Sentenza 21 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 21/03/2023, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/03/2023
N. 00464/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01332/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1332 del 2021, proposto da
IA IC, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Fagotti e Salvatore Strangis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Stalettì, non costituito in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, Via G. Da Fiore, 34;
per l’annullamento
- del diniego sanatoria edilizia prot. n. 5551 del 22.03.2021;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, tra i quali quelli richiamati nel provvedimento impugnato, ossia: 1) la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Soverato prot. n. 8834/2018 e la scheda allegata; 2) l’ordinanza d’ingiunzione di sgombero n. 12 del 4.2.2019 e la relativa comunicazione di avvio del procedimento; 3) la nota del Demanio Marittimo prot. n. 1227 del 17.2.2021;
- dell’ordinanza di demolizione adottata dall’Amministrazione comunale;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché ad oggi non conosciuto, lesivo della posizione della ricorrente;
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente al risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza prot. n. 235/UT del 3 aprile 1986, la sig.ra IA IC ha chiesto il condono ai sensi dell’art. 31 della L n. 47/1985 del manufatto realizzato in località Caminia, Frazione di Stalettì, sul fondo censito catastalmente al foglio 14, particella n. 579.
Con provvedimento prot. n. 5551 del 22 marzo 2021, il Comune di Stalettì ha negato la chiesta sanatoria edilizia, avendo rilevato che:
- il manufatto insiste su area di proprietà del demanio marittimo;
- l’area interessata risulta sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 in virtù del D.M. 7 marzo 1966 nonché a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 1 Titolo 1, Cap. 1, L. Forestale 30 dicembre 1923 n. 3267 (e rispetto a tali vincoli non risultano essere stati acquisiti i necessari atti di assenso dalle competenti autorità);
- le opere risultano realizzate in assenza dei necessari titoli autorizzativi su area individuata secondo il P.R.G. vigente come “Zona di riqualificazione del litorale”.
Con ordinanza n. 42 del 6 aprile 2021, il Comune ha ingiunto, quindi, la demolizione del manufatto abusivamente realizzato.
Avverso i suddetti provvedimenti propone ricorso, ritualmente notificato in data 26 luglio 2021 e depositato il 30 luglio 2021, la sig.ra IA IC, censurandoli sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.
La ricorrente formula, altresì, domanda di risarcimento del danno subito per il pregiudizio costituito dalla perdita dell’immobile e dall’eventuale demolizione dello stesso a causa del comportamento tenuto dal Comune di Stalettì per oltre 50 anni, avendo ingenerato il legittimo affidamento nella ricorrente circa la non abusività dell’opera.
Nello specifico, secondo la ricorrente:
- il manufatto di cui è ordinata la demolizione, in quanto realizzato in epoca anteriore all’anno 1967 fuori dal centro abitato, non avrebbe necessitato di alcun titolo edilizio autorizzativo né del nulla osta paesaggistico, come erroneamente ritenuto dall’Amministrazione;
- l’Amministrazione avrebbe condotto un’istruttoria lacunosa e superficiale, non tenendo conto di alcuni dati essenziali, quali: 1) l’occupazione del lotto di terreno su cui insiste il manufatto in virtù di apposito bando comunale, in attesa di procedere a lottizzazione e cessione a titolo oneroso del suolo; 2) la realizzazione della costruzione prima dell’anno 1967; 3) la natura demaniale incerta dell’area in questione, come dimostrato dalla contestazione della proprietà tra il Comune di Stalettì e l’Autorità statale;
- considerato il lasso di tempo intercorso tra la realizzazione dell’immobile di cui è ingiunta la demolizione e l’adozione del provvedimento impugnato, il Comune avrebbe dovuto analiticamente motivare le ragioni di interesse pubblico sottese all’ordine demolitorio.
In ultimo, secondo la ricorrente, il Comune non avrebbe potuto emettere l’ordine di demolizione stante la sottoposizione dell’immobile a sequestro penale.
Resiste al ricorso il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, deducendone l’infondatezza nel merito.
Il Comune di Stalettì, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2023, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Rileva il Collegio che l’area su cui è stato realizzato il manufatto del ricorrente è soggetta:
- al vincolo di tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, in virtù del D.M. 7 marzo 1966;
- al vincolo idrogeologico, ai sensi dell’art. 1 titolo 1, Cap. 1, L. Forestale 30 dicembre 1923 n. 3267.
Tale circostanza, affermata e comprovata in giudizio, non viene contestata dalla ricorrente.
Pur a fronte della sussistenza di tali vincoli, l’istanza di condono non è stata corredata dei necessari pareri rilasciati dalle Autorità preposte alla tutela dei citati vincoli paesaggistico e idrogeologico, così come espressamente richiesto dall’art. 32, della L. n. 47/1985.
Il mancato rilascio dei pareri positivi da parte delle Autorità preposte alla tutela dei vincoli presenti sul terreno de quo rappresenta l’elemento decisivo, e di per sé assorbente, per ritenere legittimo il diniego dell’istanza di condono.
Invero, ai sensi dell’art. 32, della L. n. 47/1985 il rilascio del titolo in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.
Nel caso di specie, invece, tali pareri non sono stati emessi, né peraltro sono stati richiesti dalla ricorrente.
Non rileva che l’immobile sia stato asseritamente realizzato in epoca anteriore all’anno 1967, in un momento in cui, cioè, non sarebbe stato necessario ottenere alcun titolo autorizzativo per l’edificazione di un manufatto in aree site al di fuori del centro urbano, in un Comune non dotato di alcun piano regolatore.
I vincoli di cui si discute erano, infatti, presenti sul terreno anche al momento in cui è stato (asseritamente) realizzato l’immobile, essendo riconducibili al D.M. del 7 marzo 1966 e alla L. n. 3267/1923.
In ogni caso, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, l’art. 32 della L. n. 47/1985 impone l’obbligo di pronuncia dell’autorità preposta alla tutela del vincolo in relazione al vincolo esistente al momento in cui viene valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dal momento in cui il vincolo è stato introdotto (cfr., Cons. Stato, Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 983; Cons. Stato, Sez. VI, 12 ottobre 2011, n. 5517).
Nel caso di specie, l’incontestata presenza di un vincolo paesaggistico e idrogeologico sull’area oggetto di intervento edilizio, unitamente all’altrettanto incontestata assenza dei pareri positivi da parte delle Autorità preposte alla sua tutela, costituiscono elemento impeditivo all’accoglimento dell’istanza di condono.
Tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare la legittimità dell’impugnato diniego di condono, trattandosi di provvedimento plurimotivato; ragion per cui, ritenuta fondata una delle ragioni idonee a sorreggerlo, devono ritenersi irrilevanti le ulteriori censure dedotte.
L’eventuale riconoscimento della fondatezza di tali ulteriori doglianze proposte non escluderebbe l’esistenza e la validità della restante causa giustificatrice dell’atto, non potendo il Comune accogliere la domanda di condono stante l’assenza dei citati pareri inerenti i vincoli presenti sull’area (cfr., ex multis , T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 8 agosto 2022, n. 1469).
Quanto appena evidenziato consente di ritenere infondato anche il vizio di carattere procedimentale eccepito dalla ricorrente, in merito al fatto che il Comune resistente non abbia richiesto documentazione integrativa rispetto alla domanda di condono. Spettava, infatti, alla ricorrente, quale richiedente la sanatoria, fornire la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’accoglimento dell’istanza, con particolare riferimento alla compatibilità del manufatto rispetto ai vincoli paesaggistici e idrogeologici di cui si è detto.
Il Collegio tiene, peraltro, a precisare che, come evidenziato dal Consiglio di Stato in numerose sentenze pronunciate di recente tra altre parti, ma relative alla medesima questione, la natura demaniale dell’area in oggetto è stata definitivamente accertata dal giudice ordinario, con sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro - Sez. II Civile, del 13 settembre 2010, n. 763, che ha respinto l’appello contro la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 21 gennaio 2006, n. 86, e che a sua volta è stata confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza del 17 giugno 2016, n. 12629 (cfr., Cons. Stato, Sez. VII, 18 ottobre 2022, nn. 8873, 8986, 8987, 8989, 8991, 8992, 8993).
Per quanto tali sentenze non facciano stato tra le parti dell’odierno giudizio, esse sgombrano il campo da ogni incertezza circa la natura dei terreni, posti nella più ampia zona sita in località Panaja - Caminia del Comune di Stalettì, a valle del tracciato ferroviario della linea Taranto - Reggio Calabria, compresa tra le due gallerie Grillone e Stalettì, alle progressive chilometriche 304+105,97 e 305+016,94, i quali appartengono al demanio marittimo.
Stante il riconosciuto carattere abusivo e non sanabile del manufatto, l’ordinanza di demolizione assume il carattere di provvedimento necessitato.
Infondata è la doglianza relativa all’asserita nullità dell’ordinanza di demolizione, in quanto avente ad oggetto un bene sottoposto a sequestro penale.
Questo Collegio condivide, infatti, l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’esercizio del potere repressivo di un abuso edilizio costituisce un atto autonomo rispetto ai poteri repressivi rimessi ad altre Autorità.
Di conseguenza, la circostanza che l’abuso sia oggetto di un provvedimento di sequestro penale resta irrilevante ai fini del corretto esercizio del potere sanzionatorio del Comune.
Quanto al dedotto difetto di motivazione del provvedimento impugnato, il Collegio ritiene sufficiente richiamare il costante e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata realizzazione di esse in assenza o in difformità del permesso a costruire, con la conseguenza che, nella sussistenza di tale presupposto, il provvedimento costituisce atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abusività del manufatto, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione, anche quando la sanzione sia adottata a distanza di anni dalla realizzazione dell’abuso (cfr., di recente, Cons. Stato Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6823; Consiglio di Stato sez. II, 3 novembre 2021, n. 7353; Consiglio di Stato sez. VI, 03 maggio 2021, n. 3483; T.A.R., Catanzaro, sez. II, 17 giugno 2020, n. 1089; T.A.R., Napoli, sez. VII, 16 settembre 2021, n. 5920; T.A.R., Lecce, sez. I , 09 luglio 2021, n. 1114).
Dal provvedimento di demolizione impugnato risulta sia la consistenza delle opere abusive, sia la circostanza che esse siano state realizzate in assenza di titolo edilizio, con evidente congruità della motivazione sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Non meritevole di accoglimento anche la censura inerente alla lesione dell’affidamento ingenerato dall’inerzia dell’Amministrazione durante il lasso di tempo trascorso tra la commissione dell’abuso e l’ordinanza demolitoria.
Invero, “ l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è un atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare ” (da ultimo, Consiglio di Stato sez. VI, 1 agosto 2022, n. 6743).
Né rileva “ il riferimento alla eventuale urbanizzazione di fatto e completa edificazione della zona in cui ricade il fabbricato abusivo, alla stregua del valore assolutamente prevalente che proprio la Costituzione assegna alla difesa del paesaggio, rispetto al quale ogni altro interesse è sicuramente recessivo poiché l'interesse paesaggistico viene considerato dalla giurisprudenza costituzionale prevalente nella gerarchia degli interessi pubblici ” (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 28 giugno 2021, n. 622; cfr., nello stesso senso, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 7 aprile 2021, n. 1130).
Infondata, per le ragioni esposte - e, in particolare, per mancanza di un affidamento tutelabile - è la domanda risarcitoria, formulata peraltro in maniera generica.
Conclusivamente, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
In considerazione delle peculiarità della controversia, il Collegio ritiene che sussistano eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Tallaro, Presidente FF
Alberto Ugo, Referendario
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Francesco Tallaro |
IL SEGRETARIO