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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17624/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 17624/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA LA SPEZIA N. Parte_1 C.F._1 28 00182 ROMA presso l'Avvocato CAMPAGNA BIAGIO, che la/lo rappresenta e difende
Appellante
(C.F. Controparte_1
) elettivamente domiciliato in LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9 00196 P.IVA_1 ROMA presso l'Avvocato MANNOCCHI MASSIMO
Appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione ha proposto appello alla sentenza n. 2895/24 in data 29.3.24 resa dal Giudice di Pace di Parte_1
Milano che ha accolto la domanda volta alla condanna di alla restituzione dell'importo CP_1
pari € 858,47 a titolo di commissioni accessorie e spese contrattuali maturate e non godute a seguito dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio in data 14.2.18.
La sentenza appellata ha accolto la domanda sul rilievo dell'illegittimità della clausola oggetto di pagina 1 di 4 doglianza per violazione della norma imperativa di cui all'art. 125 sexies TUB nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata, esclude il rimborso degli oneri up front.
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza nella parte inerente l'operata compensazione integrale delle spese.
Si è costituita l'appellata contestando la fondatezza delle censure e concludendo – in via preliminare - per la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, nel merito, per il rigetto dello stesso con integrale conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Senza svolgimento di attività istruttoria la causa – previa assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusivi – è stata assunta in decisione all'udienza del 18.3.25 sulle conclusioni delle parti come indicate in epigrafe.
L'appello è fondato.
Preliminarmente deve darsi atto che non è stato acquisito il fascicolo di primo grado.
Tale omissione non è certo imputabile alle parti poiché la conservazione dei fascicoli e la loro trasmissione al giudice dell'impugnazione è un obbligo dell'amministrazione giudiziaria.
Il Tribunale ritiene di poter - ciò nonostante - decidere la causa alla luce del principio espresso dalla recente ordinanza n. 8506 resa dalla Sezione III civile della Suprema Corte in data 24 marzo 2023 secondo cui “… quando non sia stato acquisito il fascicolo di primo grado il giudice d'appello può decidere il gravame solo in un caso: quando gli atti contenuti in quel fascicolo non siano pertinenti rispetto ai motivi di gravame…”.
Orbene, posto che le censure afferiscono esclusivamente al capo della decisione relativo alle spese di lite ed involgono, pertanto, la risoluzione di questioni di diritto, l'assenza del fascicolo non risulta ostativa alla decisione.
Non risulta fondata la censura dell'appellata relativa all'inammissibilità dell'appello.
Tale censura è stata articolata sia in relazione all'art. 342 c.p.c. sia all'art. 348 bis c.p.c.
Riguardo al primo è stato allegato che l'atto di appello sarebbe redatto “alla vecchia maniera” componendosi della sola parte “rescindente” diretta ad evidenziare l'erroneità della sentenza di primo grado senza suggerire le modifiche, né indicare in maniera compiuta e specifica “le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Riguardo al secondo profilo la mera lettura dei gravami confermerebbe “inequivocabilmente la genericità degli stessi e la reiterazione delle precedenti difese senza approccio critico, con conseguente inammissibilità dell'intera impugnazione avversaria”.
pagina 2 di 4 L'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità richiede che l'impugnazione contenga
“una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. S.U. n. 27199/2017).
Alla luce di tale principio, ha individuato con sufficiente specificità la parte della sentenza di Pt_1
primo grado di cui chiede la riforma, nonché le circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda, delimitando l'oggetto dell'impugnazione con specifico riferimento al profilo della compensazione delle spese di lite, in conformità al principio del tantum devolutum quantum appellatum.
Consegue il rigetto della censura.
Il motivo riguardante l'erroneità della compensazione delle spese di lite è fondato e comporta la riforma della sentenza di primo grado.
L'appellante ha rilevato che la decisione del Giudice di Pace ha accolto integralmente le proprie domande, respingendo, viceversa, le difese di CP_1
Nonostante ciò, il giudice di primo grado ha ritenuto di compensare le spese di lite, giustificando tale decisione in quanto “le recenti pronunce giurisprudenziali e le oscillazioni al riguardo determinano il giudicante alla compensazione delle spese di lite tra le parti”.
Deve, tuttavia, darsi conto del fatto che il richiamato contrasto giurisprudenziale era, al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado risalente al febbraio del 2023, già definitivamente sopito, alla luce degli orientamenti consolidati, che, peraltro, il giudice di primo grado ha seguito.
La giurisprudenza, infatti, risulta granitica nell'interpretare l'art. 125 sexies TUB in senso conforme alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor.
Il Giudice di Pace, nel motivare la compensazione sulle spese di lite, non ha dato specifico conto degli orientamenti di segno contrario né dello spessore degli stessi. In sostanza, il riferimento atto a giustificare la compensazione delle spese risulta del tutto generico.
Di conseguenza, non sussistono ragioni che consentano di derogare al normale riparto delle spese di lite, da porre in capo alla parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. sì da dover essere riformata la sentenza di primo grado in tale parte.
Analoga ripartizione va disposta in relazione alle spese del presente giudizio.
Le spese di entrambi i gradi – liquidate come in dispositivo ivi incluse quelle relative al documentato espletamento del procedimento di mediazione – vanno distratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore dell'appellante avv. Campagna dichiaratosi antistatario.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in sede d'appello nella persona del giudice Carmela Gallina in funzione monocratica così decide:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 2895/2024 emessa dal Giudice di Pace di
Milano, condanna a rifondere a le spese di lite relative al giudizio CP_1 Parte_1
di primo grado liquidate in € 312 per compensi € 43 per spese nonché € 80 per compensi ed €
48,80 per esborsi relativamente alla mediazione oltre al rimborso forfettario pari al 15%, nonché Iva e c.p.a. con distrazione in favore dell'avv. Biagio Campagna dichiaratosi antistatario;
2. condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite relative al presente CP_1
grado liquidate in € 494,00 per compensi ed € 64,50 per spese oltre al rimborso forfettario pari al 15% nonché Iva e c.p.a. con distrazione in favore dell'avv. Biagio Campagna dichiaratosi antistatario.
Milano, 27 marzo 2025
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 17624/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA LA SPEZIA N. Parte_1 C.F._1 28 00182 ROMA presso l'Avvocato CAMPAGNA BIAGIO, che la/lo rappresenta e difende
Appellante
(C.F. Controparte_1
) elettivamente domiciliato in LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9 00196 P.IVA_1 ROMA presso l'Avvocato MANNOCCHI MASSIMO
Appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione ha proposto appello alla sentenza n. 2895/24 in data 29.3.24 resa dal Giudice di Pace di Parte_1
Milano che ha accolto la domanda volta alla condanna di alla restituzione dell'importo CP_1
pari € 858,47 a titolo di commissioni accessorie e spese contrattuali maturate e non godute a seguito dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio in data 14.2.18.
La sentenza appellata ha accolto la domanda sul rilievo dell'illegittimità della clausola oggetto di pagina 1 di 4 doglianza per violazione della norma imperativa di cui all'art. 125 sexies TUB nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata, esclude il rimborso degli oneri up front.
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza nella parte inerente l'operata compensazione integrale delle spese.
Si è costituita l'appellata contestando la fondatezza delle censure e concludendo – in via preliminare - per la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, nel merito, per il rigetto dello stesso con integrale conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Senza svolgimento di attività istruttoria la causa – previa assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti conclusivi – è stata assunta in decisione all'udienza del 18.3.25 sulle conclusioni delle parti come indicate in epigrafe.
L'appello è fondato.
Preliminarmente deve darsi atto che non è stato acquisito il fascicolo di primo grado.
Tale omissione non è certo imputabile alle parti poiché la conservazione dei fascicoli e la loro trasmissione al giudice dell'impugnazione è un obbligo dell'amministrazione giudiziaria.
Il Tribunale ritiene di poter - ciò nonostante - decidere la causa alla luce del principio espresso dalla recente ordinanza n. 8506 resa dalla Sezione III civile della Suprema Corte in data 24 marzo 2023 secondo cui “… quando non sia stato acquisito il fascicolo di primo grado il giudice d'appello può decidere il gravame solo in un caso: quando gli atti contenuti in quel fascicolo non siano pertinenti rispetto ai motivi di gravame…”.
Orbene, posto che le censure afferiscono esclusivamente al capo della decisione relativo alle spese di lite ed involgono, pertanto, la risoluzione di questioni di diritto, l'assenza del fascicolo non risulta ostativa alla decisione.
Non risulta fondata la censura dell'appellata relativa all'inammissibilità dell'appello.
Tale censura è stata articolata sia in relazione all'art. 342 c.p.c. sia all'art. 348 bis c.p.c.
Riguardo al primo è stato allegato che l'atto di appello sarebbe redatto “alla vecchia maniera” componendosi della sola parte “rescindente” diretta ad evidenziare l'erroneità della sentenza di primo grado senza suggerire le modifiche, né indicare in maniera compiuta e specifica “le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Riguardo al secondo profilo la mera lettura dei gravami confermerebbe “inequivocabilmente la genericità degli stessi e la reiterazione delle precedenti difese senza approccio critico, con conseguente inammissibilità dell'intera impugnazione avversaria”.
pagina 2 di 4 L'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità richiede che l'impugnazione contenga
“una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. S.U. n. 27199/2017).
Alla luce di tale principio, ha individuato con sufficiente specificità la parte della sentenza di Pt_1
primo grado di cui chiede la riforma, nonché le circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda, delimitando l'oggetto dell'impugnazione con specifico riferimento al profilo della compensazione delle spese di lite, in conformità al principio del tantum devolutum quantum appellatum.
Consegue il rigetto della censura.
Il motivo riguardante l'erroneità della compensazione delle spese di lite è fondato e comporta la riforma della sentenza di primo grado.
L'appellante ha rilevato che la decisione del Giudice di Pace ha accolto integralmente le proprie domande, respingendo, viceversa, le difese di CP_1
Nonostante ciò, il giudice di primo grado ha ritenuto di compensare le spese di lite, giustificando tale decisione in quanto “le recenti pronunce giurisprudenziali e le oscillazioni al riguardo determinano il giudicante alla compensazione delle spese di lite tra le parti”.
Deve, tuttavia, darsi conto del fatto che il richiamato contrasto giurisprudenziale era, al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado risalente al febbraio del 2023, già definitivamente sopito, alla luce degli orientamenti consolidati, che, peraltro, il giudice di primo grado ha seguito.
La giurisprudenza, infatti, risulta granitica nell'interpretare l'art. 125 sexies TUB in senso conforme alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor.
Il Giudice di Pace, nel motivare la compensazione sulle spese di lite, non ha dato specifico conto degli orientamenti di segno contrario né dello spessore degli stessi. In sostanza, il riferimento atto a giustificare la compensazione delle spese risulta del tutto generico.
Di conseguenza, non sussistono ragioni che consentano di derogare al normale riparto delle spese di lite, da porre in capo alla parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. sì da dover essere riformata la sentenza di primo grado in tale parte.
Analoga ripartizione va disposta in relazione alle spese del presente giudizio.
Le spese di entrambi i gradi – liquidate come in dispositivo ivi incluse quelle relative al documentato espletamento del procedimento di mediazione – vanno distratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore dell'appellante avv. Campagna dichiaratosi antistatario.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in sede d'appello nella persona del giudice Carmela Gallina in funzione monocratica così decide:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 2895/2024 emessa dal Giudice di Pace di
Milano, condanna a rifondere a le spese di lite relative al giudizio CP_1 Parte_1
di primo grado liquidate in € 312 per compensi € 43 per spese nonché € 80 per compensi ed €
48,80 per esborsi relativamente alla mediazione oltre al rimborso forfettario pari al 15%, nonché Iva e c.p.a. con distrazione in favore dell'avv. Biagio Campagna dichiaratosi antistatario;
2. condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite relative al presente CP_1
grado liquidate in € 494,00 per compensi ed € 64,50 per spese oltre al rimborso forfettario pari al 15% nonché Iva e c.p.a. con distrazione in favore dell'avv. Biagio Campagna dichiaratosi antistatario.
Milano, 27 marzo 2025
Il giudice
Carmela Gallina
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