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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/02/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice rel.
dott. Eugenio Bolondi Componente
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 3729 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
CALCIOLARI PAOLO
RICORRENTE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avvocato PINCELLI PAOLO
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
pagina 1 di 7
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 22/01/2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Mirandola (MO) in data
17/04/1995 e dalla loro unione sono nati i figli in data 17/08/1995, Persona_1
maggiorenne economicamente indipendente e n data 28/01/2006, Persona_2
maggiorenne non economicamente indipendente.
2. Con ricorso del 17/07/2024 la ricorrente ha chiesto la pronuncia della Parte_1
separazione personale dei coniugi, con addebito della separazione in capo al marito e assegnazione della casa familiare di proprietà di . La ricorrente ha CP_1
inoltre chiesto che le venga corrisposto dal marito un assegno di mantenimento mensile di Euro 2.000,00 e un contributo al mantenimento ordinario del figlio i euro 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, aderendo alla domanda di separazione personale e di assegnazione della casa familiare alla moglie, ma chiedendo una differente regolamentazione quanto al contributo al mantenimento del figlio da determinarsi in euro 200,00, e quanto all'assegno di Per_2
mantenimento in favore della moglie, da determinarsi in Euro 300,00 mensili.
4. Le parti hanno successivamente raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 11/01/2025:
pagina 2 di 7 “1) Le parti vivranno separate nel reciproco rispetto con l'obbligo di comunicarsi vicendevolmente eventuali cambiamenti di residenza;
2) i coniugi dichiarano di prestarsi la reciproca collaborazione in merito alla gestione del figlio che, seppur maggiorenne, necessita di un supporto Persona_2
morale e materiale da parte dei genitori;
3) la casa coniugale, di proprietà d posta in Cavezzo, Via Gavioli n.1 CP_1
viene assegnata a ed al figlio i quali potranno abitarla Parte_1 Persona_2
gratuitamente sino a che manterrà la propria residenza unitamente alla Per_2
madre nella predetta abitazione;
si precisa che l'assegnazione dell'abitazione coniugale non cesserà con l'indipendenza economica di ma terminerà Per_2
qualor rasferisca altrove la propria residenza;
Per_2
4) s'impegna a liberare l'abitazione coniugale entro e non oltre tre CP_1
mesi dalla sottoscrizione del presente atto e sino a tale data dovrà contribuire nella misura del 50 % alle spese di gestione dell'abitazione mentre dalla data della liberazione da parte del Sig tutte le spese di gestione dell'abitazione CP_1
(utenze e, spese condominiali, etc.) saranno a carico esclusivo d Parte_1
5) tutti gli arredi restano nella disponibilità d unitamente alle suppellettili, Parte_1
fino a quando manterrà l' assegnazione dell' abitazione coniugale, ad esclusione dei seguenti beni che restano nella disponibilità di che potrà prelevarli CP_1
all'atto della liberazione dell'immobile: camera da letto ospiti, televisione sala, wi-fi,
griglia da esterno, cassapanca dell'ingresso e n.3 quadri della pittrice Tes_1
[...]
6) a titolo di mantenimento di stante il divario reddituale dei coniugi, il Parte_1
Sig s'impegna a versare, dalla sottoscrizione del presente atto, la somma di CP_1
pagina 3 di 7 €. 500,00 entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile in base agli indici istat,
qualora la beneficiaria svolga un lavoro part-time o benefici degli ammortizzatori sociali in caso di licenziamento;
tale contributo economico mensile verrà
automaticamente ridotto ad €. 300,00 mensili (oltre istat maturato in proporzione)
dal mese successivo qualor svolga un lavoro full-time con uno stipendio Parte_1
di almeno €. 1.200,00 mensili;
7) a titolo di contributo al mantenimento del figlio attualmente occupato Per_2
part-time, il padre verserà, dalla sottoscrizione del presente atto, alla madre la somma di €. 500,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre all'Istat di legge, mentre il contributo al mantenimento di verrà ridotto ad €. 200,00 mensili(oltre Per_2
all'istat maturato in proporzione) qualor ia occupato full-time, e percepisca Per_2
un reddito mensili uguale o superiore ad €. 1.100,00 mensili;
le parti convengono che l'obbligo al mantenimento di verrà mantenuto sino a quando il Per_2
medesimo avrà la residenza unitamente alla madre, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie (mediche, scolastiche, extrascolastiche), secondo il seguente schema:
* spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal servizio sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
* spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati anche dal servizio sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
pagina 4 di 7 * spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)
trasporto pubblico;
e) mensa;
* spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c)
gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, prescuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
* spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
b)
spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
Per le spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo accordo, le parti stabiliscono che il genitore che assume l'iniziativa deve comunicare all'altro genitore il preventivo di spesa spiegandone l'esigenza: qualora l'altro genitore non acconsenta o non manifesti il consenso entro i successivi 20 giorni, la spesa dovrà essere sostenuta per intero dal genitore che ha assunto l'iniziativa.
8) I separandi si concedono sin d'ora il nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero;
9) Le parte dichiarano di aver concordemente condiviso il presente accordo e di rinunciare al ricorso per separazione giudiziale ivi comprese le domande contenute nella comparsa di costituzione e risposta della parte convenuta intendendo così
pagina 5 di 7 mutare il ricorso giudiziale in consensuale oppure di rinunciare al contenzioso oggi radicato al n. 3729/24 R.G. per depositare un ricorso congiunto per separazione consensuale riproducendo pedissequamente gli accordi sopra raggiunti;
10) Ciascun coniuge provvederà al pagamento degli onorari del proprio difensore.”
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese delle parti.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a Parte_1
MIRANDOLA (MO) il 19/11/1971) e nato a CP_1
MIRANDOLA (MO) il 19/01/1973) che hanno contratto matrimonio in data
17/04/1995 a MIRANDOLA (MO), come risulta dall'atto n. 10, parte II, serie A,
anno 1995 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MIRANDOLA (MO);
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
pagina 6 di 7 limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MIRANDOLA
(MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
06/02/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
dott. Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE
dott. Riccardo Di Pasquale
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