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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/04/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 525 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Laura Mainenti;
Parte_1
parte ricorrente
e
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mauro Tafuro e Lucia Salvati;
Controparte_1
parte resistente nonché
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori.
CONCLUSIONI: come da atti.
1 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.02.2024, chiedeva regolamentarsi le Parte_1 condizioni di affidamento, mantenimento e di collocamento del figlio , nato in [...] Per_1
19.10.2020 dalla relazione more uxorio intrattenuta con e cessata Controparte_1 nell'anno 2022. All'uopo, esponeva che la resistente aveva impedito i rapporti con il figlio minore e che era stato escluso dalle scelte di vite di quest'ultimo; inoltre, esponeva di essere amministratore della società DI LI S.p.A. e di vivere in Napoli ove corrispondeva la somma mensile di €. 1.532,00 per le spese di gestione e di pulizia dell'immobile ove viveva a differenza della resistente che lavorava presso l'autorità portuale e viveva con il figlio minore in Cava dè Tirreni. Pertanto, chiedeva disporsi l'affido esclusivo del minore, in ragione dell'inidoneità della madre a svolgere il proprio ruolo genitoriale, con onere per la resistente di corrispondere la somma mensile di €. 600,00 a titolo di mantenimento del figlio o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via subordinata, chiedeva disporsi l'affido condiviso del minore con collocamento presso di sé e, solo in via ulteriormente subordinata, chiedeva disporsi l'affido condiviso ed assegnazione al minore della casa coniugale dove entrambi i genitori avrebbero potuto trascorrere periodi alternati previo obbligo di ciascuno di corrispondere la somma mensile €. 500,00 per la gestione della casa nonché la somma mensile di €. 300.00 per il mantenimento del minore. Infine, chiedeva regolamentarsi il diritto di visita del genitore non collocatario alle condizioni meglio indicate nel ricorso introduttivo e che l'assegno unico fosse diviso tra loro in parti uguali.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.05.2024, Controparte_1 si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate dalla controparte.
In particolare, esponeva di essere una madre attenta alla cura e ai bisogni del minore e di non aver mai sofferto di disturbi psicologici;
al contrario, deduceva che il ricorrente soffriva di tali disturbi e che aveva tenuto una condotta poco responsabile avendo portato con sé il minore su una moto di grossa cilindrata ed avendo anche fumato alla presenza del figlio. Esponeva, inoltre, di non aver mai ostacolato il rapporto tra il ricorrente e il figlio, avendo di contro agevolato la frequentazione tra i due e che, più in generale, l'unione sentimentale era venuta meno nell'anno 2023 a seguito del disinteresse del ricorrente a seguito dell'aborto subito nonché per il comportamento intimidatorio, prevaricatore ed arrogante del predetto. Inoltre, rappresentava di lavorare presso l'Autorità portuale e di aver percepito nell'anno 2023 una
2 retribuzione netta mensile di €. 1.600,00 oltre alla somma mensile una tantum di €. 650,00, a differenza del ricorrente che – oltre ad essere presidente del consiglio di amministrazione – era anche socio di maggioranza della società DI LI S.p.A. ed inoltre era titolare di partecipazioni societarie anche nelle società Teo s.r.l. e AR UD s.r.l.; inoltre, deduceva che il ricorrente era titolare di maggiori redditi rispetto a quelli risultati dalle dichiarazioni poiché la società DI LI S.p.A. (che era titolare di un ingente patrimonio immobiliare) aveva concesso i suoi beni in locazione “in nero” ed inoltre dalla dichiarazione dei redditi non risultavo gli utili derivati dalla partecipazione nella società AR UD s.r.l. Da ultimo, deduceva che il ricorrente non aveva provveduto al mantenimento dopo la fine della convivenza tanto da aver necessitato dell'aiuto della propria famiglia di origine;
infatti, rappresentava che la propria retribuzione era gravata del pagamento delle seguenti somme:
€. 600,00 per il canone di locazione della casa in cui abitava, €. 600,00 quale rata del finanziamento contratto per la ristrutturazione della casa e per l'acquisto del mobilio, €.
300.00 per le utenze domestiche, €. 800.00 per la colf, €.58.00 per acquisto di pannolini per il minore, €. 250.00 per il vestiario e per la scuola del minore, €. 30.00 per i medicinali, €.
900.00 per la spesa alimentare, €. 200.00 per i ristoranti, €. 240.00 per le spese relative ai regali e alle attività ludiche del minore, €. 50.00 per la sosta auto ed €. 120,00 per la benzina dell'auto. Alla tregua di ciò, chiedeva che fosse disposto l'affido condiviso del minore con collocazione presso di sé e che fosse regolamentato il diritto di visita del padre alle condizioni specificate nel proprio scritto difensivo;
chiedeva, infine, che il ricorrente fosse obbligato a corrispondere la somma mensile di €. 2.000,00 a titolo di mantenimento del minore, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Ciò posto, con decreto depositato in data 09.07.2024, il procedimento n. 865/2024 è stato riunito al giudizio n. 525/2025; inoltre, con ordinanza depositata in data 12.11.2024, è stata formulata alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e, con l'ordinanza depositata in data 06.12.2024, sono stati adottati i provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. e la causa è stata rinviata all'udienza del 04.03.2025 per la decisione con i termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.; infine, all'udienza dell'01.04.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità dei messaggi WhatsApp e degli screen shot delle conversazioni avvenute sui social network depositate da entrambe le parti in assenza della produzione dei dispositivi in cui sono contenuti (v. atti depositati in data 07.02.2024,
31.05.2024, 11.06.2024, 12.06.2024, 21.06.2024, 26.06.2024, 31.10.2024, 05.11.2024 e 3 28.03.2025), in quanto la giurisprudenza di merito è costante nel ritenere che la trascrizione dei messaggi scambiati sui social network è inutilizzabile e non può essere considerata congrua prova senza la produzione dei supporti informatici contenenti le conversazioni
(Tribunale Milano Sez. lavoro, Sent., 24.10.2017).
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della documentazione depositata da parte ricorrente rispettivamente in data 31.10.2024, in data 27.02.2025 ed in data 27.03.2025 nonché da parte resistente in data 27.03.2025 e 28.03.2025, in quanto l'art. 127 ter c.p.c. consente la produzione solo di “note contenenti le sole istanze e conclusioni”, in tal modo cio significando che non e consentito produrre nuovi documenti con le UDdette note. Inoltre, va dichiarata l'inammissibilita delle note depositate da parte ricorrente in data 02.12.2025 (alle ore 19.33 ed alle ore 20.42) nonche quelle depositate 27.02.2025 (alle ore 20.51) e le note depositate dalla parte resistente in data 28.02.2025 e 28.03.2025, poiche si tratta di memorie non autorizzate.
Cio posto e venendo alle questioni oggetto del giudizio, va precisato che l'affidamento esclusivo costituisce l'eccezione rispetto alla regola generale dell'affidamento condiviso prevista dall'art. 337-ter introdotto dal d.lgs. 154/2013; infatti, puo derogarsi al regime di affidamento condiviso solo ove risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337- quater (gia 155 bis, primo comma, c.c.). Invero, la Suprema Corte ha affermato che “perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre … che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...”. Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.
4 In merito la Corte di Cassazione ha affermato: “la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori….è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per
l'interesse del minore” (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Nel caso che ci occupa, non sono emersi comportamenti dei genitori pregiudizievoli per il minore (salvo quelli gia oggetto di ammonimento di entrambe le parti v. ordinanza depositata in data 17.07.2024), essendo i fatti dedotti dalle parti espressione di una conflittualita legata piu alla fine dell'unione sentimentale che all'esistenza di un pregiudizio per il figlio ed, in ogni caso, trattandosi di una conflittualita che potrebbe essere risolta solo con la proficua partecipazione delle parti ad un percorso di mediazione familiare ai sensi dell'art. 473 bis 10 co. 1 c.p.c.
Per tale motivo, l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio e stata ritenuta del tutto superflua poiche le circostanze dedotte attengono piu ad una difficolta tra le parti nella gestione condivisa del minore che a comportamenti direttamente pregiudizievoli per quest'ultimo (salvo quelli gia oggetto di ammonimento di cui di seguito di dira ); del pari, anche le richieste di prova testimoniale articolate dalle parti sono state dichiarate inammissibili poiche vertenti su circostanze implicanti valutazioni o perche da provarsi per documenti o perche , infine, le richieste istruttorie formulate sono state ritenute superflue (v. ordinanza depositata in data 06.12.2024).
A tal proposito, si evidenzia che la conflittualita tra le parti attiene perlopiu alle scelte non condivise tra i genitori, in quanto derivanti dall'adesione a stili educativi diversi (avendo per esempio il padre proposto di iscrivere il minore ad un corso d'inglese o ad una scuola bilingue o avendo la madre ritenuto diseducativo il tatuaggio che il padre avrebbe sul braccio ed avendo contestato che il minore fosse condotto dal genitore in un fast food per la cena o al bowling sito a 20 km di distanza dalla sua abitazione o, ancora, nelle molteplici visite ai parenti durante i tempi di permanenza del minore presso il genitore); ulteriori contestazioni hanno riguardato la difficolta concreta di individuare dei giorni in cui il padre potesse esercitare il suo diritto di visita o, infine, nella circostanza dedotta dalla madre secondo cui il padre avrebbe regalato al figlio una moto giocattolo unitamente poi all'ulteriore circostanza della presenza di svariati doni sotto l'albero di Natale del padre.
Queste circostanze unitamente a tutte le altre rappresentate dalle parti nei propri scritti difensivi (che per brevita non si riportano) denotano l'esistenza di una conflittualita tra le parti che potrebbe essere mitigata solo con la partecipazione ad un percorso di mediazione familiare.
5 Infatti, si reputa opportuno che le stesse intraprendano un percorso di mediazione familiare
(anche singolarmente), evidenziando che e nell'esclusivo interesse del minore che sono invitate a seguire tale percorso.
Infatti, e al fine di una migliore gestione condivisa del minore che si consiglia alle parti di intraprendere tale percorso (avendo comunque gia in precedenza manifestato la loro disponibilita ), che potra essere attivato presso i centri pubblici presenti sul territorio o, in mancanza, presso un professionista privato scelto dalle parti.
In aggiunta a cio , il collegio non puo non tenere conto che la conflittualita tra i genitori – benche incidente sugli aspetti sopra indicati – potrebbe finire per incidere sulle scelte di vita quotidiana del minore di maggior rilievo;
per tale motivo, e opportuno che il nucleo familiare sia monitorato dai Servizi Sociali territorialmente competenti e che contestualmente sia disposta la vigilanza attiva del giudica tutelare, con onere per i Servizi Sociali di relazionare periodicamente sulle condizioni del minore e sui rapporti con ciascun genitore nonche sulla partecipazione delle parti al percorso di mediazione familiare.
Da ultimo, il collegio evidenzia che – con l'ordinanza depositata in data 17.07.2024 - le parti sono state ammonite a non esporre il minore ad ulteriori comportamenti pregiudizievoli, evidenziando che l'ammonimento era stato disposto poiche il padre condotto il minore su di una moto di grossa cilindrata mentre la madre aveva guidato la macchina mentre il minore era in piedi sul sedile anteriore.
Successivamente a tale provvedimento, non vi e prova che le parti abbiano reiterato i comportamenti pregiudizievoli oggetto di ammonimento.
Infatti – benche la difesa della resistente abbia dedotto che il padre avesse continuato a condurre il minore sulla moto – non vi e prova di tale assunto, atteso che dalla narrazione del minore non emerge alcun valido riferimento temporale tale da ritenere che il padre avesse reiterato il comportamento oggetto di ammonimento ed essendo in ogni caso il dialogo del minore determinato dalle domande poste dalla madre (v. video depositato dalla resistente in data 13.03.2025).
Pertanto, va confermato il regime di affidamento condiviso del minore.
In merito al collocamento, il minore frequenta la scuola primaria nel comune di Cava Per_1 de' Tirreni ove vive con la madre;
inoltre, lo stesso ricorrente ha dedotto che il figlio avrebbe sempre vissuto in Cava de Tirreni (tranne un breve periodo a Napoli), ragione per la quale una modifica dell'attuale regime di collocamento non e conforme all'interesse del minore alla stabilita dei rapporti sinora costruiti ed in assenza di indici di segno contrario.
6 Tuttavia, il principio di bigenitorialita impone che il regime di collocamento e di visita sia strutturato in modo da assicurare il diritto del minore a mantenere rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori, tenendo conto delle esigenze di stabilita , dell'eta del bambino e della distanza geografica tra i luoghi dei due genitori.
Pertanto, il diritto di visita del padre andra esercitato nei modi e nei termini indicati in dispositivo, in modo da consentire al minore di costruire e mantenere un rapporto equilibrato e significativo con entrambi i genitori, prevendendo il pernottamento presso il padre (avendo il minore quasi cinque anni) nonche dei giorni fissi di incontro al fine di ridurre la conflittualita nella coppia e facendo in ogni caso i diversi accordi delle parti;
da ultimo, andra confermata anche la previsione adottata in sede di provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. secondo cui il genitore che ha il figlio con se dovra assicurare una videochiamata all'altro genitore.
Venendo agli aspetti economici, giova ricordare che l'art. 337-ter, comma 4 c.c. prevede che
“salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Ne consegue che la determinazione dell'assegno di mantenimento è compiuta nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo in considerazione i redditi di entrambi i genitori, le esigenze di vita del figlio in relazione alla sua età ed il tenore di vita da lui goduto.
Infatti, lo scopo è quello di assicurare “ai figli, in relazione all'età, al grado di sviluppo, alle inclinazioni e aspirazioni dei medesimi, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e ai compiti di cura assunti da entrambi, la soddisfazione delle esigenze primarie e, in proiezione futura, le stesse prerogative e opportunità cui avrebbero potuto ambire qualora il nucleo familiare fosse rimasto unito” (Cass. Civ., Sez. I, ord. 26 gennaio 2024 n. 2536).
Ciò posto, la resistente ha chiesto ammettersi una consulenza tecnica diretta ad accertare i redditi delle società in cui il ricorrente avrebbe le quote, deducendo che molti dei capannoni industriali della DI LI S.p.A. non sarebbero individuabili all' e Controparte_2 che ciò sarebbe indicativo di un'evasione fiscale accanto all'ulteriore circostanza che i proventi della società ARUD s.r.l. non risulterebbero dalla dichiarazione dei redditi
7 dell'anno 2022 del ricorrente;
infine, ha dedotto che il ricorrente avrebbe enormi disponibilità di denaro (v. memoria di costituzione).
Tuttavia, la difesa del ricorrente ha contestato tali difese (avendo in particolar modo evidenziato che la trasformazione della società ARUD da società in accomandita in società
a responsabilità limitata avrebbe determinato la mancata corresponsione degli utili) e, più in generale, tali deduzioni ad avviso del collegio sono risultate generiche negli stessi presupposti, non avendo la resistente fornito alcun principio di prova in ordine alle asserzioni da lei formulate ed, in ogni caso, esse sono inconferenti ai fini del decidere, poiché non è rilevante ai fini del presente giudizio il patrimonio della società per azioni;
ne consegue che il mezzo istruttorio non è stato ammesso poiché ritenuto superfluo.
Infatti, dall'analisi della documentazione reddituale, è risultato che il ricorrente ha prodotto i seguenti redditi: €. 51.861,00 (di cui €. 39.951.00 quale reddito da lavoro ed €. 11.910,00 quale titolare del 12.50% di quote societarie) nell'anno 2020, corrispondente ad un netto mensile di €. 3.001,41; €. 59.733,00 (di cui €. 41.875,00 quale reddito da lavoro ed €.
17.858,00 quale titolare del 12.50% di quote societarie) nell'anno 2021, corrispondente ad un netto mensile di €. 3.431,08 ed infine €. 69.854,00 nell'anno 2022, corrispondente ad un netto mensile di €. 3.948,75, oltre poi ad essere titolare della quota del 42% di una società estera del valore di €. 126.000,00 (v. atti depositati in data 07.02.2024).
Inoltre, è emerso che il è titolare della quota del 27% della società DI LI Pt_1
S.p.A. (che è proprietaria di un numero assai consistente di beni immobili locati a terzi); tale società ha avuto un utile di esercizio pari ad €. 381.000,00 nell'anno 2021 e pari ad €.
114.763,00 nell'anno 2022. Al contempo, il ricorrente è titolare della quota del 50% della società Teo s.r.l. (con un utile di esercizio pari ad €. 11.616,00 nell'anno 2022) e della quota del 12,50% della società AR UD s.r.l., con un utile di esercizio di €. 172.351,00 nell'anno
2021 e di €. 256.116,00 nell'anno 2022 (v. allegato b. fasc. parte ricorrente).
La titolarità in capo al ricorrente delle partecipazioni societarie è sicuramente un indice della ricchezza del predetto che va tenuto in considerazione, soprattutto se si tiene conto che la
DI LI S.p.A. (di cui il ricorrente ha una partecipazione del 27%) è titolare di svariati immobili.
Al contempo, tale indice va parzialmente bilanciato con la circostanza che quest'ultima società
(al pari della Teo s.r.l.) non ha mai deliberato la distribuzione degli utili ai soci negli ultimi dieci anni poiché i proventi dell'attività di impresa sono stati sempre impiegati nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di cui la società è titolare (v. allegato b fasc. parte ricorrente); viceversa, solo la società AR UD s.r.l. (di cui pure il ricorrente è 8 socio al 12,5%) ha distribuito gli utili, come peraltro evincibile dall'analisi delle dichiarazioni reddituali prodotte dal ricorrente negli anni 2020 e 2021.
Passando invece alla posizione della resistente, la predetta ha allegato i CUD degli ultimi anni, da cui risulta che ha prodotto i seguenti redditi da lavoro dipendente: €. 48.542,09 nell'anno
2020 corrispondente ad un netto mensile di €. 2.834,16; €. 54.276,22 nell'anno 2021 corrispondente ad un netto mensile di €. 3.134,90 ed infine €. 57.519,00 nell'anno 2022 corrispondente ad un netto mensile pari ad €. 3.327,19 (v. documenti depositati in data 31.05.
2024).
Infine, entrambe le parti inoltre non sono intestatarie di beni immobili tanto che la resistente ha dedotto di corrispondere il canone di locazione di €. 600,00 per l'alloggio in cui vive con il minore oltre alla somma di €. 600,00 per la rata del finanziamento contratto per le spese di ristrutturazione e di acquisto del mobilio;
al contrario, il ricorrente ha dedotto di corrispondere mensilmente alla di lui madre la somma di circa €. 1.532,00 per soddisfare la propria esigenza abitativa.
Orbene, tale ultima circostanza è stata contestata dalla resistente che ha invece dedotto che la somma mensile corrisposta dal ricorrente per tale esigenza non sarebbe superiore ad €.
700,00; del pari, il ricorrente ha contestato che la resistente verserebbe la somma di €. 600,00 al di lei padre per le spese di ristrutturazione della casa familiare.
E' invece pacifico che il ricorrente è intestatario di una motocicletta e di un carrello moto e che fruisce dell'auto aziendale, oltre ad aver estinto nell'anno 2024 il finanziamento in precedenza contratto;
del pari, è pacifico che la retribuzione mensile della resistente è gravata del pagamento della somma mensile di €. 600,00 per il canone di locazione della casa familiare.
Infine, deve tenersi conto che le spese indicate dalla resistente nell'atto introduttivo sono di natura personale oltre a non essere documentate e ad essere in ogni caso il frutto di una scelta della parte.
Pertanto, alla stregua di tutte le circostanze sopra indicate, tenuto conto dell'esigenze del minore rapportate alla sua età e dei redditi delle parti, si ritiene congruo e proporzionato confermare i provvedimenti provvisori;
ne consegue che il ricorrente dovrà versare alla resistente la somma mensile di €. 1.000,00 a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre al
50% delle spese straordinarie.
In ordine a tale punto, occorre precisare che le spese straordinarie sono tali non solo perché oggettivamente imprevedibili nell'an ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum poichè attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. 9 In tale ambito vanno distinte le spese obbligatorie, ovverosia relative ad esborsi imprescindibili conseguenti ad una scelta già concordata (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola e baby sitter se già presente nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, UDdivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie 'obbligatorie', per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Da ultimo, l'assegno unico per la minore andra fruito da ciascun genitore nella misura del
50%. 10 Le spese di lite vengono compensate in ragione dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni trattate e tenuto conto dei rapporti esistente tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone l'affido condiviso del figlio minore , con collocazione privilegiata Per_1 presso l'abitazione materna;
2. dispone che potrà vedere e tenere con sé il minore con le seguenti Parte_1 modalità: la prima e la terza settimana del mese nei giorni del lunedi', mercoledi' e del giovedi' dalle ore 15.00 (o dall'uscita da scuola se successiva) alle ore 19,30 mentre la seconda e la quarta settimana del mese nei giorni del lunedi' e del mercoledi' (sempre dalle ore 15.00 o dall'uscita da scuola se successiva sino alle ore 19.30), oltre che nei due weekend seguenti, dalle ore 10,00 del sabato alle 19,30 della domenica. Inoltre, potrà tenere con sé il minore, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'EL (dalle ore 10,00 alle ore 19,30) e, sempre ad anni alterni, dal 24 al 29 dicembre o dal 31 dicembre al 5 gennaio (dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore
19,30 dell'ultimo giorno); infine, sempre in modo alternato, per venti giorni non consecutivi nei mesi di luglio o agosto (da comunicare all'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno), precisando che dovranno essere fruiti da ciascun genitore per dieci giorni nel mese di luglio e dieci nel mese di agosto. Fa salvi, in tale materia, i diversi accordi tra i coniugi, purché non pregiudichino gli interessi del figlio minore;
3. dispone che ciascuno dei genitori (quando ha il figlio con sé) effettuerà una videochiamata al giorno all'altro tra le ore 19.00 e le ore 20.00;
4. dispone che versi a la somma di €. 1.000,00 Parte_1 Controparte_1 mensili a titolo di mantenimento del minore, a mezzo di bonifico bancario e/o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese, oltre a rivalutazione secondo gli indici
ISTAT;
5. dispone che ciascuno dei genitori provvederà alle spese straordinarie per il figlio nella misura del 50%;
6. dispone che ciascuna delle parti fruisca dell'assegno unico nella misura del 50%;
7. dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'apertura di un procedimento di vigilanza attiva ex art. 337 c.c., con onere per i Servizi Sociali di trasmettere le relazioni indicate in parte motiva;
8. compensa integralmente le spese di lite. 11 Così deciso in Nocera Inferiore, 03.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire
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