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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/05/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1^ Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A (ex art. 281 sexies, comma 1, c.p.c.)
nella causa N. 1350/2024 R.G. promossa da
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il proc. dom. Avv.to Giovanni CANNATELLA, Piazza Sant'Oliva, C.F._2
n. 37, Palermo
- parti attrici - contro
(C.F.: , con il proc. dom. Avv.to Controparte_1 P.IVA_1
Giorgio GALBIATI, Viale Regina Margherita, n. 33, Milano
- parte convenuta -
Le difese delle parti hanno concluso come in atti.
OGGETTO: fideiussione;
azione ex art. 2041 c.c..
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione 23.2.2024, iscritto a ruolo in pari data, il sig. e la sig.ra Parte_1
hanno convenuto in giudizio Parte_2 Controparte_1
(nel prosieguo, per brevità, ), esponendo – per quanto di interesse ai fini della CP_1 decisione – di aver visto promotori di proporre a un CP_1 Controparte_2 mutuo chirografario dell'importo di € 100.000,00, assistito da garanzia consortile (al 50% della somma mutuata) prestata da (oggi ,soggetto Controparte_3 Controparte_4 convenzionato con;
di aver stipulato con CP_1 Controparte_2 CP_1 il mutuo di € 100.000,00, assistito sia dalla garanzia consortile al 50%, sia da fideiussione prestata dai soci della società mutuataria, vale a dire, gli odierni attori e la sig.ra CP_5
(estranea al presente giudizio); di aver , stante l'esposizione debitoria maturata CP_1 da in relazione al predetto mutuo, chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo Controparte_2 nei confronti della società debitrice principale e dei fideiussori di quest'ultima, quindi anche dei signori (d.i. Trib. Monza n. 4785/2010 - n. 10909/2010 R.G. - emesso per la Parte_3 somma di € 79.457,04, oltre interessi e spese della procedura monitoria); di aver CP_1 avviato azione esecutiva (presso terzi) in forza del d.i. n. 4785/2010 cit. (dichiarato esecutivo il 7.7.2011), ottenendo l'assegnazione di importo – come da provvedimento del Tribunale di
Milano - G.E. dott.ssa Maria Gabriella MENNUNI – in relazione al credito portato dal d.i. de quo; di aver il sig. il 21.6.2017 appurato che la società ha versato nel 2011 a Pt_1 Controparte_4 l'importo di € 7.000,00 a saldo e stralcio della posizione debitoria scaturente CP_1 dal mutuo concesso a di aver gli odierni attori – il 31.7.2017 – inoltrato Controparte_2
“lettera legale di messa in mora e contestuale reclamo formale nei confronti del a
[...]
invitando quest'ultimo a consegnare copia di tutti i documenti Controparte_1 relativi al rapporto in oggetto e a restituire la somma indebitamente ricevuta”, lettera alla quale ha risposto nel senso che la garanzia osse di tipo “omnia”, operando così CP_1 CP_3 pure in relazione a scoperto del conto corrente n. 15425.00; di aver i signori Parte_3 investito del caso l'arbitro bancario finanziario di Milano, che – alla seduta 11.9.2017 – si è pronunciato nei seguenti termini: “Il Collegio ritiene, pertanto, che la questione sottoposta all'ABF non rientri nel suo ambito di cognizione, rappresentando una conseguenza della questione sottoposta all'Autorità Giudiziaria. In altri termini, accertare se vi sia stata l'asserita illegittimità della condotta dell'intermediario nella fase del pignoramento conseguente all'esecutività del decreto ingiuntivo non può prescindere dalla valutazione sottoposta alla cognizione del Tribunale civile competente. Per tali motivi, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso.” Tanto esposto, la difesa attorea – argomentando con riferimento alla asserita violazione degli obblighi informativi da parte di e del dovere di buona fede / correttezza, CP_1 gravante sempre su quest'ultimo (cfr. pagg.
4-7 dell'atto di citazione), nonché sul fatto che a favore di controparte si sarebbe integrato “ingiustificato arricchimento” ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. (cfr. pagg.
8-12 dell'atto di citazione) – ha così concluso:
“Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento tenuto dal Controparte_1
in merito alla violazione degli obblighi informativi cui è obbligato per legge.
[...]
Accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento di n Controparte_1 merito all'indebito utilizzo delle somme incassate quale garanzia consortile Controparte_6
destinate di fatto a ripianare debiti non rientranti nell'ambito di operatività della suddetta
[...] garanzia.
Accertare e/o dichiarare con qualsivoglia statuizione il diritto degli odierni attori all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito della violazione degli obblighi informativi cui è obbligato ai sensi di legge il in favore degli odierni attori e alla Controparte_1 restituzione/ripetizione dell'indebito percepito, maggiorato di rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo e di interessi legali, con la medesima decorrenza, sulla somma annualmente rivalutata e per l'effetto condannare il Controparte_1
Condannarsi, per l'effetto, il convenuto al pagamento Controparte_1 in favore dell'attore della somma di euro 23.000,00 ovvero la diversa somma che dovesse risultare dovuta, anche in via equitativa oltre gli interessi legali come per legge.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge.”
Costituitosi in giudizio, – eccepita, in via preliminare, l'inammissibilità di ogni CP_1 profilo dell'azione avversaria che avrebbe dovuto essere proposto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, passato in giudicato – ha contestato anche nel merito (pure per maturata prescrizione, trattandosi di pagamento di rimessa di denaro eseguita da nel 2011), la CP_3 fondatezza delle domande attorea, concludendo per il rigetto di esse;
con vittoria delle spese di lite. Convertito il rito da ordinario a semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. ed assegnato termine per depositare note scritte ex art. 127ter c.p.c. (cfr. decreto ex art.171bis
c.p.c. 23.5.2024, da intendere qui trascritto e confermato); ritenuta la causa matura per essere decisa senza dare corso alle istanze delle parti (cfr. ordinanza 5.12.2024, da intendere qui trascritta e confermata); fissato termine per il deposito di note alla volta dell'assunzione in decisione ex art.281 sexies c.p.c. al 29.5.2025 in sede “cartolare” ex art.127ter c.p.c. (cfr. ord.
5.12.2025 cit.), il 29.5.2025 il giudizio è definito con sentenza ex art. 281sexies, c. 1, c.p.c..
**************
Si premette che difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché
Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019).
Innanzitutto, si evidenzia come sia circostanza pacifica che il d.i. n. 4785/2010, emesso dal
Tribunale di Monza nei confronti della società debitrice principale e dei fideiussori (tra cui, gli odierni attori) è divenuto definitivo.
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito quanto segue:
“Con riferimento al procedimento monitorio, soltanto nel giudizio di cognizione, instaurato a seguito di rituale e tempestiva opposizione all'ingiunzione, il giudice può statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro di essa proposte. Ne consegue che, decorso inutilmente il termine per proporre l'opposizione ed in assenza di situazioni suscettibili di giustificare l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., l'esercizio del detto potere-dovere del giudice è impedito dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, mentre la possibilità di una autonoma "actio nullitatis" resta limitata ai soli casi riconducibili al concetto di inesistenza, nei quali difetti alcuno dei requisiti essenziali per la riconoscibilità del decreto come provvedimento giurisdizionale, e non, invece, alle ipotesi in cui ricorrano vizi attinenti al contenuto ed al merito del provvedimento monitorio, ancorché emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge” (Cass., Sez. 2, Sent. n. 27406 del 6.12.2013; cfr., nello stesso senso, Cass., Sez. 1, Sent. n. 4833 del 3.5.1991).
Se il d.i. non opposto integra il concetto di cosa giudicata (formale e sostanziale), dispiega effetti il principio del dedotto e del deducibile, avendo in particolare, sempre la S. C. chiarito:
“Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione” (Cass., Sez. 6 - 3, Ord. n. 19113 del 18.7.2018).
Per completezza si osserva come – nell'economia di questo giudizio ed in relazione ai principi ora delineati – non abbiano alcun rilievo i “cedimenti” che da ultimo si è stati costretti a registrare in ordine al concetto di giudicato laddove vi sia un soggetto avete la qualità di “consumatore”. Infatti, pur nell'atto citazione facendosi riferimento alla categoria del “consumatore” (cfr. pag.
5 dello scritto introduttivo), nel caso di specie si versa in ipotesi di mutuo concesso ad una società commerciale e di garanzia fideiussoria rilasciata dai soci dell'impresa finanziata, con conseguente radicale estraneità dell'operatività della disciplina consumeristica (cfr. Cass.,
Sez. 6 - 2, Ord. n. 8419 del 26.3.2019 e Cass., Sez. 6 -1, Ord. 742 del 16.1.2020).
Proseguendo nell'analisi, dall'esame degli scritti di parte attrice emerge che è contestato a di aver violato gli obblighi informativi in sede di illustrazione delle condizioni del CP_1 mutuo e delle fideiussioni concesse dai soci per il prestito erogato a Controparte_2
e ciò con particolare riferimento alla portata ed agli effetti della garanzia consortile CP_3
Al riguardo, invero, i termini di detta contestazione sono ondivaghi e non privi di una certa contraddittorietà, dal momento che, da un lato, la difesa attorea prospetta che i promotori di non hanno chiarito che la garanzia consortile era prestata a favore (non dei soci CP_1 fideiussori, bensì) dell'Istituto di credito mutuante e che la garanzia de qua avrebbe potuto avere un'incidenza minore del 50% dell'importo del mutuo (cfr. pagg.
6-7 dell'atto di citazione), ma, d'altro lato, lascia intendere che , in violazione delle condizioni contrattuali, ha CP_1 illegittimamente chiesto ai fideiussori il pagamento dell'intera esposizione debitoria facente capo a mentre “ritenuto che il capitale residuo era di 70.627,17 e che la Controparte_2 garanzia consortile manlevava il debitore principale nella misura del 50% del debito principale, il avrebbe dovuto astenersi dal richiedere l'“interro” ammontare del presunto CP_1 debito vantato, limitandosi di converso a rivendicare la parte non garantita (euro) 35.313,60 ovvero il 50% del debito principale)” (cfr. pag. 3 delle “note scritte” 19.5.2025).
Comunque, in entrambe le prospettive sopra evidenziate, è evidente che quanto venuto a conoscenza delle parti attrici (a dire di queste ultime) in data 21.6.2017 circa il fatto che ha versato al – in relazione alla garanzia consortile collegata al Controparte_4 CP_1 mutuo concesso a – la somma di € 7.000,00 è dato privo di qualsiasi Controparte_2 rilievo con riferimento sia alla (lamentata) violazione di obblighi informativi / dovere di buona fede nell'ambito della stipulazione del mutuo, sia all'esatta ricostruzione delle condizioni contrattuali;
cosicché – escluso qualsiasi elemento di rilevante novità nel dato successivo alla formazione del giudicato (e ciò pur volendo aderire alla data allegata dagli attori) – si deve concludere nel senso dell'inammissibilità della domanda azionata dai signori Parte_3 perché “coperta” dal giudicato, tanto sotto il profilo della correttezza della somma ingiunta ai l'eventuale limitazione della garanzia assunta da questi ultimi nei garanti (vale a dire, esclusa limiti del 50% del debito della società mutuata, in tal modo dovendosi – in tesi – intendere la garanzia Condifi), quanto sotto quella dell'esistenza di eventuali circostanze modificative e/o estintive, capaci di incidere sull'an e sul quantum (pure in termini di risarcimento di ipotetici danni) sulla posizione soggettiva azionata da nei confronti dei fideiussori. CP_1
Detto altrimenti e per estrema chiarezza, i signori avrebbero dovuto opporre il Parte_3
d.i. emesso nei loro confronti (se del caso, chiedendo anche di essere autorizzati a chiamare in giudizio il soggetto che aveva fornito la garanzia consortile), così da far valere eventuali effetti della garanzia Confidi sull'estensione dei limiti della fideiussione (in tesi, solo per il 50% del debito), ovvero eccependo profili di responsabilità di in sede di stipulazione del CP_1 mutuo e/o rilascio della fideiussione atti ad incidere – in modo diretto od indiretto – sulla quantificazione della somma con riferimento alla quale i fideiussori possono essere chiamati a rispondere nei confronti dell'Istituto di credito mutuante per il debito maturato dalla società mutuataria. Resta da esaminare la questione dell'arricchimento senza causa.
Secondo la prospettazione attorea la fattispecie ex art. 2041 c.c. si sarebbe qui integrata perché ha, al contempo, incassato da € 7.000,00 (importo da collegare CP_1 CP_4 alla garanzia consortile, a sua volta collegata al mutuo ed escusso i Controparte_2 garanti per l'intera esposizione debitoria gravante sulla società garantita per il mutuo de quo assistito dalla fideiussione concessa dai soci.
Anche volendo ritenere che la domanda ex art. 2041 c.c. non sia parimenti coperta dal giudicato (rilevando, nella prospettiva del “deducibile”, il momento obiettivo in cui si integra un dato fatto e non quello in cui ne è acquisita la relativa conoscenza;
senza considerare la totale inconciliabilità sul piano della logica nel ritenere che parte di una somma attribuita in base a una situazione soggettiva definitivamente accertata, pure in relazione al profilo del quantum, sia priva di giusta causa di attribuzione a favore del creditore), la pretesa de qua è infondata e va respinta per tutta una serie di ragioni.
Infatti, in via schematica ed in ottica di sintesi:
- se – e, come sopra visto, è tesi non estranea alla prospettazione attorea – la garanzia prestata da era da intendersi nel senso che avrebbe potuto esigere CP_3 CP_1 dai fideiussori di al massimo la metà del debito maturato in capo alla Controparte_2 società, risulta far difetto il requisito della sussidiarietà ex art. 2042 c.c., visto che gli odierni attori, opponendo il d.i. (almeno in relazione al quantum) avrebbero potuto evitare il pregiudizio patrimoniale qui lamentato opponendo il d.i. (e ciò, tra l'altro, a prescindere dalla conoscenza del pagamento di € 7.000,00 effettuato da a ); CP_4 CP_1
- rilevato che, nella situazione dedotta in giudizio, l'arricchimento senza causa a favore di sarebbe derivato, da un lato, dalla somma ottenuta da quest'ultima all'esito CP_1 della procedura esecutiva fondata sul d.i. definitivo (emesso muovendo dal contratto di mutuo stipulato con e dalla fideiussioni rilasciate dai soci di detta società) e, Controparte_2
d'altro lato, dall'importo versato allo stesso Istituto
di credito in forza della garanzia CP_7
risulta far difetto il requisito della “unicità del fatto costitutivo dell'arricchimento e del
[...] depauperamento”, presupposto necessario per poter esperire l'azione di arricchimento senza causa (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 18878 del 24.9.2015);
- pur volendo aderire alla tesi di parte attrice, il fatto – non specificatamente contestato dai signori – che l'esposizione debitoria di fosse maggiore Parte_3 Controparte_2 della somma strettamente collegata al mutuo assistito dalle fideiussione rilasciata dai soci
(essendovi altresì scoperto in relazione a rapporto di conto corrente intestato alla società), rende del tutto indimostrato (con onere di deduzione e prova sul punto gravante sugli attori) la configurabilità in capo a di arricchimento rilevante ai sensi e per gli effetti di cui CP_1 all'art. 2041 c.c. e ciò sia perché non sarebbe vero che l'Istituto di credito avrebbe ottenuto un importo maggiore di quello dovuto, sia perché mancherebbe la necessaria correlazione univoca tra arricchimento (di ) e depauperamento (dei signori ); CP_1 Parte_3
- come risulta dall'atto di quietanza prodotto sub doc. n. 8 fascicolo di parte attrice, il debito dei signori nei confronti del alla data dell'atto de quo era pari ad € Parte_3 CP_1
165.708,62, importo maggiore rispetto alla posizione debitoria del terzo sig. nei Parte_4 confronti dei signori , cosicché – errato il provvedimento di assegnazione del Parte_3
G.E. – l'istituto di credito ha ricevuto dal terzo sig. olo la somma di € 86.168,42 (dato Pt_4 allegato dalla stessa difesa attorea: cfr. pag. 3 dell'atto di citazione), evidentemente inferiore rispetto a quella dovuta dagli odierni attori a , risultando così insostenibile che il CP_1 versamento di (di € 7.000,00) abbia potuto determinare un arricchimento di parte CP_4 convenuta ed un impoverimento dei signori e ciò sia in generale, sia – ed a Parte_3 maggior ragione – nella prospettiva dell'azione ex art. 2041 c.c..
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Come per legge, il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, con conseguente condanna delle parti attrici, in via tra loro solidale, a rifonderle a quella convenuta per l'importo liquidato in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, stante il valore e l'oggetto della causa, la durata del giudizio, il fatto che non si è tenuta alcuna udienza in presenza e l'attività processuale svolta, precisato che, ex art. 4, c. 1, D.M. n. 55/2014 cit., si procede a diminuire in misura del 50%
i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. cit. sia per la fase “fase istruttoria e/o di trattazione” (limitata a predisporre e a depositare le note scritte di cui al decreto 23.5.2024), sia per la “fase decisionale” (stante l'obiettiva semplificazione della fase de qua, stante la superfluità di attività istruttoria, con giudizio definibile allo stato degli atti, semplificazione confermata pure dal fatto che la causa è stata assunta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
e che gli scritti conclusivi si sono rivelati ripetitivi di tesi e argomentazioni già esposte negli atti difensivi depositati nell'ambito delle precedenti fasi processuali).
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- rigetta – per le ragioni indicate in sentenza – ogni pretesa azionata dalle parti attrici nei confronti di quella convenuta;
- condanna le parti attrici, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite a quella convenuta, liquidando a tale titolo l'importo di € 3.386,50 per compensi professionali, oltre oneri/accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, c. 2, D.M. n. 55/2014.
Sentenza esecutiva.
Monza, 29 maggio 2025 il Giudice
Nicola GRECO