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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/10/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di LA -dr.ssa TA Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, rappresentato e difesa dall'Avv. Giovanni Mazzia, giusta procura Parte_1 in atti;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
GI PO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
, anche in qualità di Controparte_2 mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. rappresentato Controparte_3
e difeso dall'Avv. Gilda Avena, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7/1/2020, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199008823307000, notificata da parte di
[...]
in data 18/12/2019, limitatamente alle cartelle di pagamento relative a Controparte_1 contributi di competenza del Giudice del Tribunale, con funzione di Giudice del Lavoro.
In particolare, il ricorrente ha impugnato l'intimazione relativamente a: 1) cartella n.
03420140001586887000, avente ad oggetto pagamento rate relative agli anni 2011, CP_4
2012, 2013, notificata il 26/05/2015 (già oggetto di atto d'iscrizione ipotecaria, impugnata presso il Tribunale di LA, sezione Lavoro, con procedimento iscritto al n. RG
4559/2018); 2) cartella n. 03420140022288182000, avente ad oggetto pagamento rate CP_4 relative agli anni 2012, 2013, 2014, notificata il 28/07/2014; 3) cartella n.
1 03420150019816587000, avente ad oggetto pagamento rate relative agli anni 2014, CP_4
2015, notificata il 27/10/2015 (già oggetto di atto d'iscrizione ipotecaria, impugnata presso il
Tribunale di LA, sezione Lavoro, con procedimento iscritto al n. RG 4559/2018); 4) avviso di addebito n. 33420120003148714000, notificato il 7/11/2012; 5) avviso di addebito n.
33420120004040908000, notificato il 14/01/2013; 6) avviso di addebito n.
33420130000014488000, notificato il 14/03/2013; 7) avviso di addebito n.
33420130000014589000, notificato il 14/03/2013; 8) avviso di addebito n.
33420130000084646000, notificato il 05/04/2013; 9) avviso di addebito n.
33420130001654225000, notificato il 24/07/2013; 10) avviso di addebito n.
33420130002239115000, notificato il 17/12/2013; 11) avviso di addebito n.
33420140000024478000, notificato il 28/04/2014; 12) avviso di addebito n.
33420140000079268000, notificato il 23/05/2014; 13) avviso di addebito n.
33420140002043588000, notificato il 22/09/2014; 14) avviso di addebito n.
33420140003959590000, notificato il 27/11/2014; 15) avviso di addebito n.
33420140004411957000, notificato il 07/01/2015; 16) avviso di addebito n.
33420150000737329000, notificato il 21/09/2015; 17) avviso di addebito n.
33420160000443853000, notificato il 02/04/2016; 18) avviso di addebito n.
33420160003171278000, notificato il 01/12/2016; 19) avviso di addebito n.
33420180000726354000, notificato il 20/08/2018; per un importo complessivo di €
136.853,53.
La parte ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto d'intimazione di pagamento per omessa allegazione dell'atto prodromico, l'illegittimità dell'intimazione, in quanto due cartelle (n.
03420140001586887000 e n. 03420150019816587000) sono state già notificate al ricorrente con atto d'iscrizione ipotecaria, a cui lo stesso si è opposto, nonché la prescrizione di tutte le obbligazioni sottese all'intimazione di pagamento opposta per decorso del termine prescrizionale di 5 anni dei crediti previdenziali ex legge n. 335/1995 e, comunque, nel merito, la nullità delle ulteriori cartelle impugnate per omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi di mora, dei compensi per riscossione coattiva e delle spese di notifica.
Costituitisi in giudizio l' , l' e l' , hanno contestato con varie argomentazioni CP_5 CP_6 CP_4 la domanda del ricorrente, sostenendo la regolare notifica degli avvisi di addebito e degli atti seguenti, sino alla notifica dell'intimazione di pagamento e l'interruzione del termine di prescrizione;
le parti resistenti hanno altresì eccepito, rispettivamente, la propria carenza di legittimazione passiva. l' ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, CP_4 individuando nel Tribunale del lavoro di Cosenza il giudice territorialmente competente.
2 Con ordinanza del 13/05/2022, è stata dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di
LA adito, nei limiti dei crediti dedotti in giudizio, in favore del Tribunale di CP_4
Cosenza territorialmente competente, con termini di legge per la riassunzione ex art. 50 c.p.c.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
2. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Controparte_1
Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione. Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell'
[...]
, in tal modo rendendo l' legittimata passiva sul punto. Ne consegue Controparte_1 CP_6 che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione CP_5 della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
3. L'incompetenza del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Cosenza, territorialmente competente, già statuita con ordinanza del 13/05/2022, riguarda le cartelle n. CP_4
03420140001586887000, n. 03420140022288182000 e n. 03420150019816587000.
4.1 Posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge, a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi, deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617
c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione in “funzione recuperatoria”, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi
(Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni, di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per
3 ipotesi, per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 -
01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
4.2 Quanto ai vizi formali, in particolare in ordine all'eccezione relativa alla omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, osserva il decidente che, com'è noto, nelle cartelle di pagamento, predisposte in conformità ai modelli ministeriali vigenti, vengono indicati chiaramente gli importi iscritti a ruolo, i compensi che sono dovuti se il pagamento avviene entro le scadenze, i compensi che, invece, sono dovuti se il pagamento viene effettuato dopo le scadenze, le disposizioni normative di riferimento, etc. Inoltre, la determinazione ed applicazione dei compensi di riscossione e degli interessi di mora è assolutamente legittima, in quanto la misura degli stessi è determinata nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.
4.3 Quanto all'eccezione di prescrizione, quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificato l'avviso di addebito e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr. Cass.
20489/2018; Cass. n. 29294/2019). Ebbene, contrariamente a quanto prospettato dalla parte CP_ ricorrente, deve rilevarsi che ha fornito prova della avvenuta notificazione degli avvisi di addebito.
Acclarata la ritualità della notifica dell'atto prodromico, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in essi contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e,
4 pertanto, la inammissibilità del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica dello stesso.
Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Successivamente alla notificazione delle cartelle e degli avvisi di addebito oggetto di giudizio, risulta intervenuta comunicazione di iscrizione ipotecaria in data 30.10.2018 limitatamente ai titoli di cui ai nn. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Successivamente, in relazione a tutti i titoli, è intervenuta l'intimazione di pagamento del 18.12.2019.
Conclusivamente, la prescrizione quinquennale è maturata per i seguenti avvisi di addebito, in quanto tra la data di notifica e l'interruzione finale del 18.12.2019 sono trascorsi più di cinque anni: 4) avviso di addebito n. 33420120003148714000, notificato il 7/11/2012; 5) avviso di addebito n. 33420120004040908000, notificato il 14/01/2013; 6) avviso di addebito n.
33420130000014488000, notificato il 14/03/2013; 7) avviso di addebito n.
33420130000014589000, notificato il 14/03/2013; 8) avviso di addebito n.
33420130000084646000, notificato il 05/04/2013; 9) avviso di addebito n.
33420130001654225000, notificato il 24/07/2013; 10) avviso di addebito n.
33420130002239115000, notificato il 17/12/2013; 11) avviso di addebito n.
33420140000024478000, notificato il 28/04/2014; 12) avviso di addebito n.
33420140000079268000, notificato il 23/05/2014.
5. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, stante la parziale reciproca soccombenza, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, in persona della dott.ssa TA Sitongia, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara non dovuti dal ricorrente, in quanto estinti per prescrizione, i crediti previdenziali contenuti ai titoli di cui ai nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
- rigetta il ricorso per il resto;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
LA, 24.10.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa TA Sitongia
5 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella
Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di LA -dr.ssa TA Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, rappresentato e difesa dall'Avv. Giovanni Mazzia, giusta procura Parte_1 in atti;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
GI PO, giusta procura in atti;
RESISTENTE
, anche in qualità di Controparte_2 mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. rappresentato Controparte_3
e difeso dall'Avv. Gilda Avena, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7/1/2020, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199008823307000, notificata da parte di
[...]
in data 18/12/2019, limitatamente alle cartelle di pagamento relative a Controparte_1 contributi di competenza del Giudice del Tribunale, con funzione di Giudice del Lavoro.
In particolare, il ricorrente ha impugnato l'intimazione relativamente a: 1) cartella n.
03420140001586887000, avente ad oggetto pagamento rate relative agli anni 2011, CP_4
2012, 2013, notificata il 26/05/2015 (già oggetto di atto d'iscrizione ipotecaria, impugnata presso il Tribunale di LA, sezione Lavoro, con procedimento iscritto al n. RG
4559/2018); 2) cartella n. 03420140022288182000, avente ad oggetto pagamento rate CP_4 relative agli anni 2012, 2013, 2014, notificata il 28/07/2014; 3) cartella n.
1 03420150019816587000, avente ad oggetto pagamento rate relative agli anni 2014, CP_4
2015, notificata il 27/10/2015 (già oggetto di atto d'iscrizione ipotecaria, impugnata presso il
Tribunale di LA, sezione Lavoro, con procedimento iscritto al n. RG 4559/2018); 4) avviso di addebito n. 33420120003148714000, notificato il 7/11/2012; 5) avviso di addebito n.
33420120004040908000, notificato il 14/01/2013; 6) avviso di addebito n.
33420130000014488000, notificato il 14/03/2013; 7) avviso di addebito n.
33420130000014589000, notificato il 14/03/2013; 8) avviso di addebito n.
33420130000084646000, notificato il 05/04/2013; 9) avviso di addebito n.
33420130001654225000, notificato il 24/07/2013; 10) avviso di addebito n.
33420130002239115000, notificato il 17/12/2013; 11) avviso di addebito n.
33420140000024478000, notificato il 28/04/2014; 12) avviso di addebito n.
33420140000079268000, notificato il 23/05/2014; 13) avviso di addebito n.
33420140002043588000, notificato il 22/09/2014; 14) avviso di addebito n.
33420140003959590000, notificato il 27/11/2014; 15) avviso di addebito n.
33420140004411957000, notificato il 07/01/2015; 16) avviso di addebito n.
33420150000737329000, notificato il 21/09/2015; 17) avviso di addebito n.
33420160000443853000, notificato il 02/04/2016; 18) avviso di addebito n.
33420160003171278000, notificato il 01/12/2016; 19) avviso di addebito n.
33420180000726354000, notificato il 20/08/2018; per un importo complessivo di €
136.853,53.
La parte ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto d'intimazione di pagamento per omessa allegazione dell'atto prodromico, l'illegittimità dell'intimazione, in quanto due cartelle (n.
03420140001586887000 e n. 03420150019816587000) sono state già notificate al ricorrente con atto d'iscrizione ipotecaria, a cui lo stesso si è opposto, nonché la prescrizione di tutte le obbligazioni sottese all'intimazione di pagamento opposta per decorso del termine prescrizionale di 5 anni dei crediti previdenziali ex legge n. 335/1995 e, comunque, nel merito, la nullità delle ulteriori cartelle impugnate per omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi di mora, dei compensi per riscossione coattiva e delle spese di notifica.
Costituitisi in giudizio l' , l' e l' , hanno contestato con varie argomentazioni CP_5 CP_6 CP_4 la domanda del ricorrente, sostenendo la regolare notifica degli avvisi di addebito e degli atti seguenti, sino alla notifica dell'intimazione di pagamento e l'interruzione del termine di prescrizione;
le parti resistenti hanno altresì eccepito, rispettivamente, la propria carenza di legittimazione passiva. l' ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, CP_4 individuando nel Tribunale del lavoro di Cosenza il giudice territorialmente competente.
2 Con ordinanza del 13/05/2022, è stata dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di
LA adito, nei limiti dei crediti dedotti in giudizio, in favore del Tribunale di CP_4
Cosenza territorialmente competente, con termini di legge per la riassunzione ex art. 50 c.p.c.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
2. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Controparte_1
Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione. Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell'
[...]
, in tal modo rendendo l' legittimata passiva sul punto. Ne consegue Controparte_1 CP_6 che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione CP_5 della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
3. L'incompetenza del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Cosenza, territorialmente competente, già statuita con ordinanza del 13/05/2022, riguarda le cartelle n. CP_4
03420140001586887000, n. 03420140022288182000 e n. 03420150019816587000.
4.1 Posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge, a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi, deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617
c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione in “funzione recuperatoria”, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi
(Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni, di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per
3 ipotesi, per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 -
01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
4.2 Quanto ai vizi formali, in particolare in ordine all'eccezione relativa alla omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, osserva il decidente che, com'è noto, nelle cartelle di pagamento, predisposte in conformità ai modelli ministeriali vigenti, vengono indicati chiaramente gli importi iscritti a ruolo, i compensi che sono dovuti se il pagamento avviene entro le scadenze, i compensi che, invece, sono dovuti se il pagamento viene effettuato dopo le scadenze, le disposizioni normative di riferimento, etc. Inoltre, la determinazione ed applicazione dei compensi di riscossione e degli interessi di mora è assolutamente legittima, in quanto la misura degli stessi è determinata nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.
4.3 Quanto all'eccezione di prescrizione, quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificato l'avviso di addebito e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr. Cass.
20489/2018; Cass. n. 29294/2019). Ebbene, contrariamente a quanto prospettato dalla parte CP_ ricorrente, deve rilevarsi che ha fornito prova della avvenuta notificazione degli avvisi di addebito.
Acclarata la ritualità della notifica dell'atto prodromico, va rilevata la incontrovertibilità della pretesa creditoria in essi contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione dell'avviso di addebito entro il termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999) e,
4 pertanto, la inammissibilità del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica dello stesso.
Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Successivamente alla notificazione delle cartelle e degli avvisi di addebito oggetto di giudizio, risulta intervenuta comunicazione di iscrizione ipotecaria in data 30.10.2018 limitatamente ai titoli di cui ai nn. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Successivamente, in relazione a tutti i titoli, è intervenuta l'intimazione di pagamento del 18.12.2019.
Conclusivamente, la prescrizione quinquennale è maturata per i seguenti avvisi di addebito, in quanto tra la data di notifica e l'interruzione finale del 18.12.2019 sono trascorsi più di cinque anni: 4) avviso di addebito n. 33420120003148714000, notificato il 7/11/2012; 5) avviso di addebito n. 33420120004040908000, notificato il 14/01/2013; 6) avviso di addebito n.
33420130000014488000, notificato il 14/03/2013; 7) avviso di addebito n.
33420130000014589000, notificato il 14/03/2013; 8) avviso di addebito n.
33420130000084646000, notificato il 05/04/2013; 9) avviso di addebito n.
33420130001654225000, notificato il 24/07/2013; 10) avviso di addebito n.
33420130002239115000, notificato il 17/12/2013; 11) avviso di addebito n.
33420140000024478000, notificato il 28/04/2014; 12) avviso di addebito n.
33420140000079268000, notificato il 23/05/2014.
5. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, stante la parziale reciproca soccombenza, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, in persona della dott.ssa TA Sitongia, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara non dovuti dal ricorrente, in quanto estinti per prescrizione, i crediti previdenziali contenuti ai titoli di cui ai nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
- rigetta il ricorso per il resto;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
LA, 24.10.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa TA Sitongia
5 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella
Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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