Sentenza 4 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 04/04/2026, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00822/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00061/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2026, proposto da
Margisolar s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Leonforte, Silvia Pellegrino, Antonio Fuiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Alessandria, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Terzano, Alberto Vella, Desiree Fortuna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Tortona, non costituito in giudizio;
Comune di OZ OR, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del silenzio inadempimento serbato dalla Provincia di Alessandria, in relazione all’istanza di autorizzazione unica presentata ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 387/2003 da Margisolar in data 19.10.2022 e successivamente riattivata in data 24.10.2024, per il rilascio del provvedimento di autorizzazione unica per la realizzazione di un progetto agrivoltaico da realizzarsi nel Comune di Tortona (AL) e OZ OR (AL), di potenza nominale pari a 60 MW, comprensivo delle relative opere di connessione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Alessandria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il dott. IO CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, venuta meno la sospensione del procedimento e riavviata l’istruttoria (con due sessioni di conferenza di servizi in data 15 novembre 2024 e 24 febbraio 2025), acquisiti ulteriori chiarimenti dalla società istante e dai Comuni interessati, esperito l’avvio della procedura
espropriativa (perfezionatasi in data 14 ottobre 2025), acquisite infine le prescrizioni tecniche dai Comuni interessati in data 20 gennaio 2026, la Provincia di Alessandria alfine ha rilasciato l’autorizzazione ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, con determinazione dirigenziale n. 94 del 23 gennaio 2026;
Rilevato che la difesa della ricorrente, nell’odierna camera di consiglio, ha dichiarato la cessazione materia del contendere e chiesto la condanna al pagamento delle spese di lite (alla quale condanna la Provincia si è opposta), come da verbale;
Atteso che gli atti sopravvenuti hanno fatto venire meno il contestato silenzio inadempimento, talché il ricorso è improcedibile;
Ritenuto, pertanto, di dichiarare l’improcedibilità del ricorso;
Ritenuti sussistenti giusti motivi per compensare le spese processuali, stante la particolarità della controversia in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN BE, Presidente
IO CO, Consigliere, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO CO | AN BE |
IL SEGRETARIO