di 13 Naturalmente l'obbligo può essere adempiuto sia personalmente che per mezzo di un mandatario o di un nuncius.
Con sentenza del 30.09.2019 n. 24210 la Suprema Corte ha al riguardo puntualizzato che “la formulazione delle disposizioni richiamate impone di stabilire cosa debba intendersi per
"inadempimento doloso" dell'obbligo di avviso. In particolare, deve essere chiarito se "doloso" possa essere qualificato l'inadempimento volontario ovvero se per "doloso" debba essere inteso
l'inadempimento dettato dal fine di recare pregiudizio all'assicuratore o di procurarsi un vantaggio in danno di questi.
3.4. Sul punto, questa Corte ha affermato che "il problema non incide sulla questione relativa all'individuazione del soggetto tenuto all'onere della prova, perché quale delle due tesi si segua, è indubbio, in base ai principi generali, che l'onere di provare che l'inadempimento è doloso spetta all'assicuratore. Nel primo caso l'assicuratore dovrà provare che l'assicurato volontariamente non ha adempiuto all'obbligo di dare l'avviso, mentre nel secondo caso dovrà anche provare il fine fraudolento dell'assicurato" (cfr. Cass. 5435/2005). E' stato, inoltre, affermato il principio, condiviso da questo Collegio, secondo il quale "in tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità previste da clausola di polizza, non può implicare, di per sè, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 c.c., comma 2. Occorre, inoltre, riscontrare se, alla stregua del principio di buona fede, che presiede all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, le diverse modalità di avviso, in concreto adottate dall'assicurato, possano o meno considerarsi equipollenti di quelle fissate dal contratto, in relazione alla loro attitudine a realizzare lo scopo della norma" (cfr.
Cass. 24733/2007)”.
Orbene, nella fattispecie in esame -come già correttamente rilevato dal Tribunale- l'assicurato, anche a prescindere dalle conversazioni telefoniche intercorse tra lui e il broker Sig. ha formalmente Pt_4
denunciato per iscritto il sinistro in tempi assolutamente ragionevoli.
Si noti, peraltro, che nella denuncia - posto che sostiene che ivi non si facesse riferimento CP_6 all'impianto elettrico - non devono necessariamente indicarsi in maniera analitica tutti i danni prodotti, essendo la stessa finalizzata piuttosto ad allertare la IA per consentirle di procedere ai propri accertamenti.
pagina 8 di 13 In particolare, nulla ha impedito alla notiziata dell'evento, di chiedere di poter visionare il CP_2
Co natante o di prendere parte agli accertamenti svolti dal tramite i propri periti, essendo stata posta nelle condizioni di poter accertare immediatamente tutti i danni effettivamente subiti dall'imbarcazione.
Del resto, laddove l'assicurato avesse effettivamente tardato a denunciare il sinistro, impedendo così alla IA di registrarlo e gestirlo, avrebbe dovuto negare sin da subito qualsivoglia CP_2
diritto all'indennizzo; uno scenario, quest'ultimo, opposto rispetto alla realtà dei fatti, avendo la stessa società anche formulato una proposta di indennizzo e successivamente liquidato, a favore dell'assicurato la somma di € 37.339,38. per i danni riconosciuti.
Dunque, a fronte di un colposo (e non certamente doloso) mancato rispetto dello stringente termine contemplato dall'art. 1913 c.c. (e dalla stessa polizza), non può né escludersi nell'an il diritto all'indennizzo, né tantomeno procedersi alla relativa riduzione nel quantum in ragione dell'asserito, ma indimostrato, pregiudizio in concreto sofferto dall'assicuratore ai sensi dell'art. 1915 comma 2 c.c..
Infondato è anche il motivo col quale l'appellante lamenta l'omesso rilievo, da parte del Tribunale, dello stato di “innavigabilità” del natante, che farebbe venir meso il diritto all'indennizzo.
Si sostiene in particolare che il danno, qualificato dall'assicurato in termini di “malfunzionamenti elettrici quali quadro motore, vhf, ias, livello efficienza batterie”, non abbia in realtà riguardato esclusivamente le utenze di bordo, ma anche la parte motore, dando luogo a concreti rischi per la navigazione.
Sul punto, si contrappongono le rispettive consulenze di parte, ma, a ben vedere, lo stesso perito della
IA, comandante ha relazionato nel senso (v.pag.7 perizia) che i danni iniziali sono CP_7
stati “causati da uno sbalzo di tensione che avrebbe danneggiato il caricabatterie che dopo una lunga navigazione ha comportato la rottura dell'alternatore con il conseguente danneggiamento e surriscaldamento delle batterie ed il danno al convertitore…l'assicurato avrebbe dovuto effettuare ulteriori test di funzionalità degli impianti prima di procedere nella lunga traversata alla navigazione…Riteniamo che questa mancanza abbia aggravato il danno.
In realtà quindi non ha mai accertato danni alla centralina del motore e piuttosto ha solo riferito che
“Inoltre, l'Assicurato ha dichiarato che al momento della partenza aveva riscontrato un malfunzionamento sulla centralina del motore” (dichiarazione di cui però non v'è traccia) e comunque, sempre il perito in sede testimoniale (udienza del 16 marzo 2023), alla domanda di cui al cap. CP_7
12 ha risposto quanto segue “è vero, ricordo che quando andai a fare il sopralluogo sulla barca
pagina 9 di 13 al porto di Savona effettivamente i danni alle parti elettriche riguardavano le utenze di CP_3 bordo”.
Non v'è pertanto riscontro del fatto che i danni verificatisi quando l'imbarcazione era ormeggiata nel porto di Napoli, concretizzassero le condizioni di cui all'invocato art. 60 D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 ai sensi del quale “se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all'unità da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unità da diporto deve farne denuncia all'autorità marittima o consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto”.
Del resto, non può esser certamente qualificato quale evento straordinario un normale temporale che abbia comportato conseguenze di quel tipo all'impianto elettrico, altrimenti effettivamente le capitanerie di porto sarebbero subissate di denunce, dovendo piuttosto verificarsi eventi che in virtù della loro eccezionalità ed imprevedibilità, possono coinvolgere gli interessi pubblicistici connessi alla polizia della navigazione.
Pertanto, l'omessa denuncia in sé dell'asserito evento straordinario non rileva.
Quanto poi alla pretesa mancanza di un certificato di sicurezza, trattasi di eccezione, in senso stretto, nuova e pertanto inammissibile in appello e comunque non smentita è l'affermazione secondo la quale batte bandiera maltese e il Malta Flag Administration non richiede certificati di sicurezza per CP_3
natanti ad uso ricreativo di misura inferiore a 24 metri quale quello in esame.
Inoltre, sebbene non sia intercorsa alcuna autorizzazione tacita, giova rilevare che la IA fosse ben consapevole degli spostamenti che avrebbe intrapreso l'imbarcazione.
Anche alla luce di quanto sopra esposto è invece parzialmente fondato il motivo col quale si lamenta il mancato riconoscimento dell'aggravamento del danno da parte dell' assicurato.
Dagli elementi in atti, infatti, per ammissione dello stesso danneggiato, che lamentava compromissioni al contagiro del quadro motore, vhf e AIS, comunque sia, quel che prima non era accaduto si verificò nel corso della successiva navigazione.
Lo stesso infatti, ebbe a dichiarare, nella sua integrazione di denuncia del 25.1.2020 diretta al CP_1
(allegato n. 3 dell'odierna appellante) - documento per vero non tenuto in considerazione dal Pt_5
Tribunale- quanto segue: “abbiamo sempre viaggiato a motore e la notte tra il mercoledì 15 e giovedì
16 verso le 5,30-6,00 di mattina a circa 60 miglia da Savona provenendo dall'isola d'Elba ci siamo accorti di forte odore di bruciato e calore proveniente dalle cabine di poppa: le batterie era gonfie alcune, “implose” altre, tutte bollenti e incominciavano a vedersi crepe e fuoriuscita di liquido.
Abbiamo dovuto immediatamente staccare tutte le utenze e scollegare manualmente l'alternatore per
pagina 10 di 13 evitare il rischio di un incendio a bordo. Abbiamo quindi dovuto procedere senza luci e senza strumentazione alcuna fino a Savona. Nella prossima settimana i tecnici cercheranno di quantificare i danni e capire le cause che sono evidentemente connesse agli eventi e condizioni meteo del 13
Dicembre 19 a Napoli”.
Il che lascia intendere, logicamente, un presumibile collegamento causale di tale evento con quello verificatosi in porto in occasione del temporale, restando inverosimile che quello stato delle batterie gonfie, implose, bollenti, con crepe e fuoriuscita di liquido, sia stato provocato da un altro, non meglio precisato ed autonomo evento dannoso, sganciato dal precedente ed indipendente dalla navigazione.
Peraltro, al riguardo, nessuna specifica spiegazione è stata fornita dall'assicurato, nemmeno in questa sede, avendo egli tralasciato del tutto di chiarire le ragioni per le quali quanto da lui descritto in detta denuncia non abbia in realtà avuto nulla a che fare con la navigazione e col danno originario.
E si osservi che lo stesso perito dell'assicurato, rilevava che nonostante la riscontrata Per_2 mancanza di tensione delle batterie, il “funzionamento corretto dell'imbarcazione sarà sufficientemente sopperito dall'alternatore alimentare…che malgrado non funzioni correttamente sarà comunque un valido ausilio per la richiesta di energia” per poi aggiungere “consiglio lo scollegamento del cavo…ci sono sistemi a bordo che potrebbero dare problemi solo dopo giorni di utilizzo…consiglio di mettere sotto stress gli impianti” .
In definitiva l'aggravamento anche da questi era stato previsto come possibilità, anche perché
l'alternatore non garantiva l'efficienza massima.
Ragioni per le quali è da ritenersi ,ad avviso di questa Corte, che la successiva navigazione e la mancata adozione di tutte le tutele necessarie ad evitare ulteriori danni, abbia aggravato le conseguenze sì da giustificare una riduzione dell'indennizzo nella misura equitativa di 1/3, cosicché l'importo dovuto da € 113.695,00 va ridotto ad € 75.796,67, salva ulteriore applicazione della franchigia fissa come appresso.
Importo, quello di cui sopra, sufficientemente comprovato dalle prodotte fatture e pagamenti, né il motivo di gravame sul punto, per genericità, è risultato idoneo a superare l'assunto del primo giudice secondo cui non sono invece da tenere in debita considerazione le plurime relazioni della IA perché “in evidente contrasto l'uno con l'altro, sia con riguardo all'elencazione dei danni che con riguardo al valore attribuito”; fermo comunque che l' obbligo di indennizzo permane a prescindere dalla circostanza che l'assicurato provveda o meno in via diretta alla riparazione dei danni.
pagina 11 di 13 Va ulteriormente specificato che il rilievo dell'appellante, secondo cui si realizzerebbe un “maggior valore acquisito dal natante alla luce degli interventi effettuati rispetto a quello che aveva prima del sinistro”, non regge alla luce del principio per il quale non ricorre ipotesi di compensatio lucri cum damno, quando, come nel caso di specie, i vantaggi siano conseguenti al porre in essere gli unici rimedi possibili per eliminare i danni, che devono considerarsi solo effetti “indiretti e riflessi” dell'obbligazione risarcitoria, dunque non vantaggi derivanti dall'illecito, bensì della commisurazione del risarcimento all'interesse al ripristino reale del bene.
Ed in ogni caso, anche il perito assicurativo comandante ha affermato che “le riparazioni …non CP_7 modificheranno il valore dell'imbarcazione assicurata”.
Sempre in ordine al quantum liquidabile, il Tribunale ha “detratto quello della franchigia nella misura del 20%”: sul punto va accolto il motivo di appello incidentale, ed invece rigettato quello principale col quale l'ZI chiede operarsi il cumulo della franchigia con lo scoperto.
Invero, all'art. 1.8, rubricato “franchigie e scoperti”, delle condizioni generali di polizza si legge che
“gli indennizzi dovuti dalla società, ad eccezione della perdita totale e dell'abbandono, saranno pagati previa deduzione della franchigia fissa indicata sulla scheda di Polizza, da applicare per ogni e ciascun avvenimento e che rimane a carico dell' ”, ed altresì che “rimarrà inoltre a carico Parte_6 dell' uno scoperto, da calcolarsi prima di dedurre la franchigia, come di seguito specificato, Parte_6
20% dell'importo indennizzabile nei seguenti casi: …”; segue elenco di siffatte ipotesi di scoperto in cui, per i danni parziali, si fa riferimento a specifici eventi (incendio su unità sprovvista di impianto idoneo, battelli di servizio, regate veliche) tra i quali non è ricompresa quello in esame.
Dunque, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, occorre detrarre dall'indennizzo solo la somma fissa a titolo di franchigia pari ad € 3.2000 (come indicato dalla scheda di polizza), e non già anche l' importo pari al 20% a titolo di scoperto.
Dalla somma sopra indicata di € 75.796,67, vanno pertanto detratti € 3.200,00 a titolo di franchigia fissa ed € 37.339,38 già versati dalla IA, per cui si giunge al complessivo importo ancora dovuto di € 35.257,29,
In conclusione, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, l'odierna appellante va CP_8
condannata al pagamento della minor somma di cui sopra, oltre interessi e rivalutazione come in primo grado (non essendovi appello sul punto).
^^^
pagina 12 di 13 Le spese del doppio grado, avuto riguardo all'esito complessivo, e cioè al parziale accoglimento dell'originaria domanda, vanno compensate per 1/3 e poste per i residui 2/3 a carico dell'odierna appellante e liquidate come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione del decisum, con CP_2
esclusione della fase istruttoria del presente grado, non espletatasi.
P.T.M
La Corte, in accoglimento parziale dell'appello proposto da avverso la sentenza CP_2 Parte_1
del Tribunale di Milano n. 7681/2023, resa in data 5 ottobre 2023, in parziale riforma della stessa, condanna l'appellante al pagamento, in favore di di € 35.257,29, oltre interessi e CP_2 CP_1
rivalutazione come in primo grado.
Condanna l'ZI al pagamento dei 2/3 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, in tal misura (scaglione da € 26.000 a 52.000), in complessivi € 5.077,00 per il primo grado di giudizio e in complessivi € 4.600,00 per il presente grado;
per entrambi, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Così deciso in Milano il 22.1.2025
Il Consigliere estensore dott. Francesco Distefano
Il Presidente dott. Alberto Vigorelli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati
Dott. Alberto Vigorelli Presidente
Dott. Francesco Distefano Consigliere rel.
Dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1116/2024 R.G. promossa
DA
(P.IVA con sede legale in Bologna, via Stalingrado n. Parte_1 P.IVA_1
45, in persona del Funzionario Procuratore , in virtù dei poteri conferitigli con procura Parte_2
notarile Notaio in Bologna, Rep. n. 95378, Racc. n. 11364 del 28 luglio 2021, registrato in Per_1
Bologna il 29 luglio 2021 allegata al fascicolo di primo grado, rappresentata e difesa, giusta procura allegata nel giudizio di primo grado e riallegata al presente atto sub. All. A, dagli Avv.ti Marco Turci
(C.F. fax n. 010/5705414) e Fabio Aradori (C.F. ), ed C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliata nello studio dei predetti difensori in Milano, Via V. Pisani 12/A.
- appellante
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente a[...] C.F._3
pagina 1 di 13 Sempione 20, rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Casucci (C.F. ), C.F._4
elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Milano, via Toti 2, giusta procura ad litem in atti.
- appellato
All'esito dell'udienza del 16.01.2025 la causa è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni precisate come segue:
- Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, previe le pronunce e le dichiarazioni tutte del caso, in integrale riforma della sentenza impugnata, respingere ogni domanda comunque proposta dal Sig. nei confronti dell'esponente perché infondata e/o CP_1
non provata.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e condanna dell'attore ai sensi dell'art.
96 c.p.c.”
- Per parte appellata:
“Voglia l'On.le Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni diversa istanza, così giudicare in parziale riforma della sentenza n. 7681/2023, emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano il 5 ottobre 2023: nel merito, in via principale
- condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2
liquidare a favore del signor giusta polizza numero 1/47542/128/168145088, l'indennizzo CP_1
per i danni subiti dall'imbarcazione MAREMI, targata 9HB4316, di proprietà dell'appellato e, di conseguenza, a versare a favore del signor la somma di € 76.355,62, quale residuo importo CP_1
ancora dovutogli a fronte degli esborsi resi necessari per le riparazioni ed ammontanti ad €
113.695,00, o quella diversa o maggiore somma che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo effettivo;
- rigettare, per tutti i motivi, in fatto ed in diritto, articolati nel presente atto, così come già nelle memorie di primo grado del signor tutte le domande svolte dalla convenuta nei confronti del CP_1
signor CP_1
- laddove nelle conclusioni dell'appellata così scritte “condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” per “attore” la IA appellante abbia voluto riferirsi al signor rigettare la richiesta CP_1
di condanna in parola per i motivi indicati nella narrativa della presente comparsa”
pagina 2 di 13 ***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di CP_1
Milano, la chiedendone la condanna al pagamento dell'indennizzo per i Controparte_2
danni subiti dalla sua imbarcazione MAREMI (targata 9HB4316) a causa nel sinistro verificatosi nella notte tra il 13 ed il 14 dicembre 2019 nel porto di Napoli, ove era ormeggiata, allorché si verificò, a causa di un forte temporale, una mareggiata e la caduta di fulmini, che causarono all'imbarcazione, ingenti danni sia allo scafo che alla parte elettrica;
in specie chiedeva liquidarsi la somma di €
76.355,62, quale residuo importo ancora dovutogli a fronte degli esborsi resisi necessari per le riparazioni, alla parte elettrica pari a complessivi € 113.695,00 (o comunque a versare quella diversa o maggiore somma che sarebbe risultata in corso di causa).
Si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Controparte_2
in specie, la mancata prova della ricorrenza di un rischio assicurato ai sensi delle condizioni di polizza;
la violazione da parte dell'assicurato degli obblighi contrattuali e di legge a fronte della tardività della denuncia di sinistro;
l'omessa denuncia di avvenimento straordinario, prescritta dall'art. 60 del Codice della nautica da diporto;
la mancata adozione delle tutele astrattamente idonee a evitare o minimizzare il danno e, comunque, per aver tenuto una condotta connotata da colpa grave e dunque la ricorrenza di un rischio escluso tale da escludere il diritto all'indennizzo; la mancata prova del quantum.
Ammessa la prova testimoniale su alcune delle circostanze capitolate dalle parti, con sentenza n.
7681/2023 resa in data 5 ottobre 2023 il Tribunale di Milano, così decideva: “
1. Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto acclara il diritto di a vedersi risarcito, dalla IA di CP_1
ZI convenuta, di tutti i danni riportati dal proprio Natante, nel sinistro CP_3
verificatosi nella notte tra il 13 ed il 14 dicembre 2019, nel porto di Napoli.
2. Per effetto di quanto al punto 1 che precede, condanna la , in persona del legale Controparte_4
rapp. p.t., al pagamento, in favore del sig. a titolo di risarcimento del danno subito dalla CP_1
propria imbarcazione, della somma di € 53.617,00, come determinata in premessa, oltre CP_3
interessi e rivalutazione come per legge.
3.Condanna altresì la parte convenuta, IA di
ZI , in persona del legale rapp. p.t., al pagamento, in favore del sig. CP_2 CP_1
[...
delle spese e competenze di causa, che si liquidano in € 5.000,00 per onorario, € 759,00 per spese, oltre IVA, se dovuta, CPA ed Rf come per legge”.
pagina 3 di 13 Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma per i Controparte_2
motivi in seguito esposti.
Si è costituito l'appellato insistendo per il rigetto del gravame e proponendo a sua volta CP_1
appello incidentale.
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza del 16.1.2024, a seguito di discussione orale, è stata posta in decisione ex art.350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Co Il Tribunale, nell'accogliere le pretese di parte attrice, ha premesso che il dopo il sinistro, causato da un picco di tensione durante il temporale, aveva affidato ai tecnici della , ove Parte_3 era ormeggiata la l'incarico di analizzare l'imbarcazione per verificarne le condizioni, e questi CP_5
avevano escluso che vi fossero controindicazioni a spostare il natante presso il cantiere di riferimento, situato a Savona, per riparlo (come poi avvenne); che ancor prima di condurre la barca a Savona, egli la aveva condotta, per una verifica, al porto di Riva di Traiano di Civitavecchia, dal suo costruttore, il perito navale (che ha poi trasfuso in una sua relazione, confermata in sede Persona_2
testimoniale, quanto constato, ivi compresa la possibilità di navigazione); che le controindicazioni alla navigazione erano oggettivamente insussistenti, sulla base delle relazioni in atti, avendo il mezzo
“riportato danni alla parte elettrica, relativi ai soli servizi di bordo (batterie) e non anche al motore”; e comunque che “la IA era stata tempestivamente informata dello spostamento (cfr. all. 6, 38, 40
e 41)”
In ordine alla asserita tardività della denunzia, ha rilevato che la IA “ha ricevuto ed accettato la denuncia, ha dato, all'assicurato, le disposizioni per la gestione immediata del natante, ha conferito
l'incarico ad un proprio perito al fine di periziare i danni, ha formulato una proposta di indennizzo e, successivamente, ha liquidato, a favore dell'assicurato, una somma di denaro, trattenuta, da quest'ultimo, a mero titolo di acconto”.
Sul quantum ha precisato che “l'attore ha perfettamente documentato sia il danno che il suo esatto ammontare” e che “non sono invece da tenere in debita considerazione le plurime relazioni della
IA “ primo perché trattasi di produzione di parte ed inoltre sono in evidente contrasto l'uno con l'altro, sia con riguardo all'elencazione dei danni che con riguardo al valore attribuito”.
Ha quindi che “ritenuta provata l'esistenza di tutti i danni, riportati dall'imbarcazione MAREMI, Co lamentati dall'attore, in quanto rilevati e peritati dai tecnici incaricati dal sig. e dal perito della
IA di ZI, che aveva provveduto anche a liquidarli nell'importo complessivo di €
pagina 4 di 13 64.044,87 (cfr. all. 30. 2 e 3 att.); ritenuta pacifica l'esistenza in Polizza, e la conseguente applicazione, della Garanzia A Platinum, ove nella Sezione 1 – Danni all'unità da diporto, a pagina 11 delle Condizioni di ZI (cfr. doc. 2), l'art.
1.1. si legge che: “La garanzia copre in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono dell'Unità da diporto”, è fuor di dubbio che tutti i documentati danni devono essere risarciti in favore del sig. . CP_1
Ha disatteso le ulteriori eccezioni avanzate dalla compagnia assicurativa, riconoscendo esclusivamente quale unica limitazione applicabile al caso de quo la franchigia indicata nella scheda di polizza (cfr. doc. 1 att.) ed affermando che “ai fini della quantificazione dell'effettivo danno risarcibile, va tenuta in debita considerazione la somma chiesta e documentata dall'attore, pari ad € 113,695,00, da detto importo va detratto quello della franchigia, nella misura del 20% (pari quindi a complessivi €
22.739,00) e l'importo già versato dalla IA di ZI, pari ad € 37.339,38, trattenuto
Co dal sig. a mero titolo di acconto, si giunge quindi alla complessiva somma di € 53.617,00”.
Ha quindi riconosciuto il complessivo importo risarcibile, in favore dell'attore, nella misura di indicata di € 53.617,00, condannando la convenuta al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
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L'appellante critica tale decisione sostenendo che ha errato il Controparte_2
Tribunale a non considerare quanto segue:
1) il sinistro non è indennizzabile, in quanto causato da colpa grave dell'assicurato che, nonostante le avverse condizioni meteo, non ha posto in essere quelle cautele minime consistenti nello scollegare il natante dalla presa in banchina durante eventi atmosferici come quello di cui è causa;
condotta gravemente negligente e colposa del Re che, comunque, non ha assolto l'onere probatorio a suo carico circa l'adozione delle misure necessarie ad evitare o diminuire il danno;
deve in ogni caso negarsi l'operatività della polizza, sussistendo la violazione delle disposizioni di cui agli artt.
1900 e 1914 c.c. e degli artt.
1.5 lett. b) e B.
1.1 lett. a) delle Condizioni di Polizza;
2) la denuncia risulta tardiva, con conseguente perdita del diritto all'indennizzo da parte del Con
poiché presentata 8 giorni dopo l'evento e 7 giorni dopo averne avuto conoscenza, in aperta violazione degli artt. 1913 c.c. e B.
1.1 lett. b) delle condizioni di polizza (che invece prevedevano il termine, più stringente, di 3 giorni);
3) dopo il sinistro la barca ha navigato in condizioni di innavigabilità, comportando anche tale circostanza la perdita del diritto all'indennizzo ex art. 1.5, lett. m) delle condizioni di polizza. Ciò in quanto non sono state osservate - sia con riguardo all'imbarcazione che all'equipaggio – le pagina 5 di 13 disposizioni vigenti in materia di nautica da diporto. In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare “-la violazione dell'assicurato dell'obbligo di presentare denuncia di evento straordinario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 60 del Codice della nautica da diporto;
- conseguentemente l'inoperatività della polizza assicurativa;
- la ricorrenza di un rischio escluso stante lo stato di innavigabilità del natante attesa la perdita di validità e/o comunque la sospensione della validità del certificato di sicurezza;
- la colpa grave dell'assicurato nell'aver comunque messo in navigazione il natante e, comunque, la mancata adozione delle tutele necessarie a evitare danni ovvero ad aggravarli;
- conseguentemente l'esclusione del diritto all'indennizzo assicurativo (con riferimento ai guasti occorsi all'impianto elettrico)”. Co 4) Il rischio assicurato non è stato provato da parte del che anzi ha aggravato i danni a seguito del successivo tragitto verso Savona;
in particolare, sostiene che “l'iter logico argomentativo seguito dal
Giudice per ritenere che un ipotetico e mai avvenuto avviso circa il trasferimento del natante possa comunque giustificare la condotta dell'assicurato e, vieppiù, esonerarlo da responsabilità per i danni cagionati durante il tragitto
è… del tutto errato”.
5) Rimangono indimostrate sia la congruità delle somme richieste, sia l'esborso preventivo effettuato da parte dell'assicurato; nello specifico, l'assicurato non ha né documentato lo stato di fatto e comunque le condizioni del natante prima dell'evento (indispensabili per valutare se i danni siano effettivamente riconducibili all'evento stesso), né tantomeno provato di aver effettivamente sostenuto gli esborsi fatturati, laddove la polizza assicurativa rimborsa solo le spese effettivamente sostenute. Per contro, risulta pacificamente acquisito e non contestato che “l'assicurato nella quantificazione dell'ammontare dei danni asseritamente patiti, non abbia considerato e comunque fornito la prova contraria in ordine alle valutazioni del perito assicurativo in ordine agli importi esclusi in quanto eccedenti i costi generalmente applicati per i medesimi interventi ovvero relativi a interventi inconferenti alla riparazione dei danni riscontrati ovvero per oneri ancora maturati per il ritardo, non imputabile all'esponente certamente non rientranti nella copertura assicurativa di cui è causa e la cui valutazione è stata completamente omessa dal Tribunale.
Altrettanto pacificamente l'ammontare della pretesa dell'assicurato non tiene conto della percentuale di degrado d'uso sulle parti sostituite ai sensi dell'art. 535 Cod. Nav. e art. B.
1.6 della polizza [cfr. fascicolo di primo grado appellato - pag. 39 di 54 doc. 2] e comunque del maggior valore acquisito dal natante alla luce degli interventi effettuati rispetto a quello che aveva prima del sinistro;
aggiunge che il Tribunale ha erroneamente applicato
“unicamente lo scoperto del 20% omettendo di applicare altresì la franchigia riportata nella scheda di polizza di €
3.200,00”
Chiede quindi che venga integralmente riformata la sentenza impugnata col rigetto della domanda.
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pagina 6 di 13 L'appellato ha proposto a sua volta appello incidentale, sostenendo che ha errato il Tribunale, CP_1
ad applicare il 20% di franchigia, posto che l'art.
1.8 delle condizioni di polizza prevede anche che a carico dell'assicurato residui uno scoperto in determinati casi, che vengono elencati: e tuttavia la fattispecie non rientra tra i casi di scoperto, sicché la franchigia applicabile al caso di specie è fissa ed ammonta quindi solo ad € 3.200,00.
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OSSERVAZIONI DELLA CORTE
L'appello è parzialmente fondato nei limiti di seguito esposti.
Premesso che l'appellante non ha contestato in toto il sinistro (tanto è vero che ha liquidato quanto ritenuto rientrare nei rischi inclusi, ovvero i danni allo scafo dovuti alla collisione dello stesso con la banchina a causa della mareggiata), bensì soltanto l'indennizzabilità integrale del danno cagionato alla parte elettrica (asseritamente cagionato dal fulmine denunciato dall'attore), va preliminarmente osservato, sotto il profilo processuale, con riferimento alla eccepita “colpa grave” dell'assicurato - consistita in tesi nel non avere scollegato il natante dalla presa in banchina durante gli eventi atmosferici- che non risulta conforme al vero l'affermazione dell'appellato secondo cui si tratterebbe di eccezione nuova formulata per la prima volta dalla IA in questa fase di gravame, risultando in realtà ritualmente proposta già nella comparsa di costituzione di primo grado.
Nel merito, tuttavia, il motivo (come correttamente evidenziato dal Tribunale), è infondato, non potendosi rinvenire nella condotta posta in essere dal Re i connotati della colpa grave.
Difatti, non è ragionevole sostenere che, ad ogni temporale, essendo in linea teorica possibili picchi di tensione, tutte le imbarcazioni ormeggiate in porto debbano provvedere al distacco di corrente: semmai questo potrebbe, al più esser, considerato un comportamento di estrema prudenza, la cui omissione, dunque, non integra certo gli estremi della colpa grave.
Quanto al motivo inerente alla tempestività della denuncia si osserva quanto segue.
L'art. 1913, comma 1, c.c. dispone che “l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore... entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza”; il successivo art. 1915 c.c., comma 1, c.c. prevede che “l'assicurato che dolosamente non adempie
l'obbligo dell'avviso... perde il diritto all'indennità” e, al comma 2, che “se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto”.
pagina 7 di 13 Naturalmente l'obbligo può essere adempiuto sia personalmente che per mezzo di un mandatario o di un nuncius.
Con sentenza del 30.09.2019 n. 24210 la Suprema Corte ha al riguardo puntualizzato che “la formulazione delle disposizioni richiamate impone di stabilire cosa debba intendersi per
"inadempimento doloso" dell'obbligo di avviso. In particolare, deve essere chiarito se "doloso" possa essere qualificato l'inadempimento volontario ovvero se per "doloso" debba essere inteso
l'inadempimento dettato dal fine di recare pregiudizio all'assicuratore o di procurarsi un vantaggio in danno di questi.
3.4. Sul punto, questa Corte ha affermato che "il problema non incide sulla questione relativa all'individuazione del soggetto tenuto all'onere della prova, perché quale delle due tesi si segua, è indubbio, in base ai principi generali, che l'onere di provare che l'inadempimento è doloso spetta all'assicuratore. Nel primo caso l'assicuratore dovrà provare che l'assicurato volontariamente non ha adempiuto all'obbligo di dare l'avviso, mentre nel secondo caso dovrà anche provare il fine fraudolento dell'assicurato" (cfr. Cass. 5435/2005). E' stato, inoltre, affermato il principio, condiviso da questo Collegio, secondo il quale "in tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità previste da clausola di polizza, non può implicare, di per sè, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 c.c., comma 2. Occorre, inoltre, riscontrare se, alla stregua del principio di buona fede, che presiede all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, le diverse modalità di avviso, in concreto adottate dall'assicurato, possano o meno considerarsi equipollenti di quelle fissate dal contratto, in relazione alla loro attitudine a realizzare lo scopo della norma" (cfr.
Cass. 24733/2007)”.
Orbene, nella fattispecie in esame -come già correttamente rilevato dal Tribunale- l'assicurato, anche a prescindere dalle conversazioni telefoniche intercorse tra lui e il broker Sig. ha formalmente Pt_4
denunciato per iscritto il sinistro in tempi assolutamente ragionevoli.
Si noti, peraltro, che nella denuncia - posto che sostiene che ivi non si facesse riferimento CP_6 all'impianto elettrico - non devono necessariamente indicarsi in maniera analitica tutti i danni prodotti, essendo la stessa finalizzata piuttosto ad allertare la IA per consentirle di procedere ai propri accertamenti.
pagina 8 di 13 In particolare, nulla ha impedito alla notiziata dell'evento, di chiedere di poter visionare il CP_2
Co natante o di prendere parte agli accertamenti svolti dal tramite i propri periti, essendo stata posta nelle condizioni di poter accertare immediatamente tutti i danni effettivamente subiti dall'imbarcazione.
Del resto, laddove l'assicurato avesse effettivamente tardato a denunciare il sinistro, impedendo così alla IA di registrarlo e gestirlo, avrebbe dovuto negare sin da subito qualsivoglia CP_2
diritto all'indennizzo; uno scenario, quest'ultimo, opposto rispetto alla realtà dei fatti, avendo la stessa società anche formulato una proposta di indennizzo e successivamente liquidato, a favore dell'assicurato la somma di € 37.339,38. per i danni riconosciuti.
Dunque, a fronte di un colposo (e non certamente doloso) mancato rispetto dello stringente termine contemplato dall'art. 1913 c.c. (e dalla stessa polizza), non può né escludersi nell'an il diritto all'indennizzo, né tantomeno procedersi alla relativa riduzione nel quantum in ragione dell'asserito, ma indimostrato, pregiudizio in concreto sofferto dall'assicuratore ai sensi dell'art. 1915 comma 2 c.c..
Infondato è anche il motivo col quale l'appellante lamenta l'omesso rilievo, da parte del Tribunale, dello stato di “innavigabilità” del natante, che farebbe venir meso il diritto all'indennizzo.
Si sostiene in particolare che il danno, qualificato dall'assicurato in termini di “malfunzionamenti elettrici quali quadro motore, vhf, ias, livello efficienza batterie”, non abbia in realtà riguardato esclusivamente le utenze di bordo, ma anche la parte motore, dando luogo a concreti rischi per la navigazione.
Sul punto, si contrappongono le rispettive consulenze di parte, ma, a ben vedere, lo stesso perito della
IA, comandante ha relazionato nel senso (v.pag.7 perizia) che i danni iniziali sono CP_7
stati “causati da uno sbalzo di tensione che avrebbe danneggiato il caricabatterie che dopo una lunga navigazione ha comportato la rottura dell'alternatore con il conseguente danneggiamento e surriscaldamento delle batterie ed il danno al convertitore…l'assicurato avrebbe dovuto effettuare ulteriori test di funzionalità degli impianti prima di procedere nella lunga traversata alla navigazione…Riteniamo che questa mancanza abbia aggravato il danno.
In realtà quindi non ha mai accertato danni alla centralina del motore e piuttosto ha solo riferito che
“Inoltre, l'Assicurato ha dichiarato che al momento della partenza aveva riscontrato un malfunzionamento sulla centralina del motore” (dichiarazione di cui però non v'è traccia) e comunque, sempre il perito in sede testimoniale (udienza del 16 marzo 2023), alla domanda di cui al cap. CP_7
12 ha risposto quanto segue “è vero, ricordo che quando andai a fare il sopralluogo sulla barca
pagina 9 di 13 al porto di Savona effettivamente i danni alle parti elettriche riguardavano le utenze di CP_3 bordo”.
Non v'è pertanto riscontro del fatto che i danni verificatisi quando l'imbarcazione era ormeggiata nel porto di Napoli, concretizzassero le condizioni di cui all'invocato art. 60 D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 ai sensi del quale “se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all'unità da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unità da diporto deve farne denuncia all'autorità marittima o consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto”.
Del resto, non può esser certamente qualificato quale evento straordinario un normale temporale che abbia comportato conseguenze di quel tipo all'impianto elettrico, altrimenti effettivamente le capitanerie di porto sarebbero subissate di denunce, dovendo piuttosto verificarsi eventi che in virtù della loro eccezionalità ed imprevedibilità, possono coinvolgere gli interessi pubblicistici connessi alla polizia della navigazione.
Pertanto, l'omessa denuncia in sé dell'asserito evento straordinario non rileva.
Quanto poi alla pretesa mancanza di un certificato di sicurezza, trattasi di eccezione, in senso stretto, nuova e pertanto inammissibile in appello e comunque non smentita è l'affermazione secondo la quale batte bandiera maltese e il Malta Flag Administration non richiede certificati di sicurezza per CP_3
natanti ad uso ricreativo di misura inferiore a 24 metri quale quello in esame.
Inoltre, sebbene non sia intercorsa alcuna autorizzazione tacita, giova rilevare che la IA fosse ben consapevole degli spostamenti che avrebbe intrapreso l'imbarcazione.
Anche alla luce di quanto sopra esposto è invece parzialmente fondato il motivo col quale si lamenta il mancato riconoscimento dell'aggravamento del danno da parte dell' assicurato.
Dagli elementi in atti, infatti, per ammissione dello stesso danneggiato, che lamentava compromissioni al contagiro del quadro motore, vhf e AIS, comunque sia, quel che prima non era accaduto si verificò nel corso della successiva navigazione.
Lo stesso infatti, ebbe a dichiarare, nella sua integrazione di denuncia del 25.1.2020 diretta al CP_1
(allegato n. 3 dell'odierna appellante) - documento per vero non tenuto in considerazione dal Pt_5
Tribunale- quanto segue: “abbiamo sempre viaggiato a motore e la notte tra il mercoledì 15 e giovedì
16 verso le 5,30-6,00 di mattina a circa 60 miglia da Savona provenendo dall'isola d'Elba ci siamo accorti di forte odore di bruciato e calore proveniente dalle cabine di poppa: le batterie era gonfie alcune, “implose” altre, tutte bollenti e incominciavano a vedersi crepe e fuoriuscita di liquido.
Abbiamo dovuto immediatamente staccare tutte le utenze e scollegare manualmente l'alternatore per
pagina 10 di 13 evitare il rischio di un incendio a bordo. Abbiamo quindi dovuto procedere senza luci e senza strumentazione alcuna fino a Savona. Nella prossima settimana i tecnici cercheranno di quantificare i danni e capire le cause che sono evidentemente connesse agli eventi e condizioni meteo del 13
Dicembre 19 a Napoli”.
Il che lascia intendere, logicamente, un presumibile collegamento causale di tale evento con quello verificatosi in porto in occasione del temporale, restando inverosimile che quello stato delle batterie gonfie, implose, bollenti, con crepe e fuoriuscita di liquido, sia stato provocato da un altro, non meglio precisato ed autonomo evento dannoso, sganciato dal precedente ed indipendente dalla navigazione.
Peraltro, al riguardo, nessuna specifica spiegazione è stata fornita dall'assicurato, nemmeno in questa sede, avendo egli tralasciato del tutto di chiarire le ragioni per le quali quanto da lui descritto in detta denuncia non abbia in realtà avuto nulla a che fare con la navigazione e col danno originario.
E si osservi che lo stesso perito dell'assicurato, rilevava che nonostante la riscontrata Per_2 mancanza di tensione delle batterie, il “funzionamento corretto dell'imbarcazione sarà sufficientemente sopperito dall'alternatore alimentare…che malgrado non funzioni correttamente sarà comunque un valido ausilio per la richiesta di energia” per poi aggiungere “consiglio lo scollegamento del cavo…ci sono sistemi a bordo che potrebbero dare problemi solo dopo giorni di utilizzo…consiglio di mettere sotto stress gli impianti” .
In definitiva l'aggravamento anche da questi era stato previsto come possibilità, anche perché
l'alternatore non garantiva l'efficienza massima.
Ragioni per le quali è da ritenersi ,ad avviso di questa Corte, che la successiva navigazione e la mancata adozione di tutte le tutele necessarie ad evitare ulteriori danni, abbia aggravato le conseguenze sì da giustificare una riduzione dell'indennizzo nella misura equitativa di 1/3, cosicché l'importo dovuto da € 113.695,00 va ridotto ad € 75.796,67, salva ulteriore applicazione della franchigia fissa come appresso.
Importo, quello di cui sopra, sufficientemente comprovato dalle prodotte fatture e pagamenti, né il motivo di gravame sul punto, per genericità, è risultato idoneo a superare l'assunto del primo giudice secondo cui non sono invece da tenere in debita considerazione le plurime relazioni della IA perché “in evidente contrasto l'uno con l'altro, sia con riguardo all'elencazione dei danni che con riguardo al valore attribuito”; fermo comunque che l' obbligo di indennizzo permane a prescindere dalla circostanza che l'assicurato provveda o meno in via diretta alla riparazione dei danni.
pagina 11 di 13 Va ulteriormente specificato che il rilievo dell'appellante, secondo cui si realizzerebbe un “maggior valore acquisito dal natante alla luce degli interventi effettuati rispetto a quello che aveva prima del sinistro”, non regge alla luce del principio per il quale non ricorre ipotesi di compensatio lucri cum damno, quando, come nel caso di specie, i vantaggi siano conseguenti al porre in essere gli unici rimedi possibili per eliminare i danni, che devono considerarsi solo effetti “indiretti e riflessi” dell'obbligazione risarcitoria, dunque non vantaggi derivanti dall'illecito, bensì della commisurazione del risarcimento all'interesse al ripristino reale del bene.
Ed in ogni caso, anche il perito assicurativo comandante ha affermato che “le riparazioni …non CP_7 modificheranno il valore dell'imbarcazione assicurata”.
Sempre in ordine al quantum liquidabile, il Tribunale ha “detratto quello della franchigia nella misura del 20%”: sul punto va accolto il motivo di appello incidentale, ed invece rigettato quello principale col quale l'ZI chiede operarsi il cumulo della franchigia con lo scoperto.
Invero, all'art. 1.8, rubricato “franchigie e scoperti”, delle condizioni generali di polizza si legge che
“gli indennizzi dovuti dalla società, ad eccezione della perdita totale e dell'abbandono, saranno pagati previa deduzione della franchigia fissa indicata sulla scheda di Polizza, da applicare per ogni e ciascun avvenimento e che rimane a carico dell' ”, ed altresì che “rimarrà inoltre a carico Parte_6 dell' uno scoperto, da calcolarsi prima di dedurre la franchigia, come di seguito specificato, Parte_6
20% dell'importo indennizzabile nei seguenti casi: …”; segue elenco di siffatte ipotesi di scoperto in cui, per i danni parziali, si fa riferimento a specifici eventi (incendio su unità sprovvista di impianto idoneo, battelli di servizio, regate veliche) tra i quali non è ricompresa quello in esame.
Dunque, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, occorre detrarre dall'indennizzo solo la somma fissa a titolo di franchigia pari ad € 3.2000 (come indicato dalla scheda di polizza), e non già anche l' importo pari al 20% a titolo di scoperto.
Dalla somma sopra indicata di € 75.796,67, vanno pertanto detratti € 3.200,00 a titolo di franchigia fissa ed € 37.339,38 già versati dalla IA, per cui si giunge al complessivo importo ancora dovuto di € 35.257,29,
In conclusione, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, l'odierna appellante va CP_8
condannata al pagamento della minor somma di cui sopra, oltre interessi e rivalutazione come in primo grado (non essendovi appello sul punto).
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pagina 12 di 13 Le spese del doppio grado, avuto riguardo all'esito complessivo, e cioè al parziale accoglimento dell'originaria domanda, vanno compensate per 1/3 e poste per i residui 2/3 a carico dell'odierna appellante e liquidate come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione del decisum, con CP_2
esclusione della fase istruttoria del presente grado, non espletatasi.
P.T.M
La Corte, in accoglimento parziale dell'appello proposto da avverso la sentenza CP_2 Parte_1
del Tribunale di Milano n. 7681/2023, resa in data 5 ottobre 2023, in parziale riforma della stessa, condanna l'appellante al pagamento, in favore di di € 35.257,29, oltre interessi e CP_2 CP_1
rivalutazione come in primo grado.
Condanna l'ZI al pagamento dei 2/3 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, in tal misura (scaglione da € 26.000 a 52.000), in complessivi € 5.077,00 per il primo grado di giudizio e in complessivi € 4.600,00 per il presente grado;
per entrambi, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Così deciso in Milano il 22.1.2025
Il Consigliere estensore dott. Francesco Distefano
Il Presidente dott. Alberto Vigorelli
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