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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 2435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2435 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei in persona dei sottoscritti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Rosanna De Rosa Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero R.G. 948 del 2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.137/2020 del tribunale di Napoli, pubblicata l'8.1.2020, vertente tra
(c.f. ) in proprio e nella qualità di erede di HE Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Guerino Gazzella (c.f. ) e Annalisa Per_1 C.F._2
Pagliuca ( c.f . ) C.F._3
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del legale RO P.IVA_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Gargiulo (c.f. ) C.F._4
APPELLATA
E
in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Salvini ( c.f. ) CodiceFiscale_5 APPELLATA
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f. C.F._6
APPELLATO
CONCLUSIONI: per l'appellante e per l'appellata come Controparte_4
da note c.d. di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., rispettivamente, il 7.11.2024 e il
4.11.2024. Per l'appellato : come da comparsa di costituzione e risposta Controparte_3
depositata il 19.6.2020. Per l'appellata : come da note Controparte_2
di trattazione scritta depositate, ex art.127- ter c.p.c. il 12.11.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_2
Tribunale di Napoli, il e la Controparte_3 RO
proponendo domanda risarcitoria nei confronti dei medesimi. A sostegno dell'azione, finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale subito per lesione dell'integrità psico-fisica,
l'attrice ha dedotto di avere scoperto di essere affetta da epatite cronica HCV correlata, contratta in conseguenza di una trasfusione di sangue somministrata nel settembre 2010 presso la struttura sanitaria indicata, in occasione di un intervento chirurgico di sostituzione valvolare ortica con protesi meccanica, a cui si era sottoposta in ragione della patologia valvolare aortica da cui era affetta;
- che il contagio era con certezza da ascrivere alla somministrazione di sangue infetto (in quanto l'attrice era divenuta sieropositiva nel febbraio del 2011, a distanza di cinque mesi dall'intervento chirurgico subito, in occasione del quale le era stata somministrata la trasfusione di sangue). In subordine ha chiesto accertarsi il nesso di causalità tra il contagio del virus e l'intervento chirurgico praticato, per mancata sterilità degli ambienti, degli strumenti e degli operatori della Casa di cura convenuta.
Si costituiva in giudizio il . Dopo aver contestato la propria responsabilità per Controparte_3
l'evento di contagio, eccepiva il decorso del termine quinquennale di prescrizione, dal momento che l'atto di citazione – quale atto interruttivo – era stato notificato al convenuto nel giugno 2016, a fronte della scoperta del contagio, avvenuta nel febbraio del 2011. Eccepiva il proprio difetto di legittimazione - dovendosi ritenere unica legittimata la struttura trasfusionale - e l'insussistenza di un nesso causale tra il contagio e la trasfusione effettuata, in ragione dell'insufficienza degli elementi probatori addotti da parte attrice. Infine rappresentava che la compatibilità dell'azione risarcitoria, con quella indennitaria volta ad ottenere le provvidenze ex lege 210/1992, non prevedeva la cumulabilità di tali diritti. Concludeva per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva ed in via subordinata e per il rigetto, nel merito, delle domande proposte.
La si costituiva in giudizio, eccependo la propria carenza di RO
legittimazione e deducendo che la responsabilità era da ascriversi all' _5
, in quanto la sacca di sangue trasfusa – presuntivamente infetta - era stata fornita da
[...] quest'ultima in virtù di una convenzione per la “fornitura di . Precisava inoltre che Parte_3 all'espletata consulenza tecnica d'ufficio – secondo cui i donatori della sacca di sangue trasfusa erano risultati, in sede di controllo, immuni dal virus HCV – si poteva riconoscere rilevanza solo per la liquidazione d'indennizzo, ma non anche in sede di riconoscimento dei danni. Pertanto chiedeva l'autorizzazione a chiamare in giudizio l' , affinchè, in _5
ipotesi di accoglimento della domanda, ne venisse dichiarata l'esclusiva responsabilità.
L in qualità di terza chiamata, si costituiva in giudizio eccependo _5
l'infondatezza della domanda, la correttezza del proprio operato e la prescrizione del diritto azionato.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 137/2020, pubblicata l'8.01.2020, così provvedeva:
“Rigetta la domanda formulata dall'attrice ; Condanna l'attrice Parte_2 [...]
al rimborso delle spese di lite in favore dei convenuti e Parte_2 Controparte_3 [...]
e del terzo chiamato in causa RO _5
, che liquida, per ciascuna di dette parti, in € 3.500,00 per compensi professionali del
[...]
procuratore, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, se dovuti come per legge, oltre € 518,00 a titolo di esborsi in favore del solo convenuto RO
.”. La sentenza del tribunale individuava il dies a quo per il decorso del termine di
[...]
prescrizione alla data del 9.5.2011, allorquando il quadro sintomatologico e laboristico si presentava completo ed inequivocabile. Venivano respinte anche le ulteriori domande nei confronti della
[...]
perché incompatibili con la prospettazione di cui in citazione. RO
Il giudizio di appello.
Avverso detta sentenza in proprio, e nella qualità di erede di , ha Parte_1 Parte_2
interposto appello affidato ad una serie di motivi.
A) Con i primi due motivi di gravame l'appellante ha dedotto che il tribunale era pervenuto ad un'errata statuizione circa la determinazione della decorrenza del termine di prescrizione ex art. 2935
c.c., non avendo applicato il parametro della conoscibilità del danno unitamente a quello della rapportabilità causale. In sentenza si era individuato il dies a quo (exordium prescriptionis ) nel momento della sua esteriorizzazione;
tale parametro può essere limitante ed impedire una piena comprensione delle ragioni che giustificano l'inattività incolpevole della vittima rispetto all'esercizio dei suoi diritti. Il tribunale aveva ritenuto che la positività - registrata in data 09.05.2011 - all'HCV-
RNA avesse reso l'attrice consapevole della malattia e dell'ingiustizia del danno patito. In questo modo non aveva correttamente applicato i principi della giurisprudenza di legittimità in materia di decorrenza ed interruzione della prescrizione, considerando decorso il termine quinquennale alla data di proposizione della domanda risarcitoria (laddove l'indice rilevatore della consapevolezza della malattia da parte dell'attrice andava individuato nella formale richiesta di indennizzo ex Lege
210/1992 del 5.4.2012, con la quale aveva avuto contezza della derivazione causale Parte_2
della malattia dalla trasfusione effettuata).
B) Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del tribunale nella parte in cui aveva ritenuto esonerata la dall'effettuazione di ulteriori RO
controlli sui prodotti emoderivati somministrati, rispetto a quelli già effettuati dall'azienda fornitrice
. La Casa di cura avrebbe dovuto essere comunque ritenuta responsabile - in _5
quanto inosservante della diligenza richiesta ex art. 1176 cc - per i danni conseguenti all'emotrasfusione infetta, nell'ambito del rapporto contrattuale con il paziente.
C) Con un ultimo motivo ha censurato la sentenza per non avere ritenuto sufficientemente provata - in base alla documentazione allegata e alla consulenza del ctu dott. espletata nel giudizio Persona_2 per il riconoscimento dell'indennizzo ex L.210/1992 - la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale patito dall'attrice, unitamente al risarcimento del danno a lui spettante iure proprio.
Ha chiesto pertanto, in riforma della sentenza impugnata, di: “accertare e dichiarare che, a causa dell'emotrasfusione effettuata presso la RO Parte_2
riportava i danni non patrimoniali indicati in premessa e, rinvenibili dalla documentazione allegata alla quale, integralmente, ci si riporta;
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della
[...]
in p.l.r.p.t.; dell' in RO Controparte_2
persona del suo Direttore Generale e del , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
nella causazione della patologia contratta dalla che portava in data 2.01.2019 al Parte_2
decesso della stessa;
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della RO
in p.l.r.p.t.; dell' , in persona del
[...] Controparte_2
suo Direttore Generale e del , in persona del Ministro pro tempore, nella Controparte_3
causazione del danno da perdita del rapporto parentale riportato iure proprio da;
Parte_1
per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, a risarcire al il danno non Parte_1
patrimoniale iure hereditatis, nella misura che la Corte riterrà congrua e proporzionata tenuto conto che la patologia, aggravatasi nel marzo 2018, ascrivibile, alla Classe IV, con il riconoscimento di un danno biologico maggiore del 60% ha comportato il 2.01.2019 il decesso di , oltre Parte_2
interessi, con rivalutazione monetaria, oltre al danno patrimoniale, per le spese mediche sostenute, da liquidarsi, in via equitativa;
per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro, a risarcire al il danno non patrimoniale patito iure proprio, da liquidarsi in base ai criteri elaborati dalla T_
giurisprudenza in relazione al danno parentale, oltre interessi, con rivalutazione monetaria, oltre al danno patrimoniale, per le spese mediche sostenute e da sostenere, da liquidarsi, in via equitativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti difensori anticipatari e non percettori.”
Si è costituito il per ribadire la correttezza della statuizione del tribunale, Controparte_3
conforme ai principi della giurisprudenza di legittimità in tema di prescrizione;
in via subordinata, ha riproposto le argomentazioni spese in primo grado.
La di cura privata di ritualmente costituita, ha chiesto il rigetto dell'appello, CP_1 CP_1 rilevandone l'infondatezza unitamente all'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno avanzata da iure proprio;
ancora, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse Parte_1
domande ha chiesto dichiararsi la responsabilità in via esclusiva di _5
Si è costituita anche l' ed ha instato per la declaratoria Controparte_2
di inammissibilità dell'appello e della domanda proposta iure proprio dall'appellante ai sensi T_ dell'art.345 cpc;
nel merito ha concluso per il rigetto dell'appello.
Con decreto presidenziale del 13.3.2025 comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 12.11.2024 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, all'udienza del 12.11.2024 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Così precisati i termini della controversia, l'appello è infondato e va respinto.
Con riferimento ai primi due motivi di gravame e, quindi, alla prescrizione del diritto al risarcimento azionato dall'attrice (e, successivamente, dall'appellante, suo avente causa), questa Corte condivide le argomentazioni del tribunale secondo cui il dies a quo deve essere individuato nel 9 maggio 2011, sicché, alla data dell'atto interruttivo (21 maggio 2016) tale diritto era oramai estinto.
In primo luogo non coglie nel segno la censura di parte appellante secondo cui il giudice di primo grado avrebbe individuato il dies a quo della prescrizione facendo esclusivo riferimento al momento della esteriorizzazione del danno, obliterando il profilo eziologico.
In sentenza il giudice di prime cure ha affermato che: “la paziente avrebbe potuto e dovuto acquisire un'adeguata percezione della malattia e della sua probabile eziologia almeno a far data dal maggio
2011, allo quando la molteplicità di informazioni in suo possesso (…) avrebbero dovuto indurla a ricollegare alla somministrazione della trasfusione di sangue l'infezione da virus HCV, sulla base di una diligenza ordinaria e di presunzioni semplici, correlate alla ormai notoria correlazione tra infezioni da virus HIV, HBV e HCV e la somministrazione di sangue ed emoderivati.”
Da tale passaggio motivazionale si evince che il primo giudice, nel fissare il termine di decorrenza della prescrizione, ha correttamente tenuto conto del fatto che la stessa doveva iniziare a decorrere non già dal mero momento della percezione del danno-conseguenza, bensì da quello della percezione della sua imputabilità al danno-evento: momenti che, nel caso che ci occupa, si sovrappongono.
Dalla motivazione del tribunale si evince anche l'infondatezza della censura secondo cui il tribunale avrebbe accertato la conoscenza, in capo a , del nesso causale tra la trasfusione e la Parte_2
sieropositività al momento della conoscenza della malattia in maniera automatica. Al contrario, il giudice ha desunto, da una complessiva valutazione delle circostanze del caso concreto, non già la conoscenza del collegamento causale, bensì la sua astratta conoscibilità, la quale pure è idonea a determinare l'insorgenza del diritto al risarcimento e della sua azionabilità (e, quindi, dell'exordium praescriptionis).
Come, invero, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la responsabilità del Controparte_3
per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extra-contrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime): ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo
è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma dell'art. 2935 c.c. e art. 2947
c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita,
o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla
L. n. 210 del 1992, art. 4, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia.
Invero, il diritto al risarcimento di danni alla salute lungolatenti o ad esordio occulto (come nel caso di contagio o di patologie silenti) inizia a prescriversi dal momento in cui il danneggiato, con la diligenza esigibile non da lui, ma dall'uomo medio, possa avvedersi di essere malato (ex multis, Cass.,
Sez. Un., n. 576/2008; n. 10190/2022).
Ne consegue che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita - o possa essere percepita - usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo.
Incorre, pertanto, in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione.
Pertanto, ai fini dell'individuazione dell'exordium praescriptionis, una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla L.
n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione anche per mezzo di presunzioni semplici, sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle "praesumptiones de praesumpto" (cfr. Cass.,
n. 6595/2023 e i richiami giurisprudenziali ivi operati;
v. anche n. 33543/2022).
Nel caso di specie, è stata fornita prova - presuntiva- che, alla data del 9.5.2011, la danneggiata non solo potesse conoscere la positività al virus HCV-RNA (che, di per sé, non sarebbe sufficiente alla cristallizzazione del dies a quo dell'exordium praecscriptionis), ma potesse, altresì, usando la normale diligenza e facendo buon governo delle conoscenze scientifiche diffuse in quel momento storico, collegare eziologicamente l'insorgenza del virus alla trasfusione somministratale in occasione del ricovero presso la Casa convenuta. CP_1
A tale convincimento, la Corte perviene soprattutto valorizzando, innanzitutto, l'elemento temporale.
Ed invero, nell'atto di citazione allegava quanto segue: “… nel mese di settembre Parte_2
2010, presso la di Mercogliano (AV), in quanto affetta da stenosi RO
valvolare aortica, fu sottoposta ad intervento chirurgico di sostituzione valvolare aortica, con protesi meccanica, a seguito del quale le fu praticata un'emotrasfusione. In occasione di quel ricovero e, dunque, prima di ricevere la trasfusione, gli esami di laboratorio relativi ai markers per l'HCV erano negativi e gli indici di funzionalità epatica nei limiti. Nel mese di febbraio 2011, ossia dopo soli 5 mesi dall'evento trasfusionale, fu rilevata la positività dal HCV ab e dal mese di maggio la positività anche del HCV-RNA con titolo in progressivo incremento anche delle transaminasi. Il 20.07.2011 presso l' di le fu diagnosticata una “verosimile epatite acuta esitata in CP_6 CP_5
Co cronicità da HCV”. La diagnosi venne confermata il 19.09.2011 presso la stessa .”
Ancora, nel medesimo atto di citazione, si legge: “La paziente era sieronegativa al momento della trasfusione, mentre, dopo soli 5 mesi, era diventata sieropositiva. L'intervento cardio-chirurgico del settembre 2010 è l'unico intervento al quale la è stata sottoposta e l'unica Parte_2 emotrasfusione praticatale è stata quella conseguente all'intervento del 2010. Pertanto, l'unico evento al quale possa essere attribuita l'insorgenza di epatopatia HCV correlata è l'emotrasfusione praticatale in occasione del ricovero presso la ” (pag. 8). RO
Dunque, dalla prospettazione attorea emergono tre circostanze fondamentali: in primo luogo, il lasso temporale intercorso tra l'esteriorizzazione della malattia (maggio 2011) e l'evento dannoso (ottobre
2010) era stato particolarmente breve;
in secondo luogo, prima di sottoporsi all'intervento chirurgico,
era risultata negativa all'esame anti HCV;
prima dell'intervento del 2010 non vi Parte_2 erano stati eventi potenzialmente idonei a causare l'insorgenza della patologia.
In ragione di ciò e tenuto conto che, all'epoca dei fatti, era comunemente e notoriamente diffusa la nozione che le trasfusioni di sangue costituissero uno dei principali veicoli di diffusione del virus
HCV (circostanza – questa – segnalata anche nel modulo del consenso informato sottoscritto dall'attrice prima dell'intervento) l'attrice , pur priva di conoscenze specialistiche, era in grado Per_1
di collegare causalmente la propria condizione patologica con l'emotrasfusione somministratale pochi mesi prima.
In altri termini, era esigibile dalla che la stessa, riscontrata a maggio la propria positività al Per_1
test HCV RNA, ricollegasse quel fatto alla trasfusione praticatale ad ottobre, poiché l'attrice era (o, comunque, doveva essere) consapevole della potenziale contagiosità della trasfusione di sangue somministratale, della propria negatività al virus prima dell'intervento e, infine, di non essersi esposta ad altri fattori di rischio.
Del resto, il carattere mobile dell'iniziale dies a quo e il suo spostamento in avanti si giustificano laddove vi sia una scissione, sotto il profilo temporale, del momento dell'accadimento materiale dell'evento di danno e il diverso momento della esteriorizzazione del danno: in questi casi, infatti, a differenza delle ipotesi in cui vi sia coincidenza tra verificazione dell'evento di danno e conoscibilità del danno ingiusto patito, l'individuazione di un dies a quo mobile risponde all'esigenza di scongiurare il rischio che il termine di prescrizione inizi a decorrere in assenza della percezione di aver subito un danno ingiusto (il che avviene nel caso di danni lungo-latenti, come quelli derivanti da emotrasfusioni infette). Se questa, allora, è la ratio, è ragionevole ritenere che più si riduce la descritta scissione temporale, maggiore è la conoscibilità del danno (nella sua dimensione giuridica) e meno
“in avanti” deve essere spostato il dies a quo.
Prive di pregio sono, peraltro, le doglianze mosse dall'appellante secondo cui, per ritenere percepibile da la riconducibilità causale della malattia all'emotrasfusione, le parti convenute Parte_2 avrebbero dovuto dimostrare che la danneggiata aveva, all'epoca, conoscenze mediche tali da porla in condizione di ricollegare la malattia diagnosticatale alla trasfusione o che tali conoscenze le fossero state comunicate dal professionista sanitario, non essendo il quivis de populo in grado di apprezzare tale riconducibilità in assenza del contributo specialistico del medico.
Ed infatti, come già ampiamente argomentato, ciò che rileva ai fini del ragionamento presuntivo in questa sede svolto è quanto sia esigibile dall'uomo medio secondo il criterio dell'ordinaria diligenza e in base alle nozioni scientifiche del contesto storico.
E dunque lo stato delle conoscenze mediche generalmente diffuse all'epoca dei fatti (2010-2011) consentiva anche al soggetto medio, privo di competenze specialistiche, di conoscere la potenziale pericolosità delle trasfusioni di sangue relativamente alla contrazione di epatopatia HCV correlata, considerato anche che non rilevano solo le informazioni cui la danneggiata ha avuto effettivamente accesso, ma anche quelle che la stessa avrebbe dovuto attivarsi diligentemente per acquisire.
D'altronde, prima di sottoporsi all'intervento chirurgico, aveva sottoscritto un Parte_2
modulo di consenso informato all'emotrasfusione (v. produzione di parte attrice), nel quale erano contenente informazioni esaustive e sintetiche (tali da consentirne una efficace e utile lettura), tra cui erano espressamente previste le “Infezioni da HIV”. Ciò consente di ritenere dimostrato che alla paziente erano state fornite informazioni idonee a consentirle di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione (così Cass., n. 13745/2018).
Per completezza, va infine evidenziato che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il danno si è verificato, assumendo al riguardo rilievo, in base al disposto dell'art. 2935 cc., la mera possibilità legale di esercizio del diritto, e non anche gli impedimenti soggettivi, ancorché determinati dal fatto di un terzo, e gli ostacoli di mero fatto, come quelli che trovano la loro causa nell'ignoranza, da parte del titolare, dell'evento generatore del suo diritto e nel ritardo con cui egli proceda ad accertarlo (cfr., ex plurimis, Cass., n. 14576/2007 e n. 21500/2005).
Da tutto quanto fin qui esposto, respingendo i primi due motivi di appello, la Corte conferma la sentenza impugnata nella parte in cui accerta che, al momento del primo atto interruttivo (inoltro, al
, dell'invito alla mediazione) il diritto si era già estinto per intervenuta Controparte_3
prescrizione.
Meritevole di rigetto è anche il terzo motivo di gravame, con il quale l'appellante si duole del mancato accertamento di responsabilità in capo alla struttura sanitaria di RO CP_1
È invero non condivisibile l'affermazione dell'istante secondo cui la struttura sanitaria che pratichi trasfusioni di sangue utilizzando sacche acquisite mediante il servizio pubblico competente sia tenuta, ex art. 1176 cc, a ripetere i controlli già deputati al servizio specificamente incaricato di fornire le sacche o, comunque, di integrarli con controlli ulteriori.
In più occasioni, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la prova liberatoria gravante in simili ipotesi sulla struttura sanitaria si sostanzia nella dimostrazione della propria condotta diligente, ossia dell'assenza di colpa, la quale si esaurisce nell'aver verificato che il sangue acquisito e trasfuso fosse stato oggetto dei dovuti controlli da parte del soggetto a ciò preposto.
In particolare, quando la causa è insorta tra il soggetto che lamenta di avere contratto una infezione per emotrasfusione e la struttura sanitaria ove la emotrasfusione è stata eseguita, non è onere della parte attrice "allegare e provare che l'ospedale abbia tenuto una condotta negligente o includente nell'acquisizione e nella perfusione del plasma, essendo invece onere della struttura di dedurre e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le 'leges artis'" (così Cass., n. 31868/2024 e n.
10592/2021). Ai fini dell'esonero dalla responsabilità contrattuale derivante da emotrasfusione, la struttura sanitaria inserita nella rete del SSN presso la quale è stato praticato il trattamento con sangue infetto, qualora non abbia provveduto con un proprio autonomo centro trasfusionale ed abbia utilizzato sacche acquisite tramite il servizio pubblico competente, è onerata di provare la propria condotta diligente e, cioè, di essersi concretamente accertata che il sangue trasfuso sia stato sottoposto a controlli preventivi ed effettivi da parte di quel servizio (Cass., n. 31868/2024 e riferimenti ivi richiamati).
Pertanto, non risponde per inadempimento contrattuale la singola struttura ospedaliera, pubblica o privata, inserita nella rete del servizio sanitario nazionale, che abbia utilizzato sacche di sangue,
Parte provenienti dal servizio di immunoematologia trasfusionale della preventivamente sottoposte ai controlli richiesti dalla normativa dell'epoca, esulando in tal caso dalla diligenza a lei richiesta il dovere di conoscere e attuare le misure attestate dalla più alta scienza medica a livello mondiale per evitare la trasmissione del virus, almeno quando non provveda direttamente con un autonomo centro trasfusionale (Cass., n. 3261/2016).
Facendo applicazione dei richiamati principi nel caso di specie, deve concludersi che alcuna responsabilità può essere ascritta alla , la quale aveva stipulato con RO
Con l apposita convenzione per tutte le prestazioni di Medicina CP_6 Controparte_2
Trasfusionale. In particolare, in virtù della detta convenzione, l'A.O. fornitrice si impegnava a fornire, tra le altre cose, unità di ”emazie concentrate e/o emocomponenti di pronto impiego omologhe ed autologhe”( cfr. art. 2 della convenzione A.O. -Casa di cura).
La circostanza che le sacche di sangue provenissero da un ospedale pubblico e che erano già state adeguatamente testate rende da esente da colpa la struttura sanitaria per averle utilizzate per le trasfusioni, confidando sulla correttezza degli accertamenti eseguiti presso il centro trasfusionale dell' (Cass., n. 7884/2018). Parte_5
In altre parole, a nulla era tenuta la struttura sanitaria dopo aver ricevuto le sacche di sangue dall'Ospedale di ed era esonerata da ulteriori controlli, avendo esaurito il proprio obbligo di CP_5
diligenza qualificata rivolgendosi ad un fornitore competente tenuto alle opportune verifiche. Pertanto il terzo motivo di gravame va disatteso.
Al rigetto del gravame nei termini sopra indicati consegue l'assorbimento delle ulteriori questioni prospettate dall'appellante, aventi ad oggetto l'accertamento del danno non patrimoniale iure hereditatis e la quantificazione del preteso risarcimento.
È, infine, inammissibile la domanda di risarcimento del danno iure proprio proposta con l'atto di citazione in appello da . Tale richiesta risarcitoria è stata, infatti, avanzata per la prima Parte_1
volta nel presente grado di giudizio, sicché integra una domanda nuova, inammissibile in virtù del divieto di cui all'art. 345 c.p.c.
Sulla scorta delle riportate argomentazioni l'appello va respinto, con conferma della sentenza n.137/2020 emessa dal tribunale di Napoli.
Ragioni di ordine sostanziale, la peculiarità delle questioni trattate, le oscillazioni giurisprudenziali in tema (con particolare riferimento alla prescrizione del diritto e al suo esordio) inducono questa
Corte a ritenere sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., quale risultante dalla pronuncia del Giudice delle leggi (v. Corte Cost. 19/4/2018, n. 77) per compensare fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da T_
, nei confronti di , e
[...] Controparte_3 RO [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 137/2020 Controparte_2
pubblicata in data 8.1.2020, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.
Dà atto , ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°,
L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1 dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott. Rosanna De Rosa