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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/11/2025, n. 4105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4105 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9501/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa RA NC AM ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.g. 9501/2016 promossa da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 giusta mandato in atti, dall'avv. Pasquale La Pesa;
ATTRICE contro in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.04.2025, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di far accertare e dichiarare il proprio diritto al Controparte_1 rimborso della franchigia nella misura del 20% dello scoperto di polizza assicurativa per responsabilità civile nei confronti di terzi, sottoscritta dalla clinica facente parte Controparte_2 del gruppo oltre interessi e danno da svalutazione. A fondamento della domanda, ha CP_1 rappresentato che 1) a causa di complicanze post intervento, eseguito nel febbraio 2008, presso il reparto di cardiologia interventistica della clinica , il formulava richiesta di CP_2 CP_3 risarcimento dei danni subiti alla clinica assicurata con la compagnia attrice;
2) quest'ultima, in data
31.08.2008, riconosceva un danno per invalidità permanente in misura inferiore al 40% e, con atto di transazione del 24.02.2010, liquidava al Brigante, a titolo di risarcimento danni, l'importo di € Part 130.000,00 omnia;
3) a fronte del contratto di polizza n. 925000127220, l' chiedeva alla convenuta il rimborso della somma di € 26.000,00, pari al 20% dello scoperto di polizza, a titolo di franchigia prevista in contratto, richiesta rimasta inevasa.
2. Nonostante regolare notifica la convenuta non si è costituita e, all'udienza del
30.06.2017, ne è stata dichiarata la contumacia.
3. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti da parte attrice, è pervenuta all'udienza del 23.04.2025 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La domanda è meritevole di accoglimento.
2. Parte attrice ha sufficientemente provato il proprio credito con la produzione del documento di polizza e del certificato di applicazione RCT/O – Convenzione A.I.O.P. n. 127220, da cui risulta che la C.B.H. Città di Bari Hospital s.p.a. – Casa di cura Villa Bianca, quale “struttura specializzata in cardiologia e cardiochirurgia”, stipulava con la la polizza avente Parte_1 ad oggetto la responsabilità civile verso terzi, con massimale assicurato pari ad € 1.000.000,00, con decorrenza dalle ore 24,00 dell'01.12.2007 sino alle ore 24,00 del 31.12.2008. Nel corpo del predetto certificato si specificava, altresì, sotto la voce “condizioni particolari richiamate”, quanto segue:
“franchigia per R.C. medica: scoperto 20% con un minimo di euro 5.000,00 ed un massimo di euro
50.000,00 per ogni sinistro”.
A seguito di istruttoria la compagnia assicuratrice ha riconosciuto al danneggiato una invalidità permanente pari al 40%, liquidandogli, in via transattiva, l'importo di € 130.000,00 omnia.
Sulla somma predetta ha calcolato la franchigia del 20%, chiedendo all'assicurato il rimborso della somma di € 26.000,00, con successive raccomandate del 19.04.2012, del 03.03.2014 e del
20.02.2015.
In proposito, è stato chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. III, Ord. n.
458 del 13.1.2021; Cass. civ., Sez. VI, Ord. n. 25429 del 12.10.2018) che l'assicuratore può (e deve) liquidare i sinistri anche solo in base alla semplice richiesta del danneggiato, senza dover previamente interpellare l'assicurato e persino senza necessità di verificarne in concreto la responsabilità e per ciò solo è poi legittimato a chiedere il rimborso della franchigia all'assicurato stesso, il quale, se ritiene di avanzare doglianza, ha il preciso onere ex art. 2697 c.c. di fornirne riscontro.
Nella specie la convenuta non si è costituita, rinunciando, così, a contestare e provare una eventuale mala gestio del sinistro da parte della Compagnia assicuratrice. Ne discende che in applicazione delle condizioni contrattuali e della sussistenza dei presupposti previsti, la convenuta dev'essere condannata al pagamento di € Controparte_1
26.000,00, pari al 20% della somma liquidata dalla compagnia assicurativa al paziente, oltre agli interessi legali decorrenti dalla raccomandata a./r. del 19.04.2012.
3. Di converso, non può trovare accoglimento la richiesta di condanna al pagamento del danno da svalutazione.
A tal fine, la Suprema Corte ha chiarito che “nelle obbligazioni pecuniarie, il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare del debito, né costituisce di per sé un danno risarcibile, ma può implicare, in applicazione dell'art. 1224, comma 2, del codice civile, solo il riconoscimento in favore del creditore, oltre che degli interessi, del maggior danno che sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro” (cfr. Cass. n. 255 del 11.01.2006).
Nel caso di specie, parte attrice non ha dedotto né tantomeno provato l'esistenza di un danno maggiore di quello risarcito mediante la corresponsione degli interessi.
4. Per le considerazioni che precedono la domanda va accolta nei limiti della condanna di al pagamento della somma di € 26.000,00 oltre interessi legali Controparte_1 dalla data di messa in mora (raccomandata del 19.04.2012) sino al soddisfo.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, applicati i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, esclusa l'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa RA
NC AM, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Accoglie la domanda e condanna in persona del Controparte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di della somma di Parte_1
€ 26.000,00 oltre interessi legali dalla costituzione in mora sino al soddisfo;
2. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., che liquida in € 3.397,00, oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge. Così deciso in Bari il 10.11.2025
Il Giudice
RA NC AM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa RA NC AM ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.g. 9501/2016 promossa da in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 giusta mandato in atti, dall'avv. Pasquale La Pesa;
ATTRICE contro in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.04.2025, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di far accertare e dichiarare il proprio diritto al Controparte_1 rimborso della franchigia nella misura del 20% dello scoperto di polizza assicurativa per responsabilità civile nei confronti di terzi, sottoscritta dalla clinica facente parte Controparte_2 del gruppo oltre interessi e danno da svalutazione. A fondamento della domanda, ha CP_1 rappresentato che 1) a causa di complicanze post intervento, eseguito nel febbraio 2008, presso il reparto di cardiologia interventistica della clinica , il formulava richiesta di CP_2 CP_3 risarcimento dei danni subiti alla clinica assicurata con la compagnia attrice;
2) quest'ultima, in data
31.08.2008, riconosceva un danno per invalidità permanente in misura inferiore al 40% e, con atto di transazione del 24.02.2010, liquidava al Brigante, a titolo di risarcimento danni, l'importo di € Part 130.000,00 omnia;
3) a fronte del contratto di polizza n. 925000127220, l' chiedeva alla convenuta il rimborso della somma di € 26.000,00, pari al 20% dello scoperto di polizza, a titolo di franchigia prevista in contratto, richiesta rimasta inevasa.
2. Nonostante regolare notifica la convenuta non si è costituita e, all'udienza del
30.06.2017, ne è stata dichiarata la contumacia.
3. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata in atti da parte attrice, è pervenuta all'udienza del 23.04.2025 dove, sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. La domanda è meritevole di accoglimento.
2. Parte attrice ha sufficientemente provato il proprio credito con la produzione del documento di polizza e del certificato di applicazione RCT/O – Convenzione A.I.O.P. n. 127220, da cui risulta che la C.B.H. Città di Bari Hospital s.p.a. – Casa di cura Villa Bianca, quale “struttura specializzata in cardiologia e cardiochirurgia”, stipulava con la la polizza avente Parte_1 ad oggetto la responsabilità civile verso terzi, con massimale assicurato pari ad € 1.000.000,00, con decorrenza dalle ore 24,00 dell'01.12.2007 sino alle ore 24,00 del 31.12.2008. Nel corpo del predetto certificato si specificava, altresì, sotto la voce “condizioni particolari richiamate”, quanto segue:
“franchigia per R.C. medica: scoperto 20% con un minimo di euro 5.000,00 ed un massimo di euro
50.000,00 per ogni sinistro”.
A seguito di istruttoria la compagnia assicuratrice ha riconosciuto al danneggiato una invalidità permanente pari al 40%, liquidandogli, in via transattiva, l'importo di € 130.000,00 omnia.
Sulla somma predetta ha calcolato la franchigia del 20%, chiedendo all'assicurato il rimborso della somma di € 26.000,00, con successive raccomandate del 19.04.2012, del 03.03.2014 e del
20.02.2015.
In proposito, è stato chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. III, Ord. n.
458 del 13.1.2021; Cass. civ., Sez. VI, Ord. n. 25429 del 12.10.2018) che l'assicuratore può (e deve) liquidare i sinistri anche solo in base alla semplice richiesta del danneggiato, senza dover previamente interpellare l'assicurato e persino senza necessità di verificarne in concreto la responsabilità e per ciò solo è poi legittimato a chiedere il rimborso della franchigia all'assicurato stesso, il quale, se ritiene di avanzare doglianza, ha il preciso onere ex art. 2697 c.c. di fornirne riscontro.
Nella specie la convenuta non si è costituita, rinunciando, così, a contestare e provare una eventuale mala gestio del sinistro da parte della Compagnia assicuratrice. Ne discende che in applicazione delle condizioni contrattuali e della sussistenza dei presupposti previsti, la convenuta dev'essere condannata al pagamento di € Controparte_1
26.000,00, pari al 20% della somma liquidata dalla compagnia assicurativa al paziente, oltre agli interessi legali decorrenti dalla raccomandata a./r. del 19.04.2012.
3. Di converso, non può trovare accoglimento la richiesta di condanna al pagamento del danno da svalutazione.
A tal fine, la Suprema Corte ha chiarito che “nelle obbligazioni pecuniarie, il fenomeno inflattivo non consente un automatico adeguamento dell'ammontare del debito, né costituisce di per sé un danno risarcibile, ma può implicare, in applicazione dell'art. 1224, comma 2, del codice civile, solo il riconoscimento in favore del creditore, oltre che degli interessi, del maggior danno che sia derivato dall'impossibilità di disporre della somma durante il periodo della mora, nei limiti in cui il creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro” (cfr. Cass. n. 255 del 11.01.2006).
Nel caso di specie, parte attrice non ha dedotto né tantomeno provato l'esistenza di un danno maggiore di quello risarcito mediante la corresponsione degli interessi.
4. Per le considerazioni che precedono la domanda va accolta nei limiti della condanna di al pagamento della somma di € 26.000,00 oltre interessi legali Controparte_1 dalla data di messa in mora (raccomandata del 19.04.2012) sino al soddisfo.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, applicati i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, esclusa l'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa RA
NC AM, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. Accoglie la domanda e condanna in persona del Controparte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di della somma di Parte_1
€ 26.000,00 oltre interessi legali dalla costituzione in mora sino al soddisfo;
2. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., che liquida in € 3.397,00, oltre rimborso spese al 15% iva e cpa come per legge. Così deciso in Bari il 10.11.2025
Il Giudice
RA NC AM