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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 19/10/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Barbara Silenzi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
non definitiva nel procedimento civile iscritto al n.745/2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
(C.F. ), in proprio e quel titolare della omonima ditta, Parte_1 C.F._1
con l'Avv. ZI BARBIERI;
-parte attrice-
contro
(C.F. ), ( C.F.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), ( C.F.: ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
( C.F.: ), con l'Avv.Andrea NETTI e l'Avv, Claudia Prenna;
[...] C.F._5
e
( C.F.: ), con l'Avv. valentina Romagnoli e Controparte_5 C.F._6
l'Avv.Cristina Brasca;
-parte convenuta-
Avente ad oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, , , e al fine di sentire
[...] Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5
accogliere la domanda di riscatto agrario come di seguito formulata:
1 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
a) accertare e dichiarare la nullità per contrarietà alla legge e/o la non opponibilità e/o l'inefficacia per parte attrice dell'atto di donazione 25/3/2022 rep. 99287 e racc. 29607, a rogito dr. notaio in San RI HE, stipulato dai signori Persona_1
, ZI, ed (quali donanti) e dalla signora Controparte_1 CP_4 CP_3 Controparte_5
(quale donataria), registrato a Tolentino il 5/4/2022 al n. 873 serie IT e trascritto all'Agenzia
delle Entrate di Macerata il 6/4/2022 ai nn. 5308 RG e 3852 RP avente ad oggetto i fondi per cui è giudizio, per le ragioni esposte in narrativa e/o, in via subordinata, accertare e dichiarare la simulazione dell'atto di donazione 25/3/2022 rep. 99287 e racc. 29607 sopra meglio individuato e descritto perché dissimulante una compravendita volta ad eludere le norme in materia di prelazione agraria, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
b) accertare e dichiarare che competeva all'attore signor , titolare dei requisiti di Parte_1
cui alla L. n. 817 del 1971, art. 7 e alla L. n. 590 del 26/5/1965, art. 8 (quale proprietario esclusi-vo dei fondi confinanti distinti al CT Comune Bel-forte del Chienti al Fg. 14 particelle
524-520 (ex 81) -171-357), il diritto di prelazione in relazione alla intervenuto atto di disposizione dei fondi oggetto di causa individuati in Catasto Terreni Comune Belforte del
Chienti al fg. 14 parti-celle 54 -68 -80 -112 -172 -173 -292 -293 -302 -303 -304-305 -358 -
359 (oggetto della donazione 25/3/2022 rep. 99287 e racc. 29607, a rogito dr.
[...]
notaio in San RI HE, registrato a Tolentino il 5/4/2022 al n. 873 serie Persona_1
IT e trascritto all'Agenzia delle Entra-te di Macerata il 6/4/2022 ai nn. 5308 RG e 3852 RP);
c) accertare e dichiarare che l'attore signor ha riscattato i fondi distinti in Parte_1
Catasto Terreni Comune Belforte del Chienti al fg. 14 particelle 54 -68 -80 -112 -172 -173 -
292 -293 -302 -303 -304-305 -358 -359, oggetto della donazione 25/3/2022 rep. 99287 e racc. 29607, a rogito dr. notaio in San RI HE, registrato a Persona_1
Tolentino il 5/4/2022 al n. 873 serie IT e trascritto all'Agenzia delle Entra-te di Macerata il
6/4/2022 ai nn. 5308 RG e 3852 RP;
2 d) preso atto che l'attore signor si dichiara incondizionatamente disponibile ed Parte_1
offre il prezzo di € 7.700,00, quale prezzo dichiarato ai fini fi-scali nell'atto di donazione
25/3/2022 rep. 99287 e racc. 29607, a rogito dr. notaio in San Persona_1
RI HE o la diversa somma che sarà accertata in corso di causa, dichiarandosi disponibile al versamento dell'eventuale differenza di prezzo, accertare e dichiarare la sostituzione dell'attore signor nella posizione della convenuta signora Parte_1 [...]
e dichiarare trasferiti in favore dell'attore signor i terreni oggetto del CP_5 Parte_1
riscatto di cui all'atto di donazione 25/3/2022 rep. 99287 e racc. 29607, a rogito dr.
notaio in San RI HE, registrato a Tolentino il 5/4/2022 al Persona_1
n. 873 serie IT e trascritto all'Agenzia delle Entra-te di Macerata il 6/4/2022 ai nn. 5308 RG
e 3852 RP e segnatamente:
• appezzamenti di terreno agricolo siti nel Comune di Belforte del Chienti Località Pianaioli,
distinti nel Catasto Terreni di detto Comune al fg. 14 particelle 54 –68 –80 –112 –172 –173 –
292 –293 –302 –303 –304 –305 –358 -359, della superficie complessiva di mq 18.700
(diciottomilasettecento), red-dito dominicale € 68,11 reddito agrario € 69,51.
e) dichiarare pertanto trasferiti, a tutti gli effetti, i suddetti terreni a favore dell'attore signor che ne diventa proprietario;
Parte_1
f) disporre perché il pagamento della somma del corrispettivo valore e prezzo come determinata nel presente giudizio venga versato dall'attore signor nei termini e Parte_1
secondo le modalità previste dalla L. n. 590 del 1965 e dalla L. 4 gennaio 1979, n. 2, art.
unico e succ. mod.;
g) ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.”
Nella narrativa del libello introduttivo, ha precisato che “per quello che qui Parte_1
interessa, i signor , ZI, ed erano proprietari dei terreni siti Controparte_1 CP_4 CP_3
3 nel Comune di Belforte del Chienti Località Pianaioli distinti al Catasto Terreni di detto
Comune al fg. 14 particelle 54-68-80-112-172-173-292-293-302-303-304-305-358-359,
lasciati per lo più incolti ed in stato di abbandono (il terreno distinto al CT al fg. 14 parti-
cella 68 è stata peraltro da lunghi anni sempre coltivato in parte dallo stesso attore)” e che
“…. da tempo le ridette aree risultavano per lo più abbandonate ed incolte, tanto che il signor da tempo immemore si è spinto nella coltivazione della terra anche oltre la sua Pt_1
proprietà ed in particolare estendendo l'attività di coltivatore a buona parte dell'area catastalmente individuata al fg. 14 part. 68, in continuità e prosecuzione rispetto a quella già
esercitata nelle particelle di sua proprietà 520-524”.
Con comparsa di costituzione, i convenuti Controparte_2 Controparte_1 [...]
e hanno proposto domanda riconvenzionale chiedendo “accertata e CP_4 Controparte_3
dichiarata l'occupazione illegittima di parte attrice sulla particella n. 68 per il periodo dal
2016 al 2021, condannare il sig. al risarcimento del danno in favore dei sigg.ri Pt_1
per un ammontare pari a € 6.000,00 (seimila/00) o in quella somma maggiore o mi- CP_1
nore che il Giudice riterrà di giustizia, se del caso liquidata anche in via equitativa” e ciò sul presupposto che “per stessa ammissione di parte attrice, questa ha illegittimamente occupato e coltivato dal 2016, la particella n. 68 al tempo di proprietà dei sigg.ri reiterando CP_1
tale condotta al-meno sino all'atto di donazione”.
Anche la convenuta pur non sol-levando alcuna domanda riconvenzionale, Controparte_5
nella propria comparsa di costituzione e risposta ha eccepito che: “la Sig.ra si Controparte_5
riserva di agire nei confronti del Sig. per il risarcimento di tutti i danni subiti in Parte_1
conseguenza sia dell'occupazione sine titulo dei terreni di proprietà della stessa in forza del suddetto atto di do-nazione, sia delle spese da lei sostenute, al fine della cessazione delle suddette condotte abusive, per la definizione dei confini, nonché per ogni altro danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto in conseguenza delle condotte poste in essere dal
Sig. ”. Pt_1
4 Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. l'attore ha formulato nei confronti dei Parte_1
convenuti domanda di usucapione “relativamente a quota parte del terreno descritto al foglio
14 particella 68, adiacente al fg. 14 particella 520 di proprietà dell'attore, per tutta la sua larghezza e per una lunghezza di circa 15 metri (previo frazionamento) o, in subordine,
l'intero terreno descritto al foglio 14 particella 68, avendo il esercitato sulla stessa Pt_1
area per oltre trenta anni un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà non vizioso, ininterrotto, pacifico e pubblico. È quindi interesse dello stesso avendo già maturato tutti i requisiti legalmente richiesti per ritenere perfezionato l'acquisto per usucapione della ridetta area ed essendone di fatto quindi già divenuto proprietario, agire giudizialmente, per ottenere la declaratoria dell'intervenuto acquisto a titolo originario”.
Questa domanda è stata quindi reiterata dall'attore nella prima memoria ex art. 183 c.p.c..
Le parti convenute hanno eccepito l'inammissibilità della domanda di usucapione sostenendo che la stessa non possa considerarsi nel caso una reconventio reconventionis, e comunque perché eccede i limiti della consentita emendatio libelli.
Con ordinanza 2/5/2025 “ritenuta la necessità di decidere in ordine alla ritualità della domanda di usucapione avanzata da parte attrice”, veniva fissata l'udienza del 10/6/25 per la precisazione delle conclusioni e la discussione in punto, con termine sino a 10 gg prima per il deposito di note conclusive, e alla udienza la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281
quinquies cpc limitatamente alla domanda su precisata,
L'eccezione di inammissibilità della domanda usucapione di parte attrice, avanzata dai convenuti appare infondata e va respinta.
Deve rilevarsi infatti che la domanda di usucapione veniva avanzata da parte attrice sin dalla prima udienza ex art. 183 cpc e la ratio dell'art. 183 4° comma cpc, che consente all'attore di formulare nella prima udienza di trattazione la nuova domanda e la nuova eccezione che sia conseguenza, oltrechè della domanda riconvenzionale, della eccezione proposta dal convenuto con la comparsa di costituzione, è quella proprio di tutelare la parte attrice a fronte di iniziative
5 della parte convenuta che mutino i termini oggettivi della controversia o comunque introducano nel processo ulteriori questioni ( Cass. 12545/2004).
Come ha chiarito la Suprema Corte la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cpc può
riguardare gli elementi oggettivi ( petitum e causa petendi) solo se la domanda modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non determini la compromissione delle garanzie difensive della controparte ( ord. 33902/2024). Devono ritenersi non ammesse solo le domande che si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, cioè quelle che sono
“altro” da quella domanda, introducendo una vicenda sostanziale completamente nuova ( Cass.
Civ. sez III ord. 4322/2019).
Orbene, nel caso di specie, in primis deve rilevarsi che nessuna tardività della domanda di usucapione può essere eccepita dai convenuti in ragione della tempestiva proposizione sin dalla prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.
Inoltre, stante la domanda riconvenzionale avanzata da alcuni convenuti, avente ad oggetto la con-
danna al risarcimento del danno per utilizzo sine titulo di una parte dell'area oggetto di causa,
utilizzo dedotto dall'attore sin dall'atto di citazione, nonché le eccezioni della convenuta
[...]
relativa all'utilizzo sine titulo della medesima parte di terreno, si ritiene che l'attore CP_5
convenuto rispetto alla domanda riconvenzionale nonché rispetto alle avverse Parte_1
eccezioni, abbia legittimamente e tempestivamente opposto altra domanda riconvenzionale avente natura necessariamente consequenziale a quella dei convenuti, in ossequio al diritto riconosciutogli dall'articolo 183 c.p.c., atteso che le due domande, di condanna al risarcimento per occupazione illegittima di un'area, da un lato, e di avvenuto acquisto a titolo originario della medesima area in virtù di maturata usucapione, dall'altro lato, sono evidentemente collegate e connesse sotto il profilo oggettivo, trattandosi del medesimo terreno, ed inoltre la domanda di usucapione deve ritenersi quale legittima reazione difensive alla riconvenzionale avversaria,
peraltro fondata non su fatti nuovi, ma piuttosto su fatti già dedotti all'interno dell'atto di citazione.
Per tali ragioni la domanda di usucapione promossa da parte attrice alla prima udienza di trattazione e nella prima memoria deve ritenersi ammissibile.
6 Spese di lite all'esito definitivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
Dichiara ammissibile la domanda di usucapione, avanzata da parte attrice alla Parte_1
prima udienza di trattazione e nella prima memoria ex art. 183 6° comma cpc, “relativamente a quota parte del terreno descritto al foglio 14 particella 68, adiacente al fg. 14 particella
520 di proprietà dell'attore, per tutta la sua larghezza e per una lunghezza di circa 15 metri
(previo frazionamento) o, in subordine, l'intero terreno descritto al foglio 14 particella 68…”
e rigetta le contrarie eccezioni in punto dei convenuti
Spese di lite all'esito definitivo del giudizio.
Così deciso e pubblicato in Macerata il 19/10/2025 .
Il giudice on.
Dott.ssa Barbara Silenzi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Barbara Silenzi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
non definitiva nel procedimento civile iscritto al n.745/2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
(C.F. ), in proprio e quel titolare della omonima ditta, Parte_1 C.F._1
con l'Avv. ZI BARBIERI;
-parte attrice-
contro
(C.F. ), ( C.F.: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), ( C.F.: ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
( C.F.: ), con l'Avv.Andrea NETTI e l'Avv, Claudia Prenna;
[...] C.F._5
e
( C.F.: ), con l'Avv. valentina Romagnoli e Controparte_5 C.F._6
l'Avv.Cristina Brasca;
-parte convenuta-
Avente ad oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
, , , e al fine di sentire
[...] Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5
accogliere la domanda di riscatto agrario come di seguito formulata:
1 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
a) accertare e dichiarare la nullità per contrarietà alla legge e/o la non opponibilità e/o l'inefficacia per parte attrice dell'atto di donazione 25/3/2022 rep. 99287 e racc. 29607, a rogito dr. notaio in San RI HE, stipulato dai signori Persona_1
, ZI, ed (quali donanti) e dalla signora Controparte_1 CP_4 CP_3 Controparte_5
(quale donataria), registrato a Tolentino il 5/4/2022 al n. 873 serie IT e trascritto all'Agenzia
delle Entrate di Macerata il 6/4/2022 ai nn. 5308 RG e 3852 RP avente ad oggetto i fondi per cui è giudizio, per le ragioni esposte in narrativa e/o, in via subordinata, accertare e dichiarare la simulazione dell'atto di donazione 25/3/2022 rep. 99287 e racc. 29607 sopra meglio individuato e descritto perché dissimulante una compravendita volta ad eludere le norme in materia di prelazione agraria, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
b) accertare e dichiarare che competeva all'attore signor , titolare dei requisiti di Parte_1
cui alla L. n. 817 del 1971, art. 7 e alla L. n. 590 del 26/5/1965, art. 8 (quale proprietario esclusi-vo dei fondi confinanti distinti al CT Comune Bel-forte del Chienti al Fg. 14 particelle
524-520 (ex 81) -171-357), il diritto di prelazione in relazione alla intervenuto atto di disposizione dei fondi oggetto di causa individuati in Catasto Terreni Comune Belforte del
Chienti al fg. 14 parti-celle 54 -68 -80 -112 -172 -173 -292 -293 -302 -303 -304-305 -358 -
359 (oggetto della donazione 25/3/2022 rep. 99287 e racc. 29607, a rogito dr.
[...]
notaio in San RI HE, registrato a Tolentino il 5/4/2022 al n. 873 serie Persona_1
IT e trascritto all'Agenzia delle Entra-te di Macerata il 6/4/2022 ai nn. 5308 RG e 3852 RP);
c) accertare e dichiarare che l'attore signor ha riscattato i fondi distinti in Parte_1
Catasto Terreni Comune Belforte del Chienti al fg. 14 particelle 54 -68 -80 -112 -172 -173 -
292 -293 -302 -303 -304-305 -358 -359, oggetto della donazione 25/3/2022 rep. 99287 e racc. 29607, a rogito dr. notaio in San RI HE, registrato a Persona_1
Tolentino il 5/4/2022 al n. 873 serie IT e trascritto all'Agenzia delle Entra-te di Macerata il
6/4/2022 ai nn. 5308 RG e 3852 RP;
2 d) preso atto che l'attore signor si dichiara incondizionatamente disponibile ed Parte_1
offre il prezzo di € 7.700,00, quale prezzo dichiarato ai fini fi-scali nell'atto di donazione
25/3/2022 rep. 99287 e racc. 29607, a rogito dr. notaio in San Persona_1
RI HE o la diversa somma che sarà accertata in corso di causa, dichiarandosi disponibile al versamento dell'eventuale differenza di prezzo, accertare e dichiarare la sostituzione dell'attore signor nella posizione della convenuta signora Parte_1 [...]
e dichiarare trasferiti in favore dell'attore signor i terreni oggetto del CP_5 Parte_1
riscatto di cui all'atto di donazione 25/3/2022 rep. 99287 e racc. 29607, a rogito dr.
notaio in San RI HE, registrato a Tolentino il 5/4/2022 al Persona_1
n. 873 serie IT e trascritto all'Agenzia delle Entra-te di Macerata il 6/4/2022 ai nn. 5308 RG
e 3852 RP e segnatamente:
• appezzamenti di terreno agricolo siti nel Comune di Belforte del Chienti Località Pianaioli,
distinti nel Catasto Terreni di detto Comune al fg. 14 particelle 54 –68 –80 –112 –172 –173 –
292 –293 –302 –303 –304 –305 –358 -359, della superficie complessiva di mq 18.700
(diciottomilasettecento), red-dito dominicale € 68,11 reddito agrario € 69,51.
e) dichiarare pertanto trasferiti, a tutti gli effetti, i suddetti terreni a favore dell'attore signor che ne diventa proprietario;
Parte_1
f) disporre perché il pagamento della somma del corrispettivo valore e prezzo come determinata nel presente giudizio venga versato dall'attore signor nei termini e Parte_1
secondo le modalità previste dalla L. n. 590 del 1965 e dalla L. 4 gennaio 1979, n. 2, art.
unico e succ. mod.;
g) ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.”
Nella narrativa del libello introduttivo, ha precisato che “per quello che qui Parte_1
interessa, i signor , ZI, ed erano proprietari dei terreni siti Controparte_1 CP_4 CP_3
3 nel Comune di Belforte del Chienti Località Pianaioli distinti al Catasto Terreni di detto
Comune al fg. 14 particelle 54-68-80-112-172-173-292-293-302-303-304-305-358-359,
lasciati per lo più incolti ed in stato di abbandono (il terreno distinto al CT al fg. 14 parti-
cella 68 è stata peraltro da lunghi anni sempre coltivato in parte dallo stesso attore)” e che
“…. da tempo le ridette aree risultavano per lo più abbandonate ed incolte, tanto che il signor da tempo immemore si è spinto nella coltivazione della terra anche oltre la sua Pt_1
proprietà ed in particolare estendendo l'attività di coltivatore a buona parte dell'area catastalmente individuata al fg. 14 part. 68, in continuità e prosecuzione rispetto a quella già
esercitata nelle particelle di sua proprietà 520-524”.
Con comparsa di costituzione, i convenuti Controparte_2 Controparte_1 [...]
e hanno proposto domanda riconvenzionale chiedendo “accertata e CP_4 Controparte_3
dichiarata l'occupazione illegittima di parte attrice sulla particella n. 68 per il periodo dal
2016 al 2021, condannare il sig. al risarcimento del danno in favore dei sigg.ri Pt_1
per un ammontare pari a € 6.000,00 (seimila/00) o in quella somma maggiore o mi- CP_1
nore che il Giudice riterrà di giustizia, se del caso liquidata anche in via equitativa” e ciò sul presupposto che “per stessa ammissione di parte attrice, questa ha illegittimamente occupato e coltivato dal 2016, la particella n. 68 al tempo di proprietà dei sigg.ri reiterando CP_1
tale condotta al-meno sino all'atto di donazione”.
Anche la convenuta pur non sol-levando alcuna domanda riconvenzionale, Controparte_5
nella propria comparsa di costituzione e risposta ha eccepito che: “la Sig.ra si Controparte_5
riserva di agire nei confronti del Sig. per il risarcimento di tutti i danni subiti in Parte_1
conseguenza sia dell'occupazione sine titulo dei terreni di proprietà della stessa in forza del suddetto atto di do-nazione, sia delle spese da lei sostenute, al fine della cessazione delle suddette condotte abusive, per la definizione dei confini, nonché per ogni altro danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto in conseguenza delle condotte poste in essere dal
Sig. ”. Pt_1
4 Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. l'attore ha formulato nei confronti dei Parte_1
convenuti domanda di usucapione “relativamente a quota parte del terreno descritto al foglio
14 particella 68, adiacente al fg. 14 particella 520 di proprietà dell'attore, per tutta la sua larghezza e per una lunghezza di circa 15 metri (previo frazionamento) o, in subordine,
l'intero terreno descritto al foglio 14 particella 68, avendo il esercitato sulla stessa Pt_1
area per oltre trenta anni un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà non vizioso, ininterrotto, pacifico e pubblico. È quindi interesse dello stesso avendo già maturato tutti i requisiti legalmente richiesti per ritenere perfezionato l'acquisto per usucapione della ridetta area ed essendone di fatto quindi già divenuto proprietario, agire giudizialmente, per ottenere la declaratoria dell'intervenuto acquisto a titolo originario”.
Questa domanda è stata quindi reiterata dall'attore nella prima memoria ex art. 183 c.p.c..
Le parti convenute hanno eccepito l'inammissibilità della domanda di usucapione sostenendo che la stessa non possa considerarsi nel caso una reconventio reconventionis, e comunque perché eccede i limiti della consentita emendatio libelli.
Con ordinanza 2/5/2025 “ritenuta la necessità di decidere in ordine alla ritualità della domanda di usucapione avanzata da parte attrice”, veniva fissata l'udienza del 10/6/25 per la precisazione delle conclusioni e la discussione in punto, con termine sino a 10 gg prima per il deposito di note conclusive, e alla udienza la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281
quinquies cpc limitatamente alla domanda su precisata,
L'eccezione di inammissibilità della domanda usucapione di parte attrice, avanzata dai convenuti appare infondata e va respinta.
Deve rilevarsi infatti che la domanda di usucapione veniva avanzata da parte attrice sin dalla prima udienza ex art. 183 cpc e la ratio dell'art. 183 4° comma cpc, che consente all'attore di formulare nella prima udienza di trattazione la nuova domanda e la nuova eccezione che sia conseguenza, oltrechè della domanda riconvenzionale, della eccezione proposta dal convenuto con la comparsa di costituzione, è quella proprio di tutelare la parte attrice a fronte di iniziative
5 della parte convenuta che mutino i termini oggettivi della controversia o comunque introducano nel processo ulteriori questioni ( Cass. 12545/2004).
Come ha chiarito la Suprema Corte la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cpc può
riguardare gli elementi oggettivi ( petitum e causa petendi) solo se la domanda modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non determini la compromissione delle garanzie difensive della controparte ( ord. 33902/2024). Devono ritenersi non ammesse solo le domande che si aggiungono alla domanda proposta nell'atto introduttivo, cioè quelle che sono
“altro” da quella domanda, introducendo una vicenda sostanziale completamente nuova ( Cass.
Civ. sez III ord. 4322/2019).
Orbene, nel caso di specie, in primis deve rilevarsi che nessuna tardività della domanda di usucapione può essere eccepita dai convenuti in ragione della tempestiva proposizione sin dalla prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.
Inoltre, stante la domanda riconvenzionale avanzata da alcuni convenuti, avente ad oggetto la con-
danna al risarcimento del danno per utilizzo sine titulo di una parte dell'area oggetto di causa,
utilizzo dedotto dall'attore sin dall'atto di citazione, nonché le eccezioni della convenuta
[...]
relativa all'utilizzo sine titulo della medesima parte di terreno, si ritiene che l'attore CP_5
convenuto rispetto alla domanda riconvenzionale nonché rispetto alle avverse Parte_1
eccezioni, abbia legittimamente e tempestivamente opposto altra domanda riconvenzionale avente natura necessariamente consequenziale a quella dei convenuti, in ossequio al diritto riconosciutogli dall'articolo 183 c.p.c., atteso che le due domande, di condanna al risarcimento per occupazione illegittima di un'area, da un lato, e di avvenuto acquisto a titolo originario della medesima area in virtù di maturata usucapione, dall'altro lato, sono evidentemente collegate e connesse sotto il profilo oggettivo, trattandosi del medesimo terreno, ed inoltre la domanda di usucapione deve ritenersi quale legittima reazione difensive alla riconvenzionale avversaria,
peraltro fondata non su fatti nuovi, ma piuttosto su fatti già dedotti all'interno dell'atto di citazione.
Per tali ragioni la domanda di usucapione promossa da parte attrice alla prima udienza di trattazione e nella prima memoria deve ritenersi ammissibile.
6 Spese di lite all'esito definitivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
Dichiara ammissibile la domanda di usucapione, avanzata da parte attrice alla Parte_1
prima udienza di trattazione e nella prima memoria ex art. 183 6° comma cpc, “relativamente a quota parte del terreno descritto al foglio 14 particella 68, adiacente al fg. 14 particella
520 di proprietà dell'attore, per tutta la sua larghezza e per una lunghezza di circa 15 metri
(previo frazionamento) o, in subordine, l'intero terreno descritto al foglio 14 particella 68…”
e rigetta le contrarie eccezioni in punto dei convenuti
Spese di lite all'esito definitivo del giudizio.
Così deciso e pubblicato in Macerata il 19/10/2025 .
Il giudice on.
Dott.ssa Barbara Silenzi
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