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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2044/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione specializzata delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Teresa Giardino Presidente dott.ssa Stefania Monaldi Giudice Relatore
dott.ssa Sara Fioroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2044/2022 promossa da:
Parte_1
(Cod.Fisc.: ), con sede in Sansepolcro (AR), Via
[...] P.IVA_1
Montefeltro 1, cap 52037, dichiarato in data 18.01.2021, iscritto al n.4/2021 R.F. del Tribunale
Fallimentare di Arezzo, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Petruccioli
PARTE ATTRICE contro
(Cod.Fisc.: ) e (Cod. Fisc.: Controparte_1 CodiceFiscale_1 CP_2 [...]
) C.F._2
PARTI CONVENUTE - contumaci
CONCLUSIONI
La Curatela ha concluso come da note depositate in funzione della trattazione cartolare dell'udienza di precisazione delle conclusioni e quindi: “A) Accertata e dichiarata la responsabilità colposa e/o dolosa del IG. nella causazione di danni al patrimonio della società fallita Controparte_1 Parte_1
” (Cod.Fisc.: ), per la mala
[...] Controparte_3 P.IVA_1
pagina 1 di 7 gestio ravvisabile nel compimento di operazioni dal contenuto distrattivo e/o nella violazione dei doveri collegati allo svolgimento del suo incarico di amministratore unico della detta società, costituiti da:
-reiterati prelievi ingiustificati di denaro contante dal conto corrente societario BCC Umbria Credito
Cooperativo n.257 023 717679-73, sede di Cerbara (PG);
- pagamento ingiustificato in sovraprezzo per l'acquisto di azienda contrattualmente effettuata con atto del Notaio del 25.02.2019, registrato a Perugia l'11.03.2019 al n.5690 serie 1T, Persona_1
prot. N.10116/2019;
-pagamento ingiustificato con assegno bancario 25.10.2019 avente n.0003817994-11 della BCC
Umbria – Filiale di Cerbara in favore di Controparte_4
-violazione totale dell'obbligo di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale in occasione del verificarsi di una causa di scioglimento della società, in fattispecie rappresentata dal venire meno del capitale sociale e/o del patrimonio netto realizzatasi sin da subito;
-violazione totale dell'obbligo di pagamento di tasse, imposte e contributi afferenti alla società fallita;
Per l'effetto, condannare il IG. al pagamento in favore del Controparte_1 [...]
” (Cod.Fisc.: ), con sede in Controparte_5 P.IVA_1
Sansepolcro (AR), Via Montefeltro 1, cap 52037, in persona del suo legale rappr.te pro tempore e
Curatrice Avv. dell'importo complessivo di euro 160.000,00.=, o, in subordine, della CP_6
minor somma di euro 157.820,00.= (senza arrotondamento), di cui, quanto ad euro 29.640,00.= corrispondenti ai detti prelievi ingiustificati, quanto ad euro 2.400,00.= corrispondenti al detto pagamento ingiustificato sovraprezzo, quanto ad euro 3.200,00.= per il detto pagamento ingiustificato a quanto ad euro 5.600,00.= per sanzioni ed interessi in relazione al mancato Controparte_4
assolvimento degli oneri tributari e previdenziali, quanto ad euro 116.998,00.= quale aliquota del 60% imputabile equitativamente al per la fase dell'amministrazione in dissesto in applicazione del CP_1 criterio del deficit patrimoniale, previa decurtazione del 5% imputabile all'ultimo amministratore IG. durato in carica pochi mesi immediatamente precedenti la dichiarazione di fallimento, CP_7 salvo quel più o quel meno che risulterà di giustizia, anche all'esito di eventuale espletanda CTU, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, ove dovuta;
B) Accertata e dichiarata la responsabilità colposa e/o dolosa della IG.ra nella causazione CP_2 di danni al patrimonio della società fallita Controparte_5
” (Cod.Fisc.: , per la mala gestio ravvisabile nel compimento di operazioni
[...] P.IVA_1
dal contenuto distrattivo e/o nella violazione dei doveri collegati allo svolgimento del suo incarico di amministratrice unico della detta società, costituiti da:
pagina 2 di 7 -reiterati prelievi ingiustificati di denaro contante dal conto corrente societario BCC Umbria Credito
Cooperativo n.257 023 717679-73, sede di Cerbara (PG);
- reiterati pagamenti ingiustificati in sovraprezzo per l'acquisto di azienda contrattualmente effettuata con atto del Notaio del 25.02.2019, registrato a Perugia l'11.03.2019 al n.5690 serie Persona_1
1T, prot. N.10116/2019;
-violazione totale dell'obbligo di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale in occasione del verificarsi di una causa di scioglimento della società, in fattispecie rappresentata dal venire meno del capitale sociale e/o del patrimonio netto realizzatasi sin da subito;
-violazione totale dell'obbligo di pagamento di tasse, imposte e contributi afferenti alla società fallita;
Per l'effetto, condannare la IG.ra al pagamento in favore del CP_2 [...]
” (Cod.Fisc.: ), con sede in Controparte_5 P.IVA_1
Sansepolcro (AR), Via Montefeltro 1, cap 52037, in persona del suo legale rappr.te pro tempore e
Curatrice Avv. dell'importo complessivo di euro 130.000,00.=, o, in subordine, della CP_6
minor somma di euro 129.908,00.= (senza arrotondamento), di cui, quanto ad euro 26.600,00.= corrispondenti ai detti prelievi ingiustificati, quanto ad euro 19.708,00.= corrispondenti ai detti pagamenti ingiustificati in sovraprezzo, quanto ad euro 5.600,00.= per sanzioni ed interessi in relazione al mancato assolvimento degli oneri tributari e previdenziali, quanto ad euro 78.000,00.= quale aliquota del 40% imputabile equitativamente alla per la fase dell'amministrazione in dissesto in CP_2 applicazione del criterio del deficit patrimoniale, previa decurtazione del 5% imputabile all'ultimo amministratore IG. durato in carica pochi mesi immediatamente precedenti la CP_7
dichiarazione di fallimento, salvo quel più o quel meno che risulterà di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, ove dovuta.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di giudizio, sia per la fase cautelare (compreso quella del
Reclamo) che per l'attuale fase di merito.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Curatela del fallimento della società indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio, esercitando l'azione di cui all'art. 146 L.F., gli ex-amministratori della società fallita rappresentando che gli stessi – succedutisi nella carica e tra loro conviventi – avevano posto in essere un sistema di condotte distrattive in pregiudizio del patrimonio societario;
ha esposto, in particolare che avevano corrisposto un prezzo maggiore rispetto a quello pattuito per l'acquisto dell'azienda della società
”, di cui era legale rappresentate lo Controparte_5
pagina 3 di 7 stesso ( nel periodo in cui la era amministratrice era corrisposta una eccedenza di euro CP_1 CP_2
70.708,00 e nel periodo in cui era amministratore il una ecedenza di euro 2.400,00); avevano CP_1
effettuato prelievi ingiustificati di danaro contante (quanto al per il complessivo importo di CP_1
euro 29.640 e quanto alla per euro 26.600,00); che avevano tenuto la contabilità in modo parziale CP_2
e gravemente carente (era stato depositato il bilancio di esercizio per il 2018, relativo al solo mese di dicembre); non avevano provveduto al pagamento di contributi previdenziali ed imposte, causando una ulteriore perdita per sanzioni ed interessi.
Dedotto che le condotte distrattive ed una complessiva gestione dissipativa avevano immediatamente eroso il capitale sociale, versato in misura pari ad 1 euro, ha chiesto che ciascuno dei due convenuti fosse condannato al risarcimento del danno da “mala gestio”, commisurato alla perdita derivante dagli atti distrattivi e da una quota percentuale del danno per aggravamento del dissesto calibrata sulla durata dei detti mandati.
I convenuti, ritualmente citati (vds. notifica a mani proprie eseguita per ciascuno dei due in data
20.4.2022), sono rimasti contumaci.
Sulla base della documentazione depositata da parte attrice, la causa viene rimessa al collegio per la decisione.
Va preliminarmente rilevato, quanto al contegno processuale dei convenuti, come nella fase cautelare – la Curatela aveva difatti chiesto, prima dell'instaurazione del giudizio, la concessione del sequestro conservativo a garanzia del credito risarcitorio – si fosse costituita la la quale più che CP_2
gli addebiti mossi aveva contestato la quantificazione del danno che ne era conseguito.
Il collegio, già in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., aveva ritenuto infondate le lamentate censure, osservando che la presenza di ammanchi e prelievi ingiustificati di denaro dal conto corrente società – avessero “ovviamente determinato l'immediata erosione del capitale (1 euro!), sì che correttamente è stata evidenziata l'illegittima prosecuzione dell'attività, posto che continuando ad operare con modalità operative distrattive e senza assolvere gli obblighi tributari la società non poteva che avere aggravato la propria condizione di dissesto”.
Ed invero, va rilevato – provati dalla documentazione prodotta gli ammanchi di cassa ed i prelievi di contanti ingiustificati1; il sistematico mancato pagamento di imposte e contributi2 - che l'immediato verificarsi della causa di scioglimento conseguente alla erosione del misero capitale sociale era conseguenza di una gestione dissipativa e distrattiva, immediatamente attuata e proseguita ininterrottamente fino al fallimento, dolosamente preordinata al dissesto patrimoniale. Tanto dimostrano infatti i reiterati prelievi di contante dalla cassa della società; i pagamenti non giustificati in favore di altre società riferibili ai convenuti, la sistematica evasione degli obblighi contributivi e previdenziali.
Sotto il profilo della liquidazione del danno conseguito, il riscontro di una gestione palesemente contraria agli obblighi di legge, sia sotto il profilo formale della mancata tenuta della documentazione contabile e societaria (la società aveva depositato un solo bilancio, quello dell'anno 2018 per il mese successivo alla sua costituzione e non si era poi dotata dei libri sociali obbligatori) sia sotto il profilo sostanziale di una gestione fraudolenta, giustifica ampiamente l'attribuzione agli amministratori – tutti responsabili di ammanchi, indebiti prelievi ingiustificati e mancato assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali3 – dell'intero sbilancio fallimentare;
si è, difatti, in presenza di atti di gestione non solo incompatibili con i vincoli di cui all'art. 2486, comma 1, c.c., ma addirittura dolosamente rivolti alla dissipazione del patrimonio in pregiudizio delle ragioni (della massa) dei creditori.
Posto che la gestione dissipativa degli amministratori si configura come la causa stessa del dissesto sfociato nell'insolvenza è quindi consentito ricorrere, come parametro per la liquidazione del danno, allo stesso sbilancio fallimentare: si è difatti in presenza di patenti violazioni del dovere di corretta gestione dell'impresa così generalizzate da far ragionevolmente ritenere che proprio in ragione di esse l'intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore (cfr. Cass. n.
8069 del 25/03/2024).
Pertanto, facendo ricorso al criterio dello deficit fallimentare, il danno complessivamente riconducibile alla gestione dissipativa degli ex-amministratori va quantificato – come da relazione tecnica di cui al documento 16 - in euro 205.260,10, non essendo discutibile che l'uso improprio delle risorse finanziarie della società abbia provocato un danno corrispondente alla distrazione, ovvero alla dispersione, delle risorse finanziarie della società medesima (Cass. 25631/2023).
Dato che alla formazione di tale deficit hanno concorso anche i singoli prelievi indebiti ed ingiustificati e le specifiche operazioni oggetto di censura, le conseguenze lesive di tali operazioni di fornitura di energia elettrica per locali condotti in locazione da altra società (Milano Hair Beauty Academy Srls, di cui era amministratrice unica la IG.ra )documento 12 e 12 bis); gli arredi di proprietà della società fallita che si trovavano CP_2 nelle sedi di Via Liguria e di Corciano, condotte dalla stessa Controparte_8 2 Tanto risulta dalle insinuazioni al passivo di Agenzia delle Entrate ed INPS;
vds. doc. 18 e 19.
[...] 3 Dalla relazione tecnica di cui al doc. 16 risulta infatti che “dall'analisi del cassetto fiscale della fallita, risulta che la società fallita NON abbia mai effettuato alcun versamento di IVA, imposte, ritenute a dipendenti, contributi previdenziali e quant'altro dovuto”. pagina 5 di 7 successive all'erosione del capitale sociale sono ricomprese nello sbilancio fallimentare, dovendosi evitare una indebita duplicazione in sede di determinazione del “quantum” risarcibile.
Pertanto, il disavanzo fallimentare -euro 205.260,00 – dovrà essere ripartito tra i due amministratori succedutisi nella carica, avendo riguardo alla durata del periodo in cui avevano rispettivamente ricoperto la carica gestoria, nella percentuali del 40% quanto alla e del 60% CP_2
quanto al Esclusa la rilevanza autonoma delle singole condotte unitariamente considerate una CP_1
volta che agli amministratori sia stato – in relazione al rispettivo periodo di esercizio – attribuito l'intero ammontare del disavanzo, va altresì escluso che possa assumere rilievo, nell'ambito di un giudizio equitativo imposto dalla mancanza della documentazione contabile e societaria, il limitatissimo periodo durante il quale, pochi mesi prima del fallimento, era stato in carica un terzo amministratore allorquando il dissesto, avviato con l'immediata erosione del capitale, era ormai conclamato.
In considerazione della natura dell'obbligazione risarcitoria, che costituisce debito di valore, sulla somma corrispondente al pregiudizio arrecato devono essere conteggiati gli interessi c.d. compensativi, conteggiati al tasso legale, senza anatocismo, sulla somma anno per anno rivalutata dalla data dell'illecito (da ritenere coincidente con la sentenza dichiarativa di fallimento), così da addebitare la la somma di euro 157.000,00 ed alla la somma di euro 105.000,00, rispettivamente pari CP_1 CP_2
la 60% ed al 40% di euro 262.498,09.
Su tale somma che per effetto della liquidazione si trasforma in debito di valuta, decorrono gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
I convenuti devono essere condannati alla refusione delle spese di lite, liquidate secondo parametri minimi del d.m.55/2014 (aggiornato), individuati secondo il valore del “decisum”, tenendo conto anche della fase cautelare svolta anteriormente al giudizio (cui è da imputare, in relazione alle fasi svolte, la somma complessiva di euro 3.500,00).
Il pagamento delle spese– liquidate senza tenere conto, nel rapporto processuale tra la parte vittoriosa, ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente, della dimidiazione di cui all'art. 130
d.p.r. 115/2002 (cfr. Cass. 33942/2022) - deve essere pronunziato a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.p.r.115/2002.
Il sequestro conservativo conserva efficacia, e si converte in pignoramento, per gli importi oggetto della condanna pronunziata con la presente sentenza esecutiva (cfr. Cass. 41078/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 6 di 7 dispone:
accoglie la domanda e condanna al pagamento della somma di euro Controparte_1
157.000,00 e al pagamento della somma di euro 105.000,00, il tutto oltre interessi al CP_2
tasso legale del codice civile dalla presente sentenza al soddisfo;
condanna altresì i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano quanto agli esborsi, in misura corrispondente all'importo delle spese prenotate a debito ed in euro
9.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15% del compenso per spese generali, cpa ed iva come legge per rimborso forfettario, ordinandone il pagamento in favore dell'Erario.
Perugia, 14 marzo 2025
Presidente
dott.ssa Teresa Giardino
Giudice Relatore
dott.ssa Stefania Monaldi
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La società – come risulta dai documenti 3 e 4 - aveva versato per l'acquisto dell'azienda “ CP_5 [...]
”, con sede in Città di Castello (PG), Via Liguria n.2 (Cod.Fisc.: ), di cui Controparte_5 P.IVA_2 era legale rappresentante e amministratore unico il convenuto IG. prezzo superiore di euro 73.108,00 Parte_2 rispetto a quello pattuito in contratto tramite n.19 bonifici, di cui, n.18 effettuati dalla IG.ra quando ella era CP_2 amministratrice unica (per il complessivo importo di euro 70.708,00.=), n.1 effettuato dal IG. quando egli era CP_1 amministratore unico (per l'importo di euro 2.400,00.). La società fallita – come risulta dal documento 9 - aveva versato alla società l'assegno bancario Controparte_4 25.10.2029 avente n.0003817994-11 della BCC Umbria – Filiale di Cerbara (PG) di euro 3.200,00. Aveva stipulato contratti pagina 4 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Sezione specializzata delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Teresa Giardino Presidente dott.ssa Stefania Monaldi Giudice Relatore
dott.ssa Sara Fioroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2044/2022 promossa da:
Parte_1
(Cod.Fisc.: ), con sede in Sansepolcro (AR), Via
[...] P.IVA_1
Montefeltro 1, cap 52037, dichiarato in data 18.01.2021, iscritto al n.4/2021 R.F. del Tribunale
Fallimentare di Arezzo, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Petruccioli
PARTE ATTRICE contro
(Cod.Fisc.: ) e (Cod. Fisc.: Controparte_1 CodiceFiscale_1 CP_2 [...]
) C.F._2
PARTI CONVENUTE - contumaci
CONCLUSIONI
La Curatela ha concluso come da note depositate in funzione della trattazione cartolare dell'udienza di precisazione delle conclusioni e quindi: “A) Accertata e dichiarata la responsabilità colposa e/o dolosa del IG. nella causazione di danni al patrimonio della società fallita Controparte_1 Parte_1
” (Cod.Fisc.: ), per la mala
[...] Controparte_3 P.IVA_1
pagina 1 di 7 gestio ravvisabile nel compimento di operazioni dal contenuto distrattivo e/o nella violazione dei doveri collegati allo svolgimento del suo incarico di amministratore unico della detta società, costituiti da:
-reiterati prelievi ingiustificati di denaro contante dal conto corrente societario BCC Umbria Credito
Cooperativo n.257 023 717679-73, sede di Cerbara (PG);
- pagamento ingiustificato in sovraprezzo per l'acquisto di azienda contrattualmente effettuata con atto del Notaio del 25.02.2019, registrato a Perugia l'11.03.2019 al n.5690 serie 1T, Persona_1
prot. N.10116/2019;
-pagamento ingiustificato con assegno bancario 25.10.2019 avente n.0003817994-11 della BCC
Umbria – Filiale di Cerbara in favore di Controparte_4
-violazione totale dell'obbligo di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale in occasione del verificarsi di una causa di scioglimento della società, in fattispecie rappresentata dal venire meno del capitale sociale e/o del patrimonio netto realizzatasi sin da subito;
-violazione totale dell'obbligo di pagamento di tasse, imposte e contributi afferenti alla società fallita;
Per l'effetto, condannare il IG. al pagamento in favore del Controparte_1 [...]
” (Cod.Fisc.: ), con sede in Controparte_5 P.IVA_1
Sansepolcro (AR), Via Montefeltro 1, cap 52037, in persona del suo legale rappr.te pro tempore e
Curatrice Avv. dell'importo complessivo di euro 160.000,00.=, o, in subordine, della CP_6
minor somma di euro 157.820,00.= (senza arrotondamento), di cui, quanto ad euro 29.640,00.= corrispondenti ai detti prelievi ingiustificati, quanto ad euro 2.400,00.= corrispondenti al detto pagamento ingiustificato sovraprezzo, quanto ad euro 3.200,00.= per il detto pagamento ingiustificato a quanto ad euro 5.600,00.= per sanzioni ed interessi in relazione al mancato Controparte_4
assolvimento degli oneri tributari e previdenziali, quanto ad euro 116.998,00.= quale aliquota del 60% imputabile equitativamente al per la fase dell'amministrazione in dissesto in applicazione del CP_1 criterio del deficit patrimoniale, previa decurtazione del 5% imputabile all'ultimo amministratore IG. durato in carica pochi mesi immediatamente precedenti la dichiarazione di fallimento, CP_7 salvo quel più o quel meno che risulterà di giustizia, anche all'esito di eventuale espletanda CTU, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, ove dovuta;
B) Accertata e dichiarata la responsabilità colposa e/o dolosa della IG.ra nella causazione CP_2 di danni al patrimonio della società fallita Controparte_5
” (Cod.Fisc.: , per la mala gestio ravvisabile nel compimento di operazioni
[...] P.IVA_1
dal contenuto distrattivo e/o nella violazione dei doveri collegati allo svolgimento del suo incarico di amministratrice unico della detta società, costituiti da:
pagina 2 di 7 -reiterati prelievi ingiustificati di denaro contante dal conto corrente societario BCC Umbria Credito
Cooperativo n.257 023 717679-73, sede di Cerbara (PG);
- reiterati pagamenti ingiustificati in sovraprezzo per l'acquisto di azienda contrattualmente effettuata con atto del Notaio del 25.02.2019, registrato a Perugia l'11.03.2019 al n.5690 serie Persona_1
1T, prot. N.10116/2019;
-violazione totale dell'obbligo di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale in occasione del verificarsi di una causa di scioglimento della società, in fattispecie rappresentata dal venire meno del capitale sociale e/o del patrimonio netto realizzatasi sin da subito;
-violazione totale dell'obbligo di pagamento di tasse, imposte e contributi afferenti alla società fallita;
Per l'effetto, condannare la IG.ra al pagamento in favore del CP_2 [...]
” (Cod.Fisc.: ), con sede in Controparte_5 P.IVA_1
Sansepolcro (AR), Via Montefeltro 1, cap 52037, in persona del suo legale rappr.te pro tempore e
Curatrice Avv. dell'importo complessivo di euro 130.000,00.=, o, in subordine, della CP_6
minor somma di euro 129.908,00.= (senza arrotondamento), di cui, quanto ad euro 26.600,00.= corrispondenti ai detti prelievi ingiustificati, quanto ad euro 19.708,00.= corrispondenti ai detti pagamenti ingiustificati in sovraprezzo, quanto ad euro 5.600,00.= per sanzioni ed interessi in relazione al mancato assolvimento degli oneri tributari e previdenziali, quanto ad euro 78.000,00.= quale aliquota del 40% imputabile equitativamente alla per la fase dell'amministrazione in dissesto in CP_2 applicazione del criterio del deficit patrimoniale, previa decurtazione del 5% imputabile all'ultimo amministratore IG. durato in carica pochi mesi immediatamente precedenti la CP_7
dichiarazione di fallimento, salvo quel più o quel meno che risulterà di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, ove dovuta.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di giudizio, sia per la fase cautelare (compreso quella del
Reclamo) che per l'attuale fase di merito.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Curatela del fallimento della società indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio, esercitando l'azione di cui all'art. 146 L.F., gli ex-amministratori della società fallita rappresentando che gli stessi – succedutisi nella carica e tra loro conviventi – avevano posto in essere un sistema di condotte distrattive in pregiudizio del patrimonio societario;
ha esposto, in particolare che avevano corrisposto un prezzo maggiore rispetto a quello pattuito per l'acquisto dell'azienda della società
”, di cui era legale rappresentate lo Controparte_5
pagina 3 di 7 stesso ( nel periodo in cui la era amministratrice era corrisposta una eccedenza di euro CP_1 CP_2
70.708,00 e nel periodo in cui era amministratore il una ecedenza di euro 2.400,00); avevano CP_1
effettuato prelievi ingiustificati di danaro contante (quanto al per il complessivo importo di CP_1
euro 29.640 e quanto alla per euro 26.600,00); che avevano tenuto la contabilità in modo parziale CP_2
e gravemente carente (era stato depositato il bilancio di esercizio per il 2018, relativo al solo mese di dicembre); non avevano provveduto al pagamento di contributi previdenziali ed imposte, causando una ulteriore perdita per sanzioni ed interessi.
Dedotto che le condotte distrattive ed una complessiva gestione dissipativa avevano immediatamente eroso il capitale sociale, versato in misura pari ad 1 euro, ha chiesto che ciascuno dei due convenuti fosse condannato al risarcimento del danno da “mala gestio”, commisurato alla perdita derivante dagli atti distrattivi e da una quota percentuale del danno per aggravamento del dissesto calibrata sulla durata dei detti mandati.
I convenuti, ritualmente citati (vds. notifica a mani proprie eseguita per ciascuno dei due in data
20.4.2022), sono rimasti contumaci.
Sulla base della documentazione depositata da parte attrice, la causa viene rimessa al collegio per la decisione.
Va preliminarmente rilevato, quanto al contegno processuale dei convenuti, come nella fase cautelare – la Curatela aveva difatti chiesto, prima dell'instaurazione del giudizio, la concessione del sequestro conservativo a garanzia del credito risarcitorio – si fosse costituita la la quale più che CP_2
gli addebiti mossi aveva contestato la quantificazione del danno che ne era conseguito.
Il collegio, già in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., aveva ritenuto infondate le lamentate censure, osservando che la presenza di ammanchi e prelievi ingiustificati di denaro dal conto corrente società – avessero “ovviamente determinato l'immediata erosione del capitale (1 euro!), sì che correttamente è stata evidenziata l'illegittima prosecuzione dell'attività, posto che continuando ad operare con modalità operative distrattive e senza assolvere gli obblighi tributari la società non poteva che avere aggravato la propria condizione di dissesto”.
Ed invero, va rilevato – provati dalla documentazione prodotta gli ammanchi di cassa ed i prelievi di contanti ingiustificati1; il sistematico mancato pagamento di imposte e contributi2 - che l'immediato verificarsi della causa di scioglimento conseguente alla erosione del misero capitale sociale era conseguenza di una gestione dissipativa e distrattiva, immediatamente attuata e proseguita ininterrottamente fino al fallimento, dolosamente preordinata al dissesto patrimoniale. Tanto dimostrano infatti i reiterati prelievi di contante dalla cassa della società; i pagamenti non giustificati in favore di altre società riferibili ai convenuti, la sistematica evasione degli obblighi contributivi e previdenziali.
Sotto il profilo della liquidazione del danno conseguito, il riscontro di una gestione palesemente contraria agli obblighi di legge, sia sotto il profilo formale della mancata tenuta della documentazione contabile e societaria (la società aveva depositato un solo bilancio, quello dell'anno 2018 per il mese successivo alla sua costituzione e non si era poi dotata dei libri sociali obbligatori) sia sotto il profilo sostanziale di una gestione fraudolenta, giustifica ampiamente l'attribuzione agli amministratori – tutti responsabili di ammanchi, indebiti prelievi ingiustificati e mancato assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali3 – dell'intero sbilancio fallimentare;
si è, difatti, in presenza di atti di gestione non solo incompatibili con i vincoli di cui all'art. 2486, comma 1, c.c., ma addirittura dolosamente rivolti alla dissipazione del patrimonio in pregiudizio delle ragioni (della massa) dei creditori.
Posto che la gestione dissipativa degli amministratori si configura come la causa stessa del dissesto sfociato nell'insolvenza è quindi consentito ricorrere, come parametro per la liquidazione del danno, allo stesso sbilancio fallimentare: si è difatti in presenza di patenti violazioni del dovere di corretta gestione dell'impresa così generalizzate da far ragionevolmente ritenere che proprio in ragione di esse l'intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore (cfr. Cass. n.
8069 del 25/03/2024).
Pertanto, facendo ricorso al criterio dello deficit fallimentare, il danno complessivamente riconducibile alla gestione dissipativa degli ex-amministratori va quantificato – come da relazione tecnica di cui al documento 16 - in euro 205.260,10, non essendo discutibile che l'uso improprio delle risorse finanziarie della società abbia provocato un danno corrispondente alla distrazione, ovvero alla dispersione, delle risorse finanziarie della società medesima (Cass. 25631/2023).
Dato che alla formazione di tale deficit hanno concorso anche i singoli prelievi indebiti ed ingiustificati e le specifiche operazioni oggetto di censura, le conseguenze lesive di tali operazioni di fornitura di energia elettrica per locali condotti in locazione da altra società (Milano Hair Beauty Academy Srls, di cui era amministratrice unica la IG.ra )documento 12 e 12 bis); gli arredi di proprietà della società fallita che si trovavano CP_2 nelle sedi di Via Liguria e di Corciano, condotte dalla stessa Controparte_8 2 Tanto risulta dalle insinuazioni al passivo di Agenzia delle Entrate ed INPS;
vds. doc. 18 e 19.
[...] 3 Dalla relazione tecnica di cui al doc. 16 risulta infatti che “dall'analisi del cassetto fiscale della fallita, risulta che la società fallita NON abbia mai effettuato alcun versamento di IVA, imposte, ritenute a dipendenti, contributi previdenziali e quant'altro dovuto”. pagina 5 di 7 successive all'erosione del capitale sociale sono ricomprese nello sbilancio fallimentare, dovendosi evitare una indebita duplicazione in sede di determinazione del “quantum” risarcibile.
Pertanto, il disavanzo fallimentare -euro 205.260,00 – dovrà essere ripartito tra i due amministratori succedutisi nella carica, avendo riguardo alla durata del periodo in cui avevano rispettivamente ricoperto la carica gestoria, nella percentuali del 40% quanto alla e del 60% CP_2
quanto al Esclusa la rilevanza autonoma delle singole condotte unitariamente considerate una CP_1
volta che agli amministratori sia stato – in relazione al rispettivo periodo di esercizio – attribuito l'intero ammontare del disavanzo, va altresì escluso che possa assumere rilievo, nell'ambito di un giudizio equitativo imposto dalla mancanza della documentazione contabile e societaria, il limitatissimo periodo durante il quale, pochi mesi prima del fallimento, era stato in carica un terzo amministratore allorquando il dissesto, avviato con l'immediata erosione del capitale, era ormai conclamato.
In considerazione della natura dell'obbligazione risarcitoria, che costituisce debito di valore, sulla somma corrispondente al pregiudizio arrecato devono essere conteggiati gli interessi c.d. compensativi, conteggiati al tasso legale, senza anatocismo, sulla somma anno per anno rivalutata dalla data dell'illecito (da ritenere coincidente con la sentenza dichiarativa di fallimento), così da addebitare la la somma di euro 157.000,00 ed alla la somma di euro 105.000,00, rispettivamente pari CP_1 CP_2
la 60% ed al 40% di euro 262.498,09.
Su tale somma che per effetto della liquidazione si trasforma in debito di valuta, decorrono gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
I convenuti devono essere condannati alla refusione delle spese di lite, liquidate secondo parametri minimi del d.m.55/2014 (aggiornato), individuati secondo il valore del “decisum”, tenendo conto anche della fase cautelare svolta anteriormente al giudizio (cui è da imputare, in relazione alle fasi svolte, la somma complessiva di euro 3.500,00).
Il pagamento delle spese– liquidate senza tenere conto, nel rapporto processuale tra la parte vittoriosa, ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente, della dimidiazione di cui all'art. 130
d.p.r. 115/2002 (cfr. Cass. 33942/2022) - deve essere pronunziato a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 d.p.r.115/2002.
Il sequestro conservativo conserva efficacia, e si converte in pignoramento, per gli importi oggetto della condanna pronunziata con la presente sentenza esecutiva (cfr. Cass. 41078/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 6 di 7 dispone:
accoglie la domanda e condanna al pagamento della somma di euro Controparte_1
157.000,00 e al pagamento della somma di euro 105.000,00, il tutto oltre interessi al CP_2
tasso legale del codice civile dalla presente sentenza al soddisfo;
condanna altresì i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano quanto agli esborsi, in misura corrispondente all'importo delle spese prenotate a debito ed in euro
9.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15% del compenso per spese generali, cpa ed iva come legge per rimborso forfettario, ordinandone il pagamento in favore dell'Erario.
Perugia, 14 marzo 2025
Presidente
dott.ssa Teresa Giardino
Giudice Relatore
dott.ssa Stefania Monaldi
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La società – come risulta dai documenti 3 e 4 - aveva versato per l'acquisto dell'azienda “ CP_5 [...]
”, con sede in Città di Castello (PG), Via Liguria n.2 (Cod.Fisc.: ), di cui Controparte_5 P.IVA_2 era legale rappresentante e amministratore unico il convenuto IG. prezzo superiore di euro 73.108,00 Parte_2 rispetto a quello pattuito in contratto tramite n.19 bonifici, di cui, n.18 effettuati dalla IG.ra quando ella era CP_2 amministratrice unica (per il complessivo importo di euro 70.708,00.=), n.1 effettuato dal IG. quando egli era CP_1 amministratore unico (per l'importo di euro 2.400,00.). La società fallita – come risulta dal documento 9 - aveva versato alla società l'assegno bancario Controparte_4 25.10.2029 avente n.0003817994-11 della BCC Umbria – Filiale di Cerbara (PG) di euro 3.200,00. Aveva stipulato contratti pagina 4 di 7