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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/06/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, Dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 63 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto opposizione a precetto, riservata in decisione all'udienza del 10/12/2024 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avv. Franco Pepe ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
Opponente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Napoli ed elettivamente domiciliata presso i relativi uffici;
Opposta
NONCHÉ
, elettivamente domiciliata in Benevento, Controparte_2 presso lo Studio dell'Avv. Sergio Marchitto, da cui è rappresentata e difesa giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
Opposta
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, citava in Parte_1
giudizio gli opposti in epigrafe indicati, chiedendo l'annullamento della cartella esattoriale nr. 01720200003980243000 notificata in data 15/12/2021, con la quale
1 l della provincia di Benevento richiedeva il Controparte_2 pagamento della complessiva somma di € 34.160,61 (di cui € 33.159,93 per oneri a ruolo ed € 994,80 per oneri di riscossione) e della relativa iscrizione a ruolo emesso dall' nr. 2020/001355, per recupero “tributi coattivi anno 1994”, reso esecutivo CP_3
in data 25/03/2020 “partita 01 1994001000000001001 SN201711036967/2017
20171103”, in virtù della sentenza n. 6967/2017 della Corte di Appello di Roma, che aveva totalmente riformato la sentenza n. 8952/2011 del Tribunale di Roma. In particolare, l'opponente contestava detta cartella di pagamento sia sotto il profilo formale, che sostanziale, lamentando l'insussistenza del credito iscritto a ruolo e l'assenza del titolo posto a fondamento della pretesa (giacché nella cartella era dato leggere che la stessa aveva ad oggetto un presunto “tributo coattivo anno 2014” portato dalla sentenza n. 6967/2017 della Corte di Appello di Roma, mai notificata ed
– in ogni caso – non contenente alcuna condanna dell'opponente al pagamento di
“tributi” e/o altre somme in favore dell' , la carenza di motivazione della cartella CP_3
per errata indicazione degli importi iscritti a ruolo e mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, nonché la mancata sottoscrizione della cartella. L'opponente chiedeva, inoltre, la condanna delle controparti anche al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio l' contestando le Controparte_2
avverse difese ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine domanda risarcitoria, rispetto alla quale unica legittimata passiva sarebbe l' , in CP_3
quanto ente impositore.
Si costituiva, altresì, in giudizio l' Controparte_1
, negando la necessità della previa notifica della sentenza ai fini della
[...]
regolare formazione del titolo esecutivo portato dalla cartella ex adverso impugnata ed evidenziando il mancato riscontro da parte del alla richiesta bonaria di Parte_1
pagamento, nonostante la non contestazione della pretesa creditoria. Parte opposta replicava – poi – alle doglianze di controparte relative all'omessa motivazione della cartella, all'erronea applicazione degli interessi, nonché alla mancanza di sottoscrizione, argomentando – infine – anche in ordine alla manifesta infondatezza della domanda di risarcimento del danno avanzata dall'opponente.
2 Con ordinanza del 04/09/2022 veniva accolta l'istanza di sospensione;
concessi, poi, i termini istruttori, la causa veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 10/12/2024, quindi, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
L'opposizione è fondata e – per l'effetto – merita accoglimento.
Con la cartella di pagamento oggetto di causa, infatti, all'odierno opponente veniva richiesta la restituzione di quanto versatogli dall' in esecuzione della sentenza n. CP_3
8952/2011 del Tribunale di Roma, poi totalmente riformata dalla sentenza n.
6967/2017 della Corte d'Appello di Roma, essendo stato caducato il titolo giustificativo del pagamento effettuato in favore della parte risultata vittoriosa in primo grado.
Come già rilevato con l'ordinanza del 04/09/2022 – e come correttamente eccepito dal –, però, la citata sentenza n. 6967/2017 non contiene alcuna condanna Parte_1
alla restituzione, di talché manca allo stato un titolo esecutivo, in virtù del quale avviare la procedura di recupero mediante iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento.
Per costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, “La sentenza
d'appello che, in riforma di quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il "solvens" attivi un autonomo giudizio, ovvero che formuli in sede di gravame - per evidenti ragioni di economia processuale ed analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2 e 402, comma 1, c.p.c. - un'apposita domanda in tal senso” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12387 del 16 giugno 2016; conforme Cass. civ., sent. n. 9287 dell'8/6/20121).
Nulla executio sine titulo, ragion per cui in mancanza di specifica condanna, il diritto alla restituzione delle somme versate in virtù di una sentenza riformata non poteva di
3 per sé legittimare l'emissione della cartella impugnata, mancando il “titolo esecutivo”
(ex art. 474 c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 21 D.Lgs 46/1999) per l'iscrizione a ruolo del credito e l'emissione della cartella esattoriale.
Semmai, alla luce della totale riforma della sentenza di prime cure, in esecuzione della quale venivano versate le somme oggetto di causa, il pagamento in questione rappresenta un indebito oggettivo, da cui discende un credito di natura restitutoria in capo alla parte vittoriosa in appello. Tale credito legittimerebbe eventuali iniziative dell' finalizzate a procurarsi un valido titolo esecutivo, quale la proposizione di CP_3 una domanda di ripetizione nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, o al più in sede monitoria. Non è, invece, a tal fine sufficiente la mera sussistenza del diritto, per quanto pacifica ed incontestata, occorrendo pur sempre un provvedimento di condanna (sentenza o decreto ingiuntivo, per quanto sopra osservato), suscettibile di esecuzione forzata.
Sul punto, come pure correttamente dedotto dall'opponente, perveniva tardivamente la richiesta da parte dell' di dichiararsi in sentenza la debenza delle somme in CP_4
questione. Detta richiesta – qualificata dalla parte opposta come eccezione riconvenzionale – ha, a ben vedere, natura di vera e propria domanda di accertamento, essendo stata formulata nei termini che seguono: “accertare e dichiarare che l'attore è obbligato alla restituzione integrale dell'importo di € 33.159,93 in favore di CP_4 percepito in virtù della sentenza n. 8952-2011 del Tribunale di Roma dall' . CP_3
Parte opposta, pertanto, chiedeva espressamente a questo Giudice l'accertamento e la declaratoria, nell'ambito di un apposito capo della sentenza conclusiva del giudizio, della sussistenza del diritto alla restituzione, ragion per cui tale richiesta non può qualificarsi come semplice eccezione riconvenzionale, essendo finalizzata ad ottenere una pronuncia giudiziale di natura dichiarativa, idonea a costituire valido titolo esecutivo per il successivo recupero delle somme oggetto di causa. In altre parole,
l'iniziativa in parola non risulta volta unicamente a paralizzare l'avversa pretesa
(caratteristica, quest'ultima, delle eccezioni in senso tecnico), ma appare mirata a far conseguire all'attore in riconvenzionale un vantaggio giuridicamente rilevante, rispetto al quale lo stesso ha interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c..
4 Trattandosi – quindi – di una domanda (e non di una semplice eccezione), essa non può essere spiegata per la prima volta in sede di seconde memorie istruttorie, che le parti possono utilizzare esclusivamente “per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali” (cfr. art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., formulazione precedente alla c.d. “Riforma Cartabia”).
È pur vero che l'atto introduttivo contiene solo un sintetico riferimento al fatto che
“Il detto 'titolo', poi, posto a fondamento dell'iscrizione a ruolo del credito e richiamato nell'atto impugnato (sentenza n.6967/2017 della Corte di Appello di
Roma) non riporta alcuna condanna dell'opponente al pagamento di “tributi” e/o altre somme in favore dell' […]” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione) CP_3
e che tale eccezione veniva meglio articolata nelle difese successive. Ciò non toglie che la facoltà di emendatio libelli, che il codice riconosce in favore delle parti, trova – in difetto di un'apposita istanza di rimessione in termini, che spetta al giudice vagliare nel merito – una preclusione insuperabile nella scadenza del primo termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., ragion per cui la domanda di accertamento e declaratoria del debito di parte opponente nei confronti dell' risulta inammissibile, in quanto tardiva. CP_3
Andrà, d'altra parte, disattesa la domanda risarcitoria spiegata dal sin dal Parte_1
suo atto introduttivo, ma mai in alcun modo meglio precisata e provata e che, pertanto, si appalesa del tutto destituita di fondamento (anche alla luce di quanto correttamente evidenziato dalla nessun danno può vantare di aver subito il per aver CP_3 Parte_1
potuto usufruire per più tempo di somme ricevute in esecuzione di una sentenza riformata).
Appare superfluo, infine, soffermarsi sul merito delle altre eccezioni e difese delle parti, in quanto le stesse risultano assorbite dall'accoglimento del motivo di opposizione su cui ci si è soffermati supra.
In ordine al regolamento delle spese di lite, la pacifica sussistenza del diritto (atteso il passaggio in giudicato della citata pronuncia della Corte d'Appello di Roma), nonché
l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno (come detto, mai realmente coltivata dal e, quindi, non supportata da alcun elemento) costituiscono – Parte_1
contenga una espressa statuizione di condanna in tal senso.
5 complessivamente considerate – gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla compensazione integrale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) In accoglimento dell'opposizione, DICHIARA nulla la cartella esattoriale nr.
01720200003980243000.
2) RIGETTA la domanda di risarcimento del danno spiegata dall'opponente.
3) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Benevento, 20/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida Moretti
Redatta con la collaborazione della Dott.ssa Martina De Pietro, Addetta all'Ufficio per il Processo.
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Una sentenza d'appello che, riformando quella di primo grado, faccia perciò sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce titolo esecutivo se non