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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. X, sentenza 27/02/2026, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 836/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
LA GUIDO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 668/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240124278925000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3793/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 668/2023 Ricorrente_1 , che si difende personalmente essendo peraltro abilitato in quanto dottore commercialista, si oppone a CARTELLA DI PAGAMENTO N. 68 2024
01242789 25, riguardante l'anno 2017, per l'importo di € 4.815,72, determinato a seguito della decadenza da rateazione.
Formula eccezioni in diritto e nel merito.
Con istanza presentata in tempo utile per l'udienza, chiedeva rinvio, al fine di poter valutare la possibilità di procedere alla rottamazione quinquies ancora allo studio del parlamento.
Si costituisce l'Agenzia DP Monza-Brianza, che contesta quanto eccepito in ricorso, sostenendo la piena legittimità e correttezza del proprio operato. Con successiva memoria chiarisce ancor meglio quanto già esposto, ribadendo le proprie ragioni e richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente che aveva provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va quindi osservato nel che le somme esposte in cartella risultano dovute a seguito della decadenza del ricorrente dalla rateazione a lui concessa, a causa del mancato versamento di rate nei termini stabiliti.
L'atto d'ufficio, riveniente da una complessa interlocuzione fondata sulla sostenibilità della rateazione concessa, si fonda sui rilievi seguiti al controllo automatizzato delle dichiarazioni relative agli anni d'imposta 2017 e 2018. E la definizione era stata applicata, per il 2017 in virtù delle comunicazioni rese al
31/12/2020, il cui invio risultava sospeso, ex art. 157 D.L. 34/2020, convertito con L. 77/2020, mentre per il 2018 in seguito alle comunicazioni effettuate al 31/12/2021. Quindi, a seguito del controllo ex art. 54 bis
D.P.R. n. 633/73, relativo alla dichiarazione IVA/2018 per l'anno di imposta 2017, veniva accertata maggiore imposta a carico del ricorrente oltre interessi e sanzioni. Concessa poi la rateazione, con le modalità agevolative previste dalla norma, il versamento delle rate successive alla prima veniva omesso, nei termini stabiliti. Cosicché si determinava la decadenza, ai sensi del comma 6, dell'art. 5 del D.L. n.
41/2021.
Consequenzialmente, in applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, appare legittima la comminazione della sanzione commisurata al 30 % dell'imposta, operata dall'ufficio.
Va quindi respinto il ricorso, dovendosi confermare la correttezza dell'operato dell'Agenzia DP M & B.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 400,00..
P.Q.M.
LA CORTE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA PARTE
RICORRENTE ALLE SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE IN COMPLESSIVI € 400,00.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
LA GUIDO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 668/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240124278925000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3793/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 668/2023 Ricorrente_1 , che si difende personalmente essendo peraltro abilitato in quanto dottore commercialista, si oppone a CARTELLA DI PAGAMENTO N. 68 2024
01242789 25, riguardante l'anno 2017, per l'importo di € 4.815,72, determinato a seguito della decadenza da rateazione.
Formula eccezioni in diritto e nel merito.
Con istanza presentata in tempo utile per l'udienza, chiedeva rinvio, al fine di poter valutare la possibilità di procedere alla rottamazione quinquies ancora allo studio del parlamento.
Si costituisce l'Agenzia DP Monza-Brianza, che contesta quanto eccepito in ricorso, sostenendo la piena legittimità e correttezza del proprio operato. Con successiva memoria chiarisce ancor meglio quanto già esposto, ribadendo le proprie ragioni e richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente che aveva provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va quindi osservato nel che le somme esposte in cartella risultano dovute a seguito della decadenza del ricorrente dalla rateazione a lui concessa, a causa del mancato versamento di rate nei termini stabiliti.
L'atto d'ufficio, riveniente da una complessa interlocuzione fondata sulla sostenibilità della rateazione concessa, si fonda sui rilievi seguiti al controllo automatizzato delle dichiarazioni relative agli anni d'imposta 2017 e 2018. E la definizione era stata applicata, per il 2017 in virtù delle comunicazioni rese al
31/12/2020, il cui invio risultava sospeso, ex art. 157 D.L. 34/2020, convertito con L. 77/2020, mentre per il 2018 in seguito alle comunicazioni effettuate al 31/12/2021. Quindi, a seguito del controllo ex art. 54 bis
D.P.R. n. 633/73, relativo alla dichiarazione IVA/2018 per l'anno di imposta 2017, veniva accertata maggiore imposta a carico del ricorrente oltre interessi e sanzioni. Concessa poi la rateazione, con le modalità agevolative previste dalla norma, il versamento delle rate successive alla prima veniva omesso, nei termini stabiliti. Cosicché si determinava la decadenza, ai sensi del comma 6, dell'art. 5 del D.L. n.
41/2021.
Consequenzialmente, in applicazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, appare legittima la comminazione della sanzione commisurata al 30 % dell'imposta, operata dall'ufficio.
Va quindi respinto il ricorso, dovendosi confermare la correttezza dell'operato dell'Agenzia DP M & B.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 400,00..
P.Q.M.
LA CORTE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA PARTE
RICORRENTE ALLE SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE IN COMPLESSIVI € 400,00.