Sentenza breve 23 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 23/10/2023, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/10/2023
N. 00605/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00415/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 415 del 2023, proposto da
HI MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Castelluzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Digirolamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera del Direttore Generale dell'ASM n. 459 del 30.6.2023 pubblicata all'albo pretorio informatico di detta ASL dal 30.6.2023
- dell'avviso pubblico di selezione per la copertura a tempo determinato di n. 9 posti di dirigente amministrativo come ivi approvato e successivamente pubblicato all'all'albo pretorio informatico di detta ASL;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria di Matera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- con il ricorso in esame, depositato in data 26/9/2023, il deducente (dirigente amministrativo in servizio presso l’A.S.L. di Taranto) ha impugnato gli atti con cui l’A.S.L. di Matera ha indetto una procedura concorsuale per la copertura, a tempo determinato, di n. 9 posti di dirigente amministrativo, nella parte in si è stabilito che “ non saranno valutate le istanze presentate da coloro che, al tempo della domanda, sono inquadrati nei ruoli degli enti del servizio sanitario nazionale con qualifica di dirigente amministrativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato ”;
- l’impugnazione è affidata a plurime censure, deducenti, in particolare, la contrarietà di detta previsione all’art. 70 del D.P.R. n. 483/1997 (“ I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente; b) anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di livello settimo, ottavo e ottavo-bis, ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni ”), avendo l’Amministrazione previsto un requisito di ammissione alla procedura concorsuale non contemplato dal pertinente quadro normativo;
- l’A.S.L. intimata si è costituita in giudizio, argomentando l’infondatezza del gravame;
Considerato che alla camera di consiglio del 18/10/2023 la causa è stata trattenuta in decisione, con avviso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che il ricorso è parzialmente fondato;
Ritenuto in particolare, che merita accoglimento la domanda impugnatoria, con conseguente annullamento dell’impugnata previsione di lex specialis , risultando assorbente la denunciata violazione dell’art. 70 cit., in quanto detta clausola – alla quale va riconosciuta portata immediatamente escludente, essendo indubbiamente preclusiva della partecipazione del ricorrente alla procedura concorsuale de qua – introduce, effettivamente, un requisito di ammissione del tutto eccentrico rispetto alla disciplina vigente in subiecta materia (che, come si evince dalla rubrica della previsione di legge, definisce compiutamente ed esaustivamente il quadro dei “ Requisiti specifici di ammissione ” alla posizione funzionale di dirigente amministrativo). Né risulta, comunque, enunciata alcuna ragionevole giustificazione a fondamento del rilevato scostamento, tale non risultando la dichiarata volontà dell’Amministrazione di dedicare ai dirigenti già in servizio presso altra A.S.L. il canale della mobilità volontaria ex art. 30, co. 2- bis , del D.lgs. n. 165/2001, considerato che tra i due canali assunzionali non può essere ravvisata, per i fini di causa, alcuna alternatività (stante la diversità dei presupposti regolanti l’accesso alle due distinte procedure); ciò fermo restando che, come dedotto nel ricorso, neppure vi è evidenza che l’indizione del concorso in questione sia stata effettivamente preceduta dal previo espletamento di una corrispondente procedura di mobilità;
Ritenuto di dover respingere, invece, la domanda risarcitoria pure formulata nel ricorso, in quanto sprovvista di qualsiasi corredo probatorio in punto di esistenza e di quantificazione dei danni presuntivamente subiti;
Ritenuto che, in ragione del complessivo esito della lite, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
Paolo Mariano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Mariano | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO