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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/11/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott. ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere-
3) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere relatore- ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 99 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2021, avverso la sentenza n. 2113/2020(RG 1423/2019) pronunciata dal giudice del lavoro di
Taranto in materia di risarcimento danni, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. P. DI SCHIENA
- Appellante – contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappr, e difesa dall'avv. G. Controparte_1
LIUZZI
-Appellata-
OGGETTO: “Risarcimento danni”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 30/3/2021 l'istante in epigrafe indicato ha impugnato la sentenza n. 2113/2020 pronunciata dal Tribunale di Taranto, assumendone in primo luogo l'assoluta nullità, per non avere il giudice letto il dispositivo in udienza, in quanto il verbale dell'udienza di discussione si chiudeva con la dicitura: “il giudice decide come da sentenza”, senza menzionare la sua lettura;
la nullità discenderebbe a parere dell'appellante anche dal fatto che la sentenza sarebbe stata a suo dire depositata alcuni giorni dopo l'udienza, avendo il difensore provato ad acquisirne copia inutilmente in cancelleria;
in secondo luogo vi sarebbe stata una violazione relativa al rito da applicare, dal momento che la causa avrebbe dovuto essere decisa osservando il rito civile, avendo egli proposto una domanda risarcitoria ex art 2043 c.c.; infine nel merito avrebbe errato il giudice del lavoro a dichiarare il ne bis in idem, proprio perché era diversa la causa petendi della presente domanda risarcitoria, avendo invocato nella precedente causa un titolo contrattuale di responsabilità, avendo in questa sede invocato un titolo extracontrattuale. Ha concluso insistendo per l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta in primo grado, sulla base degli stessi motivi esposti in primo grado e comunque di riformare la sentenza in ordine alla condanna alle spese del giudizio.
Occorre premettere che l'appellante con citazione innanzi al giudice civile, poi attribuita alla sezione Lavoro in base alla materia, esponeva di avere lavorato alle dipendenze del CP_1
per oltre un trentennio come funzionario amministrativo e di avere ricoperto tra il 2000 e il
[...]
2005 incarichi dirigenziali in vari settori, in quanto affidatigli dal sindaco in carica;
altresì che gli incarichi gli fossero stati affidati senza la preliminare adozione di un piano esecutivo di gestione e di un piano degli obiettivi, che lo dotasse anche delle necessarie risorse finanziarie per operare;
che a causa dell'incarico dirigenziale ricoperto egli fosse stato coinvolto in ben quindici processi penali,
a causa dei quali era stato anche ristretto in carcere e sospeso dal lavoro, nonostante gli incarichi fossero formali, non avendo egli una vera autonomia gestionale e finanziaria;
che il aveva CP_1 osato anche costituirsi parte civile nei predetti procedimenti nonostante avesse causato la sua situazione spiacevole;
che il con la sua condotta omissiva in merito all'adozione del piano CP_1 economico di gestione avesse perpetrato una violazione di legge ponendosi in contratto con gli obblighi sanciti dal Testo unico enti locali, essendo il un Comune con oltre CP_1 CP_1
15000 abitanti;
tutto ciò premesso domandava in primo grado il risarcimento del danno ex art 2043
c.c. per ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e morali subiti in conseguenza dei processi penali a cui è stato sottoposto. Il costituendosi in primo grado rilevava che un giudizio identico CP_1 fondato sul titolo contrattuale egli avesse già proposto innanzi al Tribunale del Lavoro di Taranto e tale giudizio si fosse concluso con sentenza di rigetto passata in cosa giudicata(sent. N.1898/2014).
Il Tribunale mutava il rito assegnando la causa alla sezione specializzata del lavoro. Nel merito, il giudice del lavoro, prendendo atto del ne bis in idem, dichiarava l'inammissibilità della domanda.
Per completezza argomentativa il giudice precisava che nessun rapporto di causalità vi fosse tra la mancata adozione del piano economico gestionale da parte del e i procedimenti penali in CP_1 cui era stato coinvolto il ricorrente, tanto più che i processi penali non erano nemmeno scaturiti da una denuncia del mentre la sospensione dal servizio era stata giudicata legittima in un CP_1 altro procedimento definito con sentenza passata in giudicato.
Si è costituito il in appello chiedendo la conferma della sentenza impugnata, non CP_1 sussistendo i denunciati vizi di nullità, essendosi trattato di una sentenza contestuale, assunta all'esito dell'udienza, che non doveva essere notificata dalla cancelleria alle parti. Nel merito ha ribadito il ne bis in idem, avendo già proposto il ricorrente un identico giudizio nei confronti del non bastando il richiamo alla norma extracontrattuale per far mutare la causa petendi, CP_1 basata sugli stessi fatti. In ogni caso non sussisteva alcun legame tra la mancata adozione del PEG e il suo coinvolgimento nei processi penali, dal momento che egli aveva ricevuto diversi incarichi dirigenziali con pienezza di poteri, anche di spesa. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato.
La sentenza è stata resa a verbale, solo allegata su foglio separato, ai sensi dell'art 429 c.p.c., come modificato con D. 112/2008 conv. in L 133/2008, momento da cui è divenuta la regola la pronuncia delle motivazioni contestualmente al dispositivo e l'eccezione il deposito del solo dispositivo e la motivazione differita. La sentenza non risulta depositata in telematico, ma è stata scannerizzata e caricata sul in data 2/10/2020 ore 1053, come è evidente dalla consultazione del fascicolo Pt_2 telematico di primo grado, quindi essa è stata necessariamente emessa in un momento antecedente, presumibilmente all'esito della camera di consiglio dell'1 ottobre, giorno di udienza indicato anche a margine della sentenza sottoscritta dal giudice. La mancata indicazione a verbale della lettura della sentenza è superabile se si tiene conto che “La sentenza con motivazione contestuale, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., non è nulla nel caso in cui il giudice non provveda alla lettura del dispositivo in udienza, quando sia comunque avvenuto il deposito immediato ed integrale del dispositivo e della motivazione”1.
Nessuna comunicazione poi era tenuta a svolgere la cancelleria, dal momento che “in materia di controversie soggette al rito del lavoro, l'art. 429, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 - applicabile "ratione temporis" - prevede che il giudice all'udienza di discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schema dell'art. 281-sexies c.p.c., il termine "lungo" per proporre l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133
c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza;
viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere”2.
L'eccezione allora è infondata. Si rileva tuttavia che l'eventuale nullità non avrebbe comportato in ogni caso la rimessione della causa al primo giudice, ma la decisione nel merito. Si rileva infatti che “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'omessa lettura del dispositivo all'udienza di discussione determina la nullità della sentenza, da farsi valere secondo le regole proprie del mezzo di impugnazione esperibile, in base al principio generale sancito dall'art. 161, comma primo, cod. proc. civ., senza che il giudice di secondo grado, che abbia rilevato tale nullità, ove dedotta con l'appello, possa né rimettere la causa al primo giudice - non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - né limitare la pronunzia alla mera declaratoria di nullità, dovendo decidere la causa nel merito;
pertanto, qualora il giudice d'appello proceda all'esame delle altre censure dedotte con l'impugnazione, difetta l'interesse a far valere come motivo di ricorso per cassazione la nullità della sentenza di primo grado in quanto non dichiarata dal giudice d'appello, perché l'eventuale rinvio ad altro giudice d'appello porterebbe allo stesso risultato già conseguito con la pronuncia su tutti i motivi di impugnazione3.
La sentenza di primo grado ha correttamente pronunciato il ne bis in idem, perché la causa già decisa con sentenza del 2014 era esattamente identica alla presente, sul piano dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria, con la sola differenza che in quella sede si era invocata la responsabilità contrattuale dell'ente e in questa causa si è invocata la responsabilità extracontrattuale. Al di là del richiamo all'art 2043 c.c., tuttavia, il ricorrente ha imputato al una condotta omissiva con riguardo all'adozione del piano esecutivo di gestione, CP_1 necessario a suo dire per svolgere con pienezza di poteri l'incarico dirigenziale ricevuto, che ha comportato, a suo dire, la sua sottoposizione a svariati processi penali, in cui egli è incorso proprio in ragione della carica direttiva rivestita. Come si vede la condotta inadempiente addebitata al attiene strettamente al rapporto di lavoro, perché egli sostiene che sia incorso in vari CP_1 indagini della Procura e poi in processi penali a causa delle mansioni svolte di dirigente con incarichi apicali e grandi responsabilità.
La qualificazione della domanda spetta poi al giudice ed è chiaro che in ambedue i casi egli abbia identificato la responsabilità del in comportamenti adottati nell'esecuzione del rapporto di CP_1 lavoro. Quindi al di là del richiamo all'art 2043 c.c. in questa controversia egli ha fatto valere anche questa volta una responsabilità contrattuale. Tale domanda è stata rigettata nel merito avendo il giudice della sentenza n. 1898/2014 motivato il rigetto sulla mancata prova di un nesso causale tra l'inadempimento addebitato al consistente nella mancata adozione del piano esecutivo CP_1 gestionale e il suo coinvolgimento nei processi penali. Insomma egli era stato dirigente ai lavori pubblici e al patrimonio sotto la giunta del sindaco e in virtù del suo ruolo Parte_3 dirigenziale apicale era stato coinvolto in varie vicende penali non meglio specificate, connesse con la gestione del patrimonio dell'Ente. non originate da una denuncia del Nel precedente CP_1 giudizio, ma anche nel presente egli vorrebbe ascrivere la responsabilità del suo coinvolgimento nei processi penali alla illegittimità dell'agire pubblico tradottasi nella mancata adozione di un piano di gestione e di uno stanziamento di risorse nel periodo in cui egli è stato dirigente, ma non ha fatto comprendere in quale misura tale inadempimento lo abbia esposto ad una responsabilità penale.
Il piano economico di gestione viene approvato dalla Giunta dopo il bilancio di previsione e contiene gli obiettivi, le modalità e i tempi di svolgimento delle azioni amministrative e delle spese di investimento..
Il riferimento alla mancanza di questo piano è avvenuto in modo così generico sia nel precedente giudizio che in questo da non far comprendere assolutamente quale sia il nesso con i procedimenti penali a cui è stato sottoposto, tanto più che non ha specificato quali siano state le incriminazioni e le vicende per cui è stato processato, per cui non è dato sapere in quale modo la mancanza del piano esecutivo di gestione lo abbia condizionato nell'agire o addirittura abbia in qualche misura fuorviato gli organi inquirenti.
La sentenza di rigetto pronunciata nel 2014 è passata in giudicato e il giudicato copre il dedotto e il deducibile, per cui non è nemmeno possibile riproporre il giudizio(identico per petitum e causa petendi per quanto detto), integrandolo con argomenti nuovi o con nuovi mezzi di prova.
Insomma l'azione è la stessa, a prescindere dall'articolo del codice civile richiamato e anche questa volta il ricorrente non ha fatto capire per quale ragione la mancata adozione di un piano di gestione e lo stanziamento di risorse lo abbia esposto a subire dei processi penali.
Nessuna responsabilità è ascrivibile al per averlo sospeso dal servizio, poiché anche su CP_1 questo punto è intervenuta sentenza passata in giudicato. La condanna alle spese del giudizio in primo grado era giustificata, poiché il giudice ha applicato la regola della soccombenza, tanto più alla luce della riproposizione di una domanda già proposta e rigettata in altro giudizio.
L'appello deve quindi essere rigettato. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo. Stante il deposito dell'appello dopo il 31/1/2013, sull'appellante grava l'ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3500,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge. Dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13
Taranto, 12/11/2025 Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott.ssa A. Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2736 del 12/02/2015 2 Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13617 del 30/05/2017 3 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5659 del 09/03/2010